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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180032129654717 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180032129654717 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Il rappresentante di ATI Nominativo_1 insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5612/2025, depositato in data 08 ottobre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 202403822180032129654717, notificata in data 09 giugno 2025, con cui il Concessionario per la riscossione richiedeva il pagamento di € 58.351,40 a titolo di TARI per le annualità 2018 e 2019, oltre sanzioni e interessi, minacciando in difetto l'iscrizione del fermo su cinque veicoli di proprietà della società. La ricorrente ne deduceva l'illegittimità, sostenendo che i veicoli oggetto della misura fossero beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e di espletamento di un servizio pubblico, e come tali non assoggettabili a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Contestualmente, formulava istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto, adducendo il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dall'esecuzione della misura, anche in considerazione della grave crisi aziendale seguita a un incendio che aveva devastato i propri impianti in data 09 agosto 2025.
Si costituiva in giudizio A.T.I. - Municipia S.p.A., eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa tributaria, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Nel merito, contestava le eccezioni della ricorrente, affermando la legittimità del proprio operato e la debenza delle somme richieste, stante la rituale notifica degli atti presupposti e l'assenza di prescrizione del credito.
Si costituiva altresì il Comune di Catania, il quale insisteva per la piena legittimità della pretesa creditoria, evidenziando come gli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2018 e 2019, posti a fondamento del preavviso di fermo, fossero stati oggetto di distinti contenziosi conclusisi con sentenze favorevoli all'Ente e passate in giudicato, segnatamente le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 7882/2025 e n.
7883/2025, depositate in data 17 novembre 2025.
Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, questa Corte, con ordinanza n. 3107/2025, accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava la causa per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 07 gennaio
2026.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo emessa dall'agente della riscossione per il recupero di crediti a titolo di TARI per gli anni 2018
e 2019.
La cognizione di questa Corte si estende sia alla verifica della regolarità formale dell'atto, sia al controllo del diritto dell'agente a procedere all'iscrizione del fermo.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da A.T.I. - Municipia
S.p.A..
Sebbene la titolarità del rapporto tributario e le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria vedano come unico legittimato passivo l'ente impositore, ovvero il Comune di Catania, l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio in quanto autore dell'atto impugnato e soggetto titolare del potere di attivare la procedura di fermo.
Nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria sottesa all'atto impugnato non può essere posta in discussione. Come documentalmente provato dal Comune di Catania, i crediti per TARI 2018 e 2019 sono stati confermati da sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che hanno rigettato le impugnazioni proposte dalla contribuente avverso i relativi avvisi di accertamento. Tali decisioni rendono il credito certo, liquido ed esigibile, precludendo ogni ulteriore contestazione sul punto.
Tuttavia, il ricorso è fondato con riferimento al motivo concernente l'illegittimità del fermo sui beni indicati nell'atto impugnato. La società ricorrente ha eccepito che i cinque veicoli individuati dal concessionario sono beni strumentali, indispensabili per lo svolgimento della propria attività di impresa, consistente in servizi ecologici e smaltimento rifiuti, e che, come tali, non possono essere oggetto di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Tale specifica censura non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte delle resistenti, le cui difese si sono concentrate esclusivamente sulla legittimità della pretesa creditoria. Ritiene questa Corte che l'argomentazione della ricorrente sia meritevole di accoglimento. I veicoli targati Targa_1, Targa3, Targa_2, Targa4-5, in quanto utilizzati per l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, devono considerarsi beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. La legge pone specifici limiti all'aggressione dei beni strumentali, al fine di non compromettere la continuità dell'attività produttiva del debitore. Pertanto, pur essendo il credito del Comune di Catania legittimo e definitivamente accertato, la specifica misura cautelare minacciata dall'agente della riscossione risulta illegittima, in quanto rivolta a beni che, per loro natura e destinazione, sono sottratti a tale forma di coazione.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Ferma restando la debenza delle somme portate dagli avvisi di accertamento TARI 2018 e 2019, la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202403822180032129654717 deve essere annullata, in quanto illegittimamente indirizzata verso beni strumentali. La soccombenza reciproca – stante l'accoglimento del ricorso in punto di annullamento dell'atto ma il rigetto implicito delle contestazioni sulla debenza del tributo – giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Catania, 07 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IO PE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180032129654717 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822180032129654717 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: Il rappresentante di ATI Nominativo_1 insiste nelle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5612/2025, depositato in data 08 ottobre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 202403822180032129654717, notificata in data 09 giugno 2025, con cui il Concessionario per la riscossione richiedeva il pagamento di € 58.351,40 a titolo di TARI per le annualità 2018 e 2019, oltre sanzioni e interessi, minacciando in difetto l'iscrizione del fermo su cinque veicoli di proprietà della società. La ricorrente ne deduceva l'illegittimità, sostenendo che i veicoli oggetto della misura fossero beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e di espletamento di un servizio pubblico, e come tali non assoggettabili a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Contestualmente, formulava istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto, adducendo il grave e irreparabile danno che sarebbe derivato dall'esecuzione della misura, anche in considerazione della grave crisi aziendale seguita a un incendio che aveva devastato i propri impianti in data 09 agosto 2025.
Si costituiva in giudizio A.T.I. - Municipia S.p.A., eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni di merito della pretesa tributaria, di esclusiva competenza dell'ente impositore.
Nel merito, contestava le eccezioni della ricorrente, affermando la legittimità del proprio operato e la debenza delle somme richieste, stante la rituale notifica degli atti presupposti e l'assenza di prescrizione del credito.
Si costituiva altresì il Comune di Catania, il quale insisteva per la piena legittimità della pretesa creditoria, evidenziando come gli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2018 e 2019, posti a fondamento del preavviso di fermo, fossero stati oggetto di distinti contenziosi conclusisi con sentenze favorevoli all'Ente e passate in giudicato, segnatamente le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 7882/2025 e n.
7883/2025, depositate in data 17 novembre 2025.
Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, questa Corte, con ordinanza n. 3107/2025, accoglieva l'istanza di sospensione e rinviava la causa per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 07 gennaio
2026.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo emessa dall'agente della riscossione per il recupero di crediti a titolo di TARI per gli anni 2018
e 2019.
La cognizione di questa Corte si estende sia alla verifica della regolarità formale dell'atto, sia al controllo del diritto dell'agente a procedere all'iscrizione del fermo.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da A.T.I. - Municipia
S.p.A..
Sebbene la titolarità del rapporto tributario e le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria vedano come unico legittimato passivo l'ente impositore, ovvero il Comune di Catania, l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio in quanto autore dell'atto impugnato e soggetto titolare del potere di attivare la procedura di fermo.
Nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria sottesa all'atto impugnato non può essere posta in discussione. Come documentalmente provato dal Comune di Catania, i crediti per TARI 2018 e 2019 sono stati confermati da sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che hanno rigettato le impugnazioni proposte dalla contribuente avverso i relativi avvisi di accertamento. Tali decisioni rendono il credito certo, liquido ed esigibile, precludendo ogni ulteriore contestazione sul punto.
Tuttavia, il ricorso è fondato con riferimento al motivo concernente l'illegittimità del fermo sui beni indicati nell'atto impugnato. La società ricorrente ha eccepito che i cinque veicoli individuati dal concessionario sono beni strumentali, indispensabili per lo svolgimento della propria attività di impresa, consistente in servizi ecologici e smaltimento rifiuti, e che, come tali, non possono essere oggetto di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. Tale specifica censura non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte delle resistenti, le cui difese si sono concentrate esclusivamente sulla legittimità della pretesa creditoria. Ritiene questa Corte che l'argomentazione della ricorrente sia meritevole di accoglimento. I veicoli targati Targa_1, Targa3, Targa_2, Targa4-5, in quanto utilizzati per l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, devono considerarsi beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. La legge pone specifici limiti all'aggressione dei beni strumentali, al fine di non compromettere la continuità dell'attività produttiva del debitore. Pertanto, pur essendo il credito del Comune di Catania legittimo e definitivamente accertato, la specifica misura cautelare minacciata dall'agente della riscossione risulta illegittima, in quanto rivolta a beni che, per loro natura e destinazione, sono sottratti a tale forma di coazione.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Ferma restando la debenza delle somme portate dagli avvisi di accertamento TARI 2018 e 2019, la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 202403822180032129654717 deve essere annullata, in quanto illegittimamente indirizzata verso beni strumentali. La soccombenza reciproca – stante l'accoglimento del ricorso in punto di annullamento dell'atto ma il rigetto implicito delle contestazioni sulla debenza del tributo – giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Catania, 07 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
IO PE