Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02947/2025 REG.RIC.
N. 03315/2025 REG.RIC.
N. 03520/2025 REG.RIC.
N. 00015/2026 REG.RIC.
N. 00016/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2025, proposto da
EL UI, AD LO, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2025, proposto da
IK ET, RI IG, AN NC AR, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2025, proposto da
UI Bo SE, OB HI, MM GA, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2026, proposto da
PA LL, LU UG, RA SS, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2026, proposto da
NG OR, ET OR, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 2947 del 2025:
Per l'esecuzione della sentenza n. 359/2024 - RG n. 90/2024, pubblicata in data 04/10/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 14.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 28 maggio 2025. ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro GU IS Euro 3.000,00; MA IA Euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 3315 del 2025:
Per l'esecuzione della sentenza n. 69/2024 - RG n. 511/2023, pubblicata in data 22/03/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 05.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 13 ottobre 2025 e per ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro
• NERETTI ERIKA Euro1.500,00;
• RA NA Euro 2.000,00
• AR EA CO Euro 4.000,00
oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) per fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 3520 del 2025:
Per l'esecuzione della sentenza n. 223/2023 - RG n. 236/2023 pubblicata in data 05/07/2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 17.07.2023 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 13 maggio 2025 e per ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro
· BO SE SA Euro 3.000,00
· IS TO Euro 3.000,00
· GA MM Euro 2.000,00
oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) per fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 15 del 2026:
Per l'esecuzione della sentenza n. 246/2023 - RG n. 418/2023, pubblicata in data 21/07/2023, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa ELbetta Antoci, notificata in data 08.05.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 24 ottobre 2025, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro
• BA LA Euro 2500,00;
• GUGLIELMINETTI LUCIA Euro 1500,00;
• INGROSSO LAURA Euro 2000,00
oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 16 del 2026:
Per l'esecuzione della sentenza n. 108/2024 - RG n. 266/2023,
pubblicata in data 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ivana Lo Bello, notificata in data 28.09.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 16 dicembre 2025.
ordinare l'ottemperanza al
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro
• CORDERO ANGELICA Euro 2500,00;
• FIORELLI KETTJ Euro 2500,00;
oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento dei provvedimenti in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, per ciascun ricorso occorre onerare la parte ricorrente della comunicazione al Commissario ad Acta del proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione. Onera la parte ricorrente di comunicare al Commissario ad Acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente, Estensore
PA Malanetto, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO ER |
IL SEGRETARIO