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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. L'ARCO GIOVANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avvocati CUZZUPOLI LUCA E DE BENEDICTIS
ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento pensione di invalidità e indennità di cieco ventesimista e condanna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
La ricorrente già titolare di pensione di invalidità civile con decorrenza dal 08.03.2013
(in quanto invalido parziale) con verbale sanitario del 28.12.2018 veniva dichiarata invalida con riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100%; con verbale sanitario del 2017, a seguito di riconoscimento dello status di cieco parziale, alla stessa veniva riconosciuta altresì l'indennità per ciechi ventesimisti con decorrenza 05/2017.
Pertanto, la stessa in quanto soggetto pluriminorato ha goduto di entrambe le provvidenze economiche.
A seguito di revisione sanitaria relativamente al verbale di cecità parziale nella seduta del 17.12.2020 veniva riconosciuta priva delle minorazioni visive previste dalla legge
382/70 con conseguente revoca della prestazione in godimento;
in data 04.03.2021 la ricorrente presentava nuova domanda per accertamento del proprio status di cieco e, all'esito della visita medica nella seduta del 03.06.2021, la ricorrente veniva riconosciuta cieca con residuo visus non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, con revisione a marzo 2022 che, di fatto, ha confermato il precedente giudizio;
Pertanto la stessa presentava richiesta di liquidazione dell'indennità per pensione di inabilità ai ciechi parziali ventesimisti ma la suddetta domanda veniva rigettata in quanto non riconosciuto soggetto pluriminorato;
in data 29.11.2021 veniva presentata al CML di Caserta istanza per il riconoscimento dello status di pluriminorato, rimasta senza esito, avverso il suddetto provvedimento di diniego veniva proposto ricorso amministrativo anche esso respinto per silenzio rigetto;
La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti. Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di invalidità. Che nel caso in esame le due prestazioni, pensione di inabilità a ciechi “ventesinisti” e pensione di inabilità, possono essere cumulate solo in presenza di un riconoscimento della pluriminorazione.
Tanto premesso chiedeva accertare la cumulabilità e compatibilità ex. L. 1991/429 delle due prestazioni riconosciute con i verbali sanitari in atti ovvero pensione di inabilità a ciechi “ventesinisti” e pensione di inabilità, vinte le spese.
Si costituiva l che resisteva al ricorso concludendo per il rigetto. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Osserva il Tribunale che, come è noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi assoluti
è stata istituita dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili". L'art. 7 di tale legge così prevede: "Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno".
Il successivo art. 8 aggiunge: "Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18^ anno di età" La misura della prestazione è stata modificata dalla
L. 27 maggio 1970, n. 382, art. 1 (quest'ultima regolamenta la materia ancora oggi).
Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi (L. n. 382 del 1970, art. 5) e, dopo l'abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v. D.L. n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n. 114 del 1974 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, conv. in
L. 29 febbraio 1980, n. 33) - cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; id. 21 giugno 1991, n.
6982; 12 aprile 1990, n. 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). Il limite di reddito da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, essendo unica la disciplina contenuta nel citato D.L.
n. 663 del 1979, art. 14 septies.
Nello specifico, alla ricorrente era stata riconosciuta la suindicata prestazione dalla domanda amministrativa.
Il punto dolente della questione è, dunque, la cumulabilità della pensione di invalidità, già erogato, con la pensione per ipovedenti, il cui requisito sanitario è stato riconosciuto a seguito di verbale CP_1
Sul punto si osserva che la pensione per i ciechi parziali è cumulabile con: le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall' , dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori CP_1
autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12
Legge 412/1991); qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio;
indennità di accompagnamento concessa dall' (Assegno mensile per assistenza personale e CP_1
continuativa).
Solo nel caso di pluriminorazioni, la pensione è cumulabile con:
• pensione di invalidità per gli invalidi civili totali (100%)
• l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali (dal 74% fino al 99%)
• l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (art. 2, Legge 429/1991)
• pensione per i sordi civili
• indennità di comunicazione per i sordi civili.
Dunque la pensione, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per gli invalidi civili, prima era incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (art. 3, Legge 407/1990). Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'art. 12 della Legge 30.12.1991, n. 412, ma limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordi civili, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per invalidità civile con gli altri trattamenti pensionistici sopra specificati, purchè sussiste una pluriminorazione e purchè tra tali pluri-minorazioni non vi sia un rapporto di interdipendenza.
Nel caso di specie, dalla ctu depositata in atti, emerge che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile al 100% nella seduta del 03.04.2019 per le infermità: grave Contr maculopatia bilaterale, OD 1/30 nmcl, OS 1/10. con impegno viscerale e osteoarticolare. Esiti di sostituzione valvolare mitralica. Ai fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, 80%.
Al determinismo dell'invalidità al 100% partecipa anche la patologa visiva stimabile, in funzione del visus, all'80% che, in uno alle restanti infermità, è stata valutata complessivamente come inabilità.
Ne consegue che la sola patologia visiva, per la percentuale di invalidità costituisce minorazione che, singolarmente considerata, non dà titolo ad una delle indennità previste dall'articolo1, c. 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 L. 505/988 ossia: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Il cumulo delle prestazioni è consentito quando le minorazioni che abbiano portato ad un riconoscimento, non siano state oggetto di accertamento per la concessione di altra provvidenza;
non sono quindi ammesse le minorazioni plurivalenti, e cioè le patologie che possono essere valutate due o più volte al fine del riconoscimento di due o più prestazioni
In particolare, appare opportuno evidenziare che la ricorrente è stata riconosciuta dall' invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, dal CP_1
28.12.2018 e cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi dal
04.03.2021. Per quanto attiene alla plurimenomazione, si osserva tuttavia che dalla stessa consulenza emerge una interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
Per tale motivo, stante il rapporto di interdipendenza tra le minorazioni accertate, non può essere riconosciuto il diritto al pagamento della pensione per ciechi richiesta in ricorso.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Rigetta il ricorso.
b. Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. L'ARCO GIOVANNA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avvocati CUZZUPOLI LUCA E DE BENEDICTIS
ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento pensione di invalidità e indennità di cieco ventesimista e condanna
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2023 parte ricorrente in epigrafe premetteva:
La ricorrente già titolare di pensione di invalidità civile con decorrenza dal 08.03.2013
(in quanto invalido parziale) con verbale sanitario del 28.12.2018 veniva dichiarata invalida con riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100%; con verbale sanitario del 2017, a seguito di riconoscimento dello status di cieco parziale, alla stessa veniva riconosciuta altresì l'indennità per ciechi ventesimisti con decorrenza 05/2017.
Pertanto, la stessa in quanto soggetto pluriminorato ha goduto di entrambe le provvidenze economiche.
A seguito di revisione sanitaria relativamente al verbale di cecità parziale nella seduta del 17.12.2020 veniva riconosciuta priva delle minorazioni visive previste dalla legge
382/70 con conseguente revoca della prestazione in godimento;
in data 04.03.2021 la ricorrente presentava nuova domanda per accertamento del proprio status di cieco e, all'esito della visita medica nella seduta del 03.06.2021, la ricorrente veniva riconosciuta cieca con residuo visus non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, con revisione a marzo 2022 che, di fatto, ha confermato il precedente giudizio;
Pertanto la stessa presentava richiesta di liquidazione dell'indennità per pensione di inabilità ai ciechi parziali ventesimisti ma la suddetta domanda veniva rigettata in quanto non riconosciuto soggetto pluriminorato;
in data 29.11.2021 veniva presentata al CML di Caserta istanza per il riconoscimento dello status di pluriminorato, rimasta senza esito, avverso il suddetto provvedimento di diniego veniva proposto ricorso amministrativo anche esso respinto per silenzio rigetto;
La pluriminorazione può definirsi come quella condizione sanitaria caratterizzata dalla compresenza di distinte minorazioni invalidanti. Nella valutazione della invalidità civile, le distinte minorazioni contribuiscono tutte alla determinazione della percentuale di invalidità. Che nel caso in esame le due prestazioni, pensione di inabilità a ciechi “ventesinisti” e pensione di inabilità, possono essere cumulate solo in presenza di un riconoscimento della pluriminorazione.
Tanto premesso chiedeva accertare la cumulabilità e compatibilità ex. L. 1991/429 delle due prestazioni riconosciute con i verbali sanitari in atti ovvero pensione di inabilità a ciechi “ventesinisti” e pensione di inabilità, vinte le spese.
Si costituiva l che resisteva al ricorso concludendo per il rigetto. CP_1
Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Osserva il Tribunale che, come è noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi assoluti
è stata istituita dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili". L'art. 7 di tale legge così prevede: "Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno".
Il successivo art. 8 aggiunge: "Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18^ anno di età" La misura della prestazione è stata modificata dalla
L. 27 maggio 1970, n. 382, art. 1 (quest'ultima regolamenta la materia ancora oggi).
Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi (L. n. 382 del 1970, art. 5) e, dopo l'abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v. D.L. n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n. 114 del 1974 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, conv. in
L. 29 febbraio 1980, n. 33) - cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; id. 21 giugno 1991, n.
6982; 12 aprile 1990, n. 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). Il limite di reddito da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, essendo unica la disciplina contenuta nel citato D.L.
n. 663 del 1979, art. 14 septies.
Nello specifico, alla ricorrente era stata riconosciuta la suindicata prestazione dalla domanda amministrativa.
Il punto dolente della questione è, dunque, la cumulabilità della pensione di invalidità, già erogato, con la pensione per ipovedenti, il cui requisito sanitario è stato riconosciuto a seguito di verbale CP_1
Sul punto si osserva che la pensione per i ciechi parziali è cumulabile con: le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall' , dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori CP_1
autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12
Legge 412/1991); qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio;
indennità di accompagnamento concessa dall' (Assegno mensile per assistenza personale e CP_1
continuativa).
Solo nel caso di pluriminorazioni, la pensione è cumulabile con:
• pensione di invalidità per gli invalidi civili totali (100%)
• l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali (dal 74% fino al 99%)
• l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (art. 2, Legge 429/1991)
• pensione per i sordi civili
• indennità di comunicazione per i sordi civili.
Dunque la pensione, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per gli invalidi civili, prima era incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (art. 3, Legge 407/1990). Il divieto di cumulo è stato abrogato dall'art. 12 della Legge 30.12.1991, n. 412, ma limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordi civili, i quali quindi possono cumulare la pensione conseguita per invalidità civile con gli altri trattamenti pensionistici sopra specificati, purchè sussiste una pluriminorazione e purchè tra tali pluri-minorazioni non vi sia un rapporto di interdipendenza.
Nel caso di specie, dalla ctu depositata in atti, emerge che la ricorrente è stata riconosciuta invalida civile al 100% nella seduta del 03.04.2019 per le infermità: grave Contr maculopatia bilaterale, OD 1/30 nmcl, OS 1/10. con impegno viscerale e osteoarticolare. Esiti di sostituzione valvolare mitralica. Ai fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili, 80%.
Al determinismo dell'invalidità al 100% partecipa anche la patologa visiva stimabile, in funzione del visus, all'80% che, in uno alle restanti infermità, è stata valutata complessivamente come inabilità.
Ne consegue che la sola patologia visiva, per la percentuale di invalidità costituisce minorazione che, singolarmente considerata, non dà titolo ad una delle indennità previste dall'articolo1, c. 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 L. 505/988 ossia: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un'inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Il cumulo delle prestazioni è consentito quando le minorazioni che abbiano portato ad un riconoscimento, non siano state oggetto di accertamento per la concessione di altra provvidenza;
non sono quindi ammesse le minorazioni plurivalenti, e cioè le patologie che possono essere valutate due o più volte al fine del riconoscimento di due o più prestazioni
In particolare, appare opportuno evidenziare che la ricorrente è stata riconosciuta dall' invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, dal CP_1
28.12.2018 e cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi dal
04.03.2021. Per quanto attiene alla plurimenomazione, si osserva tuttavia che dalla stessa consulenza emerge una interdipendenza con la patologia che ha determinato il riconoscimento diverso dall'invalidità civile.
Per tale motivo, stante il rapporto di interdipendenza tra le minorazioni accertate, non può essere riconosciuto il diritto al pagamento della pensione per ciechi richiesta in ricorso.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. Rigetta il ricorso.
b. Nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 15/10/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna