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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/06/2024, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6549/2023 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Michele Casali;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Marco Fioretti.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori.
I minori staranno con la mamma presso l'abitazione di Jesi, via Costa Lombarda mentre staranno con il padre nell'abitazione di Jesi, via Setificio. Trascorreranno con i genitori il seguente tempo: il lunedì con il padre, dal martedì al giovedì con la madre, dal venerdì alla domenica con il padre. La settimana successiva sarà invertita.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì i minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il
- 1 - giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza dei minori presso di sé, al loro mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023 ha chiesto la Parte_1
regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli , Per_1
e nati fuori del matrimonio rispettivamente il 13.09.2012, Per_2 Persona_4
10.08.2014 e 08.02.2019.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 12.6.2024 sono state ascoltate le minori e e, all'esito, le Per_1 Per_2
parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- già prima dell'introduzione del procedimento i genitori avevano concordato una distribuzione paritetica del tempo di permanenza con i figli;
- non sono emersi elementi dai quali poter desumere che tale organizzazione possa essere pregiudizievole per i minori;
- nel corso dell'ascolto le minori hanno espressamente manifestato la volontà di trascorrere un tempo analogo presso ciascun genitore;
- la principale criticità era rappresentata dall'alternanza dei genitori nella medesima abitazione, condizione che tuttavia è stata superata in quanto la ricorrente si trasferirà presso
- 2 - l'abitazione del nuovo compagno, ovvero un ambiente già conosciuto e favorevolmente recepito dalle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/06/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6549/2023 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Michele Casali;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Marco Fioretti.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori.
I minori staranno con la mamma presso l'abitazione di Jesi, via Costa Lombarda mentre staranno con il padre nell'abitazione di Jesi, via Setificio. Trascorreranno con i genitori il seguente tempo: il lunedì con il padre, dal martedì al giovedì con la madre, dal venerdì alla domenica con il padre. La settimana successiva sarà invertita.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì i minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il
- 1 - giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti.
Ciascun genitore provvederà autonomamente, nel corso del periodo di permanenza dei minori presso di sé, al loro mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023 ha chiesto la Parte_1
regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli , Per_1
e nati fuori del matrimonio rispettivamente il 13.09.2012, Per_2 Persona_4
10.08.2014 e 08.02.2019.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. Controparte_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. All'udienza del 12.6.2024 sono state ascoltate le minori e e, all'esito, le Per_1 Per_2
parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, considerato che:
- già prima dell'introduzione del procedimento i genitori avevano concordato una distribuzione paritetica del tempo di permanenza con i figli;
- non sono emersi elementi dai quali poter desumere che tale organizzazione possa essere pregiudizievole per i minori;
- nel corso dell'ascolto le minori hanno espressamente manifestato la volontà di trascorrere un tempo analogo presso ciascun genitore;
- la principale criticità era rappresentata dall'alternanza dei genitori nella medesima abitazione, condizione che tuttavia è stata superata in quanto la ricorrente si trasferirà presso
- 2 - l'abitazione del nuovo compagno, ovvero un ambiente già conosciuto e favorevolmente recepito dalle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/06/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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