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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 143/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
San Lorenzo di Sebato (BZ), il 10.11.1947 e residente a[...],
rappresentata dall'amministratrice di sostegno, signora
(C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Altdorf (Svizzera), il 02.11.1969, residente a [...], come da decreto di nomina del Tribunale di
Bolzano, Ufficio del Giudice Tutelare R.G. 4433/2020 dd.
26.01.2021, con giuramento dd. 26.01.2021 e come da autorizzazioni del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento
1 dd. 21.08.2023, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Monica Carlin (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Cristina Postal (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4
entrambe del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 38122 Trento - Via Giuseppe Grazioli n. 71,
giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, nata a [...] il Controparte_1
10.01.2007 (C.F. ) e C.F._5 Controparte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
), entrambi residenti in [...](Svizzera), C.F._6
via Paradis, in persona della curatrice signora
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3
residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procure speciali alle liti conferite con scritture private autenticate dd. 26.05.2021 e 21.02.2022, dall'avv. Vittorio
Donati (C.F. – fax n. 0465/940200) ed C.F._7
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Tione di
Trento, via Roma n. 17
- appellati -
Oggetto: Proprietà.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
in via pregiudiziale e cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 557/2023, emessa dal Tribunale ordinario di
Bolzano, Giudice Dott.ssa Silvia Rosà, in data 12.07.2023 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 2369/2021 al quale
è stato riunito il giudizio R.G. 64/2022, notificata via pec da parte avversa in data 14.07.2023, per i motivi tutti riportati nel presente atto.
In via principale e nel merito:
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 557/2023,
emessa dal Tribunale ordinario di Bolzano, Giudice Dott.ssa
Silvia Rosà, in data 12.07.2023 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 2369/2021 al quale è stato riunito il giudizio
R.G. 64/2022, notificata via pec da parte avversa in data
14.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e dunque:
- visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare, occorrendo con effetto costitutivo, la sig.ra (C.F. Parte_1 [...]
), nata a [...], il C.F._1
10.11.1947 e residente a[...], proprietaria per intervenuta usucapione del
3 compendio immobiliare contraddistinto dalla P.M. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo, a cui è congiunta con la quota di un sesto la proprietà della p.f. 377/20 in P.T. 569,
nonché delle relative pertinenze e parti comuni, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni,
ordinando al Conservatore Tavolare le conseguenti operazioni;
- rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata con riferimento alla domanda di rilascio della P.M. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo, formulata da Controparte_1
e , accertare e dichiarare che
[...] Controparte_2
la signora è creditrice nei confronti dei signori Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 22.132,32 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare i signori Controparte_1
e a corrispondere alla
[...] Controparte_2
signora il suddetto importo di € 22.132,32 o Parte_1
di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre
15% spese generali, 4% C.N.P.A. e 22% I.V.A come per legge per
4 entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, per le sopra esposte ragioni, i mezzi di prova già chiesti nel primo grado di giudizio e non ammessi,
compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e le richieste di CTU, contenute nelle seconde memorie ex art. 183, VI co.
c.p.c. dd. 21.11.2022 e dd. 10.03.2022 e nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. dd. 05.12.2022 e non accolte;
del procuratore di parti appellate:
Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 557/2023
del Tribunale di Bolzano;
2) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno a loro derivato dall'impedito godimento dell'immobile di loro proprietà
o comunque dall'abusiva occupazione dello stesso da parte dell'appellante, la somma di € 11.875,00.- annui o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo liquidazione equitativa da parte della Corte di Appello,
commisurata al periodo intercorrente tra la data della sentenza impugnata ed il momento dell'effettivo rilascio dell'immobile,
con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, al tasso di cui all'art. 1284, IV° co. C.C. dalla data della domanda;
5 3) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, la maggior somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo intercorrente tra la data della sentenza di primo grado e quella del saldo effettivo,
sull'importo di € 24.867,76.- liquidato a titolo di risarcimento del danno al punto 5) del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 557/2023;
4) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno subito successivamente alla data della sentenza di primo grado a causa della mantenuta trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 96, 2° co. C.P.C., la somma da determinarsi dalla
Corte d'Appello in via equitativa.
In via istruttoria:
1) dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa;
2) in subordine, nel solo caso in cui la Corte d'Appello, in accoglimento delle istanze di parte appellante, ritenesse di riaprire la fase istruttoria, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie a propria volta formulate dalla difesa degli odierni appellanti nella propria memoria ex art. 183, VI° co. n. 2 C.P.C.
dd. 17.11.2022, depositata nella causa sub n. 64/2022 R.G.,
che di seguito integralmente si riportano:
6 - Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, premesso “vero che”:
1) “il teste redasse, nell'agosto 2020, la perizia di stima che mi si mostra (doc. 9), relativa all'appartamento di piano terra,
identificato come porz. mat. 1 della p.ed. 672 in C.C. San
Lorenzo”;
2) “al fine di poter visitare l'immobile, il teste contattò la signora nipote di la quale gli disse Parte_2 Parte_1
di rivolgersi al vicino di casa signor che ne Controparte_3
deteneva le chiavi”;
3) “nel mese di agosto 2020 il teste riuscì ad ispezionare l'immobile, sempre accompagnato dal sig. ; Controparte_3
4) “per raggiungere l'appartamento di piano terra di cui alla porz. mat. 1, si dovette dapprima aprire il portoncino esterno di ingresso che conduceva nel vano scale comune dell'edificio e quindi un'altra porta di ingresso che immetteva nell'appartamento”;
5) “entrambe le porte erano chiuse a chiave”;
6) “l'appartamento ispezionato risultava solo parzialmente arredato, essendovi solo pochi mobili nel vano cucina”;
7) “al momento del sopralluogo l'appartamento risultava disabitato”;
8) “al termine del sopralluogo il sig. chiese CP_3
espressamente all'arch. di restituirgli le chiavi Persona_1
dell'immobile;
7 9) “nel mese di febbraio 2015, o Parte_1 Parte_2
si rivolsero all'Ufficio Tributi del comune di San Lorenzo
[...]
di Sebato, fornendo allo stesso l'indirizzo dei minori e CP_1
chiedendo che da quel momento in poi le richieste di pagamento per IMU e tassa rifiuti fossero inviate direttamente agli stessi”.
A mezzo testi: arch. con studio in Brunico, Testimone_1
sui capp. da 1) a 8); presso ufficio tributi Testimone_2
del comune di San Lorenzo di Sebato, sul cap. 9).
- Si chiede disporsi C.T.U. tecnica diretta a quantificare il canone locativo di mercato figurativo mensile, a decorrere dal luglio 2023, dell'immobile di cui alla porz. mat. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo.
Con opposizione alle istanze istruttorie di parte appellante, per tutte le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, VI° co. n. 3
C.P.C. dd. 06.12.2022, depositata nella causa sub n. 64/2022
R.G..
Con rifusione di spese e compensi professionali, maggiorati del
15% per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con citazione d.d. 22.06.2021 Controparte_1
ed il fratello , cittadini svizzeri Controparte_2
minorenni, premesso di essere comproprietari ciascuno per la quota di metà indivisa dell'unità immobiliare tavolarmente
8 contraddistinta come p.m. 1 della p.ed. 672 in P.T. 935/II C.C.
San Lorenzo, senza titolo occupata dalla convenuta Parte_1
, hanno chiesto per mezzo della propria curatrice
[...] [...]
all'adito Tribunale di Bolzano di ordinare Parte_3
all'occupante il rilascio del bene con sequela di condanna, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardata esecuzione dell'emanando provvedimento.
Per resistere alla domanda si è costituita nella causa rubricata sub RG 2369/2021 la convenuta, rappresentata dall'amministratrice di sostegno , la quale ha Parte_2
chiesto in via riconvenzionale che gli attori venissero condannati a rifonderle gli esborsi sostenuti per la conservazione dell'immobile quantificati nella somma di €
41.056,07.
2. Con successiva citazione d.d. 22.12.2021 Parte_1
ha a propria volta convenuto in giudizio i germani
[...] CP_1
per far accertare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla p.m. 1 della p.ed. 672.
Nella causa rubricata sub RG 64/2022 si sono costituiti i convenuti e, in relazione all'avversaria domanda, oltre a contestarne la fondatezza per la dedotta insussistenza dei presupposti dell'usucapione, ne hanno eccepito l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem
avendo controparte omesso di far valere tempestivamente
9 l'acquisto a titolo originario in via di domanda ovvero di eccezione riconvenzionali nella causa sub RG 2369/2021 da loro precedentemente intentata per ottenere il rilascio dell'immobile conteso.
In via riconvenzionale i convenuti hanno a propria volta chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni loro cagionati, da un lato, dall'impedito godimento della p.m. 1 della p.ed. 672 e, dall'altro, ai sensi dell'art. 96, 2 comma, c.p.c.,
dall'annotazione tavolare a peso dell'immobile della domanda giudiziale di usucapione.
3. Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale le ha istruite con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e le ha decise con la sentenza n. 557 pubblicata il
12.07.2023.
Disattese tutte le domande svolte da , il Parte_1
Tribunale le ha ordinato di rilasciare ai germani la Parte_4
p.m. 1 della p.ed. 672, fissando in € 30,00 la somma da lei dovuta ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Ha, altresì, accolto la domanda risarcitoria dei proprietari limitatamente alla loro richiesta di ristoro dell'impedito godimento dell'immobile riconoscendogli per questa voce di danno l'importo omnicomprensivo di € 24.867,76.
Ha, infine, gravato la soccombente delle spese del grado.
4. Contro questa pronuncia ha interposto appello
10 con citazione d.d. 22.08.2023 Parte_1
formulando cinque motivi d'impugnazione.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa è passata in decisione all'udienza del
14.05.2025.
5. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, trattati unitariamente dalla stessa appellante, sono rubricati:
“Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per errata qualificazione
della domanda proposta dai signori nella causa RG CP_1
2369/2021 – nullità della sentenza trattandosi di decisione extra
petita – violazione dell'art. 36 c.p.c. con riferimento alla domanda
di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione,
proposta dalla signora nella causa RG Parte_1
64/2022 – violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata e omessa
valutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie -
violazione dell'art. 183 VII c. c.p.c. (ante riforma) per mancata
ammissione delle prove orali richieste dalla difesa della signora
riguardanti fatti decisivi della causa”. Parte_1
Il capo decisorio censurato è quello con il quale il
Tribunale ha disatteso per inammissibilità la domanda di usucapione svolta dalla signora Parte_1
Il Tribunale ha qualificato la domanda dai germani promossa nella causa RG 2369/2021 come azione di CP_1
11 rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. sul rilievo che essi avevano chiesto il rilascio della p.m. 1 della p.ed. 672 allegando e documentando la propria qualità di comproprietari tavolari dell'immobile e denunciandone l'occupazione senza titolo da parte della signora Parte_1
Ha proseguito il Tribunale sostenendo che, nel regime processuale ante riforma c.d. Cartabia, a fronte dell'azione reale di rivendicazione promossa dai proprietari tavolari dell'immobile nella causa sub RG 2369/2021, a pena di decadenza la convenuta avrebbe dovuto dedurre nel medesimo giudizio, in via di domanda o di eccezione riconvenzionali, il contrapposto diritto di proprietà acquistato per usucapione formulando la domanda o sollevando l'eccezione nella comparsa di risposta
(art. 167 c.p.c.) depositata almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.).
Poiché la convenuta non aveva ritualmente proceduto in tal senso, essa era incorsa nella relativa decadenza processuale e non poteva pretendere di aggirarla promuovendo tale domanda in un secondo giudizio da riunire al primo.
Ha, perciò, concluso il Tribunale affermando che, in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di escludere l'abuso dello strumento processuale da parte della signora nonché di non ledere il diritto di difesa dei Parte_1
germani in favore dei quali nella causa sub RG Per_2
2369/2021 erano maturate le preclusioni processuali, andava
12 dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione proposta nella causa sub RG 64/2022.
L'appellante oppone quanto segue.
Nella causa 2369/2021 i germani si erano CP_1
limitati a domandare il rilascio della p.m. 1 della p.ed. 672
affermando che essa fosse senza titolo occupata dalla convenuta Parte_1
L'azione da loro proposta andava correttamente qualificata come azione personale di rilascio e non già come azione reale di rivendica, sicché il Tribunale, affermando che fosse il diritto di proprietà il titolo giustificativo della loro pretesa, ne aveva in realtà sostituito la causa petendi con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Rispetto all'azione personale di rilascio dell'immobile, la domanda di usucapione proposta dalla signora non Parte_1
poteva essere qualificata come riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c. perché era del tutto autonoma non palesando alcun rapporto di dipendenza dal titolo non dominicale addotto a sostegno del petitum proposto dai germani CP_1
Non ricorreva, pertanto, alcuna preclusione alla autonoma proposizione e trattazione della domanda di usucapione nella causa sub RG 64/2022, suscettibile di essere riunita a quella sub RG 2369/2021 unicamente per la ricorrenza di ragioni di connessione soggettiva.
Con la conseguenza, ad avviso dell'appellante, che errate
13 erano tanto la declaratoria d'inammissibilità della domanda di usucapione quanto la ricusata assunzione delle prove offerte per dimostrane la fondatezza.
Le censure vanno disattese per le seguenti considerazioni.
6. Nell'atto di citazione d.d. 22.06.2021, introduttivo del primo grado del presente giudizio, gli attori hanno Parte_4
dedotto di essere “proprietari, con la quota di ½ ciascuno,
dell'immobile di cui alla porz. mat. 1 della p.ed. 672 in P.T. 935
C.C. San Lorenzo, giusta estratto tavolare che si produce (doc. 4)”
(cfr. p. 2) ed hanno proseguito affermando, a sostegno della domanda di rilascio da loro promossa, che “ci si trova di fronte
ad una tipica ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile che
andrà a questo punto prontamente restituito ai legittimi
proprietari” (cfr. p. 4).
Non vi è dubbio che già alla luce della sola formulazione letterale delle allegazioni attoree il Tribunale abbia correttamente qualificato la domanda quale azione di rivendica attesa la constatazione che i germani hanno CP_1
giustificato la loro pretesa al rilascio dell'immobile, del quale veniva denunciata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta, sulla base del documentato diritto di proprietà.
7. Sulla problematica sollevata dall'appellante è peraltro dirimente C. s.u. n. 7305/2014, dalla motivazione della quale si trascrivono i seguenti passaggi testuali.
“E' appunto sul tema della qualificazione giuridica delle domande
14 di rilascio o consegna di un bene, che si è delineato nell'ambito
della giurisprudenza di legittimità l'ulteriore contrasto da
risolvere.
Il possibile fondamento delle azioni personali di restituzione è
stato generalmente ravvisato con le sentenze 11 luglio 1981 n.
4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio
1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n.
7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio
2005 n. 14135 - nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per
risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso,
per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di
natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva
conseguito la detenzione del bene.
Ma talvolta, in alternativa a queste ipotesi - con le sentenze 5
aprile 1984 n. 2210, 12 ottobre 2000 n. 13605, 27 febbraio 2001
n. 2908, 10 dicembre 2004 n. 23086, 26 febbraio 2007 n. 4416,
23 dicembre 2010 n. 26003, 24 luglio 2013 n. 17941 - è stato
inserito nel novero dei presupposti delle azioni di cui si tratta
anche quello dell'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi
titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da
parte del convenuto.
L'opposto principio è stato enunciato con le sentenze 4 luglio
2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705, secondo cui non è
azione di restituzione ma di rivendicazione quella "con cui l'attore
chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un
15 immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al
risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la
propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse
giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto
sussistente tra questa ed il medesimo convenuto".
A quest'ultimo indirizzo occorre aderire, poichè l'azione personale
di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è
stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al
convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il
deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel
tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto
surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo
rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla
consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del
bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la
domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo
fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale
inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del
quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione,
mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la
sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa
dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare
16 un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore
sine titulo.”
Alla luce dei suesposti principi la domanda di rilascio dei germani non può che essere qualificata come di CP_1
rivendicazione e non di restituzione, poiché si basa sull'affermazione della proprietà della p.m. 1 della p.ed. 672 da parte degli attori e della totale mancanza ab origine di ogni titolo giustificativo della detenzione da parte della convenuta, come chiaramente emerge dal menzionato atto di citazione.
La sentenza impugnata, qualificando l'azione in termini di rivendicazione, ha, dunque, pronunciato in maniera conforme al diritto.
8. Altrettanto conforme al diritto è l'affermata inammissibilità della domanda di usucapione promossa dall'appellante nella causa 64/2022. Parte_1
Poiché, secondo i medesimi argomenti prospettati dall'appellante, l'azione reale di rivendicazione e quella di usucapione, quando siano dai contendenti contrapposte con riguardo al medesimo bene immobile, sono da intendersi tra loro connesse per il titolo ai sensi dell'art. 36 c.p.c., deriva,
come del resto correttamente affermato dal Tribunale, che la signora avrebbe dovuto chiedere l'accertamento Parte_1
dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sulla p.m. 1 della p.ed. 672 nella medesima causa sub RG 2369/2021, nell'ambito della quale i germani CP_1
17 avevano promosso l'azione di rivendica.
Poiché invece la domanda di usucapione è stata autonomamente svolta nella successiva causa sub RG
64/2022, va applicato il seguente principio: “Poiché la riunione
di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei
procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione
dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi,
intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza
del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire
l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di
difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni -
deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in
base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in
essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa
condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento
alla trattazione della causa successivamente instaurata”. (C. n.
1877/2025).
L'azione di rivendicazione oggetto della causa sub RG
2369/2021 è stata, pertanto, correttamente decisa senza tenere conto della domanda di usucapione introdotta nella causa sub
RG 64/2022.
9. L'appellante, sottoposta ad amministrazione di sostegno, ha anche dedotto di non aver potuto promuovere la domanda di usucapione nella causa sub RG 2369/2021 perché
non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
18 Sta di fatto che essa, a fronte della maturata preclusione assertiva nella causa sub RG 2369/2021, non ha mai chiesto di essere rimessa in termini e tanto meno ha dimostrato di essere incorsa incolpevolmente nella decadenza.
10. Infine, occorre osservare come il Tribunale abbia non solo dichiarato l'inammissibilità della domanda di usucapione della signora ma ne abbia anche accertato Parte_1
l'infondatezza nel merito.
Tanto sul rilievo che questa, nella causa sub RG
2369/2021, si era costituita sostenendo di avere avuto la mera custodia della p.m. 1 della p.ed 672 per conto del legittimo proprietario.
Tale ammissione era, sempre a giudizio del Tribunale,
incompatibile con il possesso uti domina da lei affermato nella successiva causa sub RG 64/2022 e valeva di per sé a dimostrare l'inesistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.
Orbene, nel presente grado di giudizio l'appellante insiste nell'assunzione delle prove da lei offerte a Parte_1
sostegno della domanda di usucapione senza in alcun modo argomentarne la rilevanza alla luce dei rilievi svolti dal
Tribunale in ordine all'assenza del possesso ad usucapionem
desumibile dalle stesse circostanze allegate dall'attrice nella causa sub RG 2369/2021.
Tale censura veicolata dal secondo motivo
19 d'impugnazione risulta pertanto aspecifica ed in quanto tale inammissibile.
11. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato:
“Violazione degli artt. 1005, 1004 e 1110 c.c., con riferimento alle
spese di conservazione dell'immobile ed utenze, richiesta in via
riconvenzionale dalla signora nella causa RG Parte_1
2369/2021 – violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 183 VII c.
c.p.c. (ante riforma) per errata e omessa valutazione delle prove,
delle risultanze istruttorie e dei fatti, considerato che il Giudice
non ha ammesso le prove orali richieste dalla difesa della
signora riguardanti fatti decisivi della causa”. Parte_1
La censura investe il capo decisorio con il quale il
Tribunale ha disatteso la domanda della signora Parte_1
che, in veste di proprietaria della p.m. 2 della p.ed. 672,
intendeva ottenere dai germani la rifusione pro quota CP_1
delle spese da lei sostenute per la conservazione delle parti comuni dell'immobile p.ed. 672, dove si trova la p.m. 1 di loro proprietà.
