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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 839/2021 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 839/2021 promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrico Parte_1 C.F._1
Renzoni, presso il cui studio in Perugia, via Campo di Marte 10/B è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli Controparte_1 C.F._2
del Foro di Spoleto, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trevi, C.F._3
Via Sant'Egidio, 56, giusta delega stesa a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
in ordine all'arbitrario ed illegittimo, in quanto non autorizzato, spostamento dei beni della sig.ra dal CP_1 Parte_1
capannone a lei in uso e l'abbandono degli stessi sul terreno antistante l'ex casa coniugale, non custodito ed a facile accesso, con conseguente loro irreparabile danneggiamento, e per l'effetto condannare il sig. a provvedere al risarcimento di Controparte_1
pagina 1 di 10 tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 51.775,00, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, da contenersi comunque entro la somma di € 52.000,00; oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, accertare la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorsuale maggioritaria, di nella Parte_1
determinazione dei lamentati danni;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che è comproprietario in ragione del 50% dei beni per cui è Controparte_1
causa, per cui ridurre l'eventuale risarcimento al 50% di quanto eventualmente sarà accertato in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1
esponendo quanto di seguito: Controparte_1
- I coniugi, nel 2012, individuavano un capannone industriale da acquistare per e con i soldi dei figli
(allora minorenni) e da utilizzare per lo svolgimento delle attività della società della attrice, la
Agenzia il Mondo di Billy Joe s.r.l. e alle altre associazioni di promozione linguistica dalla medesima gestita;
- Il stipulava con il proprietario, preliminare di compravendita del CP_1 Controparte_2
suddetto immobile, sito in Spoleto loc. Madonna di Lugo, nel quale veniva prevista l'immediata immissione in possesso dei promittenti acquirenti;
- Sin dal 2012 il capannone veniva utilizzato in via esclusiva dalla per le attività delle Parte_1
associazioni della attrice e per riporre l'ingente materiale strumentale alle stesse, nonché, nel 2018, dopo la separazione personale delle odierne parti, anche per riporre beni personali dell'attrice medesima;
pagina 2 di 10 - Il 14/05/2019 il senza averne titolo, diffidava la in qualità di asserito CP_1 Parte_1
comodatario, alla liberazione dell'immobile che doveva essere restituito all'erede del promissario venditore (deceduto poco dopo la stipula del preliminare), non essendo le parti giunte alla stipula del definitivo;
- Il 01/06/2019 il figlio dell'attrice, , tentando di accedere al capannone per prelevare Persona_1
alcune cose della madre, non riusciva ad aprire la porta di accesso, riscontrando che la serratura era stata cambiata, presumibilmente dal padre;
Controparte_1
- Il 17/06/2019 il difensore del convenuto comunicava all'attrice che il aveva provveduto CP_1
autonomamente allo spostamento dei beni di proprietà dell'attrice dal capannone, provvedendo a collocarli nel giardino della ex casa coniugale, sita in Spoleto via Adige, attualmente abitata solo dalla Parte_1
- Solo in data 21/06/2019 la poté recarsi presso i luoghi, trovandosi prima all'estero, e Parte_1
verificare che i beni in questione giacevano incustoditi nel giardino dell'abitazione liberamente accessibile, che vi era solo una parte dei beni di sua proprietà che originariamente si trovavano presso il capannone e che molti di questi beni erano irreversibilmente deteriorati anche a causa delle alte temperature di quei giorni.
In ragione di ciò, parte attrice ha proposto l'odierna domanda per sentire condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 51.775,00 complessivi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo derivante dalla perdita dell'archivio fotografico di famiglia conservato in alcuni cd e dvd danneggiati durante il trasloco.
Si è costituito , contestando la ricostruzione in fatto e diritto di parte attrice e, nello Controparte_1
specifico evidenziando:
- di aver sottoscritto il preliminare personalmente e aver corrisposto la caparra con soldi propri, essendo una mera facoltà del quella di far stipulare il definitivo direttamente ai figli, con CP_1
conseguente diritto dello stesso di utilizzare e disporre dell'immobile stesso;
pagina 3 di 10 - di aver trovato, nel maggio 2019 dopo aver intimato la liberazione del capannone, la serratura cambiata, presumibilmente da parte di una collaboratrice della moglie;
- di aver provveduto ad asportare tutti i beni di proprietà della moglie, collocandoli in modo ordinato e ben protetti e imballati nel giardino della casa familiare, provvedendo altresì a collocare i beni di maggior valore o più delicati all'interno di una casetta di legno ivi presente;
- che l'eventuale danneggiamento di tali beni sarebbe da imputare alla condotta omissiva della controparte, la quale, malgrado fosse stata tempestivamente avvertita, avrebbe lasciato per molto tempo i beni di sua proprietà nel giardino;
- che non vi sarebbe prova né dei beni asseritamente mancanti, né del loro valore, né del contenuto dei cd/dvd e che le foto ivi contenute non fossero disponibili anche in analogico o digitale, né del fatto che i suddetti beni fossero di proprietà esclusiva della piuttosto che della Parte_1
associazione di cui anche il convenuto era socio al 50%.
Ha chiesto, dunque, l'integrale rigetto della domanda ovvero la rideterminazione delle somme dovute.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; depositati tali scritti, la causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, in modalità scritta, in data
07/11/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******
Passando immediatamente al merito della domanda proposta, non essendovi questioni preliminari da analizzare, occorre in primo luogo circoscrivere quale sia l'effettivo oggetto del presente giudizio, avendo le parti inserito diffuse allegazioni all'interno dei propri scritti relative a circostanze non rilevanti al fine di decidere. Invero, parte attrice sostanzialmente ha lamentato di aver subito un danno derivante dalla sottrazione di alcuni beni di sua proprietà presenti nel capannone sito in loc. Madonna di Lugo di Spoleto e il danneggiamento di altri, per colpa del di lei ex marito, . Controparte_1
pagina 4 di 10 Dunque, appaiono irrilevanti nella presente sede tutte le questioni, più squisitamente giuridiche, relative al titolo in virtù del quale l'immobile in questione era detenuto dall'uno o dall'altro coniuge, dalla legittimità della risoluzione del preliminare e della titolarità della relativa posizione soggettiva, della asserita sottrazione dei così definiti “preziosi” della avvenuta a fine 2018 e oggetto di pacifica restituzione, della Parte_1
conformazione del giardino in cui sono stati stipati i beni, come accessibile al pubblico o meno, non essendosi verificato alcun episodio di furto o danneggiamento degli stessi da parte di terzi.
Ciò che, invece, appare controversa è l'effettiva sottrazione di alcuni beni fra quelli contenuti nel capannone da parte del nonché il danneggiamento di alcuni di quelli rinvenuti nel giardino, come CP_1
riconducibile alla responsabilità dello stesso.
Ebbene, quanto al primo profilo, occorre evidenziare fin d'ora come la prova fornita in giudizio, ma ancor prima l'allegazione, non sia sufficiente al fine di giungere all'accoglimento della domanda. Infatti, parte attrice si limita a riferire di presunti beni semipreziosi e bigiotteria, cui anche alcuni testi fanno riferimento nelle proprie deposizioni (si vedano le testimoni e;
tuttavia, non viene fornita Testimone_1 Tes_2
neppure una più dettagliata descrizione di tali beni né, tantomeno, una rappresentazione fotografica degli stessi e una valutazione.
Né la c.t.p. effettuata dall'attrice è in grado di supplire a tale mancanza;
sul punto, occorre evidenziare in primo luogo come non faccia riferimento a tali “semi-preziosi” e, in secondo luogo e in via assorbente, come la medesima sia stata effettuata molti mesi dopo i fatti, solamente visionando delle foto mostrate dall'attrice e sulla base delle stesse dichiarazioni della In proposito, pare illuminante la Parte_1
dichiarazione testimoniale del perito di parte, il quale afferma “ho svolto attività quale consulente tecnico diparte dell'attrice; preciso che io svolgo solo tale attività ormai e non collaboro con compagnie assicurative. La perizia si è basata sulle dichiarazioni rese dalla sig.ra e dalle foto allegate all'elaborato peritale. Non ho avuto modo di vedere direttamente tali Pt_1
beni. Per quanto riguarda cd, dvd e foto mi sono fidato delle dichiarazioni della sig.ra ”. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene possibile accogliere la domanda attorea con riferimento al risarcimento per i beni asseritamente mancanti.
pagina 5 di 10 Quanto ai beni danneggiati, anche in questo caso occorre evidenziare come i testi escussi sul punto nulla abbiano saputo riferire se non con riferimento ai cd/dvd.
Invero, sullo stato in cui sono stati posizionati e ritrovati i beni dell'attrice ha saputo riferire, per quanto riguarda i testi dell'istante, solamente il , un amico del figlio dell'attrice che con questo si era Testimone_3
occupato di risistemare i beni della madre rinvenuti nel giardino della casa di via Adige. Nello specifico, questo ha dichiarato “Mi ricordo che mi aveva chiamato per vederci, chiedendomi di dare una mano perché c'erano Tes_4
diversi oggetti, scatoloni, bancali, da mettere a posto. Il periodo era fine giugno, inizio luglio del 2019, era molto caldo. La casa di via Adige la conosco bene, da quando ero piccolo, conosco da quando eravamo piccoli”; “Gli scatoloni e i Tes_4
bancali erano in un giardino vicino all'abitazione, il giardino era pieno. È il giardino della casa. Il giardino è chiuso da un cancelletto, che però si può scavalcare, e a fianco è delimitato dal muraglione dove c'è il garage e, dall'altro lato, c'è un pezzetto di muro e poi la siepe, mi pare. Il giardino è interamente recintato. Non c'è un cancello carrabile”; “Gli scatoloni erano aperti ma coperti da un telo trasparente. Quando abbiamo tolto il telo e iniziato a spostarli ho visto cosa c'era dentro. C'erano dei cd, alcuni con scritto “vacanze”, ricordo “funerale”, poi libri in inglese, giocattoli, questo è quello che ricordo. Erano parecchi scatoloni”; “i cd erano accartocciati, infatti alcuni erano distrutti dentro le custodie. I giocattoli e i libri erano usurati, erano per la maggior parte rovinati, quelli più in alto squagliati”, precisando infine, “Ricordo degli scatoloni e dei bancali, non ricordo di altre cose come mi si chiede presenti nel giardino”.
Ebbene, la prova del suddetto danneggiamento e della misura dello stesso e dei beni effettivamente danneggiati è lasciata, di fatto, esclusivamente a tali dichiarazioni;
dichiarazioni, peraltro, nemmeno confermate dall'amico e figlio delle parti che era presente nella stessa occasione, che non è Persona_1
stato chiamato a riferire sul punto. Già da tale circostanza emerge come tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle relative ai cd/dvd, siano troppo generiche, non potendosi in alcun modo individuare quali e quanti degli altri beni rinvenuti fossero effettivamente danneggiati.
Peraltro, il teste è intervenuto in un momento in cui gli scatoloni erano già stati aperti, mentre i beni suddetti erano stati ben imballati e conservati in scatoloni chiusi da parte del convenuto. Sul punto appare assolutamente rilevante la deposizione del teste , ex brigadiere dei Carabinieri che è Testimone_5
pagina 6 di 10 intervenuto presso i luoghi su richiesta della e del tutto indifferente;
questi, infatti, ha riferito Parte_1
per quanto di interesse “abbiamo visti oggetti imballati in dei cartoni, sigillati col cellophane, erano imballati bene, messi in fila sul prato sopra dei bancali di legno. Non c'erano cose sparse o rotte”; “il terreno è il prato all'inglese dell'abitazione, ed
è tutto recintato. Sostanzialmente è il giardino dell'abitazione”; “non abbiamo aperto gli scatoloni al momento, nell'annotazione abbiamo scritto che erano oggetti e indumenti personali perché così ci ha riferito la ”; “non ricordo Parte_1
di aver visto materiale danneggiato. Non ricordo di aver visto mobili, ricordo solo la fila di pacchi sui bancali. Non ricordo di aver visto sacchi e mazze da golf”. Peraltro, che i beni in questione erano stati correttamente collocati all'interno di scatoloni chiusi e protetti è stato confermato da coloro che hanno coadiuvato il nel trasloco;
CP_1
sul punto si vedano le dichiarazioni di , il quale ha riferito “Ricordo che collocammo i Testimone_6
beni che stavano nel capannone alcuni nella casetta in legno che c'era nel giardino dell'abitazione, altri fuori all'aperto, sul terreno, collocati ben in ordine e protetti con del materiale simil cellophane, e sollevati da terra tramite dei bancali. Posso dire che l'intervento fu fatto con cura maniacale, il materiale di copertura, che era di qualità molto buona, lo mettemmo attorno agli scatoloni e ai bancali avvolgendoli su ogni lato per proteggerli. Anche lo spostamento fu fatto da noi con molta cura”;
“confermo che mettemmo i beni più di valore nella casetta di legno, ma anche quelli più delicati. Mettemmo tutto quanto ci poteva entrare dentro. Non ricordo esattamente tutti i beni che c'erano, non saprei dire con certezza se c'erano anche dei cd però posso dire che, se c'erano, li abbiamo sicuramente messi dentro la casetta perché abbiamo messo dentro le cose più di valore e delicate. Tra gli oggetti spostati c'erano giochini, cose di scuola, qualche libro”. Parimenti, , ha confermato Testimone_7
“in giardino abbiamo messo le scatole che sono state rivestite da un telo di plastica, era più una pellicola che si attaccava da
sola senza bisogno di nastro adesivo, la pellicola da imballaggio. Le cose più delicate le abbiamo messe in una casetta di legno che si trovava sempre in giardino”; “si trattava di documenti e cd”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene provato solamente il danneggiamento di alcuni cd/dvd asseritamente contenenti l'archivio fotografico della attrice.
Ebbene, a prescindere dalla verità di tale ultima affermazione (ossia in merito al contenuto dei suddetti cd/dvd), devesi ricordare come parte attrice non abbia chiesto il ristoro del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento degli stessi, ossi indicando il loro valore effettivo (che chiaramente sarebbe irrisorio),
pagina 7 di 10 ma solamente del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del relativo contenuto che, nella prospettazione attorea, non sarebbe salvato in altro hardware né disponibile in analogico.
Tuttavia, sul punto la Suprema Corte ha affermato come non costituisca danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. quello in esame, non trattandosi di bene costituzionalmente protetto che legittimi l'applicazione della disposizione in esame.
Com'è noto, le SS.UU., con la sentenza 26972 del 11/11/2008, hanno riconosciuto l'applicabilità del principio di cui all'art. 2059 c.c. anche all'illecito contrattuale. Secondo le Sezioni Unite, l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita,
l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ovvero che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, deve essere inteso che esso è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale), quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato
(e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento), quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pagina 8 di 10 scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile - sempre sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.
Ciò posto in via generale, occorre evidenziare come non possa parlarsi di una grave lesione di un interesse di rango costituzionale, individuato da parte attrice implicitamente nel diritto “alla memoria” di eventi di particolare importanza della propria vita, poiché espressione del diritto all'identità personale di cui all'art. 2
Cost.. Pur essendo innegabile il rilievo che alcuni eventi hanno nella vita delle persone (peraltro, nel caso di specie non è nemmeno indicato a quali eventi facessero riferimento tali fotografie), e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d'animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale.
Sul punto si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2017) 29/05/2018, n. 13370, la quale ha affermato in un caso non dissimile che “Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale
(basti pensare che l'esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero
pagina 9 di 10 decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto “immaginario”, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene la domanda integralmente da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che giustificano l'utilizzo dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00-52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese legali del presente giudizio, liquidate in euro 4.500,00 (euro 1.000,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva,
1.100,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.600,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 09/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 10 di 10
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 839/2021 promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrico Parte_1 C.F._1
Renzoni, presso il cui studio in Perugia, via Campo di Marte 10/B è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli Controparte_1 C.F._2
del Foro di Spoleto, c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trevi, C.F._3
Via Sant'Egidio, 56, giusta delega stesa a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
[...]
in ordine all'arbitrario ed illegittimo, in quanto non autorizzato, spostamento dei beni della sig.ra dal CP_1 Parte_1
capannone a lei in uso e l'abbandono degli stessi sul terreno antistante l'ex casa coniugale, non custodito ed a facile accesso, con conseguente loro irreparabile danneggiamento, e per l'effetto condannare il sig. a provvedere al risarcimento di Controparte_1
pagina 1 di 10 tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 51.775,00, ovvero nella diversa somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, da contenersi comunque entro la somma di € 52.000,00; oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito: in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, accertare la responsabilità esclusiva, o quantomeno concorsuale maggioritaria, di nella Parte_1
determinazione dei lamentati danni;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che è comproprietario in ragione del 50% dei beni per cui è Controparte_1
causa, per cui ridurre l'eventuale risarcimento al 50% di quanto eventualmente sarà accertato in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l'ex marito Parte_1
esponendo quanto di seguito: Controparte_1
- I coniugi, nel 2012, individuavano un capannone industriale da acquistare per e con i soldi dei figli
(allora minorenni) e da utilizzare per lo svolgimento delle attività della società della attrice, la
Agenzia il Mondo di Billy Joe s.r.l. e alle altre associazioni di promozione linguistica dalla medesima gestita;
- Il stipulava con il proprietario, preliminare di compravendita del CP_1 Controparte_2
suddetto immobile, sito in Spoleto loc. Madonna di Lugo, nel quale veniva prevista l'immediata immissione in possesso dei promittenti acquirenti;
- Sin dal 2012 il capannone veniva utilizzato in via esclusiva dalla per le attività delle Parte_1
associazioni della attrice e per riporre l'ingente materiale strumentale alle stesse, nonché, nel 2018, dopo la separazione personale delle odierne parti, anche per riporre beni personali dell'attrice medesima;
pagina 2 di 10 - Il 14/05/2019 il senza averne titolo, diffidava la in qualità di asserito CP_1 Parte_1
comodatario, alla liberazione dell'immobile che doveva essere restituito all'erede del promissario venditore (deceduto poco dopo la stipula del preliminare), non essendo le parti giunte alla stipula del definitivo;
- Il 01/06/2019 il figlio dell'attrice, , tentando di accedere al capannone per prelevare Persona_1
alcune cose della madre, non riusciva ad aprire la porta di accesso, riscontrando che la serratura era stata cambiata, presumibilmente dal padre;
Controparte_1
- Il 17/06/2019 il difensore del convenuto comunicava all'attrice che il aveva provveduto CP_1
autonomamente allo spostamento dei beni di proprietà dell'attrice dal capannone, provvedendo a collocarli nel giardino della ex casa coniugale, sita in Spoleto via Adige, attualmente abitata solo dalla Parte_1
- Solo in data 21/06/2019 la poté recarsi presso i luoghi, trovandosi prima all'estero, e Parte_1
verificare che i beni in questione giacevano incustoditi nel giardino dell'abitazione liberamente accessibile, che vi era solo una parte dei beni di sua proprietà che originariamente si trovavano presso il capannone e che molti di questi beni erano irreversibilmente deteriorati anche a causa delle alte temperature di quei giorni.
In ragione di ciò, parte attrice ha proposto l'odierna domanda per sentire condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 51.775,00 complessivi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo derivante dalla perdita dell'archivio fotografico di famiglia conservato in alcuni cd e dvd danneggiati durante il trasloco.
Si è costituito , contestando la ricostruzione in fatto e diritto di parte attrice e, nello Controparte_1
specifico evidenziando:
- di aver sottoscritto il preliminare personalmente e aver corrisposto la caparra con soldi propri, essendo una mera facoltà del quella di far stipulare il definitivo direttamente ai figli, con CP_1
conseguente diritto dello stesso di utilizzare e disporre dell'immobile stesso;
pagina 3 di 10 - di aver trovato, nel maggio 2019 dopo aver intimato la liberazione del capannone, la serratura cambiata, presumibilmente da parte di una collaboratrice della moglie;
- di aver provveduto ad asportare tutti i beni di proprietà della moglie, collocandoli in modo ordinato e ben protetti e imballati nel giardino della casa familiare, provvedendo altresì a collocare i beni di maggior valore o più delicati all'interno di una casetta di legno ivi presente;
- che l'eventuale danneggiamento di tali beni sarebbe da imputare alla condotta omissiva della controparte, la quale, malgrado fosse stata tempestivamente avvertita, avrebbe lasciato per molto tempo i beni di sua proprietà nel giardino;
- che non vi sarebbe prova né dei beni asseritamente mancanti, né del loro valore, né del contenuto dei cd/dvd e che le foto ivi contenute non fossero disponibili anche in analogico o digitale, né del fatto che i suddetti beni fossero di proprietà esclusiva della piuttosto che della Parte_1
associazione di cui anche il convenuto era socio al 50%.
Ha chiesto, dunque, l'integrale rigetto della domanda ovvero la rideterminazione delle somme dovute.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; depositati tali scritti, la causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, in modalità scritta, in data
07/11/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******
Passando immediatamente al merito della domanda proposta, non essendovi questioni preliminari da analizzare, occorre in primo luogo circoscrivere quale sia l'effettivo oggetto del presente giudizio, avendo le parti inserito diffuse allegazioni all'interno dei propri scritti relative a circostanze non rilevanti al fine di decidere. Invero, parte attrice sostanzialmente ha lamentato di aver subito un danno derivante dalla sottrazione di alcuni beni di sua proprietà presenti nel capannone sito in loc. Madonna di Lugo di Spoleto e il danneggiamento di altri, per colpa del di lei ex marito, . Controparte_1
pagina 4 di 10 Dunque, appaiono irrilevanti nella presente sede tutte le questioni, più squisitamente giuridiche, relative al titolo in virtù del quale l'immobile in questione era detenuto dall'uno o dall'altro coniuge, dalla legittimità della risoluzione del preliminare e della titolarità della relativa posizione soggettiva, della asserita sottrazione dei così definiti “preziosi” della avvenuta a fine 2018 e oggetto di pacifica restituzione, della Parte_1
conformazione del giardino in cui sono stati stipati i beni, come accessibile al pubblico o meno, non essendosi verificato alcun episodio di furto o danneggiamento degli stessi da parte di terzi.
Ciò che, invece, appare controversa è l'effettiva sottrazione di alcuni beni fra quelli contenuti nel capannone da parte del nonché il danneggiamento di alcuni di quelli rinvenuti nel giardino, come CP_1
riconducibile alla responsabilità dello stesso.
Ebbene, quanto al primo profilo, occorre evidenziare fin d'ora come la prova fornita in giudizio, ma ancor prima l'allegazione, non sia sufficiente al fine di giungere all'accoglimento della domanda. Infatti, parte attrice si limita a riferire di presunti beni semipreziosi e bigiotteria, cui anche alcuni testi fanno riferimento nelle proprie deposizioni (si vedano le testimoni e;
tuttavia, non viene fornita Testimone_1 Tes_2
neppure una più dettagliata descrizione di tali beni né, tantomeno, una rappresentazione fotografica degli stessi e una valutazione.
Né la c.t.p. effettuata dall'attrice è in grado di supplire a tale mancanza;
sul punto, occorre evidenziare in primo luogo come non faccia riferimento a tali “semi-preziosi” e, in secondo luogo e in via assorbente, come la medesima sia stata effettuata molti mesi dopo i fatti, solamente visionando delle foto mostrate dall'attrice e sulla base delle stesse dichiarazioni della In proposito, pare illuminante la Parte_1
dichiarazione testimoniale del perito di parte, il quale afferma “ho svolto attività quale consulente tecnico diparte dell'attrice; preciso che io svolgo solo tale attività ormai e non collaboro con compagnie assicurative. La perizia si è basata sulle dichiarazioni rese dalla sig.ra e dalle foto allegate all'elaborato peritale. Non ho avuto modo di vedere direttamente tali Pt_1
beni. Per quanto riguarda cd, dvd e foto mi sono fidato delle dichiarazioni della sig.ra ”. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene possibile accogliere la domanda attorea con riferimento al risarcimento per i beni asseritamente mancanti.
pagina 5 di 10 Quanto ai beni danneggiati, anche in questo caso occorre evidenziare come i testi escussi sul punto nulla abbiano saputo riferire se non con riferimento ai cd/dvd.
