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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. DO Di PA PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PIAZZA MARTIRI ELLA LIBERTA' 4 41032
CAVEZZO, presso lo studio dell'avv. MARCHESI MORENA, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESI MORENA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA LODOVICO RICCI N. 82 MODENA, presso lo studio dell'avv. GARAGNANI ANDRA e dell'avv. BABINO
ANNA, rappresentato e difeso dall'avv. GARAGNANI ANDRA e dall'avv. BABINO ANNA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito Controparte_1
instando per l'affidamento in via super esclusiva/rafforzata del figlio minore a sé con collocazione e residenza presso di sè; chiedeva stabilirsi Per_1
che il padre incontrasse il figlio inizialmente tramite incontri Per_1
protetti organizzati dal Servizio Sociale sino a giungere, una volta accertata l'idoneità genitoriale del padre, ad una calendarizzazione del diritto di visita padre-figlio; assegnarsi la casa coniugale a sè; porre a carico del a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente a
Castel San Giorgio (SA), in data 6.05.2012; che dalla loro unione era nato in data 30.05.2016; che la casa coniugale, sita in Castelfranco Per_1
2 Emilia (MO), Via Peschiera n. 36 era di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e gravata da mutuo ipotecario con rate mensili di circa €.400,00 cadauna;
che in data 01.12.2023 si era vista costretta a recarsi presso la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia (MO) per sporgere denuncia-querela nei confronti del marito a seguito degli ennesimi maltrattamenti subiti in presenza del figlio minore;
che, grazie all'intervento dei Carabinieri e del Servizio Sociale territorialmente competente, era stata temporaneamente allontanata dalla casa familiare e collocata insieme al piccolo in una sistemazione protetta;
che da tempo il Per_1 CP_1
teneva nei confronti della moglie comportamenti aggressivi fisicamente (calci e schiaffi) e minacciosi oltre ad utilizzare un linguaggio offensivo ed intimidatorio (“schifosa”, “sporca”), imponendole la propria volontà ed umiliandola come donna e come madre;
che tali comportamenti risultavano ancor più gravi in quanto agiti in presenza del figlio minore;
che Per_1
l'ira del era aumentata nel momento in cui egli aveva appreso la CP_1
volontà della moglie di separarsi, al punto da minacciarla di ucciderla.
In ragione di tali comportamenti, chiedeva altresì che il Tribunale ordinasse,
ai sensi degli artt. 473-bis 69-70 c.p.c al convenuto di allontanarsi immediatamente dalla casa coniugale sita in Castelfranco Emilia (MO), Via
Peschiera n.36, prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio.
3 Si costituiva il resistente, negando le condotte addebitategli e deducendo che nel corso della vita matrimoniale era capitato che fosse la moglie ad umiliarlo, sottolineando la sua scarsa istruzione e le sue umili origini;
che c'erano stati dei dissapori tra i coniugi ma sempre in un contesto di botta e risposta tra moglie e marito senza nessuna prevaricazione dell'uno sull'altro;
che ad ogni buon conto non aveva mai aggredito fisicamente la moglie.
Concludeva chiedendo, in via urgente, che fosse rigettata la domanda volta all'emanazione di ordine di protezione, in quanto difettante dei necessari presupposti;
nel merito, si associava alla domanda di separazione chiedendo affidarsi il figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
in via paritetica ed alternata presso il padre e la madre (una settimana con il padre ed una settimana con la madre) e con mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore,
fatta eccezione per le spese di natura straordinaria da ripartirsi tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
Chiedeva altresì che nessun contributo al mantenimento reciproco fosse stabilito a carico dei coniugi e che la fosse condannata a Parte_1
risarcirgli tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionatigli, nella misura ritenuta di giustizia e/o di equità all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con decreto inaudita altera parte in data 14.12.2023 veniva accolta l'istanza urgente ai sensi dell'art. 473 bis 70.
4 In data 8.02.2025 il decreto era revocato, stante la sussistenza di misura cautelare emessa in sede penale (proc. N. 8195/2023 R.G. N. R,) in data
22.12.2023 con cui era stato disposto l'allontanamento del sig.
[...]
dalla casa familiare e contestualmente il divieto di avvicinamento CP_1
all'abitazione di con obbligo di mantenere una distanza di Parte_1
almeno 500 metri dal predetto luogo e con applicazione di apposito dispositivo di controllo elettronico.
In tale sede il giudice istruttore limitava al minimo i contatti (eccetto quelli telefonici) tra il padre ed il figlio minore, correttamente indicato nell'ordinanza del g.i.p quale a sua volta vittima delle violenze, in quanto spettatore delle stesse.
Era contestualmente conferito incarico al Servizio sociale territorialmente competente, di organizzare incontri in forma protetta tra il padre ed il figlio minore in luogo ed orario scelti dal Servizio, con potere dello stesso di aumentarne la frequenza, anche in forma semi protetta e poi libera, qualora ciò fosse ritenuto corrispondere all'interesse del minore e potere di interromperli in caso contrario.
Acquisita documentazione sulla situazione reddituale delle parti, la causa era dunque istruita mediante acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale e,
successivamente, mediante incarico ad un ctu;
espletata la ctu la causa era trattenuta per la decisione del collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
all'udienza del 15.10.2025.
5 Ebbene, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente,
che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento – dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Quanto alle domande inerenti l'affidamento, la collocazione del minore
(nato il [...]) e il regime di visita del genitore non Per_1
collocatario, deve tenersi conto delle conclusioni cui è giunto il ctu nominato.
Giova, altresì, ricordare che con sentenza in data 27.10.2025 il Tribunale di
Modena ha assolto il sig. dai reati ascrittigli. CP_1
Invero dalla relazione depositata in data 16.06.2025, con riguardo all'affidamento del minore emerge che il consulente, sulla base dei dati psicorelazionali emersi, non ha ravvisato elementi che sconsiglino l'affido condiviso ai due genitori.
Ha evidenziato, infatti, il ctu, nelle proprie conclusioni come il rapporto fra padre e figlio sia buono;
che l'immagine interna che ha del padre è Per_1
positiva e sarebbe dunque dannoso per il minore proseguire il rapporto con il padre all'interno di incontri protetti, ad oggi peraltro risicati dal punto di
6 vista temporale.
Nondimeno ha evidenziato il ctu che il rapporto fra padre e figlio dovrà
essere monitorato nel tempo con particolare riferimento al “coinvolgimento paterno in alcune narrazioni che non proteggono il piccolo dal conflitto familiare” (si è precisato che sono emersi elementi in tal senso anche da parte materna).
Tali situazioni, inizialmente descritte dall'operatore che monitorava gli incontri protetti, ad oggi sono tuttavia ridotte e migliorate.
A tal proposito il ctu ha concordato con il Servizio Sociale il mantenimento di un monitoraggio parziale degli incontri padre e figlio, con l'obiettivo di eliminare il monitoraggio entro due mesi se i dati saranno confortanti (tale valutazione quantitativa è nata dal confronto con il Servizio Sociale, che è in possesso dei dati evolutivi della situazione).
A seguito di questo lasso temporale si è suggerito di aumentare lo spazio di incontri fra padre e figlio, nel caso i dati relazionali fossero positivi.
Diminuendo l'osservazione diretta fra padre e figlio, il ctu ha poi concordato con il Servizio Sociale un'osservazione di da parte di una figura Per_1
psicologica con cadenza di un incontro ogni tre settimane.
Tale monitoraggio si ritiene necessario per controllare lo stato di benessere del minore, ed il suo coinvolgimento nel conflitto familiare da parte di entrambi i genitori, come emerso dai dati raccolti in CTU.
Il ctu ha concluso nel senso che, laddove i dati di osservazione del minore
7 fossero confortanti, non sussistano elementi contrari ad ipotizzare un collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì e il martedì da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori.
Questo Collegio ritiene di recepire le conclusioni del ctu.
, dunque, deve essere affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori; resta, allo stato, collocato in via prevalente presso l'abitazione materna, cui va conseguentemente assegnata la casa coniugale.
In un primo tempo, potrà trascorrere due pomeriggi a settimana Per_1
con il padre, da concordarsi con la madre ed in assenza di accordo, il martedì e il giovedì, senza pernottamento oltre a week end alternati, dalla domenica mattina fino alla sera, quando lo riporterà a casa della madre.
