Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18.12.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 143/2023 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus CF , del Foro di Sassari ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo Studio legale in Sassari Via Muroni n. 5,
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Dirigente generale Controparte_2
p.t., e Controparte_3
in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi, per delega in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., Dott.ssa Angela Demuru, il Dirigente Scolastico Dott.
Antonello Pannella, la Sig.ra il Dott. e la Dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
, dipendenti dello stesso , tutti domiciliati in Sassari, Trav. La Crucca CP_6 CP_1
n. 1 – Loc. Baldinca, presso l' Controparte_7
PEC:
[...] Email_1
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
- accertate le inadempienze e
l'illegittimo comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio 1. Part diritto al riconoscimento, nelle graduatorie: provinciali, del personale della Provincia di
Sassari nelle quali è inserito, dell'integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 15 giorni. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
A fondamento della pretesa, in punto di fatto ha allegato: nato a [...]_1
il 20/07/1994 cf è inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia C.F._1
del personale ATA della provincia di Sassari di cui al DM 640/2017, per i profili di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, e ha espletato il servizio di civile volontario sostitutivo successivamente al servizio di leva obbligatorio (dal 01/04/2014 al
01/04/2015; allegato 1) successivamente al conseguimento del titolo di studio, diploma di
Tecnico delle Industrie Elettriche, conseguito nell' anno scolastico 2012/2013, utilizzato per
l'accesso alle predette graduatorie, di cui alla domanda di aggiornamento con inserimento del servizio in esame, allegato 2.
Il ricorrente lamenta che il punteggio attribuitogli nelle predette graduatorie, a seguito della domanda prodotta, allegato 2, non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per
l'espletamento del servizio di leva. Ha infatti ottenuto l'attribuzione di 0,60 punti per i n. 12 mesi di servizio civile espletato non in costanza di nomina, come si evince dall' allegato 3, dal quale si desume chiaramente nessun altro servizio dichiarato, mentre avrebbe diritto a n. 6,00 punti.
Ai sensi delle norme vigenti e applicabili al caso in esame, ai fini della valutazione del servizio militare o civile sostitutivo, è sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente dalla pendenza del rapporto di lavoro”.
Ciò posto, richiamata diffusamente la normativa in atti e la giurisprudenza favorevole alla pretesa avanzata, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
2 Costituitasi, l'Amministrazione resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.; - Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”.
A fondamento delle rispettive difese ha diffusamente richiamato e argomentato la normativa applicabile alla vertenza, alla quale si rinvia per ragioni di sintesi, unitamente alla giurisprudenza non favorevole alla pretesa del ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente è inserito nella graduatoria di terza fascia per il personale ATA, valida per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Avendo egli svolto il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie, invoca il diritto all'attribuzione del punteggio previsto per chi svolga il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. La pretesa è priva di fondamento. L'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
L'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti”. Il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, che ha annullato e sostituito integralmente il D.M 640/2017, nel disciplinare la formazione delle graduatorie per il personale
ATA, prevede nell'allegato A che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica e che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, siano considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il medesimo decreto attribuisce, pertanto, 6 punti per il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego e 0,60 punti per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.
3 Ebbene, tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva. In particolare, il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, e il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che vanno trattate necessariamente in maniera diversa. È evidente, infatti, che vi è una notevole differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. Non è pensabile, e sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituto un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è del tutto logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione.
I numerosi precedenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 5679/2020; Cass. n.
34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21), citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente, si riferiscono ad una diversa fattispecie in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione. L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se – correttamente - inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura delle pronunce citate porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego e servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020), infatti, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se
4 prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).
Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso. L'esistenza di precedenti di merito favorevoli alla tesi sostenuta dal ricorrente induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Tempio Pausania, 10/01/2025
Il giudice
Ugo Iannini
5