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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/10/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1048/2024 promossa da
,) con il patrocinio dell'avv. Laura Rota;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) con il patrocinio dell'avv. Mauro Tosoni;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate da parte ricorrente all'udienza del 03.06.2025 e di seguito riportate.
Per parte resistente si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 473 bis.17 num. 2 c.p.c. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo così decidere:
In via principale
1. Affidare in via esclusiva la minore nata a [...] il [...] alla madre SI.ra Persona_1 Pt_1
, che eserciterà la responsabilità genitoriale nei suoi confronti in via esclusiva ex art. 337 quater,
[...] comma 3 c.c., anche per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza. La minore continuerà a vivere con la madre;
2. Incaricare i Servizi competenti che di regolamentare gli incontri tra padre e figlia prevedendo che il padre possa trascorrere del tempo con la figlia in un contesto neutro e strutturato, alla presenza Per_1 di un operatore specializzato;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora , entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal gennaio di ogni anno, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale al punto n. 1), affidare in via esclusiva la minore nata Lecco il 19.4.2023 alla madre SI.ra , che eserciterà la Per_1 Parte_1 responsabilità genitoriale nei loro confronti in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 1 c.c. La minore continuerà a vivere con la madre.
Invariate le altre condizioni di cui ai punti nn. 2) e 3).
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Con osservanza.
Lecco, 3 giugno 2025
Avv. Laura Rota”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
In via principale: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente in quanto manifestamente infondate e contraddittorie tra loro, tenendo quindi conto, ex art. 337 quater pagina 2 di 7 c.c., del comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia.
In via principale e riconvenzionale: Previo ogni opportuno accertamento circa la sussistenza di eventuale pregiudizio derivante alla minore dal comportamento posto in essere dalla Per_1 madre – avvalendosi se del caso anche di Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle capacità genitoriali della madre e con esame, se ritenuto opportuno, di tutto il nucleo parentale – voglia il Tribunale Ill.mo, ex artt. 337 ter e seguenti c.c., adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari in relazione all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, all'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essa e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento della medesima, anche con presa in carico della minore al Servizio
Sociale territorialmente competente, tuttavia con le modalità argomentate in atti.
In ogni caso: Spese di lite intieramente rifuse.
In via istruttoria: ammettere ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile e necessario ai fini del decidere, anche d'ufficio, ex art. 337 octies c.c.
Chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo:
1) Vero che lei ha erogato un prestito personale al signor di euro 2.000; CP_1
2) Vero che il signor , ancora oggi, sta rimborsando detto prestito con rate mensili di euro 100 CP_1 cadauna.
Si indica a teste il signor , l.r.p.t. della società Giussani Srl corrente in Castello Brianza Testimone_1
(Lc).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, ha dato atto di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con dalla cui unione è nata la figlia , il 19.4.2023. Controparte_1 Per_1
Nella presente sede la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore e che il padre possa vedere la minore solo se preventivamente concordato con la Per_1 madre e alla di lei presenza. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 400, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo all'adito Controparte_1
Tribunale di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari in relazione all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, all'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di pagina 3 di 7 essa e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento della stessa anche con presa in carico della minore al Servizio Sociale territorialmente competente.
Le parti hanno depositato le memorie 473bis.17 co.1 e 473bis.17 co. 2 cpc.
Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione personale delle parti del 5.11.2024, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affido esclusivo alla madre della minore , nonché che le frequentazioni padre-figlia avvengano alla presenza della Per_1 madre presso l'abitazione materna, come condiviso dalle parti, dando altresì incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare, affinché effettuino un attento monitoraggio del nucleo familiare. In punto economico ha disposto il versamento a carico del e a CP_1 favore di pari ad euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% Pt_1 Per_1 delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 il sig. è comparso personalmente senza CP_1 munirsi di nuovo legale a fronte della rinuncia al mandato dell'avv. Tosoni, sicchè occorre far riferimento alle conclusioni rassegnate con la memoria ex art. 473 bis.17 num. 2 cpc, come sopra riportate.
Infine, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della relazione dei Servizi
Sociali depositata il 29.5.2025 dal Comune di Sirone.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dal convenuto è confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dalla mancanza di volontà finalizzata al recupero della relazione con la figlia minore, attese le frequentazioni sporadiche ed occasionali con la minore, rimesse alla totale discrezione del padre e, ciò nonostante gli impegni assunti nel corso del presente giudizio, pagina 4 di 7 invero mai mantenuti. Giova in particolare evidenziare che la previsione, stabilita dal Giudice delegato in via provvisoria, di incontri padre/figlia a cadenza settimanale alla presenza della madre, di fatto per diversi mesi non è stata rispettata a causa dell'assenza del resistente. I Servizi Sociali hanno peraltro evidenziato come tale modalità non appare adeguata al caso di specie, per l'elevata conflittualità delle parti e per l'indisponibilità del padre a collaborare con i Servizi Sociali nel percorso volto al graduale recupero della relazione padre/figlia, considerata anche la tenera età della minore (2 anni). In particolare, a fronte della proposta avanzata dai Servizi Sociali di intraprendere un percorso inizialmente in Spazio neutro, il resistente non ha fatto pervenire alcun riscontro. L'assoluta mancanza di collaborazione e impegno, così come chiaramente emersi nel corso del presente giudizio nonostante il tentativo effettuato di autorizzare gli incontri padre/figlia alla presenza della madre proprio allo scopo di assecondare le richieste del resistente denotano evidentemente una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale e delle relative responsabilità, tali da giustificare in questa sede l'affido esclusivo alla madre della minore , nella forma dell'affido superesclusivo, ossia esteso alle decisioni di maggiore Per_1 importanza per la minore.
Inoltre, si ritiene opportuno, impregiudicata la possibilità di un progressivo ampliamento delle frequentazioni paterne con il consolidarsi di un rapporto di confidenza, che il padre possa vedere la figlia minore secondo le modalità indicate dai Servizi Sociali, ossia inizialmente in spazio neutro, previa richiesta del padre, alla presenza di un operatore specializzato, atteso l'elevato conflitto e tensioni instauratasi nella coppia genitoriale, potenzialmente impattanti negativamente sul benessere psicofisico di e sulla costruzione del legame paterno. Invero, alla luce delle criticità emerse nel Per_1 presente giudizio rispetto alla figura paterna, che per tutta la durata del processo ha mostrato apparente adesione a frequentare la bambina alla presenza della madre, calendario di fatto mai adempiuto ed anzi in seguito lamentando l'impossibilità a partecipare agli incontri in spazio neutro proposti dai Servizi
Sociali in ragione della propria turnazione lavorativa, si auspica che parte resistente dimostri un maggior impegno e coinvolgimento nella relazione con nel precipuo interesse di quest'ultima, Per_1 accettando a tal fine seriamente tutte le proposte indicate dai Servizi Sociali del Comune di Sirone.
Con riferimento al mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, si osserva che il sig. ha CP_1 dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Giussani srl, in qualità di operaio metalmeccanico, da cui percepisce euro 1.700 mensili netti, mentre la ricorrente, che svolge attività lavorativa come addetta alle colazioni presso l'hotel San Martino, ha dichiarato di percepire pagina 5 di 7 quale stipendio mensile euro 850 mensili, oltre all'assegno unico di circa euro 460, per e l'altra Per_1 figlia della stessa.
Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per confermare il contributo ordinario a favore della prole a carico del resistente, nella somma mensile di euro € 300 mensili, tenuto conto che l'intero carico della gestione della figlia minore, sia in termini economico che di risorse, grava sulla madre.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
L'assegno unico universale, ove previsto, spetta integralmente alla madre, in quanto affidataria in via super esclusiva della prole.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dispone l'affido super esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., della figlia minore alla Per_1 madre , con collocamento presso quest'ultima, con la precisazione che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per la figlia verranno adottate in via esclusiva dalla madre e con collocazione presso di lei;
- i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del Comune di
Sirone) sono incaricati di:
➢ monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo familiare, delle dinamiche familiari e del benessere psicofisico della minore, con particolare riferimento ai rapporti padre/figlia;
➢ predisporre un calendario delle frequentazioni paterne, previa richiesta del padre, dapprima in spazio neutro alla presenza di un operatore specializzato, con facoltà di progressivo ampliamento fino alla liberalizzazione in caso di andamento positivo, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per la figlia minore;
Per_1
➢ proporre ai genitori, qualora ne sussistano i presupposti, iniziative, individuali o di coppia, di supporto alla genitorialità;
pagina 6 di 7 ➢ attivare gli ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari a supporto del benessere psico fisico della minore;
Per_1
- pone l'obbligo a carico di di versare, alla madre a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore l'importo mensile di € 300,00; Per_1 tale somma, da versarsi il 10 di ogni mese con decorrenza dalla domanda giudiziale, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui ritrascritto, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- l'assegno unico universale, ove spettante, verrà percepito integralmente dalla madre;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Sirone.
Lecco, 7.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1048/2024 promossa da
,) con il patrocinio dell'avv. Laura Rota;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
) con il patrocinio dell'avv. Mauro Tosoni;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate da parte ricorrente all'udienza del 03.06.2025 e di seguito riportate.
