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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 P.IVA_1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA ANTICA CATTEDRALE 30 64100 TERAMOpresso il difensore avv.
GASPARRONI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che ha proceduto nel rapporto bancario di conto corrente cc 0900010903 filiale CP_2
90 di Teramo con concessione di apertura di credito ed estinto il 31 marzo 2016 ad applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e di conseguenza rideterminare i reali saldi conto alla data di chiusura dello stesso e condannare la ora alla restituzione di quanto Controparte_1 indebitamente percepito. La popolare nega ogni comportamento scorretto ed invoca la prescrizione. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Afferma parte attrice , nella memoria conclusionale, che il contratto risale al 1982 ma non è stato pattuito in forma scritta , il che ha dato alla la possibilità di applicare discrezionalmente tutte le condizioni CP_1 economiche, per cui invoca l'espunzione di tutte le poste non pattuite con rideterminazione degli interessi al saggio legale. Questa prospettazione non si rinviene nelle memorie ex art. 186, ove si afferma che il contratto iniziale non è stato posto a disposizione del correntista;
e nemmeno nell'atto introduttivo, ove sulla base degli scalari si è contestata usurarietà del conto, anatocismo e capitalizzazione trimestrale. Essendo nullità rilevabile di ufficio, va comunque verificata. Orbene, come affermato dal Tribunale , Palermo , sez. V , 30/06/2022 , n. 2869 Con riferimento al contratto di conto corrente bancario, l' art 117 TUB prevede che: a) il contratto debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità; b) una copia debba essere consegnata al correntista all'atto della sottoscrizione;
c) il correntista potrà richiedere la consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre dieci anni prima. Di conseguenza la banca ha l'obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito, calcolando anche gli eventuali atti interruttivi.
Vero è che le Sezioni Unite (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale" (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534, noi massimata in CED;
con riguardo all'art. 23 t.u.f.Cass. 20 settembre 2013,
n. 21600, in motivazione).
La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla pagina 2 di 3 conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e
26725).
Venendo al caso di specie, quindi, è vero che l'eccezione di nullità di protezione per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente è rilevabile di ufficio e quindi può essere sollevata anche in comparsa conclusionale;
è altrettanto vero che le difese in concreto effettuate da parte attrice, che hanno sempre lamentato la mancata consegna ma mai la mancata forma scritta del contratto del 1982, di cui anzi contestano singole parti, quali l'uso dei giorni valuta, la capitalizzazione trimestrale e l' usurarietà, sono ontologicamente incompatibili con la originaria forma non scritta del contratto;
tanto è vero che non vi è la contestazione specifica sulle singole clausole approvate per iscritto, contenuta nella comparsa di risposta della Ne deriva che la nullità invocata, essendo incontroverso per CP_1 comportamento concludente di parte attrice che in origine un contratto scritto vi sia stato ed essendo lamentata solo la mancata consegna dello stesso, pur essendo stata tempestivamente sollevata anche con le comparse conclusionali perché rilevabile di ufficio, va in ogni caso disattesa ( in termini la sentenza di Cassazione 18230/24, sopra citata per la ricostruzione della nullità in oggetto e di come va intesa ed interpretata ). Per cui la domanda di rimettere in istruttoria la causa per espungere tutte le poste e sostituirle con gli interessi legali non può essere accolta. Venendo al merito, si ha contezza di fido, fino a 100 milioni di lire, solo fino al 1996, per espressa ammissione della Banca;
successivamente si ha contezza di un fido di 30 mila euro, di fatto ricavato dal Ctu dall'esame degli estratti conto, occasionalmente portato a 60 mila euro . il Ctu ha effettuato il ricalcolo, infatti, espungendo tutte quante le poste derivanti dalla capitalizazione trimestrale, e non tenendo conto delle spese e commissioni non debitamente capitalizzate;
con un conteggio non contestato sotto il profilo tecnico da alcuna delle parti. Ne deriva pertanto che la domanda dell'attrice va accolta, limitatamente a 674 euro, come dall'ipotesi uno di ricalcolo, oltre interessi, in misura legale, dalla data della chiusura del conto corrente al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 674,00, oltre interessi, in misura legale, dalla data di chiusura del conto Parte_1 corrente al saldo effettivo. Condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida CP_1 in euro 994,00 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 20 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1373/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSILII Parte_1 P.IVA_1 GELSOMINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.53 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MARSILII GELSOMINA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIA ANTICA CATTEDRALE 30 64100 TERAMOpresso il difensore avv.
GASPARRONI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare che ha proceduto nel rapporto bancario di conto corrente cc 0900010903 filiale CP_2
90 di Teramo con concessione di apertura di credito ed estinto il 31 marzo 2016 ad applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, e di conseguenza rideterminare i reali saldi conto alla data di chiusura dello stesso e condannare la ora alla restituzione di quanto Controparte_1 indebitamente percepito. La popolare nega ogni comportamento scorretto ed invoca la prescrizione. Compiuta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Afferma parte attrice , nella memoria conclusionale, che il contratto risale al 1982 ma non è stato pattuito in forma scritta , il che ha dato alla la possibilità di applicare discrezionalmente tutte le condizioni CP_1 economiche, per cui invoca l'espunzione di tutte le poste non pattuite con rideterminazione degli interessi al saggio legale. Questa prospettazione non si rinviene nelle memorie ex art. 186, ove si afferma che il contratto iniziale non è stato posto a disposizione del correntista;
e nemmeno nell'atto introduttivo, ove sulla base degli scalari si è contestata usurarietà del conto, anatocismo e capitalizzazione trimestrale. Essendo nullità rilevabile di ufficio, va comunque verificata. Orbene, come affermato dal Tribunale , Palermo , sez. V , 30/06/2022 , n. 2869 Con riferimento al contratto di conto corrente bancario, l' art 117 TUB prevede che: a) il contratto debba essere redatto in forma scritta a pena di nullità; b) una copia debba essere consegnata al correntista all'atto della sottoscrizione;
c) il correntista potrà richiedere la consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre dieci anni prima. Di conseguenza la banca ha l'obbligo di conservare il contratto fino a quando sia decorso il termine di prescrizione decennale di eventuali diritti di credito, calcolando anche gli eventuali atti interruttivi.
Vero è che le Sezioni Unite (con arresto reso in materia di intermediazione finanziaria, ma pacificamente riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.) è "composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale" (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898, in motivazione). L'affermazione è tuttavia da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico obbligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.
In passato, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di rilevare, se pure con riferimento alla materia dell'intermediazione finanziaria, che la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n. 3534, noi massimata in CED;
con riguardo all'art. 23 t.u.f.Cass. 20 settembre 2013,
n. 21600, in motivazione).
La conclusione è da confermare in tema di contratti bancari. Può osservarsi, al riguardo, che l'art. 117, comma 3, t.u.b. commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la "forma" presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla veste esteriore del contratto, mentre vi resta estranea la consegna dello scritto. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che "per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma": locuzione, questa, in cui il termine "forma" è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla pagina 2 di 3 conclusione dell'affare; in altre parole, l'"altra forma" è la forma diversa da quella scritta. Da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e
26725).
Venendo al caso di specie, quindi, è vero che l'eccezione di nullità di protezione per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente è rilevabile di ufficio e quindi può essere sollevata anche in comparsa conclusionale;
è altrettanto vero che le difese in concreto effettuate da parte attrice, che hanno sempre lamentato la mancata consegna ma mai la mancata forma scritta del contratto del 1982, di cui anzi contestano singole parti, quali l'uso dei giorni valuta, la capitalizzazione trimestrale e l' usurarietà, sono ontologicamente incompatibili con la originaria forma non scritta del contratto;
tanto è vero che non vi è la contestazione specifica sulle singole clausole approvate per iscritto, contenuta nella comparsa di risposta della Ne deriva che la nullità invocata, essendo incontroverso per CP_1 comportamento concludente di parte attrice che in origine un contratto scritto vi sia stato ed essendo lamentata solo la mancata consegna dello stesso, pur essendo stata tempestivamente sollevata anche con le comparse conclusionali perché rilevabile di ufficio, va in ogni caso disattesa ( in termini la sentenza di Cassazione 18230/24, sopra citata per la ricostruzione della nullità in oggetto e di come va intesa ed interpretata ). Per cui la domanda di rimettere in istruttoria la causa per espungere tutte le poste e sostituirle con gli interessi legali non può essere accolta. Venendo al merito, si ha contezza di fido, fino a 100 milioni di lire, solo fino al 1996, per espressa ammissione della Banca;
successivamente si ha contezza di un fido di 30 mila euro, di fatto ricavato dal Ctu dall'esame degli estratti conto, occasionalmente portato a 60 mila euro . il Ctu ha effettuato il ricalcolo, infatti, espungendo tutte quante le poste derivanti dalla capitalizazione trimestrale, e non tenendo conto delle spese e commissioni non debitamente capitalizzate;
con un conteggio non contestato sotto il profilo tecnico da alcuna delle parti. Ne deriva pertanto che la domanda dell'attrice va accolta, limitatamente a 674 euro, come dall'ipotesi uno di ricalcolo, oltre interessi, in misura legale, dalla data della chiusura del conto corrente al saldo effettivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 674,00, oltre interessi, in misura legale, dalla data di chiusura del conto Parte_1 corrente al saldo effettivo. Condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite, che liquida CP_1 in euro 994,00 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 20 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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