Ordinanza cautelare 4 luglio 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 16 marzo 2023
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/03/2023, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 00105/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di San Vito al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma UL IA GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri, Marina Pisani e Elda Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Consorzio di sviluppo economico – locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del UL IA GI – Arpa Fvg, Azienda Sanitaria UL Orientale – As Fo, non costituite in giudizio;
nei confronti
PA Italia s.r.l. e LV s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Autonoma UL IA GI n. 1755/AMB del 13 aprile 2022, avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 – Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN) - Zona Industriale Ponte Rosso (VIA564) – Proponente: PA Italia srl”;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente l’11 agosto 2022:
- del decreto della Regione, Servizio transizione energetica n. 2990/AMB (fascicolo. ALP-PAUR/14), del 13 giugno 2022 avente ad oggetto “L.R. 19/2012, art. 12, lettera e); D.lgs. 115/2008. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica nominale 4,4 MW + 4,4 MWe di potenza termica nominale 10,0 MWt + 10,0 MWt per la produzione di energia elettrica da fonti fossili e delle relative opere e infrastrutture connesse, da ubicarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento, Zona Industriale Ponte Rosso, Via Bordano 10, Fg. 4, mappale 1743” , in uno con i relativi allegati;
- del decreto della Regione, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti n. 3009/AMB del 14 giugno 2022 avente ad oggetto “ Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato, destinato allo svolgimento delle attività di cui al punto 5.2, lettera a), e 6.1, lettera c, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. Gestore: NO ITALIA s.r.l. Sede installazione: Via Bordano 10, Comune di San Vito al Tagliamento ”, in uno con i relativi allegati;
- del decreto della Regione, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti n. 3066/AMB del 15 giugno 2022 avente ad oggetto “Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'articolo 27-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato, destinato allo svolgimento delle attività di cui al punto 5.2, lettera a), e 6.1, lettera c, dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. NO ITALIA s.r.l. Via Bordano 10, Comune di San Vito al Tagliamento” , in uno con i relativi allegati, e relativo decreto di rettifica n. 3125/AMB del 23 giugno 2022, in uno con i relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente e tra essi, in particolare, tutti gli atti istruttori ed i verbali della conferenza dei servizi relativi al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- di tutti gli atti istruttori ed i verbali della conferenza dei servizi relativi al procedimento PAUR, ed in particolare del verbale del 9-14 giugno 2022, nonché, ove occorrer possa, del parere di compatibilità ai fini dell'invarianza idraulica prot. 0003197 dell'8 giugno 2022, rilasciato dal Consorzio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, del Ministero, del Consorzio, della PA Italia s.r.l. e della LV s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Daniele BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2022 e depositato il successivo giorno 13 il Comune ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante un progetto di ampliamento di un impianto industriale presentato dalla società PA Italia s.r.l. (d’ora innanzi solo “PA”) per costruire e mettere in esercizio un nuovo impianto, accanto ad altro esistente di sua titolarità, per la produzione di pannelli di truciolare.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 5, comma 1, lettere c, g e i- quater e dell’all. VII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, degli artt. 32 e 97 della Costituzione, della direttiva 2011/92/UE, art. 4, par. 3 e relativo allegato III, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e carenza istruttoria, violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, falsa applicazione della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22295 GAB d.d. 27 ottobre 2014, nonché delle Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE); 2) violazione degli artt. 1 e 10, l. n. 241/1990, degli art. 24, 25 e 27- bis , d.lgs. n. 152/2006, del principio del giusto procedimento, dell’art. 97 della Costituzione, sotto diverso profilo, eccesso di potere per sviamento, carenza istruttoria e contraddittorietà manifesta; 3) violazione degli art. 26 e 27- bis , quest’ultimo sotto diverso profilo, d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per sviamento, carenza istruttoria, falsa rappresentazione della realtà e contraddittorietà in atti; 4) violazione degli art. 26 e 27- bis , d.lgs. n. 152/2006, sotto diverso profilo, falsa applicazione del principio del giusto procedimento, sotto diverso profilo; 5) violazione degli artt. 26 e 28 d.lgs. n. 152/2006, violazione dei principi di prevenzione e di precauzione ex art. 3 del d.lgs. 152/2006, carenza della motivazione.
2. Le Amministrazioni intimate e le società controinteressate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con atto di motivi aggiunti notificato il 10 agosto 2022 e depositato il giorno successivo il Comune ricorrente ha esteso l’impugnativa ai successivi atti relativi al progetto, gravando in particolare: a) l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da fonti fossili e delle relative opere e infrastrutture connesse; b) l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l’esercizio del predetto impianto di produzione di pannello truciolare da legno riciclato (d’ora innanzi solo “AIA PA”); c) il provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al predetto progetto (d’ora innanzi solo “PAUR”).
Il ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori censure: 1) violazione degli artt. 27- bis e 29- quater , comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 3, 14, 14- ter e 14- quater della l. n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento e carenza istruttoria violazione del principio di giusto procedimento e di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni ex artt. 97 e 120 Cost.; 2) violazione dell’art. 29- quater , d.lgs. n. 152/2006, art. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, contraddittorietà manifesta, travisamento e carenza istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento; 3) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. j) e v), 4, 5, 7, 8, 14, comma 1, lett. k), 17 e 19- bis della l.r. n. 11/2015, del d.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 083//Pres., con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 6, incompetenza e contraddittorietà in atti; 4) violazione dell’art. 29- sexies e dell’all. XI alla parte II, d.lgs. n. 152/2006; 5) violazione dell’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 23 delle N.T.A. del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di San Vito – Ambito ZTO “D1” Ponterosso; 6) violazione dell’art. 5, comma 1, lettere c, g e i- quater e dell’all. VII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, violazione della direttiva 2011/92/UE, art. 4, par. 3 e relativo allegato III, falsa applicazione della circolare del MATTM n. 22295 GAB d.d. 27 ottobre 2014, nonché delle Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE); 7) violazione degli artt. 1 e 10, l. n. 241/1990, degli artt. 24, 25 e 27- bis del d.lgs. n. 152/2006; 8) violazione degli art. 26 e 27- bis del d.lgs. n. 152/2006; 9) violazione degli art. 26 e 27- bis , d.lgs. n. 152/2006; 10) violazione degli artt. 26, sotto diverso profilo, e 28 del d.lgs. n. 152/2006.
4. Le parti hanno presentato memorie.
5. All’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
7. I fatti di causa possono essere così riassunti:
a) il 4 gennaio 2021 la PA ha presentato, ex art. 27- bis , del d.lgs. n. 152/2006 e della d.G.R. n. 803/2018, domanda di avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in relazione al progetto denominato “ impianto di produzione di 1.750 m3/giorno di pannello truciolare da legno riciclato ” da realizzarsi, nei terreni già in uso, nel Comune di San Vito al Tagliamento - Zona Industriale del Ponte Rosso;
b) parallelamente il successivo 10 gennaio 2022, la società LV s.r.l. (d’ora innanzi solo “LV”), controllata dalla PA, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (d’ora innanzi solo “AIA LV”) per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituti da scarti di legno da realizzarsi nella medesima Zona Industriale del Ponte Rosso, in terreni limitrofi a quelli di PA, ancora da acquisire;
c) nella sostanza, il complessivo progetto prevede, da un lato, l’espansione dell’impianto di nobilitazione del legno di titolarità di PA e, dall’altro lato, la realizzazione del centro di trattamento LV che produrrà per la prima gran parte della materia prima;
d) il 13 aprile 2022 il progetto PA, nell’ambito del PAUR, è stato sottoposto al sub procedimento di VIA ed è stato ritenuto compatibile, con una serie di condizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali indotti (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022, impugnato col ricorso introduttivo);
e) nel maggio 2022 il Consorzio ha emesso i decreti di esproprio per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del progetto LV (poi annullati in autotutela e riadottati nel successivo mese di agosto);
f) effettuata una complessa e articolata istruttoria, snodatasi attraverso alcune sedute della conferenza di servizi e corpose integrazioni documentali, nel giugno 2022 la PA ha infine ottenuto l’AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022, impugnato coi motivi aggiunti) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB, anch’esso gravato coi motivi aggiunti) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione;
g) nelle more, essendo stati gravati i provvedimenti di esproprio dell’agosto 2022, di cui al precedente punto e), questo T.A.R. ne ha interinalmente sospeso gli effetti (cfr. ordinanze nn. 138 e 140/2022 del 27 ottobre 2022);
h) il successivo 14 novembre 2022 la Regione ha rilasciato a LV l’AIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno (decreto n. 21979/GRFVG del 14 novembre 2022, d’ora innanzi solo “AIA LV”), poi rettificata per errore materiale con decreto del successivo giorno 22.
L’intera vicenda ha dato origine ad un vasto contezioso, involgente di fatto tutti i provvedimenti appena richiamati.
Il presente giudizio riguarda però solo l’impugnativa degli atti in epigrafe indicati, relativi alla realizzazione del progetto PA (VIA, AIA e PAUR). L’AIA LV è stata impugnata dal Comune con autonomo ricorso (n. R.G. 17/2023), il cui esame è fissato per l’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023.
Ciò posto in punto di fatto può ora passarsi all’esame delle singole censure.
8. Col primo motivo di ricorso il Comune ricorrente ha dedotto, sul piano procedurale, l’illegittimità della procedura di VIA perché le relative valutazioni sono state condotte senza considerare l’impatto cumulativo dei due progetti, riconducibili ad un unicum .
Col sesto motivo aggiunto il ricorrente ha ribadito l’omessa valutazione unitaria dei due progetti con la conseguente invalidità derivata anche dell’AIA PA e del PAUR.
8.1. I due motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati.
8.2. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in sede di VIA e, poi, nelle valutazioni AIA PA e PAUR, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati ampiamente considerati sul piano istruttorio.
Ciò in ossequio, quanto alla procedura di VIA, a quanto prescritto dall’all. VII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (in forza del quale lo studio di impatto ambientale deve contenere “ Una descrizione dei probabili impatti rilevanti del progetto proposto dovuti (…) e) derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati ”) e, quanto all’AIA, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere i- quater) e o- bis) del d.lgs. 152/2006 e dalla circolare n. 22295-GAB del 27 ottobre 2014 del MATTM (doc. 21 della produzione allegata al ricorso).
Contrariamente a quanto sostenuto, le normative di settore appena richiamate non imponevano affatto che il progetto PA e quello LV fossero trattati unitariamente all’interno di un unico procedimento, ma solo che fosse coordinata e sinergica l’attività istruttoria delle due procedure, in modo che venissero compiutamente valutati nel concreto anche gli effetti cumulativi dei due (distinti, ma collegati) progetti.
In particolare, quanto all’AIA, se è vero che la già richiamata lettera i- quater ) dell’art. 5 cit. prevede che debba considerarsi rientrante nella nozione di “impianto” anche l’attività accessoria, dovendosi qualificare tale quell’attività “tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore ”, la successiva lett. o- bis prevede espressamente che, nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti (come nel caso di specie), le relative distinte autorizzazioni integrate ambientali debbano essere solo “ opportunamente coordinate a livello istruttorio ”.
La pretesa della parte ricorrente che i due progetti fossero trattati, anche da un punto di vista formale e procedimentale, in un’unica sede non ha invece riscontri normativi.
8.3. Quanto poi all’effettiva valutazione degli impatti cumulativi, dall’esame degli atti di causa emerge che nell’ iter istruttorio relativo alla VIA PA sono stati acquisiti i principali elaborati relativi al progetto LV e sono state dettagliatamente approfondite ed esaminate le connessioni dei due progetti, attraverso l’acquisizione di specifiche relazioni analitiche presentate dalla stessa PA, proprio in esito alla richiesta di un preciso approfondimento istruttorio da parte dell’Amministrazione (cfr. la nota del 14 giugno 2021 nella quale ben si mette in evidenza che l’attività LV “ deve essere valutata congiuntamente all’attività IPPC principale ”).
L’approfondimento è stato fornito all’Amministrazione attraverso la redazione di specifiche relazioni tecniche da parte della PA (cfr. doc. 2 della produzione documentale PA del 28 giugno 2022) riflettenti l’analisi degli impatti cumulativi dei due progetti in relazione a tutti gli aspetti rilevanti (trasporti, flussi di materia, emissioni in atmosfera, odori e rumori).
La documentazione integrativa fornita è stata poi dettagliatamente esaminata e valutata da tutti gli enti tecnici coinvolti: Regione, PAV e AsFO, con esito positivo.
Basti qui richiamare il contenuto della relazione istruttoria della Commissione VIA del 4 aprile 2022, dove alle pagg. 11 e ss., si dà conto di una puntuale ricognizione del quadro ambientale, attraverso l’analisi delle principali valutazioni tecniche effettuate, componente per componente, richiamandosi espressamente la circostanza che, per determinate componenti ambientali, “ le valutazioni hanno tenuto in considerazione anche l’impianto LV per l’analisi degli impatti cumulativi ”.
E tale specifico esame si rinviene in particolare nei paragrafi relativi proprio al rumore, alle emissioni in atmosfera, a quelle odorigene e alla viabilità, elementi ripresi ed esaminati – anche col richiamo agli approfondimenti istruttori effettuati dall’PA e dall’AS – nel paragrafo delle “conclusioni” (pagg. 20 e ss.).
8.4. È quindi smentito in radice l’assunto da cui muove il ricorrente con i motivi di censura qui in esame in ordine alla ritenuta artificiosa disarticolazione procedimentale, laddove invece, da un lato, i due procedimenti – in quanto afferenti a progetti oggettivamente diversi, seppur collegati – non dovevano convergere in un’unica procedura e, dall’altro lato, gli effetti cumulativi dei due progetti sono stati accuratamente esaminati all’interno del sub procedimento di VIA PA le cui conclusioni sono state poi recepite nei provvedimenti autorizzatori a valle.
Il motivo è quindi complessivamente infondato.
9. Col secondo motivo, anch’esso di natura procedurale, il ricorrente ha dedotto che la Regione non avrebbe preso in considerazione l’apporto procedimentale fornito dal Comune ricorrente, trasfuso nelle osservazioni contenute nella nota del 5 aprile 2022. Ciò avrebbe determinato la “ violazione frontale dei principi di cooperazione istituzionale tra P.A. e di giusto procedimento mentre, in via derivata, una aberrazione istruttoria laddove la posizione dell’ente che si troverà ad ospitare l’opificio di cui si discute non è nemmeno stata presa in considerazione ”.
La censura è infondata.
Il Comune è stato ampiamente coinvolto in tutta la procedura - avendo preso parte a tutte le fasi dell’ iter procedimentale e a tutti i lavori della conferenza di servizi – e le sue osservazioni, i rilievi critici e le relative valutazioni sono state oggetto di un serio approfondimento e di adeguati riscontri da parte delle amministrazioni procedenti.
Ciò posto in linea generale, con particolare riferimento all’acquisizione della nota del 5 aprile 2022, occorre rilevare che già prima di quella comunicazione, il parere comunale sulla VIA, le relative osservazioni e gli specifici rilievi critici erano stati acquisiti agli atti del procedimento, tant’è che la relazione istruttoria di VIA, datata 4 aprile 2022 (il giorno prima delle ulteriori osservazioni comunali trasmesse all’Amministrazione regionale), risulta già redatta con riferimento specifico anche ai pareri comunali acquisiti nel corso della complessa e approfondita istruttoria svolta.
Occorre poi rilevare che, con la nota del 5 aprile 2022, il Comune non ha in realtà reso un formale parere di competenza direttamente incidente sulla VIA, ma ha trasmesso alcune diffuse osservazioni consistenti di fatto in una ulteriore replica (in risposta al documento “ CdS 1_07-02-22_Comune San Vito al Tagliamento_RISPOSTE ”) ai chiarimenti presentati da Kronosopan alle predette osservazioni critiche già manifestate e depositate in precedenza nel procedimento da parte del Comune.
In questo contesto, pertanto, l'Amministrazione non aveva l’obbligo di prendere nuovamente posizione su ciascuno dei singoli rilievi ancora una volta formulati dal Comune in una sorta di “contraddittorio infinito” (ciò collide con il principio di economicità dell'azione amministrativa), ma doveva confezionare un provvedimento che, nell'ambito di una valutazione necessariamente di sintesi, affrontasse con un sufficiente grado di approfondimento – come in effetti è avvenuto - tutte le questioni problematiche emerse nel corso del procedimento.
Per non dire della circostanza, comunque non del tutto irrilevante, che la nota comunale è stata trasmessa ad un indirizzo errato, relativo a diversa entità regionale che non stava seguendo il sub procedimento di VIA.
In ogni caso è dirimente considerare che le osservazioni comunali del 5 aprile 2022, lungi dall’essere state ignorate come invece sostenuto dal ricorrente, sono state poi riprese in considerazione ed esaminate ampiamente e diffusamente nel corso della conferenza di servizi del PAUR del 9 giugno 2022, come risulta dall’esame del verbale sub doc. 37 della produzione documentale regionale del 27 giugno 2022.
Dalle considerazioni che precedono consegue l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
10. Col terzo motivo il ricorrente, nel censurare la VIA, ha dedotto l’insussistenza della legittimazione di LV a richiedere l’AIA per il relativo progetto (in quanto la ditta non aveva la piena titolarità dei terreni sui quali dovrà insistere il relativo insediamento) e, stante la interconnessione dei due progetti, la carenza ora individuata sarebbe esiziale anche per l’opificio di PA.
Con l’ottavo motivo aggiunto il Comune ha dedotto analoga censura, prospettando l’illegittimità anche dell’AIA e del PAUR.
I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono infondati.
Come già ampiamente argomentato, le procedure relative al progetto LV, per quanto connesse sul piano istruttorio ai procedimenti per cui è causa, non incidono su questi ultimi in via immediata e diretta, nel senso che qualunque potenziale illegittimità dell’AIA LV, di riflesso e automaticamente, comporta l’illegittimità dei provvedimenti qui in esame.
La connessione esistente tra le due procedure ha correttamente assunto rilievo, come ben spiegato dalla difesa regionale, esclusivamente sul piano sostanziale e in relazione agli effetti cumulativi dei due impianti, e non anche in relazione agli ulteriori presupposti (come la legittimazione della LV a richiedere l’AIA) rilevanti nei singoli procedimenti, che rimangono sostanzialmente e formalmente distinti.
Perciò le asserite ed eventuali illegittimità dell’AIA della LV, tutte ancora da accertare nell’ambito del distinto procedimento promosso dallo stesso Comune n. R.G. 17/2023, non possono costituire il presupposto per la deduzione di una “illegittimità automatica” dei diversi e autonomi provvedimenti qui gravati.
Nel presente procedimento, quindi, è rimasto del tutto indimostrato – avendolo il ricorrente dedotto del tutto apoditticamente - che le eventuali illegittimità dell’AIA LV, altrove impugnata, abbiano diretta incidenza sulle valutazioni compiute sul progetto PA e, pertanto, le relative censure esulano dall’odierno thema decidendum .
11. Col quarto motivo di ricorso e col nono motivo aggiunto, sotto l’aspetto strettamente procedurale, il ricorrente ha dedotto che alla PA sarebbe stato consentito di integrare più volte nel corso del procedimento la documentazione relativa al progetto, anche in violazione dei precisi termini procedimentali perentori dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006.
11.1. Entrambi i motivi sono infondati.
11.2. Il procedimento in esame è disciplinato dall’art. 27 bis , commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006 nei termini appresso riportati:
“3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”.
11.3. Nel caso di specie la scansione temporale e procedurale è stata rispettata.
Quanto al termine del terzo comma, risulta che la società ha riscontrato la nota regionale del 17 marzo 2021 (n. 15370), richiedente le integrazioni documentali necessarie al prosieguo dell’istruttoria, nel termine assegnatole, ossia il 14 aprile 2021 (così la nota regionale del 15 aprile 2021 nella quale si legge che “ in data 14/04/2021, con note iscritte ai prot.n. 21343, 21303, 21307, 21279, 21353 e 21355, la società PA Italia s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste con nota dello scrivente Servizio prot.n. 15370 del 17/03/2021 ”).
Al riguardo occorre puntualizzare che la nota del 2 marzo 2021 del Servizio Energia, cui fa cenno il ricorrente, è stata trasmessa solo all’Amministrazione procedente (Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati) e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, ma non direttamente all’istante (doc. 22 della produzione documentale del ricorrente) e costituisce per ciò solo un mero atto endoprocedimentale, in quanto tale inidoneo a far decorrere il termine di cui al comma 3 dell’art. 27 bis . Soltanto la richiesta del 17 marzo 2021, in quanto proveniente dall’Amministrazione procedente ed esplicitamente diretta alla PA, ha quindi determinato la decorrenza del previsto termine di trenta giorni (come in effetti nella stessa nota precisato: “ Si chiede a codesta società di fornire risposta alle richieste di integrazioni avanzate dalle amministrazioni interessate entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente .”) che, come visto, è stato rispettato.
Le ulteriori carenze documentali richiamate nella nota del 5 maggio 2021 del Servizio energia - di cui riferisce sempre la ricorrente - si inseriscono nella successiva fase procedimentale, disciplinata dal comma 5 dell’art. 27 bis cit. Anche in questa fase la seconda richiesta di integrazioni è stata inviata dall’Amministrazione procedente alla società istante solo con la nota 14 giugno 2021. Rispetto a tale ultima scansione procedimentale, la PA, con nota del 28 giugno 2021, ha richiesto una sospensione dei termini, accordata con nota del primo luglio 2021 (cit. doc. 16 della produzione documentale della Regione del 27 giugno 2022), fissando il nuovo termine per la presentazione delle integrazioni per il giorno 10 gennaio 2022. Quindi, nel pieno rispetto di tale termine, la società istante ha successivamente trasmesso le integrazioni richieste con più invii successivi, tra il 21 dicembre 2021 e il 29 dicembre 2021.
Alla luce della scansione temporale appena ricostruita, i termini perentori procedimentali sono stati in effetti rispettati e la censura del Comune al riguardo è smentita ex actis .
11.4. L’ulteriore rilievo che la documentazione acquisita nel dicembre 2021 non fosse “adeguata” ad impedire l’archiviazione della procedura per la violazione dei termini procedimentali perentori, perché sotto più profili carente o lacunosa, è infondata.
Al riguardo basta qui rilevare che il parere della Commissione VIA (richiamato dal ricorrente) dà atto dell’avvenuta integrazione, puntualizzando soltanto il mancato recepimento di alcune osservazioni sul tema delle “terre e rocce da scavo”. Si tratta all’evidenza di valutazioni aventi natura meritale che non afferiscono al diverso tema qui dedotto del rispetto delle cadenze temporali del procedimento.
Prova ne è che le relative criticità – lungi dal costituire una lacuna paralizzante - sono state del tutto correttamente riesaminate dalle Amministrazione coinvolte nel prosieguo dell’ iter procedimentale, anche attraverso la previsione di apposita prescrizione ambientale, così riconoscendosi la completezza della documentazione fornita dall’azienda.
Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore profilo dedotto e relativo alle acque di seconda pioggia provenienti dal deposito temporaneo degli scarti del legname.
11.5. Da ciò consegue la complessiva infondatezza delle censure relative alla violazione dei termini procedimentali di cui all’art. 27 bis , commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006: i motivi qui esaminati sono perciò complessivamente infondati.
12. Col quinto motivo il Comune ricorrente ha dedotto, questa volta sotto il profilo contenutistico del giudizio di VIA, che numerose criticità ambientali non sarebbero state oggetto del dovuto approfondimento istruttorio e che alcuni significativi elementi negativi non sono stati presi in considerazione, demandando illegittimamente il loro esame a futuri adempimenti o controlli.
Analoga censura è stata trasfusa, nell’impugnativa avverso l’AIA e il PAUR, nel decimo motivo aggiunto.
In particolare sarebbe carente l’istruttoria con riferimento al problema delle emissioni odorigene, all’aumento del traffico indotto dal passaggio di mezzi pesanti tra i due opifici interessati dal progetto, alle emissioni in atmosfera (in particolare con riferimento alle criticità legate al particolato atmosferico, alle particelle PM2.5, NOX e PM.10).
12.1. I motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente: essi sono infondati.
12.2. Occorre premettere che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, anche di recente, che la VIA, avendo quale funzione tipica quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio - economica perseguita, non è espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del G.A. se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errori di fatto (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, n. 4618/2020).
La VIA “ si caratterizza quale giudizio espressione di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (per la v.i.a. vedi Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; id., sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; id., sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; id., sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917; T.A.R. Puglia - Bari sez I, 14 maggio 2010, n. 1897; T.A.R. Toscana sez II, 20 aprile 2010, n. 986). Il sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia , come noto, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Consiglio di Stato sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; T.A.R. Puglia - Lecce sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; T.A.R. Toscana sez. II, 20 aprile 2010, n. 986; Consiglio Stato sez. V 21 novembre 2007, n. 5910) " (T.A.R. Umbria, n. 7/2021).
Difatti, “ le valutazioni tecniche complesse rese in sede di V.i.a. sono censurabili per macroscopici vizi di irrazionalità proprio in considerazione del fatto che le scelte dell'amministrazione, che devono essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono in un mero a meccanico giudizio tecnico, in quanto la valutazione d'impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall'amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue” (Cons. di Stato, n. 1392/2017).
È stato pure affermato, sotto un concorrente aspetto qui rilevante, che “ in termini generali è legittima una VIA che dichiari la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all'atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell' opus” (cfr., Cons. di Stato, n. 1169/2020) atteso che niente osta, in linea di principio, a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale.
I limiti alla legittimità di tale modus procedendi “ attengono al grado di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle stesse sui caratteri dell'opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche, ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell' opus , potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio ”, cosicché “ una simile evenienza, da accertarsi nel caso concreto, ha carattere patologico e lumeggia l'illegittimità dell'azione amministrativa, che, in casi siffatti, rinviene non dalla presenza di prescrizioni in sé e per sé considerate, ma dal fatto che il carattere abnorme (qualitativamente, tipologicamente o numericamente) di tali prescrizioni disvela, a monte, l'assenza di un'effettiva, concreta ed attuale valutazione di impatto ambientale, ossia il sostanziale rifiuto dell'esercizio del potere, pur nella formale spendita dello stesso ” (Cons. di Stato, n. 7917/2020).
Ebbene, ciò posto in linea generale, con i motivi in scrutinio, la parte ricorrente ha svolto censure per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà manifesta, che devono, pertanto, essere scrutinate sulla scorta dei richiamati principi.
12.3. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la partecipata istruttoria del procedimento di VIA è stata ricca, completa ed esauriente; la relativa motivazione trasfusa nel provvedimento finale è del tutto adeguata e riflette correttamente le prevalenti valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalle amministrazioni coinvolte.
