TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 1592/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.2.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 01/07/2000 (anno 2000, atto n. 63, parte II, serie A) □ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del x separati con sentenza n. 993/2025 pubblicata il 13.3.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
(C.F. ) nato il [...] in [...] cittadino italiano Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nato il [...] in [...] cittadino Parte_4 C.F._4 italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio maggiorenne ha terminato gli studi ed attualmente ha iniziato a lavorare Parte_3 presso il Ristorante con rapporto di lavoro a tempo determinato triennale. Parte_5
non è ancora integralmente autosufficiente in quanto percepisce uno stipendio medio Parte_3 mensile di circa 1.000,00. Lo stesso continuerà a vivere, per il momento, presso l'abitazione familiare sita in Rho, Via Rubicone n. 12, ed il padre provvederà in via diretta a contribuire al relativo mantenimento fino al raggiungimento dell'integrale autosufficienza economica.
3. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., il figlio minore sarà affidato
Parte_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per in relazione alla residenza
Parte_4 abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita del figlio , invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale
Parte_4 il minore saranno collocato in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza del figlio saranno assunte dal genitore presso il quale il minore si trova, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge. Dato atto dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, sarà collocato prevalentemente presso il padre, e
Parte_4 continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultimo, sita in Rho, Via Rubicone n. 12, che sarà pertanto assegnata al medesimo.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, frequenterà la madre con le seguenti Parte_4 modalità:
- ogni fine settimana del mese (dal venerdì sera alla domenica sera);
- infrasettimanalmente, la madre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con il padre;
- festività natalizie e pasquali: giorni di festività alternati con il padre di anno in anno;
- altri giorni festivi e ponti in alternanza con il padre;
- durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con la madre, il cui periodo sarà da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno.
5. La casa coniugale di proprietà del sig. viene assegnata medesimo, la Parte_2 quale vi vivrà con i figli. La signora provvederà a lasciare l'abitazione non appena avrà Parte_1 reperito la propria sistemazione abitativa e comunque entro un mese dalla sentenza di separazione, asportando tutti i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a trasferire la propria residenza. Gli arredi della casa coniugale rimarranno definitivamente attribuiti al sig. Parte_2
6. Le spese straordinarie relative ai figli, fino a raggiungimento della loro autosufficienza economica, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Milano, di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti concordano, sin d'ora, che l'assegno unico universale e ogni altro eventuale sussidio per la famiglia sarà integralmente percepito dal sig. Parte_2
8. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli e garantiranno le comunicazioni quotidiane tra i minori e il genitore che non è con loro.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
10. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica.
11. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) in data 01/07/2000 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 1592/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.2.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Patrizia Campagnoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) il 01/07/2000 (anno 2000, atto n. 63, parte II, serie A) □ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del x separati con sentenza n. 993/2025 pubblicata il 13.3.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
(C.F. ) nato il [...] in [...] cittadino italiano Parte_3 C.F._3
(C.F. ) nato il [...] in [...] cittadino Parte_4 C.F._4 italiano
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio maggiorenne ha terminato gli studi ed attualmente ha iniziato a lavorare Parte_3 presso il Ristorante con rapporto di lavoro a tempo determinato triennale. Parte_5
non è ancora integralmente autosufficiente in quanto percepisce uno stipendio medio Parte_3 mensile di circa 1.000,00. Lo stesso continuerà a vivere, per il momento, presso l'abitazione familiare sita in Rho, Via Rubicone n. 12, ed il padre provvederà in via diretta a contribuire al relativo mantenimento fino al raggiungimento dell'integrale autosufficienza economica.
3. In aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., il figlio minore sarà affidato
Parte_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, al fine di consentire allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per in relazione alla residenza
Parte_4 abituale, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita del figlio , invece, sarà esercitata - in via esclusiva - dal genitore presso il quale
Parte_4 il minore saranno collocato in quel determinato momento. Le decisioni di emergenza inerenti alla salute o sicurezza del figlio saranno assunte dal genitore presso il quale il minore si trova, che dovrà informare al più presto l'altro coniuge. Dato atto dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, sarà collocato prevalentemente presso il padre, e
Parte_4 continuerà a vivere presso l'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultimo, sita in Rho, Via Rubicone n. 12, che sarà pertanto assegnata al medesimo.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, frequenterà la madre con le seguenti Parte_4 modalità:
- ogni fine settimana del mese (dal venerdì sera alla domenica sera);
- infrasettimanalmente, la madre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, previo accordo con il padre;
- festività natalizie e pasquali: giorni di festività alternati con il padre di anno in anno;
- altri giorni festivi e ponti in alternanza con il padre;
- durante il periodo estivo il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con la madre, il cui periodo sarà da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno.
5. La casa coniugale di proprietà del sig. viene assegnata medesimo, la Parte_2 quale vi vivrà con i figli. La signora provvederà a lasciare l'abitazione non appena avrà Parte_1 reperito la propria sistemazione abitativa e comunque entro un mese dalla sentenza di separazione, asportando tutti i propri beni ed effetti personali, impegnandosi a trasferire la propria residenza. Gli arredi della casa coniugale rimarranno definitivamente attribuiti al sig. Parte_2
6. Le spese straordinarie relative ai figli, fino a raggiungimento della loro autosufficienza economica, rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Milano, di seguito specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Le parti concordano, sin d'ora, che l'assegno unico universale e ogni altro eventuale sussidio per la famiglia sarà integralmente percepito dal sig. Parte_2
8. I genitori forniranno i recapiti dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze con i figli e garantiranno le comunicazioni quotidiane tra i minori e il genitore che non è con loro.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo in grado di provvedere ciascuno al proprio sostentamento e nulla avendo da pretendere l'uno dall'altra per il loro mantenimento.
10. I coniugi danno atto, oltre a quanto ut supra previsto, di aver regolato in precedenza ogni ulteriore rapporto economico e che, pertanto, non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, laddove a mezzo del presente accordo gli stessi ritengono tra loro regolata ogni pendenza economica.
11. I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore del figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) in data 01/07/2000 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG