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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3009 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zama, Veronica Locatelli e Silvia Grana Parte_1 ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cima CP_1
resistente
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 10.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1 per ottenere il pagamento della somma di euro 326.025,00, pretesa da parte attrice a seguito del recesso anticipato della resistente dal contratto di consulenza SEO (indicizzazione e ottimizzazione del sito di e-commerce) e digital marketing stipulato tra le parti, nonché dell'importo pari al 7% o al 4% del prezzo di cessione in caso di vendita del negozio on line goccia.clothing e/o dei redirect a esso associati come pattuito e, infine, di un importo, da determinarsi in via equitativa, in ragione del deprezzamento comunque subito dal negozio on line goccia.clothing, per le condotte di CP_1
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha difatti esposto:
- di aver sottoscritto in data 11 agosto 2017 Accordo per consulenza SEO (indicizzazione e ottimizzazione del sito di e-commerce) e di digital marketing per il sito “goccia.clothing”, instaurando una partnership commerciale in revenue sharing con la società CP_2
- che detto accordo, di durata pari a 9 anni e 7 mesi, prevedeva un corrispettivo misto mensile, costituito da un canone fisso di euro 1.000,00 e da una fee di importo variabile in percentuale – del 7% per i primi tre anni e del 4% successivamente – rispetto al fatturato netto generato dal sito di e- commerce “ clothing”, l'autonomia e la discrezionalità della posto che “i tempi e i modi di CP_1 Pt_1 erogazione dei servizi sono esclusivamente dettati e stabiliti dal consulente”, nonché il patto di esclusività con il quale l'attrice si era impegnata a non seguire progetti con clienti operanti nel medesimo settore di
CP_1
- che l'attività di aveva prodotto proficui risultati, come riconosciuto dalla stessa convenuta, Parte_1 con la quale i contatti erano stati pressoché quotidiani;
- che il 3 gennaio 2019 aveva incaricato l'attrice di svolgere anche ulteriore attività di CP_1 consulenza per la realizzazione di un algoritmo per un diverso progetto, denominato “Virtual Fashion”, giungendo così alla stipula di una scrittura integrativa dell'Accordo;
- che nonostante i rapporti fossero proseguiti proficuamente per due anni e mezzo, tra i mesi di aprile e giugno 2020, la situazione era mutata e aveva unilateralmente deciso interrompere il CP_1 rapporto in corso;
- che pertanto, essendo l'Accordo cessato a causa del recesso unilaterale di o, comunque, CP_1 per fatto e colpa esclusivamente a lei attribuibili, l'attrice aveva diritto al risarcimento nella forma forfetaria della penale prevista dall'articolo 8 primo paragrafo dell'Accordo (pari ad euro 326.025,00), alla corresponsione dell'importo corrispondente alla percentuale prevista dall'articolo 8.6. per l'eventuale cessione del negozio on line goccia.clothing, da quantificare al momento della cessione, nonché, essendo la condotta della resistente arbitraria e dolosamente in danno della ricorrente, quest'ultima aveva diritto altresì al risarcimento di un ulteriore danno, da liquidare in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
In particolare, parte resistente ha eccepito:
- la natura vessatoria dell'art. 8 del contratto di consulenza Seo e digital marketing e la conseguente nullità della clausola per difetto di sottoscrizione specifica;
- la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto di consulenza Seo e digital marketing stipulato con la
Parte_1
- la violazione del principio generale di buona fede e del conseguente obbligo giuridico di avviare una seria trattativa per la rinegoziazione del contratto economicamente squilibrato;
- l'inadempimento da parte di delle prestazioni di cui all'art. 2 del contratto di consulenza Parte_1
Seo e di digital marketing, non avendo accettato il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
- la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di controparte - per l'ipotesi di vendita del negozio online goccia.clothing e dei redirect ad esso associati - del pagamento da parte di dell'importo pari al 4% del prezzo di cessione, avendo ceduto il negozio online in data 7 CP_1 dicembre 2020, corrispondendo alla ricorrente la percentuale prevista.
2 3. Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.12.2024, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Da un punto di vista logico, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 8 dell'“Accordo per consulenza SEO (indicizzazione sito ecommerce) e di digital marketing”, ove è previsto che “Nel caso in cui il Cliente decida di recedere dal presente accordo, senza un motivo valido in accordo con il Consulente, è prevista una penale pari al 35% del corrispettivo da versare sino alla data di scadenza del presente accordo…8.1 Il Cliente può decidere di recedere dal presente accordo senza penale in caso di trasferimento definitivo del
Consulente tale da impedire il corretto svolgimento di tutte le attività…8.2 è possibile recedere senza penali dal presente accordo se entrambe le parti danno il loro assenso o unilateralmente dal Consulente”.
Al riguardo, occorre preliminarmente svolgere una precisazione, quanto alla qualificazione della somma di denaro che il cliente avrebbe dovuto pagare in base al citato articolo, segnalata dalle parti quale
“clausola penale”.
Viceversa, l'art. 8 dell'accordo non prevede affatto una clausola penale - quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di inadempimento del contraente - bensì una multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373 comma 3 c.c., da pagarsi, in favore dell'altra parte, al momento dell'esercizio del diritto di recesso.
Pertanto, si deve concludere che le parti hanno inteso semplicemente riconoscersi un diritto potestativo a recedere, il cui eventuale esercizio (da parte del cliente) avrebbe implicato la produzione di un effetto obbligatorio al pagamento di un corrispettivo.
Ne consegue che, ove la previsione sia ritenuta valida ed efficace, andrà confermata anche la multa penitenziale di cui all'art. 8 (e ciò a prescindere da ogni valutazione in merito alla eccezione di sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto e inadempimento della sollevate dalla Parte_1 convenuta), risultando questa comunque dovuta, stando alla lettera dell'articolo richiamato.
Ebbene, al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente alla tesi sostenuta da parte convenuta, nella fattispecie non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
In particolare, ai fini dell'applicazione di tali norme è necessario che le parti abbiano concluso un contratto per adesione, vale a dire un contratto predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità indefinita di rapporti, tale da escludere una sua formazione all'esito di una trattativa negoziale, relegandosi il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione dello schema unilateralmente predisposto (cfr., tra le tante, Cass., n. 7605/2015 e
Cass., n. 11757/2006). Ciò che rileva è, quindi, che la struttura negoziale utilizzata sia destinata a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale (cfr., sul punto, Cass., n. 6753/2018).
3 La predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere la loro inefficacia o invalidità, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale e la mancanza di tale prova è circostanza addirittura rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte (nel caso odierno comunque sussistente), in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia o nullità di quella clausola;
di conseguenza, è la parte che assume di avere contrattato in situazione di minorata autonomia a dover fornire la prova che si tratti di condizioni generali ed in questo senso è attestata la giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n.
19212/2005).
Nel caso di specie, la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui il testo contrattuale sarebbe stato predisposto in via esclusiva dalla consulente è rimasta priva di riscontro, in un sistema in Parte_1 cui l'onere della prova, come appena chiarito, grava sulla parte che solleva l'eccezione, peraltro all'interno di una contrattazione avvenuta non tra professionista e consumatore, bensì tra due società commerciali.
Viceversa, lo svolgimento di trattative tra le parti in merito ai contenuti dell'accordo risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice (all.ti 20-25 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), a nulla rilevando il riferimento di parte convenuta ad un diverso precedente accordo (sottoscritto in data 11 maggio 2016), essendo ciò dovuto all'intervenuto mutamento della ragione sociale (come specificato nella comunicazione all. 25 e non oggetto di specifica contestazione).
Pertanto, non può ritenersi provata la predisposizione unilaterale di clausole da parte di Parte_1
né potrebbe ritenere sufficiente a considerare provata la predisposizione unilaterale un eventuale
[...] squilibrio economico sussistente tra le due società in quanto, sebbene lo scopo della disciplina citata sia, sotto il profilo teleologico, quello di tutelare il contraente più debole, la sola prospettazione e prova del minor potere contrattuale di un contraente non integra la prova del fatto costitutivo, richiesto dalla norma, della predisposizione unilaterale.
Tanto chiarito in relazione alla validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 8 dell'Accordo, sussiste di conseguenza il credito di per il pagamento della somma richiesta di euro 326.025,00 Parte_1
(sulla cui quantificazione non è stata avanzata alcuna contestazione dalla parte convenuta), a fronte del recesso esercitato da con assorbimento delle ulteriori questioni in ordine alla eccessiva CP_1 onerosità sopravvenuta della prestazione e presunto inadempimento di parte attrice, stante il corrispettivo espressamente pattuito e dovuto - avendo la convenuta effettuato un recesso anticipato rispetto al termine contrattualmente previsto - neppure essendo stata avanzata domanda riconvenzionale di risoluzione.
Deve, invece, essere rigettata l'ulteriore domanda volta “al pagamento a favore di Parte_1 dell'importo da determinarsi in via equitativa a causa del deprezzamento comunque subito dal negozio on line
4 goccia.clothing per le condotte di descritte nel corso del giudizio”, non essendovi elementi per ritenere CP_1 provato il presunto danno fatto valere dall'attrice, essendosi quest'ultima limitata a generiche allegazioni.
A tale mancanza non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno (cfr. ex multis Cass. n. 8468/2000), “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. n. 9744/2023).
In definitiva, nella fattispecie l'attrice non ha allegato e provato il preteso ulteriore danno e non essendo lo stesso sussistente in re ipsa, non va riconosciuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, in ragione dell'attività in concreto svolta e, dunque, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di € 326.025,00, nonché al pagamento delle spese processuali che si liquidano Parte_1 in euro 635,00 per esborsi ed euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
10.4.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3009 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zama, Veronica Locatelli e Silvia Grana Parte_1 ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cima CP_1
resistente
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritte per l'udienza del 10.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1 per ottenere il pagamento della somma di euro 326.025,00, pretesa da parte attrice a seguito del recesso anticipato della resistente dal contratto di consulenza SEO (indicizzazione e ottimizzazione del sito di e-commerce) e digital marketing stipulato tra le parti, nonché dell'importo pari al 7% o al 4% del prezzo di cessione in caso di vendita del negozio on line goccia.clothing e/o dei redirect a esso associati come pattuito e, infine, di un importo, da determinarsi in via equitativa, in ragione del deprezzamento comunque subito dal negozio on line goccia.clothing, per le condotte di CP_1
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha difatti esposto:
- di aver sottoscritto in data 11 agosto 2017 Accordo per consulenza SEO (indicizzazione e ottimizzazione del sito di e-commerce) e di digital marketing per il sito “goccia.clothing”, instaurando una partnership commerciale in revenue sharing con la società CP_2
- che detto accordo, di durata pari a 9 anni e 7 mesi, prevedeva un corrispettivo misto mensile, costituito da un canone fisso di euro 1.000,00 e da una fee di importo variabile in percentuale – del 7% per i primi tre anni e del 4% successivamente – rispetto al fatturato netto generato dal sito di e- commerce “ clothing”, l'autonomia e la discrezionalità della posto che “i tempi e i modi di CP_1 Pt_1 erogazione dei servizi sono esclusivamente dettati e stabiliti dal consulente”, nonché il patto di esclusività con il quale l'attrice si era impegnata a non seguire progetti con clienti operanti nel medesimo settore di
CP_1
- che l'attività di aveva prodotto proficui risultati, come riconosciuto dalla stessa convenuta, Parte_1 con la quale i contatti erano stati pressoché quotidiani;
- che il 3 gennaio 2019 aveva incaricato l'attrice di svolgere anche ulteriore attività di CP_1 consulenza per la realizzazione di un algoritmo per un diverso progetto, denominato “Virtual Fashion”, giungendo così alla stipula di una scrittura integrativa dell'Accordo;
- che nonostante i rapporti fossero proseguiti proficuamente per due anni e mezzo, tra i mesi di aprile e giugno 2020, la situazione era mutata e aveva unilateralmente deciso interrompere il CP_1 rapporto in corso;
- che pertanto, essendo l'Accordo cessato a causa del recesso unilaterale di o, comunque, CP_1 per fatto e colpa esclusivamente a lei attribuibili, l'attrice aveva diritto al risarcimento nella forma forfetaria della penale prevista dall'articolo 8 primo paragrafo dell'Accordo (pari ad euro 326.025,00), alla corresponsione dell'importo corrispondente alla percentuale prevista dall'articolo 8.6. per l'eventuale cessione del negozio on line goccia.clothing, da quantificare al momento della cessione, nonché, essendo la condotta della resistente arbitraria e dolosamente in danno della ricorrente, quest'ultima aveva diritto altresì al risarcimento di un ulteriore danno, da liquidare in via equitativa.
2. Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. CP_1
In particolare, parte resistente ha eccepito:
- la natura vessatoria dell'art. 8 del contratto di consulenza Seo e digital marketing e la conseguente nullità della clausola per difetto di sottoscrizione specifica;
- la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto di consulenza Seo e digital marketing stipulato con la
Parte_1
- la violazione del principio generale di buona fede e del conseguente obbligo giuridico di avviare una seria trattativa per la rinegoziazione del contratto economicamente squilibrato;
- l'inadempimento da parte di delle prestazioni di cui all'art. 2 del contratto di consulenza Parte_1
Seo e di digital marketing, non avendo accettato il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
- la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di controparte - per l'ipotesi di vendita del negozio online goccia.clothing e dei redirect ad esso associati - del pagamento da parte di dell'importo pari al 4% del prezzo di cessione, avendo ceduto il negozio online in data 7 CP_1 dicembre 2020, corrispondendo alla ricorrente la percentuale prevista.
2 3. Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.12.2024, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Da un punto di vista logico, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 8 dell'“Accordo per consulenza SEO (indicizzazione sito ecommerce) e di digital marketing”, ove è previsto che “Nel caso in cui il Cliente decida di recedere dal presente accordo, senza un motivo valido in accordo con il Consulente, è prevista una penale pari al 35% del corrispettivo da versare sino alla data di scadenza del presente accordo…8.1 Il Cliente può decidere di recedere dal presente accordo senza penale in caso di trasferimento definitivo del
Consulente tale da impedire il corretto svolgimento di tutte le attività…8.2 è possibile recedere senza penali dal presente accordo se entrambe le parti danno il loro assenso o unilateralmente dal Consulente”.
Al riguardo, occorre preliminarmente svolgere una precisazione, quanto alla qualificazione della somma di denaro che il cliente avrebbe dovuto pagare in base al citato articolo, segnalata dalle parti quale
“clausola penale”.
Viceversa, l'art. 8 dell'accordo non prevede affatto una clausola penale - quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di inadempimento del contraente - bensì una multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373 comma 3 c.c., da pagarsi, in favore dell'altra parte, al momento dell'esercizio del diritto di recesso.
Pertanto, si deve concludere che le parti hanno inteso semplicemente riconoscersi un diritto potestativo a recedere, il cui eventuale esercizio (da parte del cliente) avrebbe implicato la produzione di un effetto obbligatorio al pagamento di un corrispettivo.
Ne consegue che, ove la previsione sia ritenuta valida ed efficace, andrà confermata anche la multa penitenziale di cui all'art. 8 (e ciò a prescindere da ogni valutazione in merito alla eccezione di sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto e inadempimento della sollevate dalla Parte_1 convenuta), risultando questa comunque dovuta, stando alla lettera dell'articolo richiamato.
Ebbene, al riguardo, occorre rilevare che, contrariamente alla tesi sostenuta da parte convenuta, nella fattispecie non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
In particolare, ai fini dell'applicazione di tali norme è necessario che le parti abbiano concluso un contratto per adesione, vale a dire un contratto predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità indefinita di rapporti, tale da escludere una sua formazione all'esito di una trattativa negoziale, relegandosi il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione dello schema unilateralmente predisposto (cfr., tra le tante, Cass., n. 7605/2015 e
Cass., n. 11757/2006). Ciò che rileva è, quindi, che la struttura negoziale utilizzata sia destinata a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale (cfr., sul punto, Cass., n. 6753/2018).
3 La predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere la loro inefficacia o invalidità, onde quest'ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale e la mancanza di tale prova è circostanza addirittura rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte (nel caso odierno comunque sussistente), in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l'inefficacia o nullità di quella clausola;
di conseguenza, è la parte che assume di avere contrattato in situazione di minorata autonomia a dover fornire la prova che si tratti di condizioni generali ed in questo senso è attestata la giurisprudenza consolidata (ex multis Cass. n.
19212/2005).
Nel caso di specie, la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui il testo contrattuale sarebbe stato predisposto in via esclusiva dalla consulente è rimasta priva di riscontro, in un sistema in Parte_1 cui l'onere della prova, come appena chiarito, grava sulla parte che solleva l'eccezione, peraltro all'interno di una contrattazione avvenuta non tra professionista e consumatore, bensì tra due società commerciali.
Viceversa, lo svolgimento di trattative tra le parti in merito ai contenuti dell'accordo risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice (all.ti 20-25 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), a nulla rilevando il riferimento di parte convenuta ad un diverso precedente accordo (sottoscritto in data 11 maggio 2016), essendo ciò dovuto all'intervenuto mutamento della ragione sociale (come specificato nella comunicazione all. 25 e non oggetto di specifica contestazione).
Pertanto, non può ritenersi provata la predisposizione unilaterale di clausole da parte di Parte_1
né potrebbe ritenere sufficiente a considerare provata la predisposizione unilaterale un eventuale
[...] squilibrio economico sussistente tra le due società in quanto, sebbene lo scopo della disciplina citata sia, sotto il profilo teleologico, quello di tutelare il contraente più debole, la sola prospettazione e prova del minor potere contrattuale di un contraente non integra la prova del fatto costitutivo, richiesto dalla norma, della predisposizione unilaterale.
Tanto chiarito in relazione alla validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 8 dell'Accordo, sussiste di conseguenza il credito di per il pagamento della somma richiesta di euro 326.025,00 Parte_1
(sulla cui quantificazione non è stata avanzata alcuna contestazione dalla parte convenuta), a fronte del recesso esercitato da con assorbimento delle ulteriori questioni in ordine alla eccessiva CP_1 onerosità sopravvenuta della prestazione e presunto inadempimento di parte attrice, stante il corrispettivo espressamente pattuito e dovuto - avendo la convenuta effettuato un recesso anticipato rispetto al termine contrattualmente previsto - neppure essendo stata avanzata domanda riconvenzionale di risoluzione.
Deve, invece, essere rigettata l'ulteriore domanda volta “al pagamento a favore di Parte_1 dell'importo da determinarsi in via equitativa a causa del deprezzamento comunque subito dal negozio on line
4 goccia.clothing per le condotte di descritte nel corso del giudizio”, non essendovi elementi per ritenere CP_1 provato il presunto danno fatto valere dall'attrice, essendosi quest'ultima limitata a generiche allegazioni.
A tale mancanza non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno (cfr. ex multis Cass. n. 8468/2000), “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. n. 9744/2023).
In definitiva, nella fattispecie l'attrice non ha allegato e provato il preteso ulteriore danno e non essendo lo stesso sussistente in re ipsa, non va riconosciuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, in ragione dell'attività in concreto svolta e, dunque, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in favore della CP_1 [...]
della somma di € 326.025,00, nonché al pagamento delle spese processuali che si liquidano Parte_1 in euro 635,00 per esborsi ed euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
10.4.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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