Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 5193 anno 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
, nata a [...], il [...], Parte_1
(C.F.. ) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
25.09.1962, (C.F.: entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dagli avv.ti Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora e Annalisa D'Amora giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera
Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 06.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Torre del CO (NA) il 28/09/1994 e che dall'unione sono nati due figli: il 9/6/1995 nato in [...] Persona_1
Severino (SA) e il 28/07/2000 a Napoli, entrambi Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Pronunciata sentenza di separazione n. 526/2024 in data 08.03.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 06.05.2025 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare secondo le modalità a suo tempo concordate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi in- nanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le
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Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e in data 23.11.2023 così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...], il Parte_1
24.01.1965, (C.F.. ) e nato a C.F._1 Parte_2
Salerno (Sa) il 25.09.1962, che contrassero matrimonio in Torre del CO (NA) in data 28/09/1994 (Atto n. 513 Parte II Serie A del
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1994);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del
Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
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