Il Servizio Sociale proseguirà il monitoraggio sul nucleo familiare ed in particolare sugli incontri padre – figlio al fine di verificarne l'andamento.
Decorsi 2 mesi, ed in caso di buon esito del monitoraggio del Servizio
Sociale, potranno essere introdotti pernottamenti nel fine settimana e dunque potrà trascorrere col padre fine settima alternati dal sabato Per_1
mattina alle 10 (o all'uscita di scuola) fino alla domenica sera alle 20.30,
quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna.
8 Nel corso di tale periodo il Servizio Sociale procederà nel monitoraggio tramite un'osservazione di da parte di una figura psicologica con Per_1
cadenza di un incontro ogni tre settimane.
Trascorso un periodo di 6 mesi potrà pernottare presso il padre Per_1
anche durante gli incontri infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
L'introduzione del regime proposto dal ctu (collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì
e il martedi da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori)
nel corso del secondo semestre, sarà subordinata alla valutazione positiva del percorso intrapreso da parte del Servizio Sociale.
In particolare, in caso di esito positivo del periodo sotto il monitoraggio del
Servizio Sociale le visite paterne potranno essere da quest'ultimo progressivamente ampliate, fino a giungere al calendario indicato dal consulente.
Per quanto riguarda il periodo natalizio, pasquale e delle vacanze estive, a partire dall'anno 2026 (escluso il periodo delle vacanze natalizie dell'anno scolastico in corso), potrà trascorrere col padre 3 giorni durante le Per_1
vacanze pasquali, comprendendo in forma alternata con la madre, la Pasqua
ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno
9 e una settimana nel periodo natalizio, comprendente in forma alternata il
Natale e il Capodanno.
Al Servizio Sociale sarà conferito l'incarico sopra indicato e trascritto in parte motiva, con obbligo di depositare una prima relazione relazione di aggiornamento presso l'Ufficio del Giudice tutelare entro il 6.05.2026 ed una successiva entro il 30.12.2026.
Venendo alle questioni economiche, ovvero al mantenimento del figlio minore, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti che non risultano avere subito particolari mutamenti nel corso del giudizio (la signora
è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso Parte_1
e percepisce una retribuzione di circa €. 1.400,00 mensili Parte_2
mentre il sig. è operaio con contratto a tempo indeterminato CP_1
presso Automobili Lamborghini e percepisce una retribuzione di circa €.
2.000,00, la casa è in comproprietà con un mutuo di €. 400 mensili), tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337
ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va confermato a carico del padre un contributo di 300 euro mensili per il figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
10 La domanda volta al risarcimento dei danni proposta dal convenuto deve essere disattesa in quanto del tutto genericamente formulata e priva di qualsiasi allegazione in fatto e in diritto.
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito complessivo dello stesso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
nata a [...] in data [...], e
[...]
nato a [...] il giorno Controparte_1
04/04/1975, unitisi in matrimonio a EL AN GI (SA)
in data 06/05/2012 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Comune di EL AN GI (SA) dell'anno 2012,
parte II, serie A , atto numero 9.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune
procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Affida il figlio minore congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione prevalente dello stesso presso la residenza della madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative ai minori verranno assunte congiuntamente dai genitori mentre quelle relative alla vita
11 quotidiana verranno assunte da ciascun genitore in via esclusiva nel periodo in cui i figli si trovano presso ciascuno di essi;
4. Assegna la casa coniugale e i relativi arredi a Parte_1
5. Dispone che possa tenere con sé il figlio Controparte_1
secondo le modalità di seguito riportate: in un primo Per_1
tempo, potrà trascorrere due pomeriggi a settimana con il Per_1
padre, da concordarsi con la madre ed in assenza di accordo, il martedì e il giovedì, senza pernottamento oltre a week end alternati,
dalla domenica mattina fino alla domenica sera, quando lo riporterà
a casa della madre;
decorsi 2 mesi, ed in caso di buon esito del monitoraggio del Servizio Sociale, potranno essere introdotti pernottamenti nel fine settimana e dunque trascorrerà col Per_1
padre fine settima alternati dal sabato mattina alle 10 (o all'uscita di scuola) fino alla domenica sera alle 20.30, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
trascorso il periodo di 6 mesi potrà pernottare presso il padre anche durante gli incontri Per_1
infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
l'introduzione del regime proposto dal ctu (collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì e il martedi da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori) nel corso del secondo semestre,
12 sarà subordinata alla valutazione positiva del percorso intrapreso da parte del Servizio Sociale;
per quanto riguarda il periodo natalizio,
pasquale e delle vacanze estive, a partire dall'anno 2026 (escluso il periodo delle vacanze natalizie dell'anno scolastico in corso),
potrà trascorrere col padre 3 giorni durante le vacanze Per_1
pasquali, comprendendo in forma alternata con la madre la Pasqua
ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana nel periodo natalizio, comprendente in forma alternata il Natale e il Capodanno.
6. INCARICA il Servizio Sociale di un monitoraggio sul nucleo familiare e sull'andamento delle visite paterne della durata di due mesi;
in caso di esito positivo, il Servizio Sociale procederà nel monitoraggio tramite un'osservazione di da parte di una Per_1
figura psicologica con cadenza di un incontro ogni tre settimane;
nel corso del secondo semestre, in caso di esito positivo del percorso, il
Servizio valuterà l'opportunità e curerà l'introduzione del regime proposto dal ctu e sopra riportato (collocamento paritario di presso ciascun genitore); Per_1
7. DISPONE che il Servizio Sociale depositi una prima relazione di aggiornamento presso l' entro il Controparte_2
6.05.2026 ed una successiva entro il 30.12.2026.
13 8. Dispone che corrisponda, a decorrere dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza, entro e non oltre il giorno 15
di ogni mese, a la somma di Euro 300,00 mensili Parte_1
rivalutabili secondo l'indice Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio e che contribuisca al pagamento Per_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena;
9. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 29/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
DO Di PA
14
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. DO Di PA PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PIAZZA MARTIRI ELLA LIBERTA' 4 41032
CAVEZZO, presso lo studio dell'avv. MARCHESI MORENA, rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESI MORENA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA LODOVICO RICCI N. 82 MODENA, presso lo studio dell'avv. GARAGNANI ANDRA e dell'avv. BABINO
ANNA, rappresentato e difeso dall'avv. GARAGNANI ANDRA e dall'avv. BABINO ANNA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito Controparte_1
instando per l'affidamento in via super esclusiva/rafforzata del figlio minore a sé con collocazione e residenza presso di sè; chiedeva stabilirsi Per_1
che il padre incontrasse il figlio inizialmente tramite incontri Per_1
protetti organizzati dal Servizio Sociale sino a giungere, una volta accertata l'idoneità genitoriale del padre, ad una calendarizzazione del diritto di visita padre-figlio; assegnarsi la casa coniugale a sè; porre a carico del a CP_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente a
Castel San Giorgio (SA), in data 6.05.2012; che dalla loro unione era nato in data 30.05.2016; che la casa coniugale, sita in Castelfranco Per_1
2 Emilia (MO), Via Peschiera n. 36 era di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e gravata da mutuo ipotecario con rate mensili di circa €.400,00 cadauna;
che in data 01.12.2023 si era vista costretta a recarsi presso la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia (MO) per sporgere denuncia-querela nei confronti del marito a seguito degli ennesimi maltrattamenti subiti in presenza del figlio minore;
che, grazie all'intervento dei Carabinieri e del Servizio Sociale territorialmente competente, era stata temporaneamente allontanata dalla casa familiare e collocata insieme al piccolo in una sistemazione protetta;
che da tempo il Per_1 CP_1
teneva nei confronti della moglie comportamenti aggressivi fisicamente (calci e schiaffi) e minacciosi oltre ad utilizzare un linguaggio offensivo ed intimidatorio (“schifosa”, “sporca”), imponendole la propria volontà ed umiliandola come donna e come madre;
che tali comportamenti risultavano ancor più gravi in quanto agiti in presenza del figlio minore;
che Per_1
l'ira del era aumentata nel momento in cui egli aveva appreso la CP_1
volontà della moglie di separarsi, al punto da minacciarla di ucciderla.
In ragione di tali comportamenti, chiedeva altresì che il Tribunale ordinasse,
ai sensi degli artt. 473-bis 69-70 c.p.c al convenuto di allontanarsi immediatamente dalla casa coniugale sita in Castelfranco Emilia (MO), Via
Peschiera n.36, prescrivendogli, altresì, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dal figlio.
3 Si costituiva il resistente, negando le condotte addebitategli e deducendo che nel corso della vita matrimoniale era capitato che fosse la moglie ad umiliarlo, sottolineando la sua scarsa istruzione e le sue umili origini;
che c'erano stati dei dissapori tra i coniugi ma sempre in un contesto di botta e risposta tra moglie e marito senza nessuna prevaricazione dell'uno sull'altro;
che ad ogni buon conto non aveva mai aggredito fisicamente la moglie.
Concludeva chiedendo, in via urgente, che fosse rigettata la domanda volta all'emanazione di ordine di protezione, in quanto difettante dei necessari presupposti;
nel merito, si associava alla domanda di separazione chiedendo affidarsi il figlio ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
in via paritetica ed alternata presso il padre e la madre (una settimana con il padre ed una settimana con la madre) e con mantenimento diretto da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore,
fatta eccezione per le spese di natura straordinaria da ripartirsi tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
Chiedeva altresì che nessun contributo al mantenimento reciproco fosse stabilito a carico dei coniugi e che la fosse condannata a Parte_1
risarcirgli tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionatigli, nella misura ritenuta di giustizia e/o di equità all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con decreto inaudita altera parte in data 14.12.2023 veniva accolta l'istanza urgente ai sensi dell'art. 473 bis 70.
4 In data 8.02.2025 il decreto era revocato, stante la sussistenza di misura cautelare emessa in sede penale (proc. N. 8195/2023 R.G. N. R,) in data
22.12.2023 con cui era stato disposto l'allontanamento del sig.
[...]
dalla casa familiare e contestualmente il divieto di avvicinamento CP_1
all'abitazione di con obbligo di mantenere una distanza di Parte_1
almeno 500 metri dal predetto luogo e con applicazione di apposito dispositivo di controllo elettronico.
In tale sede il giudice istruttore limitava al minimo i contatti (eccetto quelli telefonici) tra il padre ed il figlio minore, correttamente indicato nell'ordinanza del g.i.p quale a sua volta vittima delle violenze, in quanto spettatore delle stesse.
Era contestualmente conferito incarico al Servizio sociale territorialmente competente, di organizzare incontri in forma protetta tra il padre ed il figlio minore in luogo ed orario scelti dal Servizio, con potere dello stesso di aumentarne la frequenza, anche in forma semi protetta e poi libera, qualora ciò fosse ritenuto corrispondere all'interesse del minore e potere di interromperli in caso contrario.
Acquisita documentazione sulla situazione reddituale delle parti, la causa era dunque istruita mediante acquisizione delle relazioni del Servizio Sociale e,
successivamente, mediante incarico ad un ctu;
espletata la ctu la causa era trattenuta per la decisione del collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
all'udienza del 15.10.2025.
5 Ebbene, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente,
che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento – dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Quanto alle domande inerenti l'affidamento, la collocazione del minore
(nato il [...]) e il regime di visita del genitore non Per_1
collocatario, deve tenersi conto delle conclusioni cui è giunto il ctu nominato.
Giova, altresì, ricordare che con sentenza in data 27.10.2025 il Tribunale di
Modena ha assolto il sig. dai reati ascrittigli. CP_1
Invero dalla relazione depositata in data 16.06.2025, con riguardo all'affidamento del minore emerge che il consulente, sulla base dei dati psicorelazionali emersi, non ha ravvisato elementi che sconsiglino l'affido condiviso ai due genitori.
Ha evidenziato, infatti, il ctu, nelle proprie conclusioni come il rapporto fra padre e figlio sia buono;
che l'immagine interna che ha del padre è Per_1
positiva e sarebbe dunque dannoso per il minore proseguire il rapporto con il padre all'interno di incontri protetti, ad oggi peraltro risicati dal punto di
6 vista temporale.
Nondimeno ha evidenziato il ctu che il rapporto fra padre e figlio dovrà
essere monitorato nel tempo con particolare riferimento al “coinvolgimento paterno in alcune narrazioni che non proteggono il piccolo dal conflitto familiare” (si è precisato che sono emersi elementi in tal senso anche da parte materna).
Tali situazioni, inizialmente descritte dall'operatore che monitorava gli incontri protetti, ad oggi sono tuttavia ridotte e migliorate.
A tal proposito il ctu ha concordato con il Servizio Sociale il mantenimento di un monitoraggio parziale degli incontri padre e figlio, con l'obiettivo di eliminare il monitoraggio entro due mesi se i dati saranno confortanti (tale valutazione quantitativa è nata dal confronto con il Servizio Sociale, che è in possesso dei dati evolutivi della situazione).
A seguito di questo lasso temporale si è suggerito di aumentare lo spazio di incontri fra padre e figlio, nel caso i dati relazionali fossero positivi.
Diminuendo l'osservazione diretta fra padre e figlio, il ctu ha poi concordato con il Servizio Sociale un'osservazione di da parte di una figura Per_1
psicologica con cadenza di un incontro ogni tre settimane.
Tale monitoraggio si ritiene necessario per controllare lo stato di benessere del minore, ed il suo coinvolgimento nel conflitto familiare da parte di entrambi i genitori, come emerso dai dati raccolti in CTU.
Il ctu ha concluso nel senso che, laddove i dati di osservazione del minore
7 fossero confortanti, non sussistano elementi contrari ad ipotizzare un collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì e il martedì da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori.
Questo Collegio ritiene di recepire le conclusioni del ctu.
, dunque, deve essere affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori; resta, allo stato, collocato in via prevalente presso l'abitazione materna, cui va conseguentemente assegnata la casa coniugale.
In un primo tempo, potrà trascorrere due pomeriggi a settimana Per_1
con il padre, da concordarsi con la madre ed in assenza di accordo, il martedì e il giovedì, senza pernottamento oltre a week end alternati, dalla domenica mattina fino alla sera, quando lo riporterà a casa della madre.
Il Servizio Sociale proseguirà il monitoraggio sul nucleo familiare ed in particolare sugli incontri padre – figlio al fine di verificarne l'andamento.
Decorsi 2 mesi, ed in caso di buon esito del monitoraggio del Servizio
Sociale, potranno essere introdotti pernottamenti nel fine settimana e dunque potrà trascorrere col padre fine settima alternati dal sabato Per_1
mattina alle 10 (o all'uscita di scuola) fino alla domenica sera alle 20.30,
quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna.
8 Nel corso di tale periodo il Servizio Sociale procederà nel monitoraggio tramite un'osservazione di da parte di una figura psicologica con Per_1
cadenza di un incontro ogni tre settimane.
Trascorso un periodo di 6 mesi potrà pernottare presso il padre Per_1
anche durante gli incontri infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo.
L'introduzione del regime proposto dal ctu (collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì
e il martedi da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori)
nel corso del secondo semestre, sarà subordinata alla valutazione positiva del percorso intrapreso da parte del Servizio Sociale.
In particolare, in caso di esito positivo del periodo sotto il monitoraggio del
Servizio Sociale le visite paterne potranno essere da quest'ultimo progressivamente ampliate, fino a giungere al calendario indicato dal consulente.
Per quanto riguarda il periodo natalizio, pasquale e delle vacanze estive, a partire dall'anno 2026 (escluso il periodo delle vacanze natalizie dell'anno scolastico in corso), potrà trascorrere col padre 3 giorni durante le Per_1
vacanze pasquali, comprendendo in forma alternata con la madre, la Pasqua
ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno
9 e una settimana nel periodo natalizio, comprendente in forma alternata il
Natale e il Capodanno.
Al Servizio Sociale sarà conferito l'incarico sopra indicato e trascritto in parte motiva, con obbligo di depositare una prima relazione relazione di aggiornamento presso l'Ufficio del Giudice tutelare entro il 6.05.2026 ed una successiva entro il 30.12.2026.
Venendo alle questioni economiche, ovvero al mantenimento del figlio minore, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti che non risultano avere subito particolari mutamenti nel corso del giudizio (la signora
è impiegata con contratto a tempo indeterminato presso Parte_1
e percepisce una retribuzione di circa €. 1.400,00 mensili Parte_2
mentre il sig. è operaio con contratto a tempo indeterminato CP_1
presso Automobili Lamborghini e percepisce una retribuzione di circa €.
2.000,00, la casa è in comproprietà con un mutuo di €. 400 mensili), tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337
ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va confermato a carico del padre un contributo di 300 euro mensili per il figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
10 La domanda volta al risarcimento dei danni proposta dal convenuto deve essere disattesa in quanto del tutto genericamente formulata e priva di qualsiasi allegazione in fatto e in diritto.
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito complessivo dello stesso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
nata a [...] in data [...], e
[...]
nato a [...] il giorno Controparte_1
04/04/1975, unitisi in matrimonio a EL AN GI (SA)
in data 06/05/2012 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Comune di EL AN GI (SA) dell'anno 2012,
parte II, serie A , atto numero 9.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune
procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Affida il figlio minore congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione prevalente dello stesso presso la residenza della madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative ai minori verranno assunte congiuntamente dai genitori mentre quelle relative alla vita
11 quotidiana verranno assunte da ciascun genitore in via esclusiva nel periodo in cui i figli si trovano presso ciascuno di essi;
4. Assegna la casa coniugale e i relativi arredi a Parte_1
5. Dispone che possa tenere con sé il figlio Controparte_1
secondo le modalità di seguito riportate: in un primo Per_1
tempo, potrà trascorrere due pomeriggi a settimana con il Per_1
padre, da concordarsi con la madre ed in assenza di accordo, il martedì e il giovedì, senza pernottamento oltre a week end alternati,
dalla domenica mattina fino alla domenica sera, quando lo riporterà
a casa della madre;
decorsi 2 mesi, ed in caso di buon esito del monitoraggio del Servizio Sociale, potranno essere introdotti pernottamenti nel fine settimana e dunque trascorrerà col Per_1
padre fine settima alternati dal sabato mattina alle 10 (o all'uscita di scuola) fino alla domenica sera alle 20.30, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna;
trascorso il periodo di 6 mesi potrà pernottare presso il padre anche durante gli incontri Per_1
infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
l'introduzione del regime proposto dal ctu (collocamento alternato del minore fra i due genitori entro l'anno, con uno schema che preveda il lunedì e il martedi da un genitore, il mercoledì e il giovedì dall'altro, e fine settimana da venerdì sera alla domenica in modo alternato fra i due genitori) nel corso del secondo semestre,
12 sarà subordinata alla valutazione positiva del percorso intrapreso da parte del Servizio Sociale;
per quanto riguarda il periodo natalizio,
pasquale e delle vacanze estive, a partire dall'anno 2026 (escluso il periodo delle vacanze natalizie dell'anno scolastico in corso),
potrà trascorrere col padre 3 giorni durante le vacanze Per_1
pasquali, comprendendo in forma alternata con la madre la Pasqua
ed il lunedì dell'Angelo; 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana nel periodo natalizio, comprendente in forma alternata il Natale e il Capodanno.
6. INCARICA il Servizio Sociale di un monitoraggio sul nucleo familiare e sull'andamento delle visite paterne della durata di due mesi;
in caso di esito positivo, il Servizio Sociale procederà nel monitoraggio tramite un'osservazione di da parte di una Per_1
figura psicologica con cadenza di un incontro ogni tre settimane;
nel corso del secondo semestre, in caso di esito positivo del percorso, il
Servizio valuterà l'opportunità e curerà l'introduzione del regime proposto dal ctu e sopra riportato (collocamento paritario di presso ciascun genitore); Per_1
7. DISPONE che il Servizio Sociale depositi una prima relazione di aggiornamento presso l' entro il Controparte_2
6.05.2026 ed una successiva entro il 30.12.2026.
13 8. Dispone che corrisponda, a decorrere dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza, entro e non oltre il giorno 15
di ogni mese, a la somma di Euro 300,00 mensili Parte_1
rivalutabili secondo l'indice Istat a titolo di contributo al mantenimento del figlio e che contribuisca al pagamento Per_1
nella misura del 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Modena;
9. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 29/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
DO Di PA
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