Invero, sullo stato in cui sono stati posizionati e ritrovati i beni dell'attrice ha saputo riferire, per quanto riguarda i testi dell'istante, solamente il , un amico del figlio dell'attrice che con questo si era Testimone_3
occupato di risistemare i beni della madre rinvenuti nel giardino della casa di via Adige. Nello specifico, questo ha dichiarato “Mi ricordo che mi aveva chiamato per vederci, chiedendomi di dare una mano perché c'erano Tes_4
diversi oggetti, scatoloni, bancali, da mettere a posto. Il periodo era fine giugno, inizio luglio del 2019, era molto caldo. La casa di via Adige la conosco bene, da quando ero piccolo, conosco da quando eravamo piccoli”; “Gli scatoloni e i Tes_4
bancali erano in un giardino vicino all'abitazione, il giardino era pieno. È il giardino della casa. Il giardino è chiuso da un cancelletto, che però si può scavalcare, e a fianco è delimitato dal muraglione dove c'è il garage e, dall'altro lato, c'è un pezzetto di muro e poi la siepe, mi pare. Il giardino è interamente recintato. Non c'è un cancello carrabile”; “Gli scatoloni erano aperti ma coperti da un telo trasparente. Quando abbiamo tolto il telo e iniziato a spostarli ho visto cosa c'era dentro. C'erano dei cd, alcuni con scritto “vacanze”, ricordo “funerale”, poi libri in inglese, giocattoli, questo è quello che ricordo. Erano parecchi scatoloni”; “i cd erano accartocciati, infatti alcuni erano distrutti dentro le custodie. I giocattoli e i libri erano usurati, erano per la maggior parte rovinati, quelli più in alto squagliati”, precisando infine, “Ricordo degli scatoloni e dei bancali, non ricordo di altre cose come mi si chiede presenti nel giardino”.
Ebbene, la prova del suddetto danneggiamento e della misura dello stesso e dei beni effettivamente danneggiati è lasciata, di fatto, esclusivamente a tali dichiarazioni;
dichiarazioni, peraltro, nemmeno confermate dall'amico e figlio delle parti che era presente nella stessa occasione, che non è Persona_1
stato chiamato a riferire sul punto. Già da tale circostanza emerge come tali dichiarazioni, ad eccezione di quelle relative ai cd/dvd, siano troppo generiche, non potendosi in alcun modo individuare quali e quanti degli altri beni rinvenuti fossero effettivamente danneggiati.
Peraltro, il teste è intervenuto in un momento in cui gli scatoloni erano già stati aperti, mentre i beni suddetti erano stati ben imballati e conservati in scatoloni chiusi da parte del convenuto. Sul punto appare assolutamente rilevante la deposizione del teste , ex brigadiere dei Carabinieri che è Testimone_5
pagina 6 di 10 intervenuto presso i luoghi su richiesta della e del tutto indifferente;
questi, infatti, ha riferito Parte_1
per quanto di interesse “abbiamo visti oggetti imballati in dei cartoni, sigillati col cellophane, erano imballati bene, messi in fila sul prato sopra dei bancali di legno. Non c'erano cose sparse o rotte”; “il terreno è il prato all'inglese dell'abitazione, ed
è tutto recintato. Sostanzialmente è il giardino dell'abitazione”; “non abbiamo aperto gli scatoloni al momento, nell'annotazione abbiamo scritto che erano oggetti e indumenti personali perché così ci ha riferito la ”; “non ricordo Parte_1
di aver visto materiale danneggiato. Non ricordo di aver visto mobili, ricordo solo la fila di pacchi sui bancali. Non ricordo di aver visto sacchi e mazze da golf”. Peraltro, che i beni in questione erano stati correttamente collocati all'interno di scatoloni chiusi e protetti è stato confermato da coloro che hanno coadiuvato il nel trasloco;
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sul punto si vedano le dichiarazioni di , il quale ha riferito “Ricordo che collocammo i Testimone_6
beni che stavano nel capannone alcuni nella casetta in legno che c'era nel giardino dell'abitazione, altri fuori all'aperto, sul terreno, collocati ben in ordine e protetti con del materiale simil cellophane, e sollevati da terra tramite dei bancali. Posso dire che l'intervento fu fatto con cura maniacale, il materiale di copertura, che era di qualità molto buona, lo mettemmo attorno agli scatoloni e ai bancali avvolgendoli su ogni lato per proteggerli. Anche lo spostamento fu fatto da noi con molta cura”;
“confermo che mettemmo i beni più di valore nella casetta di legno, ma anche quelli più delicati. Mettemmo tutto quanto ci poteva entrare dentro. Non ricordo esattamente tutti i beni che c'erano, non saprei dire con certezza se c'erano anche dei cd però posso dire che, se c'erano, li abbiamo sicuramente messi dentro la casetta perché abbiamo messo dentro le cose più di valore e delicate. Tra gli oggetti spostati c'erano giochini, cose di scuola, qualche libro”. Parimenti, , ha confermato Testimone_7
“in giardino abbiamo messo le scatole che sono state rivestite da un telo di plastica, era più una pellicola che si attaccava da
sola senza bisogno di nastro adesivo, la pellicola da imballaggio. Le cose più delicate le abbiamo messe in una casetta di legno che si trovava sempre in giardino”; “si trattava di documenti e cd”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene provato solamente il danneggiamento di alcuni cd/dvd asseritamente contenenti l'archivio fotografico della attrice.
Ebbene, a prescindere dalla verità di tale ultima affermazione (ossia in merito al contenuto dei suddetti cd/dvd), devesi ricordare come parte attrice non abbia chiesto il ristoro del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento degli stessi, ossi indicando il loro valore effettivo (che chiaramente sarebbe irrisorio),
pagina 7 di 10 ma solamente del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del relativo contenuto che, nella prospettazione attorea, non sarebbe salvato in altro hardware né disponibile in analogico.
Tuttavia, sul punto la Suprema Corte ha affermato come non costituisca danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. quello in esame, non trattandosi di bene costituzionalmente protetto che legittimi l'applicazione della disposizione in esame.
Com'è noto, le SS.UU., con la sentenza 26972 del 11/11/2008, hanno riconosciuto l'applicabilità del principio di cui all'art. 2059 c.c. anche all'illecito contrattuale. Secondo le Sezioni Unite, l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita,
l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.
Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ovvero che il danno non patrimoniale sia risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, deve essere inteso che esso è risarcibile quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale), quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato
(e in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento), quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale pagina 8 di 10 scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice).
In tale ultimo caso (danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti) il danno non patrimoniale è risarcibile - sempre sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
(b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.
Ciò posto in via generale, occorre evidenziare come non possa parlarsi di una grave lesione di un interesse di rango costituzionale, individuato da parte attrice implicitamente nel diritto “alla memoria” di eventi di particolare importanza della propria vita, poiché espressione del diritto all'identità personale di cui all'art. 2
Cost.. Pur essendo innegabile il rilievo che alcuni eventi hanno nella vita delle persone (peraltro, nel caso di specie non è nemmeno indicato a quali eventi facessero riferimento tali fotografie), e pur trattandosi di una situazione certamente in grado di creare turbamenti d'animo, il danno in esame non assurge a una gravità tale da incidere su interessi di rango costituzionale.
Sul punto si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2017) 29/05/2018, n. 13370, la quale ha affermato in un caso non dissimile che “Il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale
(basti pensare che l'esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero
pagina 9 di 10 decidere di affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto “immaginario”, non idoneo, in base alla regola enunciata dalle Sezioni Unite, ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale”.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene la domanda integralmente da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del giudizio, della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che giustificano l'utilizzo dei valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00-52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere, in favore del convenuto, le spese legali del presente giudizio, liquidate in euro 4.500,00 (euro 1.000,00 per fase di studio, euro 800,00 per fase introduttiva,
1.100,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 1.600,00 per fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Spoleto, 09/02/2025
Il giudice
Federico Falfari
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