Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 48332/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Caterina Bindocci
E
Controparte_1
Avv.ti Anna Maria e Simona Tripodi
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti relativi al presente procedimento per la determinazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia delle parti nata il [...] dalla loro Per_1 relazione more uxorio, relazione ormai da tempo terminata;
sentite le parti;
visto il provvedimento emesso ex art. 473bis.22 c.p.c., di seguito riportato: “… ritenuto che nulla osti alla determinazione dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, ed al suo collocamento presso la madre, genitore con il quale la figlia ha sempre vissuto, come dalle stesse parti richiesto;
nella settimana in cui la minore non trascorre il week end con il padre, un giorno infrasettimanale con pernotto (in mancanza di accordi, mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola;
dal 23 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
n. 3 giorni durante le festività pasquali così da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
n. 15 giorni l'estate da concordare entro il 30.5. di ciascun anno (stesso periodo spetterà alla madre); ritenuto, comunque, di dover disporre accertamenti da parte dei Servizi Sociali circa la idoneità abitativa della nuova abitazione del anche con riferimento ai soggetti con lo stesso eventualmente conviventi (dal verbale dell'udienza CP_1 citata emergeva quanto segue: “Il : “La casa che ho preso in affitto è su due piani, non indipendenti e Testimone_1 collegati, io al momento ci starò da solo, non è previsto che ci siano altri inquilini. Il proprietario lavora per lo più a
Milano e quando sta a Roma sta in un'altra casa in locazione, a via Novara, e voleva solo riservarsi uno spazio se dovesse averne bisogno, è la casa che era dei suoi genitori.” … La difesa della rileva che dagli atti emergeva una Pt_2 convivenza del con il proprietario mentre oggi detta circostanza si nega (si deduceva l'utilizzo degli spazi CP_1 comuni).”), avendo espressamente il dichiarato di avere preso in locazione solo una parte dell'abitazione; CP_1 ritenuto di poter assegnare alla la casa familiare sita in Roma, via Gaggiano n. 23, di proprietà di entrambe le Pt_1 parti al 50% ciascuno e dove la ricorrente vive con la figlia, come anche richiesto dalle parti;
ritenuto, quanto all'aspetto economico, di determinare un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 450,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata entro il g, 5 di ogni mese), considerato: quanto fino ad oggi corrisposto dal dall'aprile 2023, per quanto dedotto negli scritti delle parti, dunque euro CP_1
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, che svolge l'attività sportiva di equitazione e che è in terapia presso una psicologa (circostanze pacifiche tra le parti e cfr. anche pagamenti, in atti); che la ha un reddito complessivo di euro 27.384,00 quale dipendente di una società, è comproprietaria della casa Pt_2 familiare per la quale le parti corrispondono la rata di mutuo al 50% ciascuno ammontante a complessivi euro 683,00 mensili, è titolare di buoni fruttiferi postali (in atti) per un valore pari ad euro 4.500,00 (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio e dichiarazioni dei redditi, in atti); che il pure è dipendente di una società con un reddito complessivo pari ad euro 43.031,00 (cfr. Cu e CP_1 dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), è comproprietario della casa familiare come detto al 50% e corrisponde la sua quota parte del mutuo, è titolare di un contratto di locazione per la somma di euro 400,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti); viste, poi, le istanze istruttorie delle parti con riguardo alla prova orale, da ritenersi irrilevanti, documentali o superflue;
ritenuto di dover disporre che le parti depositino le dichiarazioni dei redditi come richieste ed aggiornate, oltre agli estratti conto, anche se cointestati con terzi, degli anni 2023 e primo semestre 2024,
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
-in via provvisoria affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla la casa familiare;
Pt_2 determina un assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre pari ad euro 450,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo
Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata entro il g, 5 di ogni mese);
-rigetta le prove orali richieste dalle parti;
-manda alle parti per il deposito della documentazione indicata in parte motiva entro il 30.9.2024;
-manda ai Servizi Sociali per relazionare su quanto indicato in parte motiva entro il 28.6.2024. …”;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 24.6.2024, dalla quale emergeva: che l'abitazione scelta dal padre era idonea, molto grande, dotata di spazi esterni, di un primo piano con due camere da letto (una per il ed una per la figlia) e di un bagno, che costituisce la parte dell'abitazione locata al resistente, CP_1 il quale condivide con il proprietario il piano terra dove c'è la cucina, il soggiorno ed un altro bagno;
che il riferiva che il proprietario, suo amico di vecchia data e che ha visto crescere la figlia, CP_1 non si recava mai in quella casa (vivendo a Milano ed avendo altra abitazione a Roma), se non quando va a trovare la madre che vive lì vicino e previo accordo con il il quale evitava di far stare la CP_1 figlia in quelle occasioni;
che padre e figlia si incontravano per l'esercizio del diritto di visita paterno presso i nonni paterni;
che la madre era contraria a che la figlia potesse stare in quell'abitazione, privo della necessaria privacy per la minore;
che entrambi i genitori dichiaravano che la figlia aveva un buon rapporto con il padre;
rilevato che devono ritenersi inammissibili: la domanda inerente il pagamento del contratto di mutuo, in quanto non connessa con quelle relative al presente procedimento e che riguarda, inoltre, un contratto stipulato con un terzo, non parte di questo procedimento;
quella relativa ai documenti validi per l'espatrio, di competenza del Giudice Tutelare;
quella riguardante la corresponsione dell'assegno unico, la cui disciplina è già espressamente prevista da apposita normativa;
ritenuto di confermare i provvedimenti emessi ex art. 473bis.22 c.p.c., con l'aumento Istat dell'assegno di mantenimento come fin qui maturato, anche valutata la documentazione reddituale e bancaria successivamente depositata (in aggiunta e parziale modifica a quanto già sopra riportato, va osservato che per la emergeva un reddito complessivo per l'anno 2023 pari ad euro 29.381,00, nonché la Pt_2 corresponsione in suo favore dell'assegno unico pari ad euro 155,00 mensili, mentre per il CP_1 entrate da polizze a giugno 2024 per euro 6.300,00 e da assegni per euro 3.600,00 ed euro 650,00 a marzo 2024);
ritenuto di dover unicamente precisare che, allo stato, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato presso l'abitazione dei nonni paterni, come di fatto avvenuto fino ad oggi, stante l'età della minore e la precarietà abitativa del che divide l'immobile, di cui ha locato solo una parte non autonoma, CP_1 con un soggetto estraneo alla compagine familiare;
ritenuto di compensare le spese di lite, in vista della parziale reciproca soccombenza e della natura del giudizio,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra domanda da intendersi inammissibile:
affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
assegna alla la casa familiare;
Pt_2 conferma l'assegno di mantenimento vigente per la figlia a carico del pari ad euro 450,00 CP_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata entro il g. 5 di ogni mese alla;
Pt_2 spese di lite compensate.
Roma, 8.1.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi