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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/02/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2069/2023 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore di sostegno avv. TE
Fabio Calvi, con l'avv. CARBONI STEFANO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. TEDDE MARCO e l'avv. RUSSINO EMILIO CP_1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con rifusione delle spese.
Per parte convenuta: chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 414 del 2023 con cui il Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 30.500,00, oltre interessi e CP_1
spese, in forza di lavori eseguiti in suo favore e di cui alla prodotta fattura. Sosteneva in via pregiudiziale che il credito azionato in via monitoria fosse stato già fatto valere dalla controparte nel procedimento n. 1176 del 2022; in subordine, eccepiva la compensazione del credito avversario con quello derivantegli dalla successione paterna e di cui al decreto ingiuntivo 665 del 2020 provvisoriamente esecutivo di Euro
100.000,00. Richiamati i vari procedimenti promossi in relazione a quel credito, concludeva in conformità ai motivi di opposizione.
Si costituiva che preliminarmente rilevava il difetto di legittimazione ad CP_1
agire dell'amministratore di sostegno dell'attore, non essendo stata prodotta l'autorizzazione a stare in giudizio del Giudice tutelare. Ancora, rilevava come la controparte non avesse mai contestato il suo credito e chiariva che la materia oggetto del giudizio non rientrava in nessuna delle ipotesi in cui sarebbe stato obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione;
contestava che tra la causa introdotta dall'avversario e quella di divisione ereditaria vi fosse un rapporto di litispendenza o quantomeno di continenza, atteso che la sua azione monitoria si fondava sulla transazione conclusa con l'amministratore di sostegno del fratello (che gli aveva conferito l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione concordati e quantificati nella misura di Euro 30.500,00), nella quale era stata prevista la possibilità di recuperare il credito anche, ma non solo, mediante accrescimento della sua quota ereditaria nell'ambito della successione di con la conseguenza che non era stata Per_1
affatto preclusa la possibilità di recuperare quella somma in via autonoma e al di fuori delle operazioni divisionali. Evidenziava, altresì, come l'amministratore di sostegno dell'attore non avesse mai riconosciuto la sussistenza del debito dell'amministrato nei suoi confronti in nessuno dei citati procedimenti, così costringendolo al procedimento monitorio. Resisteva anche all'eccezione di compensazione, ritenendo che la pretesa creditoria avversaria fosse comunque illegittima (come sostenuto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente) ed avesse comunque un importo di gran lunga inferiore al suo credito che non poteva essere compensato neppure in parte, non ricorrendo i requisiti di cui all'art 1243 c.c. Rassegnava le conclusioni derivanti dalle sue difese.
Acquisita ex art. 182 c.p.c. l'autorizzazione del Giudice tutelare a promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, all'udienza dell'8.2. 2024 veniva raccolta la dichiarazione con cui entrambe i contendenti precisavano che, stante il riconoscimento del credito oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento di divisione, non vi era più interesse alla pronuncia del Giudice ed insistevano perché, dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, venisse emessa la decisione in punto di spese di lite, di cui veniva chiesta la rifusione da parte attrice e la compensazione da parte convenuta.
La causa era trattenuta in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' evidente che l'interesse di parte convenuta a veder riconosciuto il credito di Euro
30.500,00 è venuto meno per effetto del suo palese riconoscimento nel procedimento di divisione ereditaria, come affermato dalle parti e come risulta dal verbale dell'udienza del 31/01/2024 celebrata nel richiamato procedimento di divisione ereditaria, nel quale si legge che “l'avv.to Carboni Francesco dichiara che il credito vantato nei confronti di da parte di è stato riconosciuto TE CP_1
dall'amministratore di sostegno e autorizzato dal Giudice Tutelare e anche nella presente causa è incontestato”.
Tanto determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo 414 del 2023. Deve poi ritenersi che sia la parte virtualmente soccombente: egli ha, CP_1
infatti, deciso di azionare con il procedimento monitorio un credito del tutto pacifico ed incontestato, vale a dire quello per i lavori eseguiti sull'imbarcazione danneggiata dal fratello dell'importo di Euro 30.500,00 e di cui alla transazione, nella quale si è dato atto della loro espressa autorizzazione da parte del Giudice tutelare di TE
. Nella medesima scrittura l'amministratore di sostegno e l'odierno convenuto
[...]
hanno disposto espressamente che avrebbe potuto far valere il suo credito CP_1
anche, ma non solo, mediante accrescimento della sua quota ereditaria nell'ambito della successione paterna con pari conseguente riduzione della quota spettante all'attore. Ed
è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale dopo l'atto di transazione del
19/03/2021 e dopo l'esecuzione dei lavori, cristallizzatosi il suo credito, CP_1
lo ha fatto valere nel giudizio di divisione, come si legge a pagina 17 dell'espositiva e al punto 8 delle conclusioni della citazione, e solo successivamente ha promosso un ingiustificato procedimento monitorio, in cui ha fatto valere lo stesso credito contro il principio derivante dall'accordo di cui sopra, per cui “electa una via, non datur recursus ad alteram”.
Il giudizio avrebbe dovuto essere dunque riunito (ove possibile, stante anche la diversità dei riti) a quello di divisione, applicandosi le norme sulla continenza e litispendenza solo alle cause pendenti davanti a diversi uffici giudiziari;
è certo, tuttavia, che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto trovare conferma e neppure avrebbe potuto trovare qui accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma portata dal titolo.
Tanto giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite liquidate CP_1
nel dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al TE
patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo numero
414 del 2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
Euro 2.356,00, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Sassari, 09/02/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2069/2023 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore di sostegno avv. TE
Fabio Calvi, con l'avv. CARBONI STEFANO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. TEDDE MARCO e l'avv. RUSSINO EMILIO CP_1
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con rifusione delle spese.
Per parte convenuta: chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 414 del 2023 con cui il Tribunale di Sassari gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 30.500,00, oltre interessi e CP_1
spese, in forza di lavori eseguiti in suo favore e di cui alla prodotta fattura. Sosteneva in via pregiudiziale che il credito azionato in via monitoria fosse stato già fatto valere dalla controparte nel procedimento n. 1176 del 2022; in subordine, eccepiva la compensazione del credito avversario con quello derivantegli dalla successione paterna e di cui al decreto ingiuntivo 665 del 2020 provvisoriamente esecutivo di Euro
100.000,00. Richiamati i vari procedimenti promossi in relazione a quel credito, concludeva in conformità ai motivi di opposizione.
Si costituiva che preliminarmente rilevava il difetto di legittimazione ad CP_1
agire dell'amministratore di sostegno dell'attore, non essendo stata prodotta l'autorizzazione a stare in giudizio del Giudice tutelare. Ancora, rilevava come la controparte non avesse mai contestato il suo credito e chiariva che la materia oggetto del giudizio non rientrava in nessuna delle ipotesi in cui sarebbe stato obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione;
contestava che tra la causa introdotta dall'avversario e quella di divisione ereditaria vi fosse un rapporto di litispendenza o quantomeno di continenza, atteso che la sua azione monitoria si fondava sulla transazione conclusa con l'amministratore di sostegno del fratello (che gli aveva conferito l'incarico di eseguire i lavori di manutenzione concordati e quantificati nella misura di Euro 30.500,00), nella quale era stata prevista la possibilità di recuperare il credito anche, ma non solo, mediante accrescimento della sua quota ereditaria nell'ambito della successione di con la conseguenza che non era stata Per_1
affatto preclusa la possibilità di recuperare quella somma in via autonoma e al di fuori delle operazioni divisionali. Evidenziava, altresì, come l'amministratore di sostegno dell'attore non avesse mai riconosciuto la sussistenza del debito dell'amministrato nei suoi confronti in nessuno dei citati procedimenti, così costringendolo al procedimento monitorio. Resisteva anche all'eccezione di compensazione, ritenendo che la pretesa creditoria avversaria fosse comunque illegittima (come sostenuto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente) ed avesse comunque un importo di gran lunga inferiore al suo credito che non poteva essere compensato neppure in parte, non ricorrendo i requisiti di cui all'art 1243 c.c. Rassegnava le conclusioni derivanti dalle sue difese.
Acquisita ex art. 182 c.p.c. l'autorizzazione del Giudice tutelare a promuovere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, all'udienza dell'8.2. 2024 veniva raccolta la dichiarazione con cui entrambe i contendenti precisavano che, stante il riconoscimento del credito oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo nel procedimento di divisione, non vi era più interesse alla pronuncia del Giudice ed insistevano perché, dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, venisse emessa la decisione in punto di spese di lite, di cui veniva chiesta la rifusione da parte attrice e la compensazione da parte convenuta.
La causa era trattenuta in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' evidente che l'interesse di parte convenuta a veder riconosciuto il credito di Euro
30.500,00 è venuto meno per effetto del suo palese riconoscimento nel procedimento di divisione ereditaria, come affermato dalle parti e come risulta dal verbale dell'udienza del 31/01/2024 celebrata nel richiamato procedimento di divisione ereditaria, nel quale si legge che “l'avv.to Carboni Francesco dichiara che il credito vantato nei confronti di da parte di è stato riconosciuto TE CP_1
dall'amministratore di sostegno e autorizzato dal Giudice Tutelare e anche nella presente causa è incontestato”.
Tanto determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo 414 del 2023. Deve poi ritenersi che sia la parte virtualmente soccombente: egli ha, CP_1
infatti, deciso di azionare con il procedimento monitorio un credito del tutto pacifico ed incontestato, vale a dire quello per i lavori eseguiti sull'imbarcazione danneggiata dal fratello dell'importo di Euro 30.500,00 e di cui alla transazione, nella quale si è dato atto della loro espressa autorizzazione da parte del Giudice tutelare di TE
. Nella medesima scrittura l'amministratore di sostegno e l'odierno convenuto
[...]
hanno disposto espressamente che avrebbe potuto far valere il suo credito CP_1
anche, ma non solo, mediante accrescimento della sua quota ereditaria nell'ambito della successione paterna con pari conseguente riduzione della quota spettante all'attore. Ed
è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale dopo l'atto di transazione del
19/03/2021 e dopo l'esecuzione dei lavori, cristallizzatosi il suo credito, CP_1
lo ha fatto valere nel giudizio di divisione, come si legge a pagina 17 dell'espositiva e al punto 8 delle conclusioni della citazione, e solo successivamente ha promosso un ingiustificato procedimento monitorio, in cui ha fatto valere lo stesso credito contro il principio derivante dall'accordo di cui sopra, per cui “electa una via, non datur recursus ad alteram”.
Il giudizio avrebbe dovuto essere dunque riunito (ove possibile, stante anche la diversità dei riti) a quello di divisione, applicandosi le norme sulla continenza e litispendenza solo alle cause pendenti davanti a diversi uffici giudiziari;
è certo, tuttavia, che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto trovare conferma e neppure avrebbe potuto trovare qui accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma portata dal titolo.
Tanto giustifica la condanna di alla rifusione delle spese di lite liquidate CP_1
nel dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione di al TE
patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo numero
414 del 2023;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
Euro 2.356,00, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Sassari, 09/02/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella