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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/11/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3751 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3751 /2023 , avente ad oggetto “Separazione giudiziale ” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN e NO AN e presso il suo elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LANZARA Controparte_1 C.F._2
LI e presso il suo/studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 24/07/2023 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , uniti in matrimonio in TE SA IO il 13.10.1990 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 1954, parte II, serie A, Vol. 1, n. 54), dando atto della nascita di , maggiorenne e Per_1 sposata e , nubile, ma autonoma. Pt_1
Ha chiedo pronunciarsi:
- la separazione con addebito, avendo il resistente posto in essere comportamenti contrari all'unione materiale e spirituale – ivi compresi alcune operazioni finanziarie, quali utilizzo di somme cointestate, nonché contratto debiti, anche verso le figlie ed il genero – omettendo di contribuire materialmente al ménage familiare;
- assegnarsi la casa coniugale;
- prevedersi, infine, un congruo assegno di mantenimento in suo favore,
- con vittoria di spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 ha formulate avverse richieste sotto il profilo economico. A sostegno del rigetto dell'avversa domanda di addebito, nonché di assegnazione della casa coniugale, ha messo in evidenza:
- le proprie precarie condizioni economiche e di salute, peggiori rispetto a quelle dedotte dalla ricorrente, proprietaria di altro immobile, oltre che di un vigneto;
- di aver sempre contribuito al ménage familiare, all'uopo pagamento le utenze domestiche, oltre che il mutuo cointestato;
- di essere stato vittima di un'aggressione verbale dal genero (colui a favore del quale aveva dato in comodato d'uso gratuito una parte dell'immobile adibito a residenza familiare, previa ristrutturazione trattavasi di villa a schiera su quattro piani).
In particolare, ha chiesto:
- rigettarsi le richieste ex adverso articolate;
- assegnarsi la casa coniugale o, in subordine, diversi la medesima o preversi un'indennità per il mancato godimento dell'immobile; con vittoria di spese.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ovvero autorizzando le parti a vivere separatamente, senza nulla prevedere in punto di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento della ricorrente.
Ha, poi, formulato una proposta conciliativa, tuttavia rifiutata da parte ricorrente.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviata per l'incombente ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi ai sensi dell'art. 473bis n. 28 c.p.c., pagina 2 di 6 Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. In via preliminare, va precisato come non abbia proposto domanda di Controparte_1 addebito, essendosi limitato a formulare istanze di prova in replica alla domanda di addebito altrui. Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
va rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994). Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito la prova di come i comportamenti dedotti del pagina 3 di 6 resistente siano stati la causa efficiente della fine dell'unione coniugale. A tal fine, infatti, vanno valorizzati i contenuti precettivi del provvedimento istruttorio, come reso il 31.01.2024, tenuto conto di come:
- i capi da 1 a 6, invero, recano in sé l'estrema genericità della capitolazione testimoniale di cui al ricorso introduttivo, non essendo indicati spazi di riferimento cronologico- temporale, peraltro anche valutativi e non essendo nemmeno stati integrati e/o modificati dal successivo deposito delle memorie 171 ter c.p.c. che, peraltro, non sono state depositate;
- detti capi, inoltre, sono contrastati dal valido supporto documentale di parte resistente, da cui, invero, si evince come questi, oltre a pagare il mutuo cointestato, pagasse, altresì, le utenze domestiche (documenti n.ri 7 , 8, e 9 comparsa), oltre che aver finanziato la ristrutturazione dell'immobile ove, poi, sono andati a vivere il genero e la figlia sposata, di talché appare evidente come eventuali mancanze (ove ce ne fossero state) fossero causate da una difficoltà economica intrinseca, tenuto conto di come dagli atti di causa è emerso come il resistente si facesse carico non solo dei bisogni della propria famiglia, ma anche di quelli relativi alla casa ove, poi, sono andati a vivere la figlia ed il genero (di cui, peraltro, pagava anche le bollette, doc. n. 9);
- i capi n.ri 7 ed 8, poi, sono risultati superflui ai fini della invocata pronuncia di addebito, giacché concernenti persone terze alle parti (il genero) e, oltretutto, riguardanti la gestione dei prelievi dal conto corrente, si noti, cointestato, oltre che, infine, concernere fatti risalenti al lontano anno 2017, laddove, invero, la separazione è stata richiesta solamente nell'anno 2024, come tali, pertanto, quand'anche ammessi, ex ante inidonei a provare la connessione causale tra costoro e la fine dell'unione familiare.