Per parte resistente si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 473 bis.17 num. 2 c.p.c. pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo così decidere:
In via principale
1. Affidare in via esclusiva la minore nata a [...] il [...] alla madre SI.ra Persona_1 Pt_1
, che eserciterà la responsabilità genitoriale nei suoi confronti in via esclusiva ex art. 337 quater,
[...] comma 3 c.c., anche per quanto concerne le decisioni di maggiore importanza. La minore continuerà a vivere con la madre;
2. Incaricare i Servizi competenti che di regolamentare gli incontri tra padre e figlia prevedendo che il padre possa trascorrere del tempo con la figlia in un contesto neutro e strutturato, alla presenza Per_1 di un operatore specializzato;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora , entro il giorno 10 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400, rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal gennaio di ogni anno, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale al punto n. 1), affidare in via esclusiva la minore nata Lecco il 19.4.2023 alla madre SI.ra , che eserciterà la Per_1 Parte_1 responsabilità genitoriale nei loro confronti in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 1 c.c. La minore continuerà a vivere con la madre.
Invariate le altre condizioni di cui ai punti nn. 2) e 3).
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Con osservanza.
Lecco, 3 giugno 2025
Avv. Laura Rota”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
In via principale: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente in quanto manifestamente infondate e contraddittorie tra loro, tenendo quindi conto, ex art. 337 quater pagina 2 di 7 c.c., del comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia.
In via principale e riconvenzionale: Previo ogni opportuno accertamento circa la sussistenza di eventuale pregiudizio derivante alla minore dal comportamento posto in essere dalla Per_1 madre – avvalendosi se del caso anche di Consulenza Tecnica d'Ufficio sulle capacità genitoriali della madre e con esame, se ritenuto opportuno, di tutto il nucleo parentale – voglia il Tribunale Ill.mo, ex artt. 337 ter e seguenti c.c., adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari in relazione all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, all'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essa e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento della medesima, anche con presa in carico della minore al Servizio
Sociale territorialmente competente, tuttavia con le modalità argomentate in atti.
In ogni caso: Spese di lite intieramente rifuse.
In via istruttoria: ammettere ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile e necessario ai fini del decidere, anche d'ufficio, ex art. 337 octies c.c.
Chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo:
1) Vero che lei ha erogato un prestito personale al signor di euro 2.000; CP_1
2) Vero che il signor , ancora oggi, sta rimborsando detto prestito con rate mensili di euro 100 CP_1 cadauna.
Si indica a teste il signor , l.r.p.t. della società Giussani Srl corrente in Castello Brianza Testimone_1
(Lc).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, ha dato atto di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con dalla cui unione è nata la figlia , il 19.4.2023. Controparte_1 Per_1
Nella presente sede la ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo ex art. 337 quater comma 3 c.c. della figlia minore e che il padre possa vedere la minore solo se preventivamente concordato con la Per_1 madre e alla di lei presenza. Quanto ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della prole euro 400, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della ricorrente.
Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo all'adito Controparte_1
Tribunale di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari in relazione all'affidamento e alla collocazione della figlia minore, all'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di pagina 3 di 7 essa e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo di mantenimento della stessa anche con presa in carico della minore al Servizio Sociale territorialmente competente.
Le parti hanno depositato le memorie 473bis.17 co.1 e 473bis.17 co. 2 cpc.
Il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione personale delle parti del 5.11.2024, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo l'affido esclusivo alla madre della minore , nonché che le frequentazioni padre-figlia avvengano alla presenza della Per_1 madre presso l'abitazione materna, come condiviso dalle parti, dando altresì incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo familiare, affinché effettuino un attento monitoraggio del nucleo familiare. In punto economico ha disposto il versamento a carico del e a CP_1 favore di pari ad euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% Pt_1 Per_1 delle spese straordinarie, nonché il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.6.2025 il sig. è comparso personalmente senza CP_1 munirsi di nuovo legale a fronte della rinuncia al mandato dell'avv. Tosoni, sicchè occorre far riferimento alle conclusioni rassegnate con la memoria ex art. 473 bis.17 num. 2 cpc, come sopra riportate.
