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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3435/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Basile Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 31.7.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rilevando, in proposito, che la commissione medica , nella seduta del 20.05.2024, l'aveva CP_1 riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione da parte del CTU delle patologie da cui risulta affetto si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
L'argomento difensivo di parte ricorrente che fa leva sull'avvenuto riconoscimento, da parte della competente commissione medica , dello CP_1 status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 non coglie nel segno.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicché un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Nel caso di specie non risultano integrati i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – vedi Per_1 elaborato depositato il 16.06.2025 al fascicolo ATP), ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% non riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3435/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Maria Basile Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Gilda Avena CP_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 31.7.2025 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentando l'erroneità dell'elaborato peritale sostenendo che le patologie da cui era affetta comportavano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rilevando, in proposito, che la commissione medica , nella seduta del 20.05.2024, l'aveva CP_1 riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
1 Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'opposizione di cui chiedeva la CP_1 declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto nel merito.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione da parte del CTU delle patologie da cui risulta affetto si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
L'argomento difensivo di parte ricorrente che fa leva sull'avvenuto riconoscimento, da parte della competente commissione medica , dello CP_1 status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 non coglie nel segno.
Giova preliminarmente ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
L'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede che l'handicap è ritenuto grave qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ciò detto deve, su un piano generale, rilevarsi che la condizione del soggetto che presenta una riduzione della autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale integra certamente la connotazione di gravità contemplata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ma non necessariamente quella del requisito sanitario previsto per il diritto all'indennità di accompagnamento.
2 Ed invero, a differenza di quanto avviene per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nell'accertamento dello stato di handicap viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alle patologie e menomazioni riscontrate sicché un soggetto ben può risultare in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti quotidiani della vita e tuttavia necessitare dell'intervento assistenziale continuativo che investe non già la sfera individuale ma quello della vita di relazione.
I presupposti caratterizzanti lo status di persona portatrice di handicap in situazione di gravità e quelli per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono dunque differenti (e non coincidenti) e non necessariamente la ricorrenza dei primi comporta la sussistenza dei secondi.
Nel caso di specie non risultano integrati i requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infatti, all'esito della disposta consulenza tecnica, il CTU (Dott. – vedi Per_1 elaborato depositato il 16.06.2025 al fascicolo ATP), ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente determinano un'invalidità del
100% non riconoscendo il diritto all'indennità di accompagnamento.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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