Sulle questioni relative al mantenimento della ricorrente ed all'assegnazione della casa coniugale. In relazione alle domande di assegnazione della casa coniugale di parte ricorrente e di parte resistente, le stesse vanno rigettate, giacché, com'è noto, la relativa statuizione segue la presenza di figli minori, o maggiorenni economicamente non indipendenti, conviventi con il genitore assegnatario. Nel caso di specie, è sposata e, per l'effetto, ha costituito un nucleo familiare Persona_2 autonomo, mentre è economicamente indipendente, giacché occupata. Persona_3
Invero, le suddette circostanze, affermate per la prima volta nella comparsa di costituzione, non sono state contestate dalla ricorrente, la quale ha dedotto – senza, peraltro, documentarlo e, oltretutto, nelle comparse conclusionali – la sussistenza di problematiche di salute di Pt_1 che, invero, non concernono affatto la propria situazione lavorativa di persona occupata (si ribadisce, non contestata).
Sul mantenimento del coniuge. La domanda di assegno di separazione, proposta dalla ricorrente, invece, va rigettata per le seguenti ragioni. A tal fine, infatti, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione “nell'ambito della separazione personale dei coniugi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore pagina 4 di 6 della parte economicamente più debole deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (ex plurimis, Corte di Cassazione, ord. n. 9708/2024). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha adeguatamente dedotto ed allegato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, giacché nel proprio ricorso introduttivo – non ulteriormente specificato, sul punto, dall'omesso deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., – ha unicamente allegato i fatti che, secondo la propria prospettazione, avrebbero contribuito alla fine dell'unione coniugale (su cui supra). D'altronde, a tal fine ed in relazione alla comparazione reddituale delle parti, vanno anche valorizzati:
- l'omesso deposito della documentazione economico-reddituale e bancaria, ai sensi di legge pur dovuta, essendo limitata la ricorrente a depositare gli estratti conto bancari relativi alle operazioni che, secondo la propria prospettazione, sarebbero state effettuate dal resistente, omettendo, invero, il deposito dei dati contabili, obbligatori ex art. 473 bis n. 12 lettera c. c.p.c.;
- il deposito, invero, per parte resistente, della certificazione di mancato rinnovo del contratto di lavoro, in uno alle proprie precarie condizioni di salute, come certificate dal verbale di delibera INPS (doc. n.ri 6, 12 e 13);
- il possedere, alla data dell'anno 2023, un reddito lordo ridotto, ovvero circa euro 9.000,00, in uno all'acclarato stato di invalido civile al 74%, con correlata ed accertata riduzione della propria capacità lavorativa.
- l'aver il resistente documentato la proprietà, a favore della ricorrente, di altro e diverso immobile rispetto a quello precedentemente adibito a casa coniugale (doc. n. 11). Pertanto, al netto dell'omessa allegazione in premessa evidenziata, non emergono affatto dati reddituali tali da poter ritenere che la richiedente, sia, oggi, Parte_1 considerata coniuge debole e, per l'effetto, avente diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento (ad abundantiam, nemmeno quantificato da costei).
In relazione, infine, alle domande subordinate di divisione dell'immobile, in uno alla previsione di un'indennità di godimento (in caso di mancata assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale), entrambe proposte dal resistente, come già tempestivamente osservato in prima udienza all'esito dello scioglimento della riservata, trattasi di domande inammissibili in questa sede, poiché prive di connessione ex art. 40 c.p.c. con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, oggetto di diritti da far valere, tutt'al più e iure privatorum, in altra sede processuale.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in TE SA IO il 13.10.1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1954, parte II, serie A, Vol. 1, n. 54);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
Parte_1 CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta da Parte_1
contro per le ragioni di cui in parte motiva;
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta da Controparte_1 contro per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento, proposta da
contro
Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda, proposta da , di divisione e di Controparte_1 previsione di un'indennità per mancato godimento dell'immobile adibito a casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3751 /2023 , avente ad oggetto “Separazione giudiziale ” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN e NO AN e presso il suo elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LANZARA Controparte_1 C.F._2
LI e presso il suo/studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 24/07/2023 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , uniti in matrimonio in TE SA IO il 13.10.1990 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune , anno 1954, parte II, serie A, Vol. 1, n. 54), dando atto della nascita di , maggiorenne e Per_1 sposata e , nubile, ma autonoma. Pt_1
Ha chiedo pronunciarsi:
- la separazione con addebito, avendo il resistente posto in essere comportamenti contrari all'unione materiale e spirituale – ivi compresi alcune operazioni finanziarie, quali utilizzo di somme cointestate, nonché contratto debiti, anche verso le figlie ed il genero – omettendo di contribuire materialmente al ménage familiare;
- assegnarsi la casa coniugale;
- prevedersi, infine, un congruo assegno di mantenimento in suo favore,
- con vittoria di spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla domanda di separazione, Controparte_1 ha formulate avverse richieste sotto il profilo economico. A sostegno del rigetto dell'avversa domanda di addebito, nonché di assegnazione della casa coniugale, ha messo in evidenza:
- le proprie precarie condizioni economiche e di salute, peggiori rispetto a quelle dedotte dalla ricorrente, proprietaria di altro immobile, oltre che di un vigneto;
- di aver sempre contribuito al ménage familiare, all'uopo pagamento le utenze domestiche, oltre che il mutuo cointestato;
- di essere stato vittima di un'aggressione verbale dal genero (colui a favore del quale aveva dato in comodato d'uso gratuito una parte dell'immobile adibito a residenza familiare, previa ristrutturazione trattavasi di villa a schiera su quattro piani).
In particolare, ha chiesto:
- rigettarsi le richieste ex adverso articolate;
- assegnarsi la casa coniugale o, in subordine, diversi la medesima o preversi un'indennità per il mancato godimento dell'immobile; con vittoria di spese.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. ovvero autorizzando le parti a vivere separatamente, senza nulla prevedere in punto di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento della ricorrente.
Ha, poi, formulato una proposta conciliativa, tuttavia rifiutata da parte ricorrente.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviata per l'incombente ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ai sensi ai sensi dell'art. 473bis n. 28 c.p.c., pagina 2 di 6 Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito. In via preliminare, va precisato come non abbia proposto domanda di Controparte_1 addebito, essendosi limitato a formulare istanze di prova in replica alla domanda di addebito altrui. Ciò premesso, la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
va rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza. Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008). In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994). Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito la prova di come i comportamenti dedotti del pagina 3 di 6 resistente siano stati la causa efficiente della fine dell'unione coniugale. A tal fine, infatti, vanno valorizzati i contenuti precettivi del provvedimento istruttorio, come reso il 31.01.2024, tenuto conto di come:
- i capi da 1 a 6, invero, recano in sé l'estrema genericità della capitolazione testimoniale di cui al ricorso introduttivo, non essendo indicati spazi di riferimento cronologico- temporale, peraltro anche valutativi e non essendo nemmeno stati integrati e/o modificati dal successivo deposito delle memorie 171 ter c.p.c. che, peraltro, non sono state depositate;
- detti capi, inoltre, sono contrastati dal valido supporto documentale di parte resistente, da cui, invero, si evince come questi, oltre a pagare il mutuo cointestato, pagasse, altresì, le utenze domestiche (documenti n.ri 7 , 8, e 9 comparsa), oltre che aver finanziato la ristrutturazione dell'immobile ove, poi, sono andati a vivere il genero e la figlia sposata, di talché appare evidente come eventuali mancanze (ove ce ne fossero state) fossero causate da una difficoltà economica intrinseca, tenuto conto di come dagli atti di causa è emerso come il resistente si facesse carico non solo dei bisogni della propria famiglia, ma anche di quelli relativi alla casa ove, poi, sono andati a vivere la figlia ed il genero (di cui, peraltro, pagava anche le bollette, doc. n. 9);
- i capi n.ri 7 ed 8, poi, sono risultati superflui ai fini della invocata pronuncia di addebito, giacché concernenti persone terze alle parti (il genero) e, oltretutto, riguardanti la gestione dei prelievi dal conto corrente, si noti, cointestato, oltre che, infine, concernere fatti risalenti al lontano anno 2017, laddove, invero, la separazione è stata richiesta solamente nell'anno 2024, come tali, pertanto, quand'anche ammessi, ex ante inidonei a provare la connessione causale tra costoro e la fine dell'unione familiare.