Infine, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della relazione dei Servizi
Sociali depositata il 29.5.2025 dal Comune di Sirone.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dal convenuto è confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché dalla mancanza di volontà finalizzata al recupero della relazione con la figlia minore, attese le frequentazioni sporadiche ed occasionali con la minore, rimesse alla totale discrezione del padre e, ciò nonostante gli impegni assunti nel corso del presente giudizio, pagina 4 di 7 invero mai mantenuti. Giova in particolare evidenziare che la previsione, stabilita dal Giudice delegato in via provvisoria, di incontri padre/figlia a cadenza settimanale alla presenza della madre, di fatto per diversi mesi non è stata rispettata a causa dell'assenza del resistente. I Servizi Sociali hanno peraltro evidenziato come tale modalità non appare adeguata al caso di specie, per l'elevata conflittualità delle parti e per l'indisponibilità del padre a collaborare con i Servizi Sociali nel percorso volto al graduale recupero della relazione padre/figlia, considerata anche la tenera età della minore (2 anni). In particolare, a fronte della proposta avanzata dai Servizi Sociali di intraprendere un percorso inizialmente in Spazio neutro, il resistente non ha fatto pervenire alcun riscontro. L'assoluta mancanza di collaborazione e impegno, così come chiaramente emersi nel corso del presente giudizio nonostante il tentativo effettuato di autorizzare gli incontri padre/figlia alla presenza della madre proprio allo scopo di assecondare le richieste del resistente denotano evidentemente una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale e delle relative responsabilità, tali da giustificare in questa sede l'affido esclusivo alla madre della minore , nella forma dell'affido superesclusivo, ossia esteso alle decisioni di maggiore Per_1 importanza per la minore.
Inoltre, si ritiene opportuno, impregiudicata la possibilità di un progressivo ampliamento delle frequentazioni paterne con il consolidarsi di un rapporto di confidenza, che il padre possa vedere la figlia minore secondo le modalità indicate dai Servizi Sociali, ossia inizialmente in spazio neutro, previa richiesta del padre, alla presenza di un operatore specializzato, atteso l'elevato conflitto e tensioni instauratasi nella coppia genitoriale, potenzialmente impattanti negativamente sul benessere psicofisico di e sulla costruzione del legame paterno. Invero, alla luce delle criticità emerse nel Per_1 presente giudizio rispetto alla figura paterna, che per tutta la durata del processo ha mostrato apparente adesione a frequentare la bambina alla presenza della madre, calendario di fatto mai adempiuto ed anzi in seguito lamentando l'impossibilità a partecipare agli incontri in spazio neutro proposti dai Servizi
Sociali in ragione della propria turnazione lavorativa, si auspica che parte resistente dimostri un maggior impegno e coinvolgimento nella relazione con nel precipuo interesse di quest'ultima, Per_1 accettando a tal fine seriamente tutte le proposte indicate dai Servizi Sociali del Comune di Sirone.
Con riferimento al mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, si osserva che il sig. ha CP_1 dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda Giussani srl, in qualità di operaio metalmeccanico, da cui percepisce euro 1.700 mensili netti, mentre la ricorrente, che svolge attività lavorativa come addetta alle colazioni presso l'hotel San Martino, ha dichiarato di percepire pagina 5 di 7 quale stipendio mensile euro 850 mensili, oltre all'assegno unico di circa euro 460, per e l'altra Per_1 figlia della stessa.
Pertanto, alla luce degli elementi di cui sopra, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per confermare il contributo ordinario a favore della prole a carico del resistente, nella somma mensile di euro € 300 mensili, tenuto conto che l'intero carico della gestione della figlia minore, sia in termini economico che di risorse, grava sulla madre.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
L'assegno unico universale, ove previsto, spetta integralmente alla madre, in quanto affidataria in via super esclusiva della prole.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dispone l'affido super esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., della figlia minore alla Per_1 madre , con collocamento presso quest'ultima, con la precisazione che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per la figlia verranno adottate in via esclusiva dalla madre e con collocazione presso di lei;
- i Servizi sociali territorialmente competenti (che allo stato si individuano in quelli del Comune di
Sirone) sono incaricati di:
➢ monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo familiare, delle dinamiche familiari e del benessere psicofisico della minore, con particolare riferimento ai rapporti padre/figlia;
➢ predisporre un calendario delle frequentazioni paterne, previa richiesta del padre, dapprima in spazio neutro alla presenza di un operatore specializzato, con facoltà di progressivo ampliamento fino alla liberalizzazione in caso di andamento positivo, ovvero con facoltà di sospensione in caso di riscontrato pregiudizio per la figlia minore;
Per_1
➢ proporre ai genitori, qualora ne sussistano i presupposti, iniziative, individuali o di coppia, di supporto alla genitorialità;
pagina 6 di 7 ➢ attivare gli ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari a supporto del benessere psico fisico della minore;
Per_1
- pone l'obbligo a carico di di versare, alla madre a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia minore l'importo mensile di € 300,00; Per_1 tale somma, da versarsi il 10 di ogni mese con decorrenza dalla domanda giudiziale, è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui ritrascritto, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- l'assegno unico universale, ove spettante, verrà percepito integralmente dalla madre;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Sirone.
Lecco, 7.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7