Articolo 1 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1330
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30 dicembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , e' sostituito dal seguente:
"L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.
"Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione".

Entrata in vigore il 30 dicembre 1951