Sulle questioni relative al mantenimento della ricorrente ed all'assegnazione della casa coniugale. In relazione alle domande di assegnazione della casa coniugale di parte ricorrente e di parte resistente, le stesse vanno rigettate, giacché, com'è noto, la relativa statuizione segue la presenza di figli minori, o maggiorenni economicamente non indipendenti, conviventi con il genitore assegnatario. Nel caso di specie, è sposata e, per l'effetto, ha costituito un nucleo familiare Persona_2 autonomo, mentre è economicamente indipendente, giacché occupata. Persona_3
Invero, le suddette circostanze, affermate per la prima volta nella comparsa di costituzione, non sono state contestate dalla ricorrente, la quale ha dedotto – senza, peraltro, documentarlo e, oltretutto, nelle comparse conclusionali – la sussistenza di problematiche di salute di Pt_1 che, invero, non concernono affatto la propria situazione lavorativa di persona occupata (si ribadisce, non contestata).
Sul mantenimento del coniuge. La domanda di assegno di separazione, proposta dalla ricorrente, invece, va rigettata per le seguenti ragioni. A tal fine, infatti, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione “nell'ambito della separazione personale dei coniugi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore pagina 4 di 6 della parte economicamente più debole deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (ex plurimis, Corte di Cassazione, ord. n. 9708/2024). Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha adeguatamente dedotto ed allegato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, giacché nel proprio ricorso introduttivo – non ulteriormente specificato, sul punto, dall'omesso deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., – ha unicamente allegato i fatti che, secondo la propria prospettazione, avrebbero contribuito alla fine dell'unione coniugale (su cui supra). D'altronde, a tal fine ed in relazione alla comparazione reddituale delle parti, vanno anche valorizzati:
- l'omesso deposito della documentazione economico-reddituale e bancaria, ai sensi di legge pur dovuta, essendo limitata la ricorrente a depositare gli estratti conto bancari relativi alle operazioni che, secondo la propria prospettazione, sarebbero state effettuate dal resistente, omettendo, invero, il deposito dei dati contabili, obbligatori ex art. 473 bis n. 12 lettera c. c.p.c.;
- il deposito, invero, per parte resistente, della certificazione di mancato rinnovo del contratto di lavoro, in uno alle proprie precarie condizioni di salute, come certificate dal verbale di delibera INPS (doc. n.ri 6, 12 e 13);
- il possedere, alla data dell'anno 2023, un reddito lordo ridotto, ovvero circa euro 9.000,00, in uno all'acclarato stato di invalido civile al 74%, con correlata ed accertata riduzione della propria capacità lavorativa.
- l'aver il resistente documentato la proprietà, a favore della ricorrente, di altro e diverso immobile rispetto a quello precedentemente adibito a casa coniugale (doc. n. 11). Pertanto, al netto dell'omessa allegazione in premessa evidenziata, non emergono affatto dati reddituali tali da poter ritenere che la richiedente, sia, oggi, Parte_1 considerata coniuge debole e, per l'effetto, avente diritto al riconoscimento di un assegno di mantenimento (ad abundantiam, nemmeno quantificato da costei).
In relazione, infine, alle domande subordinate di divisione dell'immobile, in uno alla previsione di un'indennità di godimento (in caso di mancata assegnazione dell'immobile adibito a casa coniugale), entrambe proposte dal resistente, come già tempestivamente osservato in prima udienza all'esito dello scioglimento della riservata, trattasi di domande inammissibili in questa sede, poiché prive di connessione ex art. 40 c.p.c. con i petita di cui al presente giudizio e, peraltro, oggetto di diritti da far valere, tutt'al più e iure privatorum, in altra sede processuale.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in TE SA IO il 13.10.1990 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1954, parte II, serie A, Vol. 1, n. 54);
- autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
- rigetta la domanda di addebito proposta da
contro
Parte_1 CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta da Parte_1
contro per le ragioni di cui in parte motiva;
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, proposta da Controparte_1 contro per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento, proposta da
contro
Parte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda, proposta da , di divisione e di Controparte_1 previsione di un'indennità per mancato godimento dell'immobile adibito a casa coniugale, per le ragioni di cui in parte motiva;
Compensa per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
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