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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3663/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3663/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9:45 innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. GENTILE MARIAGRAZIA in sostituzione dell'avv. Parte_1
TOGNIN DANIELE;
nessuno compare per la convenuta opposta . Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice opponente a precisare le conclusioni.
L'avv. GENTILE precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo sulla eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Modena, evidenziando che parte convenuta opposta ha aderito a tale eccezione;
chiede inoltre che controparte venga condannata alle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, di cui chiede la liquidazione in questa sede.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 15:20, rientra in aula dando lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Non sono presenti, al momento della lettura, i procuratori delle parti.
Il Giudice provvede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3663/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TOGNIN DANIELE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in VIA SABBATINI N. 13,
MODENA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP
, con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il predetto
[...]
difensore in VIA LUIGI SANI n. 9, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso come da verbale della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1275/2024 del 10/10/2024, Parte_1
con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di
[...] la somma di € 42.302,19, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di residuo corrispettivo da quest'ultima rivendicato per un servizio di fornitura ed installazione di serramenti eseguito presso il condominio” Le Tamerici”, sito in via Aquileia 19 in
Modena, e presso il cantiere aperto presso il condominio sito in Fiorano Modenese, Via Poliziano n. 46
.
pagina 2 di 4 L'opponente ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il Tribunale di Modena, avuto riguardo alla clausola del contratto concluso tra e nella quale i contraenti avevano pattuito Parte_1 Controparte_1
l'esclusiva competenza del Tribunale di Modena per ogni controversia che sarebbe insorta tra le parti.
La convenuta opposta ferme le sue difese nel merito, ha Controparte_1 espressamente dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente, ed ha chiesto sul punto: “preso atto dell'adesione di alla Controparte_1 eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Modena rinviando la liquidazione delle spese al definitivo”.
Di contro l'opponente, all'odierna udienza, pur ribadendo la propria eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore in questo giudizio.
Ciò posto, in merito al provvedimento da adottare, ritiene questo giudice di dover provvedere con sentenza e non già con ordinanza. E' vero che l'incompetenza, in via generale, debba essere dichiarata con ordinanza. In questo caso, tuttavia, dovendosi anche incidere su di un decreto ingiuntivo, da revocare, è preferibile il provvedimento della sentenza. E' pacifico infatti che, con la declaratoria di incompetenza, debba essere anche revocato il decreto ingiuntivo.
In ordine alle spese di lite, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., preclude al giudice adito di decidere sulla questione di competenza, e che ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione resta ferma la competenza del giudice indicato da chi ha sollevato l'eccezione. In tema di spese processuali, fra le altre, si rimanda a Cass., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2022, n. 15017: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (si vedano anche Cass., sez. III, ord. 5 giugno 2024, n. 15699; Cass., sez. VI-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764,
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019).
Pertanto, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., e dovendosi applicare - stante l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente - il secondo comma dell'articolo 38 c.p.c., che prevede la riassunzione, non vi è liquidazione in questa sede delle spese di lite, che verranno eventualmente regolate in sede di riassunzione avanti al Tribunale di
Modena, tenendo conto anche di questa fase innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il primo motivo di opposizione.
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1275/2024 del 10/10/2024 (procedimento monitorio RG 2968/2024).
3) Dichiara la competenza del Tribunale di Modena, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 c.p.c.
4) Dispone che, nel caso in cui vi sia tempestiva riassunzione, la competenza del Tribunale di Modena resti fissata definitivamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 c.p.c.
5) Nulla per le spese di lite.
Reggio Emilia, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3663/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9:45 innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. GENTILE MARIAGRAZIA in sostituzione dell'avv. Parte_1
TOGNIN DANIELE;
nessuno compare per la convenuta opposta . Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice opponente a precisare le conclusioni.
L'avv. GENTILE precisa le conclusioni come da atto di citazione, insistendo sulla eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Modena, evidenziando che parte convenuta opposta ha aderito a tale eccezione;
chiede inoltre che controparte venga condannata alle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, di cui chiede la liquidazione in questa sede.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 15:20, rientra in aula dando lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Non sono presenti, al momento della lettura, i procuratori delle parti.
Il Giudice provvede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3663/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TOGNIN DANIELE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore in VIA SABBATINI N. 13,
MODENA;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP
, con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il predetto
[...]
difensore in VIA LUIGI SANI n. 9, REGGIO EMILIA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso come da verbale della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1275/2024 del 10/10/2024, Parte_1
con il quale il Tribunale di Reggio Emilia le aveva ingiunto di pagare, in favore di
[...] la somma di € 42.302,19, oltre interessi e spese della procedura Controparte_1 monitoria, a titolo di residuo corrispettivo da quest'ultima rivendicato per un servizio di fornitura ed installazione di serramenti eseguito presso il condominio” Le Tamerici”, sito in via Aquileia 19 in
Modena, e presso il cantiere aperto presso il condominio sito in Fiorano Modenese, Via Poliziano n. 46
.
pagina 2 di 4 L'opponente ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale, indicando come giudice competente il Tribunale di Modena, avuto riguardo alla clausola del contratto concluso tra e nella quale i contraenti avevano pattuito Parte_1 Controparte_1
l'esclusiva competenza del Tribunale di Modena per ogni controversia che sarebbe insorta tra le parti.
La convenuta opposta ferme le sue difese nel merito, ha Controparte_1 espressamente dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte attrice opponente, ed ha chiesto sul punto: “preso atto dell'adesione di alla Controparte_1 eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Modena rinviando la liquidazione delle spese al definitivo”.
Di contro l'opponente, all'odierna udienza, pur ribadendo la propria eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto la liquidazione delle spese in proprio favore in questo giudizio.
Ciò posto, in merito al provvedimento da adottare, ritiene questo giudice di dover provvedere con sentenza e non già con ordinanza. E' vero che l'incompetenza, in via generale, debba essere dichiarata con ordinanza. In questo caso, tuttavia, dovendosi anche incidere su di un decreto ingiuntivo, da revocare, è preferibile il provvedimento della sentenza. E' pacifico infatti che, con la declaratoria di incompetenza, debba essere anche revocato il decreto ingiuntivo.
In ordine alle spese di lite, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., preclude al giudice adito di decidere sulla questione di competenza, e che ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione resta ferma la competenza del giudice indicato da chi ha sollevato l'eccezione. In tema di spese processuali, fra le altre, si rimanda a Cass., sez. VI-3, ord. 11 maggio 2022, n. 15017: “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (si vedano anche Cass., sez. III, ord. 5 giugno 2024, n. 15699; Cass., sez. VI-1, ord. 8 giugno 2016, n. 11764,
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019).
Pertanto, non ravvisandosi nella specie uno dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., e dovendosi applicare - stante l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente - il secondo comma dell'articolo 38 c.p.c., che prevede la riassunzione, non vi è liquidazione in questa sede delle spese di lite, che verranno eventualmente regolate in sede di riassunzione avanti al Tribunale di
Modena, tenendo conto anche di questa fase innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il primo motivo di opposizione.
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1275/2024 del 10/10/2024 (procedimento monitorio RG 2968/2024).
3) Dichiara la competenza del Tribunale di Modena, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 c.p.c.
4) Dispone che, nel caso in cui vi sia tempestiva riassunzione, la competenza del Tribunale di Modena resti fissata definitivamente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 c.p.c.
5) Nulla per le spese di lite.
Reggio Emilia, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
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