TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito della trattazione scritta svoltasi ai sensi dell'art. 271ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 935/2024 promossa da con il patrocinio dell' Avv.to Carla GENOVALI Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dell' Avv.to Stefania GUALTIERI CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' perché, previa Controparte_2 ammissione di una apposita Ctu fosse riconosciuta affetta da lombodiscoartrosi contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta e fosse dichiarata permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura dell'11%.
L' si costituiva in Controparte_2 giudizio facendo presente che nelle more della prima udienza di comparizione, il caso era stato definito in sede amministrativa in data 15.1.2025, con l'esito spiegato nelle
1 considerazioni mediche, e precisamente con ammissione da parte di della tutela CP_1 valutando la discopatia multipla lombare.
L'udienza, fissata al 30.1.2025 veniva tuttavia rinviata -non aver ancora parte ricorrente ricevuto il provvedimento definitorio all'esito del verbale della Commissione medica datato 15.1.2025 - al 24.2.2025 disponendosi la trattazione scritta con assegnazione di termine per note ai procuratori delle parti.
In data 17.2.2025 depositava, con propria nota, il provvedimento emesso a favore CP_1 della ricorrente.
Parte ricorrente, con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 19.2.2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite.
L' con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 17.2.2025, chiedeva CP_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese almeno parziale.
Ritiene questo giudice, nel venire a decidere la presente controversia in esito all'odierna udienza tenutasi in trattazione scritta, che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso l'emissione del provvedimento di costituzione di nuova rendita da parte di (rif. interno 1645419 datato 17.2.2025). CP_1
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, deve evidenziarsi che parte ricorrente ha avviato un precontenzioso con rimasto senza riscontro, sì che per vedersi riconosciute le CP_1 proprie ragioni ha dovuto depositare ricorso di fronte al Giudice del lavoro.
Tuttavia, deve parimenti considerarsi che in via di autotutela , già in sede di CP_1 costituzione in giudizio, nelle more della prima udienza di comparizione, ha definito il caso in sede amministrativa, in data 15.1.2025, ammettendo la tutela richiesta dalla ricorrente e va a tal proposito considerato, in via generale, che l'autotutela è modalità che merita di essere valorizzata ed incentivata anche a fini deflattivi.
Pertanto, le spese possono essere compensate nella misura del 50% e ridotte al minimo in ragione della semplicità della causa e aumentate del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del
PCT (art. 4, comma 1 bis DM 55/2014).
2 Compenso per fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di giudizio che liquida, in detta frazione, in €. 700,00, oltre il rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo e distrazione in favore del difensore antistatario.
Massa, 24 febbraio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
3