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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7222 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15688/2025 R.G. vertente
TRA
nata il [...] a [...] C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 presso lo studio dell'avv. Pasquale Guastafierro dal quale è rappresentata e difesa come in atti
-RICORRENTE-
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe si opponeva al provvedimento emesso dall' per la restituzione della somma di euro 324,24 quale importo indebitamente CP_1 percepito a titolo di invalidità civile.
Rileva che la resistente, con messaggio del 20.04.2023, la invitava a presentarsi a visita di revisione per il giorno 06.06.2023; che successivamente riceveva altra comunicazione a mezzo SMS nella quale la data della visita era anticipata al giorno 04.05.2023. In tale data si recava alla visita all'esito della quale afferma che la Commissione medica le avrebbe comunicato che non occorreva che si presentasse alla visita fissata per il giorno 06.06.2023. Successivamente, con provvedimento del
12.06.2024, l' comunicava alla ricorrente che: “per il periodo dal 01.07.2023 al 31.07.2023 CP_1 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 324,24 per i seguenti motivi: revoca INVCIV per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 06 giugno 2023”.
La ricorrente quindi, ritenendo illegittimo tale provvedimento, adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 ripristino della pensione Cat. INVCIV n.07210193 a decorrere dal luglio 2023 (data di sospensione della prestazione) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l' in persona CP_1 CP_ del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della pensione NVCIV n.07210193 dal luglio 2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino CP_ all'effettivo soddisfo;
b) annullare il provvedimento di indebito emesso dall' in data 12.06.2024 e per
l'effetto dichiarare non dovute la somma richiesta pari ad € 324,24 (indebito relativo al periodo 01.07.2023 CP_ al 3107.2023); c) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
CP_
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente era titolare di pensione di invalidità ed in data 6 giugno 2023 doveva essere sottoposta a visita di revisione. L' ha documentato, depositandone copia agli atti, di aver inviato la CP_1 comunicazione di convocazione a visita per il giorno indicato (circostanza, peraltro, non contestata da parte ricorrente), ed ha rilevato che la visita del 4.5.2023, alla quale la ricorrente si è presentata, riguardava una diversa domanda, ovvero il collocamento al lavoro ex L. 68/99. Il messaggio SMS
d'altronde, non fa menzione di una “anticipazione” della visita di revisione già fissata e comunicata alla ricorrente.
Stante, quindi, la mancata presentazione della ricorrente alla visita di revisione il giorno 6.6.2023,
l' resistente ha, conseguentemente, inviato il provvedimento di sospensione in data 7.6.2023 CP_1
(ricevuto in data 21.6.2023) e in data 22.06.2023 emetteva il provvedimento di indebito.
L' ha continuato a pagare la prestazione fino al luglio 2023, ma non può farsi leva sulla buona CP_1 fede della ricorrente se si considera che l' resistente ha emesso e comunicato la sospensione CP_1 della prestazione in data antecedente.
In merito costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art.
5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. 34013/19).
Pertanto il ricorso va rigettato.
Spese di lite compensate ex art-. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15688/2025 R.G. vertente
TRA
nata il [...] a [...] C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 presso lo studio dell'avv. Pasquale Guastafierro dal quale è rappresentata e difesa come in atti
-RICORRENTE-
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 la ricorrente in epigrafe si opponeva al provvedimento emesso dall' per la restituzione della somma di euro 324,24 quale importo indebitamente CP_1 percepito a titolo di invalidità civile.
Rileva che la resistente, con messaggio del 20.04.2023, la invitava a presentarsi a visita di revisione per il giorno 06.06.2023; che successivamente riceveva altra comunicazione a mezzo SMS nella quale la data della visita era anticipata al giorno 04.05.2023. In tale data si recava alla visita all'esito della quale afferma che la Commissione medica le avrebbe comunicato che non occorreva che si presentasse alla visita fissata per il giorno 06.06.2023. Successivamente, con provvedimento del
12.06.2024, l' comunicava alla ricorrente che: “per il periodo dal 01.07.2023 al 31.07.2023 CP_1 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 324,24 per i seguenti motivi: revoca INVCIV per assenza a visita di revisione fissata per il giorno 06 giugno 2023”.
La ricorrente quindi, ritenendo illegittimo tale provvedimento, adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 ripristino della pensione Cat. INVCIV n.07210193 a decorrere dal luglio 2023 (data di sospensione della prestazione) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare l' in persona CP_1 CP_ del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della pensione NVCIV n.07210193 dal luglio 2023 o da quella diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino CP_ all'effettivo soddisfo;
b) annullare il provvedimento di indebito emesso dall' in data 12.06.2024 e per
l'effetto dichiarare non dovute la somma richiesta pari ad € 324,24 (indebito relativo al periodo 01.07.2023 CP_ al 3107.2023); c) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
CP_
Si costituiva l' chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente era titolare di pensione di invalidità ed in data 6 giugno 2023 doveva essere sottoposta a visita di revisione. L' ha documentato, depositandone copia agli atti, di aver inviato la CP_1 comunicazione di convocazione a visita per il giorno indicato (circostanza, peraltro, non contestata da parte ricorrente), ed ha rilevato che la visita del 4.5.2023, alla quale la ricorrente si è presentata, riguardava una diversa domanda, ovvero il collocamento al lavoro ex L. 68/99. Il messaggio SMS
d'altronde, non fa menzione di una “anticipazione” della visita di revisione già fissata e comunicata alla ricorrente.
Stante, quindi, la mancata presentazione della ricorrente alla visita di revisione il giorno 6.6.2023,
l' resistente ha, conseguentemente, inviato il provvedimento di sospensione in data 7.6.2023 CP_1
(ricevuto in data 21.6.2023) e in data 22.06.2023 emetteva il provvedimento di indebito.
L' ha continuato a pagare la prestazione fino al luglio 2023, ma non può farsi leva sulla buona CP_1 fede della ricorrente se si considera che l' resistente ha emesso e comunicato la sospensione CP_1 della prestazione in data antecedente.
In merito costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art.
5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta" (Cass. 34013/19).
Pertanto il ricorso va rigettato.
Spese di lite compensate ex art-. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite compensate
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio