TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. /1822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1822/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FINOTELLI MARCO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Villanova Marchesana, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
Pagina 1 pubblici registri anagrafici;
2) Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 2.12.2024 in una ai pedissequi provvedimenti, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in L'VA (Cuba) in data 8.3.2022, atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Villanova Marchesana al n. 5, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2022.
Dalla unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha addotto a motivo della domanda il venir meno della comunione spirituale e materiale con la coniuge, tale da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda di separazione e sulla regolamentazione delle condizioni della stessa.
Con decreto del 19.11.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con propria ordinanza di pari data, il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato termini per la notifica dell'atto introduttivo e per il deposito del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno dato atto dell'accordo ed esperito inutilmente il tentativo dio conciliazione, il giudice ha preso atto delle concordi conclusioni formulate dalle parti e rimesso la causa in decisione al collegio, senza termini per lo scambio delle memorie conclusive stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
contratto in data 08.03.2022 in L'VA Controparte_1
(Cuba), con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
VILLANOVA MARCHESANA (RO) nell'anno 2022, al n. 5, parte II, Serie C,
Ufficio 1;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti,
da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1822/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. BRAGA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FINOTELLI MARCO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Villanova Marchesana, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui
Pagina 1 pubblici registri anagrafici;
2) Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3) Spese di lite compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 2.12.2024 in una ai pedissequi provvedimenti, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione.
A tal fine ha allegato di avere contratto matrimonio in L'VA (Cuba) in data 8.3.2022, atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Villanova Marchesana al n. 5, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2022.
Dalla unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha addotto a motivo della domanda il venir meno della comunione spirituale e materiale con la coniuge, tale da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda di separazione e sulla regolamentazione delle condizioni della stessa.
Con decreto del 19.11.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Con propria ordinanza di pari data, il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e dato termini per la notifica dell'atto introduttivo e per il deposito del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno dato atto dell'accordo ed esperito inutilmente il tentativo dio conciliazione, il giudice ha preso atto delle concordi conclusioni formulate dalle parti e rimesso la causa in decisione al collegio, senza termini per lo scambio delle memorie conclusive stante la rinuncia espressa ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Ritiene il Collegio che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
contratto in data 08.03.2022 in L'VA Controparte_1
(Cuba), con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
VILLANOVA MARCHESANA (RO) nell'anno 2022, al n. 5, parte II, Serie C,
Ufficio 1;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti,
da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.04.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
Pagina 3