La previsione di alcune specifiche prescrizioni, costituenti parte integrante del giudizio favorevole di VIA e in buona sostanza trasfuse nei successivi provvedimenti autorizzatori, non presenta profili di illogicità, sia perché taluni elementi di dettaglio tecnico sono stati oggettivamente meglio apprezzati solo all'atto del successivo rilascio dell'AIA, sia perché talune "criticità" (quali, ad esempio, quelle relative all’incidenza sulla viabilità) non potevano per loro natura essere risolte ex ante con interventi immediati, sia, infine, perché il compito della VIA non è quello di redigere compiutamente ed in dettaglio lo statuto ambientale dell' opus , bensì quello di individuare, in linea generale, l'ottimale punto di incontro fra le esigenze produttive-infrastrutturali e le istanze di tutela ambientale, ciò che può essere ottenuto anche con l'enucleazione di prescrizioni e con la previsione, a valle della VIA, di campagne di monitoraggio et similia.
12.4. Nel dettaglio delle osservazioni comunali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, occorre comunque rilevare che dinanzi alla presentazione di puntuali studi emissivi e di ricaduta presentati e integrati (anche per gli impatti cumulativi) dalla PA, si sono espresse con dovizia di analisi le amministrazioni competenti: PAV, AS (con la VISPA, sotto il profilo sanitario) ed il competente ufficio regionale.
Nello specifico, per quanto concerne l’impatto odorigeno, agli atti del procedimento vi sono una serie di specifici studi di valutazione e di approfondimenti da parte dell’PA dai quali emerge un impatto non particolarmente significativo o comunque, in previsione, una ricaduta dell’impianto non radicalmente incompatibile con l’ambiente. Nel corso dell’istruttoria, l’PA ha infatti autonomamente riprodotto la simulazione del proponente e ne ha nella sostanza ratificato i risultati.
Nella relazione del 24 febbraio 2022 l’PA si è limitata a segnalare che, sulla base degli studi effettuati, emergeva soltanto la necessità di alcune specifiche condizionalità (cfr. doc. 24 della produzione documentale della Regione del 27 giugno 2022, pagg. 11-15) consistenti:
a) in un monitoraggio delle emissioni odorigene al fine di confermare ulteriormente quanto illustrato all’interno della documentazione integrativa di valutazione dell’impatto odorigeno;
b) nel caso di disturbi conclamati, nell’avvio di una campagna di monitoraggio sul territorio e, qualora necessario, nell’istallazione di un presidio di abbattimento delle emissioni odorigene prodotte dall’impianto.
Del tutto coerentemente, nel provvedimento di VIA è stata introdotta la condizione ambientale n. 3 che riflette le precise indicazioni dell’PA sul tema dell’impatto odorigeno, anche con riferimento ai recettori sensibili, come l’asilo nido o altre realtà industriali nel settore alimentare.
Come già chiarito sopra, il grado di dettaglio e di specificità delle condizionalità espresse sull’argomento, lungi dal costituire diniego dell’esercizio del potere, fanno emergere un legittimo esercizio dell’attività di valutazione d’impatto ambientale, tutt’altro che illogica o lacunosa.
12.5. Anche l’analisi di impatto delle altre componenti sulle emissioni in atmosfera è stata particolarmente approfondita ed esaustiva.
Gli enti competenti alla valutazione delle emissioni in atmosfera e impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute della popolazione (PA e AS) hanno escluso la sussistenza di significative criticità per la maggior parte dei parametri emissivi esaminati.
In particolare, in relazione alle PTS (PM2.5 e PM10) e NOX la discrepanza segnalata dall’Arpa (“ si segnala che in alcuni casi i dati di concentrazioni utilizzati come input per la costruzione dello “scenario peggiore” siano inferiori ai limiti proposti dalla Ditta per la fase autorizzativa (cfr. ad esempio paragrafo 3.2.7, Tabella 28 pag. 29 del documento [a]); di fatto quindi per alcuni inquinanti (PTS ed NOx) si rileva una discrepanza tra i limiti utilizzati per la massima emissione ipotizzata e i limiti proposti nella citata Tabella 28 per la fase autorizzativa” ) è stata poi oggetto di specifica analisi in sede di rilascio dell’AIA, attraverso l’individuazione di coerenti limiti emissivi (all. B par. 4.1).
Le specifiche e analitiche condizionalità della VIA non rivelano affatto – come invece vorrebbe il ricorrente – una carenza istruttoria o motivazionale del provvedimento di VIA, demandando all’ambito del diverso procedimento preordinato al rilascio dell'AIA un'inammissibile integrazione postuma dell’istruttoria, ma costituiscono – come più sopra argomentato - una legittima indicazione per lo sviluppo delle successive fasi procedimentali autorizzatorie. E, d’altra parte, proprio questa seconda fase, a valle della VIA, costituisce la sede propria per l’esame puntuale degli elementi di dettaglio tecnico qui contestati, essendo nello specifico effettivamente meglio apprezzabili solo all'atto del successivo rilascio dell'AIA.
In altre parole, con il provvedimento gravato, lungi dal potersi ritenere realizzata una omissione in ordine alle necessarie valutazioni circa l’impatto sulla salute delle emissioni in atmosfera, emerge -al contrario- lo sviluppo di un iter procedimentale che, in maniera approfondita, coerente ed armonica, ha esaminato, sin dal suo esordio, le suddette implicazioni e, nell’ambito di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco, ha operato nel senso di addivenire ad un contenimento del carico inquinante dell'impianto in questione.
12.6. Anche l’analisi dei flussi di traffico effettuata dal proponente è stata esaminata dal Servizio regionale infrastrutture di trasporto, che, con nota del 22 marzo 2022 (doc. 42 della produzione documentale della Regione), ha evidenziato un quadro compatibile con la situazione viabilistica esistente, segnalando solo alcune indicazioni generali per la razionalizzazione e il contenimento dei flussi di traffico (pag. 2).
In particolare, sono state suggerite le seguenti attività:
- monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti nelle condizioni sia ante- che post-interventi per consentire una valutazione articolata nel tempo del carico veicolare sulla viabilità coinvolta;
- registrazione dei trasporti in ingresso/uscita dei mezzi pesanti e dei trasporti su rotaia dai siti produttivi LV-PA, da trasmettere all’autorità preposta al controllo ambientale, al fine di valutare eventuali criticità dei trasporti generati dalle attività in progetto.
Tali indicazioni sono poi state puntualmente recepite nel provvedimento di VIA attraverso l’individuazione della quinta condizione ambientale, con la quale si è appunto previsto:
a) la redazione di un piano di monitoraggio del traffico pesante e leggero in ingresso uscita/uscita dagli impianti (PA Italia e LV), da effettuarsi sia nelle condizioni ante operam che p ost operam ;
b) che il proponente monitori con continuità il traffico prodotto dalla propria attività, adottando conseguentemente nel tempo le più opportune misure per limitarlo al minimo raggiungendo un adeguato livello di performance ambientale (privilegiando il trasporto a mezzo ferrovia rispetto al trasporto su gomma, qualora sussistano condizioni tecniche ed economiche che ne consentano l’effettivo impiego);
c) che la gestione e programmazione dei flussi di veicoli in entrata e uscita sia effettuata attraverso precise modalità (nel documento ben descritte) atte a ridurre l’impatto sul traffico.
Si tratta di prescrizioni che, alla luce dell’istruttoria svolta, non fanno emergere palesi incongruenze o manifeste inadeguatezze dell’azione amministrativa, ma denotano all’opposto una puntuale e prudente analisi degli impatti e una stringente e dettagliata valutazione dei dati istruttori acquisiti.
13. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso risulta quindi complessivamente infondato.
Può quindi passarsi all’esame dei restanti motivi aggiunti non ancora esaminati.
14. Col primo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che le “prescrizioni” comunali in materia sanitaria (trasfuse nella nota prot. 17191 del 13 giugno 2022 ed “iscritta” il giorno successivo al protocollo regionale col n. 34080), sarebbero state illegittimamente esaminate dalla sola autorità procedente, in via autonoma e non nella dovuta sede della conferenza di servizi.
Il motivo è infondato perché, come dimostrato dalla difesa dell’Amministrazione regionale, la nota del Comune di cui si lamenta il mancato recepimento in sede di conferenza è pervenuta all’Amministrazione procedente alle ore 10:09 del 14 giugno 2022, quando i lavori della conferenza, peraltro articolatisi nel corso di una serie di sedute alle quali il Comune aveva già partecipato col proprio rappresentante, che nulla al riguardo in quella sede aveva segnalato, erano ormai conclusi e la seduta era stata sciolta da quasi un’ora. Ne dà atto il verbale (doc. 37 della produzione documentale della Regione del 27 giugno 2022: “ La conferenza si conclude alle ore 09:20 ”) sottoscritto senza riserve dallo stesso rappresentante comunale.
La successiva nota comunale, pervenuta all’Amministrazione ormai tardivamente, senza che in sede di conferenza il rappresentante comunale nulla al riguardo facesse presente, non poteva essere ormai più esaminata dalla conferenza di servizi che aveva definitivamente deliberato.
Al riguardo questo T.A.R. ha già affermato in altre occasioni che anche l’interesse igienico-sanitario di cui il Sindaco è esponente e portatore deve essere tempestivamente manifestato e trovare adeguata composizione nella sede a ciò deputata ovvero nell’ambito della conferenza dei servizi (cfr. sent. T.A.R. F.V.G. n. 454/2020), e non può invece essere reso noto solo a lavori conclusi.
Cosicché, il principio della leale collaborazione tra le amministrazioni, evocato dal ricorrente, avrebbe voluto in realtà che anche le osservazioni o “prescrizioni” comunali in materia sanitaria dovessero essere tempestivamente palesate e rese manifeste – diversamente da quanto è effettivamente avvenuto- in seno alla Conferenza di servizi e non a lavori conclusi.
Non guasta precisare sul punto che la pur dedotta circostanza che al rappresentante comunale non sarebbe stata data la possibilità di prendere la parola durante l’ultima riunione della Conferenza dei servizi non risulta affatto dall’esame del verbale. Peraltro tale ultimo documento, si ripete, risulta sottoscritto senza annotazioni o riserve anche dal Sindaco il giorno 14 giugno 2022.
Perciò l’esame della nota sindacale in questione da parte della sola amministrazione procedente all’interno della motivazione del PAUR (pag. 3) è pienamente legittima, non essendo affatto dovuta una nuova convocazione della conferenza di servizi.
Il motivo è quindi complessivamente infondato.
15. Col secondo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che la Regione avrebbe dovuto considerare la prescrizione sindacale comunale resa ex artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 (sempre riversata nella predetta nota prot. 17191 del 13 giugno 2022) come vincolante - in quanto avente immediato contenuto precettivo – o, in ogni caso, essa avrebbe dovuto condurre ad un preciso approfondimento istruttorio e motivazionale.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. Come riconosciuto dalla stessa difesa comunale questo T.A.R. ha già più volte chiarito che le prescrizioni comunali resa ex artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934 non hanno carattere vincolante, dovendo essere le relative questioni manifestate dal rappresentante comunale all’interno della conferenza di servizi, ovvero nel luogo istituzionale deputato alla sincrona rappresentazione di tutti gli interessi pubblici rilevanti e alla loro contestuale e complessiva composizione ai fini dell’individuazione e riaffermazione dell’interesse pubblico prevalente (cfr. la già citata sentenza di questo T.A.R., n. 454/2020, che richiama, tra le altre, anche T.A.R. Lazio, n. 2338/2015).
È stato osservato infatti che i poteri riconosciuti al Sindaco in materia di industrie insalubri devono essere correttamente inquadrati nel più ampio contesto normativo di riferimento, come si è evoluto ed è oggi vigente; essi, in particolare, in presenza di competenze statali e regionali fondate su titoli speciali di attribuzione normativa di tutela ambientale, devono ritenersi recessivi rispetto ai pareri e agli atti di assenso o di diniego provenienti dalle autorità tecniche (cfr. T.A.R. Lazio, n. 10715/2022, T.A.R. Marche, n. 624/2021 e Cons. di Stato, n. 2534/2019).
La Regione, peraltro, aveva già esaminato nel merito in seno alla conferenza di servizi le criticità sanitarie sollevate con la nota comunale, riproduttive di osservazioni già emerse nel corso dell’istruttoria, motivatamente superandole, come risulta a pag. 10 e 11, del verbale del 9 giugno 2022, nel paragrafo dedicato alla decisione finale (ove si legge un’adeguata motivazione in relazione all’osservazione rubricata “ Parere sanitario negativo per gli aspetti di salvaguardia della salute dei cittadini ”, punto n. 2).
Le “prescrizioni” impartite con la nota prot. 17191 del 13 giugno 2022 erano state dunque di fatto già valutate collegialmente, proprio come richiesto dalla ricorrente.
15.3. Sul punto neppure può essere condiviso il generico assunto di parte ricorrente, ribadito anche all’odierna udienza, che la reiezione delle tardive osservazioni comunali da parte dell’amministrazione procedente sarebbe avvenuta “ in maniera apodittica […] allegando di aver già valutato compatibile l’intervento -nel frattempo mutato nella sua consistenza- sotto il profilo ambientale ”. Ciò sull’assorbente rilievo che non è stato chiarito dal ricorrente in modo esaustivo in che termini e sotto quali specifici aspetti gli intervenuti cambiamenti progettuali (anche relativi al progetto della LV) avrebbero inciso in maniera determinante sulle valutazioni rinvenibili nella VIA e già esaminate in conferenza di servizi, cui, pertanto, del tutto correttamente la Regione ha fatto richiamo.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, è principio acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario solo quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato e solo se il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (T.A.R. Emilia-Romagna, n. 512/2022).
15.4. Né può essere data centrale rilevanza dello studio epidemiologico-sanitario commissionato autonomamente dal Comune (a cura del prof. F. Forastiere e del dott. M. Renzi), atteso che, anche per gli aspetti ivi da ultimo trattati, si erano già espressi positivamente, senza rilevare specifiche criticità ostative alla realizzazione dell’impianto, i competenti enti (PA e AS) istituzionalmente preposti alla cura degli interessi pubblici relativi alla tutela dell’ambiente e della salute umana.
16. Col terzo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto, in primis, che alla verifica della compatibilità idraulica avrebbe dovuto procedere la Regione e non il Consorzio Ponte Rosso, come è invece avvenuto. In secondo luogo, sulla base degli elaborati tecnici istruttori disponibili, non sarebbe stata nel concreto verificata l’invarianza idraulica del progetto (sia per quanto comprovato dagli elaborati prodotti dal Comune, che per stessa ammissione della intimata Regione, cfr. nota prot. 30991/P il 30 maggio 2022).
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. Quanto al primo profilo, relativo alla competenza ad esprimersi sulla questione dell’invarianza idraulica, si deve rilevare che – sebbene vi sia stato un iniziale dubbio da parte dell’Amministrazione procedente sull’individuazione dell’amministrazione competente – è stato correttamente individuato il Consorzio.
L’art. 3, comma 1, lett. j) dell’allegato 1 al d.P.Reg. 27/03/2018 n.083/Pres (Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica (di cui all’art. 14, comma 1, lettera k), l. r. n. 11/2015)) prevede che gli enti gestori sono “ la Regione, i Consorzi di bonifica, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti locali in forma singola od associata, che gestiscono la rete idraulica ricettrice di cui alle lettere o) e p), che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione ”.
In base alla tabella degli enti competenti di cui al par. 7 dell’all. 1 cit. si deduce che l’ente preposto alla verifica della compatibilità idraulica e al rilascio del relativo parere è l’ente gestore che l’articolo 3, comma 1, lett. j), appena citato, definisce appunto come l’ente che gestisce la rete idraulica ricettrice che riceve le portate scaricate dalla superficie oggetto della trasformazione.
Nel caso specifico, la rete ricettrice corrisponde alla rete di drenaggio come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. o), ossia “il sistema di canalizzazioni artificiali e non, che raccolgono e allontanano da insediamenti […] produttivi […] le acque meteoriche superficiali .” che nel caso di specie è pacificamente gestita dal Consorzio che, pertanto, è l’ente competente alla verifica della compatibilità idraulica e al rilascio del relativo parere.
Non rileva, invece, ai fini dell’allocazione della competenza, che il recapito finale della rete di drenaggio sia nella Roggia Roia, diversamente da quanto, in un primo momento ritenuto dal servizio difesa del suolo della Regione (cfr. nota del 6 giugno 2022).
Ciò, da un lato, perché allora la norma appena richiamata non avrebbe spazio applicativo atteso che qualunque rete di drenaggio confluisce verso un corpo idrico di superficie, e, dall’altro lato perché non è affatto dimostrato che la competenza del Consorzio sarebbe limitata alla mera gestione di una semplice tubazione che conduce direttamente alla dispersione delle acque in un torrente.
Anzi, tale ultima circostanza è stata smentita dalla difesa consortile che ha dedotto, senza essere ex adverso contestata, che il Consorzio è dotato di apposita AIA (decreto n. 1231/AMB del 19/03/2018) in base alla quale esso è autorizzato a scaricare nella Roggia Roia con tutta una serie di prescrizioni e specifici adempimenti proprio relativi agli scarichi di sua competenza. Con l’ulteriore precisazione che l’assenza di uno specifico processo di depurazione in capo al Consorzio è spiegata dalla circostanza che tali sistemi di depurazione delle acque scaricate dalla fognatura bianca vengono prescritti dal Consorzio direttamente in capo alle ditte insediatisi, che provvedono direttamente al trattamento delle acque prima dello scarico in fognatura consortile.
Cosicché correttamente il parere è stato reso dal Consorzio quale gestore della rete fognaria della Zona Industriale del Ponte Rosso.
16.3. Quanto al secondo profilo, dall’esame dei documenti in atti emerge un’approfondita attività istruttoria del Consorzio attraverso l’incarico ad un tecnico di fiducia Ing. Marzin, il quale ha reso il parere di competenza in data 3 febbraio 2022 (cfr. doc.ti sub 5 della produzione del Consorzio del 3 settembre 2022). L’attività istruttoria consortile è poi proseguita attraverso l’esame degli ulteriori chiarimenti nel frattempo inviati dalla PA il 25 maggio 2022 (proprio per superare alcuni rilievi del precedente parere del febbraio 2022) ed è stata successivamente trasfusa nel parere aggiornato del primo giugno 2022 (cfr. doc. 13 della produzione del Consorzio del 3 settembre 2022).
Tale ultimo parere è stato infine fatto proprio dal Consorzio in data 8 giugno 2022 e richiamato in sede di conferenza dei servizi del giorno successivo, ove risulta essere stato esaminato approfonditamente anche durante l’esame collegiale della pratica.
Non resta pertanto che puntualizzare in chiusura che le note regionali della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (dell’8 marzo 2022, del 30 maggio 2022 e del 6 giugno 2022) – rappresentanti alcune criticità sugli aspetti ora in esame - non possono essere utilmente evocate dal ricorrente a contrasto del parere positivo rilasciato dal Consorzio, da un lato, perché provenienti da un ufficio in definitiva non competente ad esprimersi nel caso di specie alla luce delle suesposte indicazioni, e, dall’altro lato, perché le argomentazioni ivi spese sono da considerarsi superate, in quanto non tengono conto delle precisazioni e dei chiarimenti forniti (direttamente) al Consorzio dalla PA in data 25 maggio 2022 (e resi noti ed esaminati dalle altre amministrazioni in conferenza di servizi solo il successivo giorno 8 giugno 2022).
16.4. Il motivo è quindi infondato.
17. Col quarto motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che l’AS aveva indicato ben undici criticità, corrispondenti all’apposizione di altrettanti limiti operativi all’impianto di cui si discute (cfr. nota prot. 45674 del 26 maggio 2022, prot. n. 30629 del 27 maggio 2022) mentre l’allegato B al provvedimento di AIA ha considerato solamente cinque delle undici prescrizioni/criticità, pretermettendo le altre, ben più significative perché imponevano monitoraggi puntuali e riduzioni delle emissioni.
17.1. Il motivo è infondato.
17.2. In primis occorre rilevare la genericità della censura, laddove sembra far leva più su un dato quantitativo (il numero di prescrizioni recepite) piuttosto che qualitativo, senza scendere nel dettaglio delle singole prescrizioni e del relativo “peso” nella complessiva valutazione effettuata all’interno della conferenza di servizi.
17.3. In ogni caso, come ha ben chiarito la difesa regionale, dall’esame compiuto dell’intera documentazione risulta che tutte e undici le prescrizioni dell’AS sono state in realtà e nella sostanza ampiamente recepite all’interno del quadro disciplinante che complessivamente emerge dalla lettura dei provvedimenti autorizzatori impugnati.
Intanto, è pacifico e riconosciuto dalla stessa ricorrente che cinque prescrizioni (n. 4, 6, 7, 8 e 10) di AS si ritrovano nell’allegato B, par. 6, dell’AIA. Le rimanenti sei prescrizioni, pur non espressamente riportate nella stessa sede, sono state in effetti comunque recepite negli atti come si rappresenta di seguito.
Limitando l’analisi alle prescrizioni di cui la parte ricorrente lamenta l’omissione, si deve rilevare che la prima prescrizione dell’AS (“ si ritiene necessario che i valori limite in fase di autorizzazione integrata ambientale siano più cautelativi di quelli richiesti e, in particolare, siano coerenti con i valori considerati nello scenario di emissione attesa utilizzato nei modelli previsionali di ricaduta UNIUD e validati da PA ”) è stata recepita nel par. 4.1 dell’All. B dell’AIA.
La seconda osservazione dell’AS (concernente il superamento del limite giornaliero per il PM10 per ulteriori tre giornate rispetto allo stato di fondo) è stata convertita in raccomandazione in sede di AIA attesa la “ difficoltà di stabilire una correlazione diretta e automatica tra i valori rilevati di qualità dell’aria e le emissioni dell’impianto ”.
La terza criticità dell’AS, già oggetto di specifica analisi dell’PA (e concernente il monitoraggio dei valori di concentrazione di PM10, PM2,5, NOx, formaldeide HCHO, metalli, ossidi di carbonio e zolfo, diossine PCCD e furani PCDF, policrobifenili PCD-BL, acido cloridrico HCl e acido fluoridrico HF, idrocarburi policiclici aromatici IPA, composti organici volatili VOC e ammoniaca NH3 e le possibili azioni correttive) era stata già recepita nella prima condizione del decreto VIA ove appunto si prevede un piano di monitoraggio “ aggiornato tenendo conto delle indicazioni di cui al parere PA prot. 0005428/P/GEN/AUT del 24 febbraio 2022 - dovrà essere effettuato nelle fasi di ante operam , corso d’opera limitatamente ad alcuni parametri e post operam (inteso come periodo che comprende la fase di esercizio dell’opera); il monitoraggio in post operam dovrà essere effettuato per un periodo minimo di due anni, a seguito della valutazione degli esiti dello stesso sarà considerata l’opportunità/necessità di proseguire con le attività di monitoraggio e/o rivalutarne una parte ”.
La quinta prescrizione dell’AS (“ la ditta deve effettuare sul materiale in ingresso delle analisi di laboratorio per il controllo della qualità del legno di recupero usato come materia prima, in particolare relativamente al controllo degli inquinanti quali As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, cloro, fluoro e IPA. Tali analisi dovranno essere validate da PA ”) è prevista espressamente all’interno del piano di monitoraggio e controllo dei “rifiuti in ingresso” di cui all’all. C dell’AIA e al par. n. 1.3 – tabella 5 dell’all. C al PAUR.
La prescrizione undici è relativa al monitoraggio dei lavoratori occupati nell'impianto, con l'obiettivo di verificare eventuali peggioramenti delle condizioni di salute derivanti dall’attività svolta e, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, riguarda una materia di competenza del Dipartimento di Medicina del lavoro e non dell’Autorità competente per l’AIA.
17.4. Alla luce delle suesposte considerazioni il quarto motivo aggiunto è infondato.
18. Col quinto motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto che in sede di autorizzazione finale dell’opera non è stata disposta alcuna variante allo strumento urbanistico vigente che, per l’area in questione con riferimento ai piazzali delle ditte insediate nella Zona Industriale del Ponte Rosso, prevede che “ quando si tratti di materiali polverulenti, gli stessi devono essere coperti in modo da impedire il sollevamento e la dispersione delle polveri nell’aria ”. Il progetto PA non rispetterebbe la previsione, essendo previsti circa ottomila metri quadri di piazzali non coperti destinati ad accogliere il rifiuto legnoso necessario ad approvvigionare l’impianto.
18.1. Il motivo è infondato.
18.2. Occorre rilevare in prima battuta che, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, l’approvazione dei progetti relativi a impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, oltre a sostituire a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali “ costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico […]”. Sicché, come correttamente rilevato dalle convenute, l’AIA – come esplicitato in apposita clausola “ Si dà atto, altresì, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 7-ter, del D.lgs. 152/2006, che i sopra richiamati provvedimenti di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 208, comma 6, del medesimo D.lgs. costituiscono ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comportano la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto .” - nel sostituire l’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 cit., ne esplica anche gli effetti, compresi quelli relativi alla variante urbanistica rispetto alla quale ha pertanto natura derogatoria.
18.3. In ogni caso, non guasta rilevare che, nelle integrazioni del 18 marzo 2022 la PA, proprio in relazione alla specifica osservazione comunale qui ribadita, ha precisamente dettagliato le procedure di ricevimento, stoccaggio e lavorazione dello scarto di legno e ha spiegato che una volta sottoposto a macinazione, il rifiuto allo stato di materiale pulverulento e trasportabile dal vento sarà stoccato solo all’interno di silos (cfr. pagg. 28/39), quindi in depositi chiusi non esposti a pioggia o vento.
La relazione di chiarimento ha ulteriormente puntualizzato che il materiale temporaneamente stoccato nel piazzale all’aperto non sarà quello pulverulento ma sarà materiale “solido” costituito da pezzi di legno allo stato “grossolano” e avrà dimensioni (dai 2/3 cm circa sino al metro) tali da impedirne la dispersione ad opera del vento. È comunque previsto un sistema di nebulizzazione per l’eventuale sollevamento di polveri nella fase dello scarico del materiale “grossolano”.
In ogni caso, il ricorrente con la presente censura contesta allo stato una caratteristica del materiale depositato sul piazzale (ovvero la sua “polverosità”) che potrà essere apprezzata solo in fase di esercizio, mediante il previsto monitoraggio.
18.4. Il motivo in esame è pertanto infondato.
19. Il sesto motivo aggiunto (in quanto connesso al primo motivo di ricorso), il settimo motivo aggiunto (perché connesso al secondo motivo di ricorso) e l’ottavo motivo aggiunto (in quanto connesso al terzo motivo di ricorso), il nono motivo aggiunto (in quanto connesso col quarto motivo di ricorso) e il decimo (connesso al quinto motivo di ricorso) sono già stati esaminati e respinti nel corso dell’esame dei motivi di ricorso (paragrafi da 8 a 12 della presente decisione).
20. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite, per la complessità della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
IA SO, Presidente
Luca Emanuele Ricci, Referendario
Daniele BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele BU | IA SO |
IL SEGRETARIO