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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6455 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppina Buttafuoco, presso il cui studio a Palermo, via Houel n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Palermo il Controparte_1
10/05/1997 nonché revocarsi l'assegno di mantenimento per la moglie di euro 150,00 al mese.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio con notifica del ricorso a mani proprie, è rimasta contumace.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 790/2009 emessa da questo il
19/12/2008 – 11/04/2009, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria datata
09/05/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata proposta.
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti, separate dal lontano 2008, hanno costituito autonomi nuclei familiari ed hanno generato altri figli;
in assenza di domanda di assegno divorzile, viene meno il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione, con cui era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della resistente.
La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 10/05/1997 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 30, parte II, serie A, dell'anno 1997).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6455 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppina Buttafuoco, presso il cui studio a Palermo, via Houel n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Palermo il Controparte_1
10/05/1997 nonché revocarsi l'assegno di mantenimento per la moglie di euro 150,00 al mese.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio con notifica del ricorso a mani proprie, è rimasta contumace.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 790/2009 emessa da questo il
19/12/2008 – 11/04/2009, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria datata
09/05/2024);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata proposta.
Dalla documentazione prodotta risulta che le parti, separate dal lontano 2008, hanno costituito autonomi nuclei familiari ed hanno generato altri figli;
in assenza di domanda di assegno divorzile, viene meno il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione, con cui era stato previsto un assegno di mantenimento in favore della resistente.
La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico del ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 10/05/1997 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 30, parte II, serie A, dell'anno 1997).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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