Sono ancora in discussione nel presente grado di giudizio le spese di manutenzione del tetto nonché quelle per la sostituzione del portone d'ingresso della p.ed. 672 ed, inoltre,
quelle per il riscaldamento, per l'utenza elettrica, per l'acqua,
per i rifiuti, per il salvavita, per le acque reflue e la tariffa idrica
(cr. p. 31 e 32 atto di citazione in appello).
Il Tribunale ha distinto le spese inerenti alla
20 conservazione delle parti comuni dell'immobile da quelle funzionali al godimento delle stesse.
Alla prima categoria ha ricondotto gli esborsi inerenti al tetto, alla sostituzione del portone d'ingresso nonché quelli per i lavori di pulizia scale, taglio erba e potatura siepi e ne ha escluso la ripetibilità in applicazione dell'art. 1110 c.c..
La norma cit. subordina il diritto di ripetizione del comproprietario alla dimostrazione della necessità degli interventi nonché alla dimostrazione della trascuranza degli altri condividenti.
Nella specie, ad avviso del Tribunale, la signora non aveva assolto a tale onere probatorio. Parte_1
Alla seconda categoria di spese il Tribunale ha ricondotto tutti gli altri esborsi dedotti dalla signora in quanto Parte_1
finzionali al godimento delle parti comuni e quindi,
mediatamente, al godimento delle unità immobiliari in proprietà
esclusiva.
Poiché ai germani tale godimento era stato CP_1
precluso proprio dalla signora che si era opposta Parte_1
alla restituzione della p.m. 1 della p.ed. 672 di loro proprietà, il
Tribunale le ha negato il rimborso delle spese.
L'appellante oppone con riguardo alle spese della prima categoria l'erronea applicazione della disposizione dell'art. 1110
c.c. sul rilievo che “da tutti gli atti di causa emerge chiaramente
che la signora non aveva un interlocutore reperibile” Parte_1
21 (cfr. p. 30 atto di citazione in appello).
Con riguardo alle spese della seconda categoria osserva che alcune di esse erano tasse (sulle acque reflue, tassa idrica)
di competenza dei proprietari e le altre come ad es. quelle di riscaldamento o per l'utenza elettrica erano comunque necessarie per evitare il degrado delle parti comuni.
La doglianza va disattesa per le seguenti considerazioni.
12. Con riguardo alle spese di conservazione occorre osservare come sia del tutto indimostrato l'assunto dell'appellante, la quale sostiene di non aver avuto alcun interlocutore con il quale confrontarsi prima di sostenere le spese per il tetto, la sostituzione del portone nonché le altre ritenute funzionali alla conservazione delle parti comuni della p.ed. 672.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è, infatti, prova agli atti che vi sia stato alcun vano tentativo da parte sua di contattare i minori proprietari della Parte_4
p.m. 1 della p.ed. 672, o chi li rappresentava.
Non ha, perciò, sostanza il rilievo mosso alla sentenza impugnata circa l'erronea applicazione dell'art. 1110 c.c. in particolare per quanto riguarda il presupposto della trascuranza da parte dei condividenti delle parti comuni della p.ed. 672, per effetto della quale, ad avviso dell'appellante,
sarebbero stati necessitati gli interventi manutentivi operati in assenza del loro consenso.
22 13. Quanto alle spese attinenti al godimento delle parti comuni è del tutto condivisibile il giudizio in proposito espresso dal Tribunale.
È la stessa signora ad aver sostenuto di aver Parte_1
usufruito uti domina dell'intera p.ed. 672 tant'è che anche nel presente grado di giudizio insiste nella domanda di usucapione della p.m. 1 di proprietà dei germani CP_1
D'altra parte, le spese in relazione alle quali è formulata la domanda di rimborso rappresentano effettivamente il corrispettivo per la prestazione di beni o servizi.
Questo vale anche per le tariffe sulle acque reflue ovvero per la c.d. tassa idrica che all'evidenza rappresentano dei prelievi applicati tenuto conto dell'erogazione di un servizio ovvero del consumo dell'acqua.
14. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 2697 c.c. e 113 c.p.c. con riferimento alla
domanda riconvenzionale risarcitoria da mancato godimento
dell'immobile proposta dai signori nella causa R.G. CP_1
64/2022”.
La censura si focalizza sul capo decisorio che ha accolto la domanda dei germani di risarcimento del danno da CP_1
mancato godimento della p.m. 1 della p.ed. 672 con riguardo al periodo dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2023, quando
è stata pubblicata la sentenza di primo grado qui impugnata.
Denuncia l'appellante l'erroneità della statuizione
23 osservando che i germani avevano acquistato CP_1
l'immobile in successione ereditaria del dante causa
[...]
divenendone proprietari tavolari solo nel 2021. Persona_3
Prosegue l'appellante deducendo che essi non avevano fornito la prova del pregiudizio subito e che il Tribunale lo aveva erroneamente riconosciuto assumendo come parametro liquidatorio il reddito meramente figurativo ricavabile dall'immobile.
La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni.
15. In ordine al primo profilo di censura occorre tenere presente che per i beni soggetti al regime tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione pubblicitaria è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria.
Deriva nella specie che i germani hanno CP_1
acquistato in via successoria la comproprietà della p.m. 1 della p.ed. 672 non già da quando è stata certificata la loro qualità di eredi ed intavolato il certificato di eredità, bensì sin dal momento dell'apertura della successione vale a dire dal 2014,
quando è deceduto il loro dante causa.
16. In ordine al secondo profilo di censura occorre osservare come il Tribunale abbia statuito sul risarcimento del danno da occupazione senza titolo del bene immobile invocato dai comproprietari della p.m. 1 della p.ed. 672 applicando i principi stabiliti da C. s.u. n. 33645/2022, in particolare riconoscendo il danno emergente consistito nel precluso
24 godimento dell'immobile sub specie di godimento indiretto,
realizzato cioè mediante la concessione del bene in locazione a terzi verso il pagamento di un corrispettivo.
Stabilisce la pronuncia cit.: “In tema di risarcimento del
danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte
di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno
emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto
al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo
della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo
o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della
specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la
prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di
fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di
contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non
bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere
probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma
il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi
specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento,
comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più
ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Muovendo dalla trascritta regola di giudizio il Tribunale
ha dato atto che, secondo le allegazioni dei proprietari, il rifiuto opposto dalla signora alla richiesta di rilascio Parte_1
dell'immobile aveva impedito loro di ricavarne una rendita locativa ed ha, quindi, accertato che, essendo tale circostanza
25 rimasta incontestata, poteva ritenersi dimostrata dal momento che risponde ad un criterio di normalità questo tipo di godimento indiretto del bene.
Ha stabilito, inoltre, la pronuncia cit. che “In caso di
occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un
terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del
caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
In applicazione di tale principio il Tribunale ha equitativamente liquidato il danno assumendo e mediando tra loro i valori di stima desunti dalle perizie che entrambe le parti hanno versato agli atti di causa.
Del tutto conformi a diritto sono, pertanto, le statuizioni assunte dal Tribunale nel decidere sulla domanda risarcitoria dei germani CP_1
17. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alle spese di lite”.
L'appellante censura sotto diversi profili la decisione che ha regolato le spese del primo grado di giudizio.
Si duole, anzitutto, perché, ai fini del riparto degli oneri processuali, non è stata riconosciuta la reciprocità della soccombenza in ragione del rigetto delle eccezioni e di parte delle domande promosse dai germani CP_1
In ordine alla disgiunta liquidazione delle spese con
26 riguardo alle due cause rispettivamente pendenti sub RG
2369/2021 e RG 64/2022 sino al momento della loro riunione,
l'appellante osserva come il differimento della trattazione unitaria dei due procedimenti, con conseguente incremento degli oneri processuali, è dipeso dallo stesso Tribunale che inizialmente ha disatteso la richiesta di riunione.
Prosegue l'appellante lamentando che il Tribunale
avrebbe comunque errato riconoscendo due volte le spese relative alla fase decisoria quando invece essa si era svolta una sola volta.
Osserva, infine, che non si era tenuto conto che i germani per due volte avevano disertato i procedimenti di CP_1
mediazione ante causam.
Tutti i profili di censura sono infondati per le seguenti considerazioni.
18. In ordine alla prima doglianza occorre anzitutto richiamare C. n. 18503/2014: “In materia di procedimento civile,
il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel
suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite,
sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la
domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla
rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere
processuale o anche di merito”.
L'infondatezza delle eccezioni sollevate dai germani non rileva, pertanto, ai fini della valutazione di CP_1
27 soccombenza da condursi piuttosto con riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Ai fini della valutazione relativa alla reciprocità della soccombenza, in ragione del non pieno accoglimento di tutte le domande dei germani e della loro mancata CP_1
partecipazione ai procedimenti di mediazione, è condivisibile quanto affermato in motivazione da C. n. 18036/2022: “L'entità
della soccombenza si misura sulla base del bene della vita
negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto”.
Orbene, è indubbio che la signora debba Parte_1
considerarsi integralmente soccombente nel presente giudizio per non avere conseguito, neppure in minima parte, il bene della vita preteso (i.e. la proprietà della p.m. 1 della p.ed. 672
ovvero la rifusione delle spese sostenute per la conservazione delle parti comuni della p.ed. 672).
19. Quanto al denunciato incremento dei costi dipeso dall'asserita ritardata riunione delle cause connesse,
rispettivamente pendenti sub RG 2369/2021 e RG 64/2022, è
da rilevare anzitutto che la duplicazione del contenzioso è
dovuta essenzialmente alla stessa appellante che non ha introdotto ritualmente la domanda di usucapione nel primo dei due procedimenti.
Ma se anche, per ipotesi meramente discorsiva, dovesse ritenersi fondato il rilievo dell'appellante, delle conseguenze che sono derivate dall'asserita ritardata trattazione unitaria delle
28 due cause connesse certo non deve rispondere la controparte processuale.
Infine, destituita di fondamento è la censura afferente alla errata doppia liquidazione della fase decisoria, che il Tribunale
ha correttamente riconosciuto una sola volta nell'ambito della regolazione delle spese relative alla causa sub RG 64/2022 (cfr.
p. 21 della sentenza).
20. Ai sensi dell'art. 345, 1 comma, c.p.c. gli appellati nel presente grado d'appello hanno proposto le CP_1
seguenti domande.
21. Essi hanno chiesto il risarcimento del danno da mancato godimento indiretto della p.m. 1 della p.ed. 672
protrattosi nel corso del presente giudizio d'appello.
La domanda di risarcimento del danno sopravvenuto alla sentenza di primo grado è senz'altro ammissibile alla luce (a titolo esemplificativo) di C. n. 19759/2022: “Può essere
eccezionalmente e specificamente richiesto in appello il
risarcimento, con riferimento ai pregiudizi sofferti dopo la
sentenza di primo grado ex art. 345 c.p.c., primo comma, c.p.c. il
quale presuppone che sia stata avanzata in primo grado una
domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni
richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano
della medesima natura di quelli già accertati in primo grado.
Dunque segnatamente si possono domandare in appello,
sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i
29 danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici,
dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi
nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di
primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già
in precedenza a lui addebitato”.
Nella specie, nei termini di seguito specificati, la domanda, oltre ad essere ammissibile, è anche fondata, avendo la signora impedito ai legittimi proprietari di godere Parte_1
del loro immobile per il periodo di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella pronunciata all'esito del giudizio di appello.
L'illegittimità della di lei condotta non è esclusa per il fatto che è stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado che le ordinava il rilascio.
Il provvedimento di sospensione emesso ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., infatti, ha inciso sull'esecutività del titolo giudiziale ma certo non ha legittimato la condotta della occupante che ha seguitato a trattenere il bene senza averne titolo.
A giustificazione della domanda di riparazione del danno sopravvenuto gli appellati hanno dedotto testualmente: “Per
altro, a ben vedere, quella in oggetto non costituisce nemmeno
tecnicamente, una “nuova domanda”, giacché fin
dall'introduzione del giudizio di primo grado i due minori qui
tutelati avevano chiesto il risarcimento del danno a loro derivato
30 dall'impedito godimento “fino al momento dell'effettivo rilascio
dell'immobile”” (cfr. p. 17 della comparsa di costituzione e riposta d.d. 01.02.2024).
Poiché, secondo la stessa prospettazione degli appellati, il danno da impedito godimento del bene durante il giudizio d'impugnazione, in realtà, altro non è se non il protrarsi dell'unico pregiudizio per risarcire il quale i danneggiati hanno chiesto che si tenesse conto dell'intera durata dell'occupazione senza titolo sino al momento dell'effettivo rilascio del bene, esso va quantificato secondo lo stesso criterio liquidatorio adottato dal Tribunale.
Gli appellati non hanno, infatti, impugnato il risarcimento calcolato secondo il criterio equitativo assunto dal giudice del primo grado e che, perciò, non può essere modificato dal giudice di appello.
Vale, infatti, il principio di diritto processuale, attinente all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione.
L'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando con i motivi del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice dell'appello non possono estendersi senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum a punti non compresi neppure implicitamente nel tema processualmente dibattuto.
31 Gli appellanti, peraltro, né su questa questione, né per la verità su altre hanno svolto alcun appello incidentale, sicché
deve rimanere invariato il criterio equitativo assunto nella liquidazione del danno da impedito godimento dell'immobile.
Il Tribunale ha adottato come base equitativa di calcolo un canone locativo mensile di € 590,00 ed ha tenuto conto del periodo di occupazione senza titolo protratto fino alla data della sentenza di primo grado (luglio 2023).
Poiché dal mese successivo a tale data (agosto 2023) a quello precedente la decisione pronunciata nel presente grado di appello (giugno 2025) sono trascorsi 23 mesi, il credito risarcitorio, limitatamente a questo lasso temporale, ascende ad
€ 13.570,00.
Secondo il criterio equitativo adottato dal Tribunale e non impugnato dagli appellanti, l'importo così equitativamente liquidato deve intendersi già comprensivo di rivalutazione ed interessi legali e va aggiunto alla somma risarcitoria loro riconosciuta al capo 5) del dispositivo della sentenza di primo grado nella misura di € 24.867,76, per un totale quindi di €
38.437,76.
Per completezza va infine, osservato come, sempre secondo la non impugnata statuizione del Tribunale, per la ritardata esecuzione dell'ordine di rilascio sia prevista ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. l'applicazione di una astreinte giornaliera di € 30,00.
32 Stante la disposta sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la misura coercitiva pecuniaria non ha applicazione per la durata del giudizio di impugnazione,
tornando ad essere dovuta dalla data della presente sentenza sino all'avvenuto rilascio effettivo dell'immobile.
22. Gli appellanti hanno chiesto anche la rivalutazione della somma risarcitoria loro riconosciuta con l'impugnata sentenza di primo grado (€ 24.867,76) e ciò per il periodo intercorrente dalla data della pronuncia sino alla data del saldo effettivo.
Il risarcimento liquidato in primo grado non è che una frazione della riparazione spettante agli appellati per l'unico pregiudizio loro arrecato dall'impedito godimento dell'immobile per tutta la durata dell'occupazione illegittima.
Come detto, esso va liquidato unitariamente secondo il non impugnato criterio equitativo stabilito dal Tribunale che non ha riconosciuto il cumulo aggiuntivo di rivalutazione ed interessi.
23. Per il periodo successivo alla sentenza di primo grado gli appellati hanno chiesto il risarcimento del danno ex art. 96,
2 comma, c.p.c. conseguente alla trascrizione della domanda di usucapione a peso della p.m. 1 della p.ed. 762 di loro proprietà.
Occorre richiamare C. n. 26515/2017: “La responsabilità
processuale aggravata per trascrizione di domanda giudiziale ex
art. 96, comma 2, c.p.c. postula, oltre alla consapevolezza
33 dell'infondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto della
violazione del canone della normale prudenza, occorrendo
verificare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi
consentiti o previsti dalla legge, sicchè non può ravvisarsi
inosservanza dell'obbligo di agire con normale prudenza nel solo
fatto della trascrizione di una domanda giudiziale - poi dichiarata
infondata - quando essa sia imposta dalla legge allo scopo di
rendere opponibile ai terzi l'eventuale esito positivo del giudizio”.
La richiesta va disattesa dal momento che gli appellati non l'hanno altrimenti sostanziata se non allegando il mero fatto dell'avvenuta trascrizione della domanda senza in alcun modo argomentare l'imprudenza di controparte alla luce delle cautele rilevanti secondo il giudizio della S.C..
24. Le spese del presente grado gravano per intero sull'appellante che, anche all'esito del grado d'appello, non vede accolta nessuna delle sue domande e risulta perciò interamente soccombente.
Esse sono liquidate secondo i parametri tariffari medi.
Va assunto un valore di causa nel presente grado d'appello sino ad € 260.000,00 e ciò sulla base del valore medio dell'immobile controverso (€ 237.500,00) desumibile dalle stime prodotte dalle parti (rispettivamente € 215.000,00 ed €
260.000,00).
Ai fini della determinazione del valore della causa non si tiene conto della domanda restitutoria, svolta in via gradata
34 dall'appellante (le domande proposte in via subordinata l'una all'altra, infatti, non si sommano tra loro: cfr. C. n.
22711/2018), mentre si tiene conto della domanda degli appellati, nei limiti in cui è stata accolta, vale a dire €
13.570,00 (ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente la domanda principale e la domanda riconvenzionale si sommano tra loro: cfr. C. n. 6469/1982 e C.
n. 2238/1969).
Si richiama, inoltre, C. n. 10206/2021: “In tema di
liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la
produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella
introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento
della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il
giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della
relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente
posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una
o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero
sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di
svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel
caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e
direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche
ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello
ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
35 Deriva che nella specie va riconosciuto il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione dal momento che all'udienza ex art. 350 c.p.c. è stata discussa l'istanza di sospensione ex artt. 283, 351 c.p.c..
Infine, va richiamata C. n. 10367/2024: “In tema di
liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi
la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo
compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su
cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della
differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le
istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola
parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%
dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono
identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola
parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella
precedente ipotesi”.
Nella specie gli appellati assistiti dal medesimo CP_1
difensore, oltre ad aver assunto la medesima posizione processuale, hanno dedotto in giudizio identiche pretese, sicché
a base del calcolo va assunto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto e poi maggiorato della stessa identica percentuale con conseguente invarianza
36 del risultato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 557/2023 d.d. Controparte_2
12.07.2023 del Tribunale di Bolzano nonché sulle domande dagli appellati proposte ai sensi dell'art. 345 c.p.c. così
provvede:
1. disattendo l'appello;
2. in accoglimento della domanda ex art. 345 c.p.c. degli appellati, liquida in € 38.437,76 il credito risarcitorio di cui al punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata, per il resto confermato unitamente a tutte le altre statuizioni contenute nella decisione;
3. condanna a rifondere interamente a Parte_1
e le spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio che si liquidano nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 16.464,55, oltre IVA,
CAP;
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1-bis del
37 citato art. 13.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 143/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
San Lorenzo di Sebato (BZ), il 10.11.1947 e residente a[...],
rappresentata dall'amministratrice di sostegno, signora
(C.F. ), nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Altdorf (Svizzera), il 02.11.1969, residente a [...], come da decreto di nomina del Tribunale di
Bolzano, Ufficio del Giudice Tutelare R.G. 4433/2020 dd.
26.01.2021, con giuramento dd. 26.01.2021 e come da autorizzazioni del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento
1 dd. 21.08.2023, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Monica Carlin (C.F. C.F._3
) e dall'avv. Cristina Postal (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_4
entrambe del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 38122 Trento - Via Giuseppe Grazioli n. 71,
giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello
- appellante -
contro
, nata a [...] il Controparte_1
10.01.2007 (C.F. ) e C.F._5 Controparte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]
), entrambi residenti in [...](Svizzera), C.F._6
via Paradis, in persona della curatrice signora
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_3
residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procure speciali alle liti conferite con scritture private autenticate dd. 26.05.2021 e 21.02.2022, dall'avv. Vittorio
Donati (C.F. – fax n. 0465/940200) ed C.F._7
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Tione di
Trento, via Roma n. 17
- appellati -
Oggetto: Proprietà.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
2 del procuratore di parte appellante:
Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
in via pregiudiziale e cautelare, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 557/2023, emessa dal Tribunale ordinario di
Bolzano, Giudice Dott.ssa Silvia Rosà, in data 12.07.2023 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 2369/2021 al quale
è stato riunito il giudizio R.G. 64/2022, notificata via pec da parte avversa in data 14.07.2023, per i motivi tutti riportati nel presente atto.
In via principale e nel merito:
- accogliere il proposto appello per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 557/2023,
emessa dal Tribunale ordinario di Bolzano, Giudice Dott.ssa
Silvia Rosà, in data 12.07.2023 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. n. 2369/2021 al quale è stato riunito il giudizio
R.G. 64/2022, notificata via pec da parte avversa in data
14.07.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e dunque:
- visto l'art. 1158 c.c., accertare e dichiarare, occorrendo con effetto costitutivo, la sig.ra (C.F. Parte_1 [...]
), nata a [...], il C.F._1
10.11.1947 e residente a[...], proprietaria per intervenuta usucapione del
3 compendio immobiliare contraddistinto dalla P.M. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo, a cui è congiunta con la quota di un sesto la proprietà della p.f. 377/20 in P.T. 569,
nonché delle relative pertinenze e parti comuni, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni,
ordinando al Conservatore Tavolare le conseguenti operazioni;
- rigettare tutte le eccezioni e domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata con riferimento alla domanda di rilascio della P.M. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo, formulata da Controparte_1
e , accertare e dichiarare che
[...] Controparte_2
la signora è creditrice nei confronti dei signori Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2
complessivi € 22.132,32 o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare i signori Controparte_1
e a corrispondere alla
[...] Controparte_2
signora il suddetto importo di € 22.132,32 o Parte_1
di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre
15% spese generali, 4% C.N.P.A. e 22% I.V.A come per legge per
4 entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, per le sopra esposte ragioni, i mezzi di prova già chiesti nel primo grado di giudizio e non ammessi,
compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e le richieste di CTU, contenute nelle seconde memorie ex art. 183, VI co.
c.p.c. dd. 21.11.2022 e dd. 10.03.2022 e nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. dd. 05.12.2022 e non accolte;
del procuratore di parti appellate:
Nel merito:
1) rigettare l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 557/2023
del Tribunale di Bolzano;
2) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno a loro derivato dall'impedito godimento dell'immobile di loro proprietà
o comunque dall'abusiva occupazione dello stesso da parte dell'appellante, la somma di € 11.875,00.- annui o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo liquidazione equitativa da parte della Corte di Appello,
commisurata al periodo intercorrente tra la data della sentenza impugnata ed il momento dell'effettivo rilascio dell'immobile,
con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi, al tasso di cui all'art. 1284, IV° co. C.C. dalla data della domanda;
5 3) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, la maggior somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, per il periodo intercorrente tra la data della sentenza di primo grado e quella del saldo effettivo,
sull'importo di € 24.867,76.- liquidato a titolo di risarcimento del danno al punto 5) del dispositivo della sentenza del
Tribunale di Bolzano n. 557/2023;
4) condannare a pagare in favore dei Parte_1
convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno subito successivamente alla data della sentenza di primo grado a causa della mantenuta trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 96, 2° co. C.P.C., la somma da determinarsi dalla
Corte d'Appello in via equitativa.
In via istruttoria:
1) dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di parte appellante, per le ragioni esposte in narrativa;
2) in subordine, nel solo caso in cui la Corte d'Appello, in accoglimento delle istanze di parte appellante, ritenesse di riaprire la fase istruttoria, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie a propria volta formulate dalla difesa degli odierni appellanti nella propria memoria ex art. 183, VI° co. n. 2 C.P.C.
dd. 17.11.2022, depositata nella causa sub n. 64/2022 R.G.,
che di seguito integralmente si riportano:
6 - Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze, premesso “vero che”:
1) “il teste redasse, nell'agosto 2020, la perizia di stima che mi si mostra (doc. 9), relativa all'appartamento di piano terra,
identificato come porz. mat. 1 della p.ed. 672 in C.C. San
Lorenzo”;
2) “al fine di poter visitare l'immobile, il teste contattò la signora nipote di la quale gli disse Parte_2 Parte_1
di rivolgersi al vicino di casa signor che ne Controparte_3
deteneva le chiavi”;
3) “nel mese di agosto 2020 il teste riuscì ad ispezionare l'immobile, sempre accompagnato dal sig. ; Controparte_3
4) “per raggiungere l'appartamento di piano terra di cui alla porz. mat. 1, si dovette dapprima aprire il portoncino esterno di ingresso che conduceva nel vano scale comune dell'edificio e quindi un'altra porta di ingresso che immetteva nell'appartamento”;
5) “entrambe le porte erano chiuse a chiave”;
6) “l'appartamento ispezionato risultava solo parzialmente arredato, essendovi solo pochi mobili nel vano cucina”;
7) “al momento del sopralluogo l'appartamento risultava disabitato”;
8) “al termine del sopralluogo il sig. chiese CP_3
espressamente all'arch. di restituirgli le chiavi Persona_1
dell'immobile;
7 9) “nel mese di febbraio 2015, o Parte_1 Parte_2
si rivolsero all'Ufficio Tributi del comune di San Lorenzo
[...]
di Sebato, fornendo allo stesso l'indirizzo dei minori e CP_1
chiedendo che da quel momento in poi le richieste di pagamento per IMU e tassa rifiuti fossero inviate direttamente agli stessi”.
A mezzo testi: arch. con studio in Brunico, Testimone_1
sui capp. da 1) a 8); presso ufficio tributi Testimone_2
del comune di San Lorenzo di Sebato, sul cap. 9).
- Si chiede disporsi C.T.U. tecnica diretta a quantificare il canone locativo di mercato figurativo mensile, a decorrere dal luglio 2023, dell'immobile di cui alla porz. mat. 1 della p.ed.
672 in P.T. 935 C.C. San Lorenzo.
Con opposizione alle istanze istruttorie di parte appellante, per tutte le ragioni dedotte nella memoria ex art. 183, VI° co. n. 3
C.P.C. dd. 06.12.2022, depositata nella causa sub n. 64/2022
R.G..
Con rifusione di spese e compensi professionali, maggiorati del
15% per spese forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con citazione d.d. 22.06.2021 Controparte_1
ed il fratello , cittadini svizzeri Controparte_2
minorenni, premesso di essere comproprietari ciascuno per la quota di metà indivisa dell'unità immobiliare tavolarmente
8 contraddistinta come p.m. 1 della p.ed. 672 in P.T. 935/II C.C.
San Lorenzo, senza titolo occupata dalla convenuta Parte_1
, hanno chiesto per mezzo della propria curatrice
[...] [...]
all'adito Tribunale di Bolzano di ordinare Parte_3
all'occupante il rilascio del bene con sequela di condanna, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardata esecuzione dell'emanando provvedimento.
Per resistere alla domanda si è costituita nella causa rubricata sub RG 2369/2021 la convenuta, rappresentata dall'amministratrice di sostegno , la quale ha Parte_2
chiesto in via riconvenzionale che gli attori venissero condannati a rifonderle gli esborsi sostenuti per la conservazione dell'immobile quantificati nella somma di €
41.056,07.
2. Con successiva citazione d.d. 22.12.2021 Parte_1
ha a propria volta convenuto in giudizio i germani
[...] CP_1
per far accertare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla p.m. 1 della p.ed. 672.
Nella causa rubricata sub RG 64/2022 si sono costituiti i convenuti e, in relazione all'avversaria domanda, oltre a contestarne la fondatezza per la dedotta insussistenza dei presupposti dell'usucapione, ne hanno eccepito l'inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem
avendo controparte omesso di far valere tempestivamente
9 l'acquisto a titolo originario in via di domanda ovvero di eccezione riconvenzionali nella causa sub RG 2369/2021 da loro precedentemente intentata per ottenere il rilascio dell'immobile conteso.
In via riconvenzionale i convenuti hanno a propria volta chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni loro cagionati, da un lato, dall'impedito godimento della p.m. 1 della p.ed. 672 e, dall'altro, ai sensi dell'art. 96, 2 comma, c.p.c.,
dall'annotazione tavolare a peso dell'immobile della domanda giudiziale di usucapione.
3. Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale le ha istruite con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e le ha decise con la sentenza n. 557 pubblicata il
12.07.2023.
Disattese tutte le domande svolte da , il Parte_1
Tribunale le ha ordinato di rilasciare ai germani la Parte_4
p.m. 1 della p.ed. 672, fissando in € 30,00 la somma da lei dovuta ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Ha, altresì, accolto la domanda risarcitoria dei proprietari limitatamente alla loro richiesta di ristoro dell'impedito godimento dell'immobile riconoscendogli per questa voce di danno l'importo omnicomprensivo di € 24.867,76.
Ha, infine, gravato la soccombente delle spese del grado.
4. Contro questa pronuncia ha interposto appello
10 con citazione d.d. 22.08.2023 Parte_1
formulando cinque motivi d'impugnazione.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il CP_1
rigetto dell'impugnazione.
Sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la causa è passata in decisione all'udienza del
14.05.2025.
5. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, trattati unitariamente dalla stessa appellante, sono rubricati:
“Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per errata qualificazione
della domanda proposta dai signori nella causa RG CP_1
2369/2021 – nullità della sentenza trattandosi di decisione extra
petita – violazione dell'art. 36 c.p.c. con riferimento alla domanda
di acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione,
proposta dalla signora nella causa RG Parte_1
64/2022 – violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata e omessa
valutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie -
violazione dell'art. 183 VII c. c.p.c. (ante riforma) per mancata
ammissione delle prove orali richieste dalla difesa della signora
riguardanti fatti decisivi della causa”. Parte_1
Il capo decisorio censurato è quello con il quale il
Tribunale ha disatteso per inammissibilità la domanda di usucapione svolta dalla signora Parte_1
Il Tribunale ha qualificato la domanda dai germani promossa nella causa RG 2369/2021 come azione di CP_1
11 rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. sul rilievo che essi avevano chiesto il rilascio della p.m. 1 della p.ed. 672 allegando e documentando la propria qualità di comproprietari tavolari dell'immobile e denunciandone l'occupazione senza titolo da parte della signora Parte_1
Ha proseguito il Tribunale sostenendo che, nel regime processuale ante riforma c.d. Cartabia, a fronte dell'azione reale di rivendicazione promossa dai proprietari tavolari dell'immobile nella causa sub RG 2369/2021, a pena di decadenza la convenuta avrebbe dovuto dedurre nel medesimo giudizio, in via di domanda o di eccezione riconvenzionali, il contrapposto diritto di proprietà acquistato per usucapione formulando la domanda o sollevando l'eccezione nella comparsa di risposta
(art. 167 c.p.c.) depositata almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (art. 166 c.p.c.).
Poiché la convenuta non aveva ritualmente proceduto in tal senso, essa era incorsa nella relativa decadenza processuale e non poteva pretendere di aggirarla promuovendo tale domanda in un secondo giudizio da riunire al primo.
Ha, perciò, concluso il Tribunale affermando che, in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di escludere l'abuso dello strumento processuale da parte della signora nonché di non ledere il diritto di difesa dei Parte_1
germani in favore dei quali nella causa sub RG Per_2
2369/2021 erano maturate le preclusioni processuali, andava
12 dichiarata l'inammissibilità della domanda di usucapione proposta nella causa sub RG 64/2022.
L'appellante oppone quanto segue.
Nella causa 2369/2021 i germani si erano CP_1
limitati a domandare il rilascio della p.m. 1 della p.ed. 672
affermando che essa fosse senza titolo occupata dalla convenuta Parte_1
L'azione da loro proposta andava correttamente qualificata come azione personale di rilascio e non già come azione reale di rivendica, sicché il Tribunale, affermando che fosse il diritto di proprietà il titolo giustificativo della loro pretesa, ne aveva in realtà sostituito la causa petendi con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Rispetto all'azione personale di rilascio dell'immobile, la domanda di usucapione proposta dalla signora non Parte_1
poteva essere qualificata come riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 c.p.c. perché era del tutto autonoma non palesando alcun rapporto di dipendenza dal titolo non dominicale addotto a sostegno del petitum proposto dai germani CP_1
Non ricorreva, pertanto, alcuna preclusione alla autonoma proposizione e trattazione della domanda di usucapione nella causa sub RG 64/2022, suscettibile di essere riunita a quella sub RG 2369/2021 unicamente per la ricorrenza di ragioni di connessione soggettiva.
Con la conseguenza, ad avviso dell'appellante, che errate
13 erano tanto la declaratoria d'inammissibilità della domanda di usucapione quanto la ricusata assunzione delle prove offerte per dimostrane la fondatezza.
Le censure vanno disattese per le seguenti considerazioni.
6. Nell'atto di citazione d.d. 22.06.2021, introduttivo del primo grado del presente giudizio, gli attori hanno Parte_4
dedotto di essere “proprietari, con la quota di ½ ciascuno,
dell'immobile di cui alla porz. mat. 1 della p.ed. 672 in P.T. 935
C.C. San Lorenzo, giusta estratto tavolare che si produce (doc. 4)”
(cfr. p. 2) ed hanno proseguito affermando, a sostegno della domanda di rilascio da loro promossa, che “ci si trova di fronte
ad una tipica ipotesi di occupazione senza titolo dell'immobile che
andrà a questo punto prontamente restituito ai legittimi
proprietari” (cfr. p. 4).
Non vi è dubbio che già alla luce della sola formulazione letterale delle allegazioni attoree il Tribunale abbia correttamente qualificato la domanda quale azione di rivendica attesa la constatazione che i germani hanno CP_1
giustificato la loro pretesa al rilascio dell'immobile, del quale veniva denunciata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta, sulla base del documentato diritto di proprietà.
7. Sulla problematica sollevata dall'appellante è peraltro dirimente C. s.u. n. 7305/2014, dalla motivazione della quale si trascrivono i seguenti passaggi testuali.
“E' appunto sul tema della qualificazione giuridica delle domande
14 di rilascio o consegna di un bene, che si è delineato nell'ambito
della giurisprudenza di legittimità l'ulteriore contrasto da
risolvere.
Il possibile fondamento delle azioni personali di restituzione è
stato generalmente ravvisato con le sentenze 11 luglio 1981 n.
4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio
1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n.
7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio
2005 n. 14135 - nell'invalidità oppure nell'esaurimento, per
risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso,
per decorso del termine di durata e così via, del rapporto di
natura obbligatoria in base al quale il convenuto aveva
conseguito la detenzione del bene.
Ma talvolta, in alternativa a queste ipotesi - con le sentenze 5
aprile 1984 n. 2210, 12 ottobre 2000 n. 13605, 27 febbraio 2001
n. 2908, 10 dicembre 2004 n. 23086, 26 febbraio 2007 n. 4416,
23 dicembre 2010 n. 26003, 24 luglio 2013 n. 17941 - è stato
inserito nel novero dei presupposti delle azioni di cui si tratta
anche quello dell'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi
titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da
parte del convenuto.
L'opposto principio è stato enunciato con le sentenze 4 luglio
2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705, secondo cui non è
azione di restituzione ma di rivendicazione quella "con cui l'attore
chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un
15 immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con
conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al
risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la
propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse
giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto
sussistente tra questa ed il medesimo convenuto".
A quest'ultimo indirizzo occorre aderire, poichè l'azione personale
di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è
stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al
convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il
deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel
tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto
surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo
rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla
consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del
bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la
domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo
fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale
inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del
quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione,
mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la
sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa
dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione
resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare
16 un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore
sine titulo.”
Alla luce dei suesposti principi la domanda di rilascio dei germani non può che essere qualificata come di CP_1
rivendicazione e non di restituzione, poiché si basa sull'affermazione della proprietà della p.m. 1 della p.ed. 672 da parte degli attori e della totale mancanza ab origine di ogni titolo giustificativo della detenzione da parte della convenuta, come chiaramente emerge dal menzionato atto di citazione.
La sentenza impugnata, qualificando l'azione in termini di rivendicazione, ha, dunque, pronunciato in maniera conforme al diritto.
8. Altrettanto conforme al diritto è l'affermata inammissibilità della domanda di usucapione promossa dall'appellante nella causa 64/2022. Parte_1
Poiché, secondo i medesimi argomenti prospettati dall'appellante, l'azione reale di rivendicazione e quella di usucapione, quando siano dai contendenti contrapposte con riguardo al medesimo bene immobile, sono da intendersi tra loro connesse per il titolo ai sensi dell'art. 36 c.p.c., deriva,
come del resto correttamente affermato dal Tribunale, che la signora avrebbe dovuto chiedere l'accertamento Parte_1
dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà sulla p.m. 1 della p.ed. 672 nella medesima causa sub RG 2369/2021, nell'ambito della quale i germani CP_1
17 avevano promosso l'azione di rivendica.
Poiché invece la domanda di usucapione è stata autonomamente svolta nella successiva causa sub RG
64/2022, va applicato il seguente principio: “Poiché la riunione
di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei
procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione
dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi,
intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza
del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire
l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di
difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni -
deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in
base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in
essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa
condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento
alla trattazione della causa successivamente instaurata”. (C. n.
1877/2025).
L'azione di rivendicazione oggetto della causa sub RG
2369/2021 è stata, pertanto, correttamente decisa senza tenere conto della domanda di usucapione introdotta nella causa sub
RG 64/2022.
9. L'appellante, sottoposta ad amministrazione di sostegno, ha anche dedotto di non aver potuto promuovere la domanda di usucapione nella causa sub RG 2369/2021 perché
non aveva ancora ottenuto l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
18 Sta di fatto che essa, a fronte della maturata preclusione assertiva nella causa sub RG 2369/2021, non ha mai chiesto di essere rimessa in termini e tanto meno ha dimostrato di essere incorsa incolpevolmente nella decadenza.
10. Infine, occorre osservare come il Tribunale abbia non solo dichiarato l'inammissibilità della domanda di usucapione della signora ma ne abbia anche accertato Parte_1
l'infondatezza nel merito.
Tanto sul rilievo che questa, nella causa sub RG
2369/2021, si era costituita sostenendo di avere avuto la mera custodia della p.m. 1 della p.ed 672 per conto del legittimo proprietario.
Tale ammissione era, sempre a giudizio del Tribunale,
incompatibile con il possesso uti domina da lei affermato nella successiva causa sub RG 64/2022 e valeva di per sé a dimostrare l'inesistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.
Orbene, nel presente grado di giudizio l'appellante insiste nell'assunzione delle prove da lei offerte a Parte_1
sostegno della domanda di usucapione senza in alcun modo argomentarne la rilevanza alla luce dei rilievi svolti dal
Tribunale in ordine all'assenza del possesso ad usucapionem
desumibile dalle stesse circostanze allegate dall'attrice nella causa sub RG 2369/2021.
Tale censura veicolata dal secondo motivo
19 d'impugnazione risulta pertanto aspecifica ed in quanto tale inammissibile.
11. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato:
“Violazione degli artt. 1005, 1004 e 1110 c.c., con riferimento alle
spese di conservazione dell'immobile ed utenze, richiesta in via
riconvenzionale dalla signora nella causa RG Parte_1
2369/2021 – violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 183 VII c.
c.p.c. (ante riforma) per errata e omessa valutazione delle prove,
delle risultanze istruttorie e dei fatti, considerato che il Giudice
non ha ammesso le prove orali richieste dalla difesa della
signora riguardanti fatti decisivi della causa”. Parte_1
La censura investe il capo decisorio con il quale il
Tribunale ha disatteso la domanda della signora Parte_1
che, in veste di proprietaria della p.m. 2 della p.ed. 672,
intendeva ottenere dai germani la rifusione pro quota CP_1
delle spese da lei sostenute per la conservazione delle parti comuni dell'immobile p.ed. 672, dove si trova la p.m. 1 di loro proprietà.
Sono ancora in discussione nel presente grado di giudizio le spese di manutenzione del tetto nonché quelle per la sostituzione del portone d'ingresso della p.ed. 672 ed, inoltre,
quelle per il riscaldamento, per l'utenza elettrica, per l'acqua,
per i rifiuti, per il salvavita, per le acque reflue e la tariffa idrica
(cr. p. 31 e 32 atto di citazione in appello).
Il Tribunale ha distinto le spese inerenti alla
20 conservazione delle parti comuni dell'immobile da quelle funzionali al godimento delle stesse.
Alla prima categoria ha ricondotto gli esborsi inerenti al tetto, alla sostituzione del portone d'ingresso nonché quelli per i lavori di pulizia scale, taglio erba e potatura siepi e ne ha escluso la ripetibilità in applicazione dell'art. 1110 c.c..
La norma cit. subordina il diritto di ripetizione del comproprietario alla dimostrazione della necessità degli interventi nonché alla dimostrazione della trascuranza degli altri condividenti.
Nella specie, ad avviso del Tribunale, la signora non aveva assolto a tale onere probatorio. Parte_1
Alla seconda categoria di spese il Tribunale ha ricondotto tutti gli altri esborsi dedotti dalla signora in quanto Parte_1
finzionali al godimento delle parti comuni e quindi,
mediatamente, al godimento delle unità immobiliari in proprietà
esclusiva.
Poiché ai germani tale godimento era stato CP_1
precluso proprio dalla signora che si era opposta Parte_1
alla restituzione della p.m. 1 della p.ed. 672 di loro proprietà, il
Tribunale le ha negato il rimborso delle spese.
L'appellante oppone con riguardo alle spese della prima categoria l'erronea applicazione della disposizione dell'art. 1110
c.c. sul rilievo che “da tutti gli atti di causa emerge chiaramente
che la signora non aveva un interlocutore reperibile” Parte_1
21 (cfr. p. 30 atto di citazione in appello).
Con riguardo alle spese della seconda categoria osserva che alcune di esse erano tasse (sulle acque reflue, tassa idrica)
di competenza dei proprietari e le altre come ad es. quelle di riscaldamento o per l'utenza elettrica erano comunque necessarie per evitare il degrado delle parti comuni.
La doglianza va disattesa per le seguenti considerazioni.
12. Con riguardo alle spese di conservazione occorre osservare come sia del tutto indimostrato l'assunto dell'appellante, la quale sostiene di non aver avuto alcun interlocutore con il quale confrontarsi prima di sostenere le spese per il tetto, la sostituzione del portone nonché le altre ritenute funzionali alla conservazione delle parti comuni della p.ed. 672.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è, infatti, prova agli atti che vi sia stato alcun vano tentativo da parte sua di contattare i minori proprietari della Parte_4
p.m. 1 della p.ed. 672, o chi li rappresentava.
Non ha, perciò, sostanza il rilievo mosso alla sentenza impugnata circa l'erronea applicazione dell'art. 1110 c.c. in particolare per quanto riguarda il presupposto della trascuranza da parte dei condividenti delle parti comuni della p.ed. 672, per effetto della quale, ad avviso dell'appellante,
sarebbero stati necessitati gli interventi manutentivi operati in assenza del loro consenso.
22 13. Quanto alle spese attinenti al godimento delle parti comuni è del tutto condivisibile il giudizio in proposito espresso dal Tribunale.
È la stessa signora ad aver sostenuto di aver Parte_1
usufruito uti domina dell'intera p.ed. 672 tant'è che anche nel presente grado di giudizio insiste nella domanda di usucapione della p.m. 1 di proprietà dei germani CP_1
D'altra parte, le spese in relazione alle quali è formulata la domanda di rimborso rappresentano effettivamente il corrispettivo per la prestazione di beni o servizi.
Questo vale anche per le tariffe sulle acque reflue ovvero per la c.d. tassa idrica che all'evidenza rappresentano dei prelievi applicati tenuto conto dell'erogazione di un servizio ovvero del consumo dell'acqua.
14. Il quarto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione degli artt. 2697 c.c. e 113 c.p.c. con riferimento alla
domanda riconvenzionale risarcitoria da mancato godimento
dell'immobile proposta dai signori nella causa R.G. CP_1
64/2022”.
La censura si focalizza sul capo decisorio che ha accolto la domanda dei germani di risarcimento del danno da CP_1
mancato godimento della p.m. 1 della p.ed. 672 con riguardo al periodo dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2023, quando
è stata pubblicata la sentenza di primo grado qui impugnata.
Denuncia l'appellante l'erroneità della statuizione
23 osservando che i germani avevano acquistato CP_1
l'immobile in successione ereditaria del dante causa
[...]
divenendone proprietari tavolari solo nel 2021. Persona_3
Prosegue l'appellante deducendo che essi non avevano fornito la prova del pregiudizio subito e che il Tribunale lo aveva erroneamente riconosciuto assumendo come parametro liquidatorio il reddito meramente figurativo ricavabile dall'immobile.
La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni.
15. In ordine al primo profilo di censura occorre tenere presente che per i beni soggetti al regime tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione pubblicitaria è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria.
Deriva nella specie che i germani hanno CP_1
acquistato in via successoria la comproprietà della p.m. 1 della p.ed. 672 non già da quando è stata certificata la loro qualità di eredi ed intavolato il certificato di eredità, bensì sin dal momento dell'apertura della successione vale a dire dal 2014,
quando è deceduto il loro dante causa.
16. In ordine al secondo profilo di censura occorre osservare come il Tribunale abbia statuito sul risarcimento del danno da occupazione senza titolo del bene immobile invocato dai comproprietari della p.m. 1 della p.ed. 672 applicando i principi stabiliti da C. s.u. n. 33645/2022, in particolare riconoscendo il danno emergente consistito nel precluso
24 godimento dell'immobile sub specie di godimento indiretto,
realizzato cioè mediante la concessione del bene in locazione a terzi verso il pagamento di un corrispettivo.
Stabilisce la pronuncia cit.: “In tema di risarcimento del
danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte
di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno
emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto
al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo
della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo
o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della
specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la
prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di
fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di
contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non
bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere
probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma
il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi
specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento,
comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più
ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Muovendo dalla trascritta regola di giudizio il Tribunale
ha dato atto che, secondo le allegazioni dei proprietari, il rifiuto opposto dalla signora alla richiesta di rilascio Parte_1
dell'immobile aveva impedito loro di ricavarne una rendita locativa ed ha, quindi, accertato che, essendo tale circostanza
25 rimasta incontestata, poteva ritenersi dimostrata dal momento che risponde ad un criterio di normalità questo tipo di godimento indiretto del bene.
Ha stabilito, inoltre, la pronuncia cit. che “In caso di
occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un
terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del
caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
In applicazione di tale principio il Tribunale ha equitativamente liquidato il danno assumendo e mediando tra loro i valori di stima desunti dalle perizie che entrambe le parti hanno versato agli atti di causa.
Del tutto conformi a diritto sono, pertanto, le statuizioni assunte dal Tribunale nel decidere sulla domanda risarcitoria dei germani CP_1
17. Il quinto motivo d'impugnazione è rubricato
“Violazione dell'art. 91 c.p.c. con riferimento alle spese di lite”.
L'appellante censura sotto diversi profili la decisione che ha regolato le spese del primo grado di giudizio.
Si duole, anzitutto, perché, ai fini del riparto degli oneri processuali, non è stata riconosciuta la reciprocità della soccombenza in ragione del rigetto delle eccezioni e di parte delle domande promosse dai germani CP_1
In ordine alla disgiunta liquidazione delle spese con
26 riguardo alle due cause rispettivamente pendenti sub RG
2369/2021 e RG 64/2022 sino al momento della loro riunione,
l'appellante osserva come il differimento della trattazione unitaria dei due procedimenti, con conseguente incremento degli oneri processuali, è dipeso dallo stesso Tribunale che inizialmente ha disatteso la richiesta di riunione.
Prosegue l'appellante lamentando che il Tribunale
avrebbe comunque errato riconoscendo due volte le spese relative alla fase decisoria quando invece essa si era svolta una sola volta.
Osserva, infine, che non si era tenuto conto che i germani per due volte avevano disertato i procedimenti di CP_1
mediazione ante causam.
Tutti i profili di censura sono infondati per le seguenti considerazioni.
18. In ordine alla prima doglianza occorre anzitutto richiamare C. n. 18503/2014: “In materia di procedimento civile,
il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel
suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite,
sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la
domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla
rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere
processuale o anche di merito”.
L'infondatezza delle eccezioni sollevate dai germani non rileva, pertanto, ai fini della valutazione di CP_1
27 soccombenza da condursi piuttosto con riguardo all'esito complessivo del giudizio.
Ai fini della valutazione relativa alla reciprocità della soccombenza, in ragione del non pieno accoglimento di tutte le domande dei germani e della loro mancata CP_1
partecipazione ai procedimenti di mediazione, è condivisibile quanto affermato in motivazione da C. n. 18036/2022: “L'entità
della soccombenza si misura sulla base del bene della vita
negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto”.
Orbene, è indubbio che la signora debba Parte_1
considerarsi integralmente soccombente nel presente giudizio per non avere conseguito, neppure in minima parte, il bene della vita preteso (i.e. la proprietà della p.m. 1 della p.ed. 672
ovvero la rifusione delle spese sostenute per la conservazione delle parti comuni della p.ed. 672).
19. Quanto al denunciato incremento dei costi dipeso dall'asserita ritardata riunione delle cause connesse,
rispettivamente pendenti sub RG 2369/2021 e RG 64/2022, è
da rilevare anzitutto che la duplicazione del contenzioso è
dovuta essenzialmente alla stessa appellante che non ha introdotto ritualmente la domanda di usucapione nel primo dei due procedimenti.
Ma se anche, per ipotesi meramente discorsiva, dovesse ritenersi fondato il rilievo dell'appellante, delle conseguenze che sono derivate dall'asserita ritardata trattazione unitaria delle
28 due cause connesse certo non deve rispondere la controparte processuale.
Infine, destituita di fondamento è la censura afferente alla errata doppia liquidazione della fase decisoria, che il Tribunale
ha correttamente riconosciuto una sola volta nell'ambito della regolazione delle spese relative alla causa sub RG 64/2022 (cfr.
p. 21 della sentenza).
20. Ai sensi dell'art. 345, 1 comma, c.p.c. gli appellati nel presente grado d'appello hanno proposto le CP_1
seguenti domande.
21. Essi hanno chiesto il risarcimento del danno da mancato godimento indiretto della p.m. 1 della p.ed. 672
protrattosi nel corso del presente giudizio d'appello.
La domanda di risarcimento del danno sopravvenuto alla sentenza di primo grado è senz'altro ammissibile alla luce (a titolo esemplificativo) di C. n. 19759/2022: “Può essere
eccezionalmente e specificamente richiesto in appello il
risarcimento, con riferimento ai pregiudizi sofferti dopo la
sentenza di primo grado ex art. 345 c.p.c., primo comma, c.p.c. il
quale presuppone che sia stata avanzata in primo grado una
domanda di risarcimento dei danni e che gli ulteriori danni
richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano
della medesima natura di quelli già accertati in primo grado.
Dunque segnatamente si possono domandare in appello,
sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, i
29 danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici,
dopo la sentenza di primo grado, in quanto derivati da protrarsi
nel tempo, dal rinnovarsi o dal ripetersi dopo la sentenza di
primo grado, di un comportamento scorretto del danneggiante già
in precedenza a lui addebitato”.
Nella specie, nei termini di seguito specificati, la domanda, oltre ad essere ammissibile, è anche fondata, avendo la signora impedito ai legittimi proprietari di godere Parte_1
del loro immobile per il periodo di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella pronunciata all'esito del giudizio di appello.
L'illegittimità della di lei condotta non è esclusa per il fatto che è stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado che le ordinava il rilascio.
Il provvedimento di sospensione emesso ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., infatti, ha inciso sull'esecutività del titolo giudiziale ma certo non ha legittimato la condotta della occupante che ha seguitato a trattenere il bene senza averne titolo.
A giustificazione della domanda di riparazione del danno sopravvenuto gli appellati hanno dedotto testualmente: “Per
altro, a ben vedere, quella in oggetto non costituisce nemmeno
tecnicamente, una “nuova domanda”, giacché fin
dall'introduzione del giudizio di primo grado i due minori qui
tutelati avevano chiesto il risarcimento del danno a loro derivato
30 dall'impedito godimento “fino al momento dell'effettivo rilascio
dell'immobile”” (cfr. p. 17 della comparsa di costituzione e riposta d.d. 01.02.2024).
Poiché, secondo la stessa prospettazione degli appellati, il danno da impedito godimento del bene durante il giudizio d'impugnazione, in realtà, altro non è se non il protrarsi dell'unico pregiudizio per risarcire il quale i danneggiati hanno chiesto che si tenesse conto dell'intera durata dell'occupazione senza titolo sino al momento dell'effettivo rilascio del bene, esso va quantificato secondo lo stesso criterio liquidatorio adottato dal Tribunale.
Gli appellati non hanno, infatti, impugnato il risarcimento calcolato secondo il criterio equitativo assunto dal giudice del primo grado e che, perciò, non può essere modificato dal giudice di appello.
Vale, infatti, il principio di diritto processuale, attinente all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione.
L'effetto devolutivo dell'appello è fissato dai motivi di impugnazione, nel senso che, quando con i motivi del gravame il thema decidendum risulti limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia, le statuizioni del giudice dell'appello non possono estendersi senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum a punti non compresi neppure implicitamente nel tema processualmente dibattuto.
31 Gli appellanti, peraltro, né su questa questione, né per la verità su altre hanno svolto alcun appello incidentale, sicché
deve rimanere invariato il criterio equitativo assunto nella liquidazione del danno da impedito godimento dell'immobile.
Il Tribunale ha adottato come base equitativa di calcolo un canone locativo mensile di € 590,00 ed ha tenuto conto del periodo di occupazione senza titolo protratto fino alla data della sentenza di primo grado (luglio 2023).
Poiché dal mese successivo a tale data (agosto 2023) a quello precedente la decisione pronunciata nel presente grado di appello (giugno 2025) sono trascorsi 23 mesi, il credito risarcitorio, limitatamente a questo lasso temporale, ascende ad
€ 13.570,00.
Secondo il criterio equitativo adottato dal Tribunale e non impugnato dagli appellanti, l'importo così equitativamente liquidato deve intendersi già comprensivo di rivalutazione ed interessi legali e va aggiunto alla somma risarcitoria loro riconosciuta al capo 5) del dispositivo della sentenza di primo grado nella misura di € 24.867,76, per un totale quindi di €
38.437,76.
Per completezza va infine, osservato come, sempre secondo la non impugnata statuizione del Tribunale, per la ritardata esecuzione dell'ordine di rilascio sia prevista ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. l'applicazione di una astreinte giornaliera di € 30,00.
32 Stante la disposta sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado la misura coercitiva pecuniaria non ha applicazione per la durata del giudizio di impugnazione,
tornando ad essere dovuta dalla data della presente sentenza sino all'avvenuto rilascio effettivo dell'immobile.
22. Gli appellanti hanno chiesto anche la rivalutazione della somma risarcitoria loro riconosciuta con l'impugnata sentenza di primo grado (€ 24.867,76) e ciò per il periodo intercorrente dalla data della pronuncia sino alla data del saldo effettivo.
Il risarcimento liquidato in primo grado non è che una frazione della riparazione spettante agli appellati per l'unico pregiudizio loro arrecato dall'impedito godimento dell'immobile per tutta la durata dell'occupazione illegittima.
Come detto, esso va liquidato unitariamente secondo il non impugnato criterio equitativo stabilito dal Tribunale che non ha riconosciuto il cumulo aggiuntivo di rivalutazione ed interessi.
23. Per il periodo successivo alla sentenza di primo grado gli appellati hanno chiesto il risarcimento del danno ex art. 96,
2 comma, c.p.c. conseguente alla trascrizione della domanda di usucapione a peso della p.m. 1 della p.ed. 762 di loro proprietà.
Occorre richiamare C. n. 26515/2017: “La responsabilità
processuale aggravata per trascrizione di domanda giudiziale ex
art. 96, comma 2, c.p.c. postula, oltre alla consapevolezza
33 dell'infondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto della
violazione del canone della normale prudenza, occorrendo
verificare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi
consentiti o previsti dalla legge, sicchè non può ravvisarsi
inosservanza dell'obbligo di agire con normale prudenza nel solo
fatto della trascrizione di una domanda giudiziale - poi dichiarata
infondata - quando essa sia imposta dalla legge allo scopo di
rendere opponibile ai terzi l'eventuale esito positivo del giudizio”.
La richiesta va disattesa dal momento che gli appellati non l'hanno altrimenti sostanziata se non allegando il mero fatto dell'avvenuta trascrizione della domanda senza in alcun modo argomentare l'imprudenza di controparte alla luce delle cautele rilevanti secondo il giudizio della S.C..
24. Le spese del presente grado gravano per intero sull'appellante che, anche all'esito del grado d'appello, non vede accolta nessuna delle sue domande e risulta perciò interamente soccombente.
Esse sono liquidate secondo i parametri tariffari medi.
Va assunto un valore di causa nel presente grado d'appello sino ad € 260.000,00 e ciò sulla base del valore medio dell'immobile controverso (€ 237.500,00) desumibile dalle stime prodotte dalle parti (rispettivamente € 215.000,00 ed €
260.000,00).
Ai fini della determinazione del valore della causa non si tiene conto della domanda restitutoria, svolta in via gradata
34 dall'appellante (le domande proposte in via subordinata l'una all'altra, infatti, non si sommano tra loro: cfr. C. n.
22711/2018), mentre si tiene conto della domanda degli appellati, nei limiti in cui è stata accolta, vale a dire €
13.570,00 (ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente la domanda principale e la domanda riconvenzionale si sommano tra loro: cfr. C. n. 6469/1982 e C.
n. 2238/1969).
Si richiama, inoltre, C. n. 10206/2021: “In tema di
liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del
2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la
produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella
introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento
della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il
giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della
relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente
posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una
o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero
sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di
svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel
caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e
direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche
ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello
ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
35 Deriva che nella specie va riconosciuto il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione dal momento che all'udienza ex art. 350 c.p.c. è stata discussa l'istanza di sospensione ex artt. 283, 351 c.p.c..
Infine, va richiamata C. n. 10367/2024: “In tema di
liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi
la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo
compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su
cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della
differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le
istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola
parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10%
dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono
identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola
parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella
precedente ipotesi”.
Nella specie gli appellati assistiti dal medesimo CP_1
difensore, oltre ad aver assunto la medesima posizione processuale, hanno dedotto in giudizio identiche pretese, sicché
a base del calcolo va assunto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto e poi maggiorato della stessa identica percentuale con conseguente invarianza
36 del risultato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 557/2023 d.d. Controparte_2
12.07.2023 del Tribunale di Bolzano nonché sulle domande dagli appellati proposte ai sensi dell'art. 345 c.p.c. così
provvede:
1. disattendo l'appello;
2. in accoglimento della domanda ex art. 345 c.p.c. degli appellati, liquida in € 38.437,76 il credito risarcitorio di cui al punto 5) del dispositivo della sentenza impugnata, per il resto confermato unitamente a tutte le altre statuizioni contenute nella decisione;
3. condanna a rifondere interamente a Parte_1
e le spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio che si liquidano nel loro intero ammontare nell'importo complessivo di € 16.464,55, oltre IVA,
CAP;
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1-bis del
37 citato art. 13.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, lì 02.07.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
38