Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dott. Antonio Di Marco
dott. Efisia Gaviano Consigliere
Consigliere rel. dott. Silvana Sica
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 4292 /2024 avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio"
TRA
,nato a [...] il [...], C.F. 1 Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. BONANNO ANNAMARIA C.F. 2 ), come da procura in atti;
appellante
E
nata a [...] il [...]CP 1 C.F. 3 ), rappresentata e
), studio in Via Cairoli n. 25 81020 San Nicola difesa dall'avv. REA RAFFAELE C.F. 4
la Strada, come da mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: si è riportato alla comparsa di costituzione, contenente richiesta di rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15 dicembre 2020, chiese pronunziarsi lo Parte 1
scioglimento del matrimonio contratto il 2 giugno 2001, in Casoria, con CP 1 dal quale erano nato, in data 15 giugno 2004, il figlio ER 1 e chiese, altresì, tra le atre statuizioni, che non venisse riconosciuto un assegno divorzile al coniuge, con vittoria di spese. Dedusse, in particolare, che la sua condizione economica era mutata, atteso che dalla nuova relazione sentimentale era nato un bambino.
Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che l'assegno di mantenimento venisse aumentato ad € 300,00, co vittoria di spese.
All'esito dell'udienza di comparizione, il presidente del tribunale revocò l'assegno di mantenimento in favore della resistente.
Disposte indagini tributarie e precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione all'udienza del 22 febbraio 2023, con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civile.
Provvedendo con sentenza del 20 febbraio, depositata l'8 marzo 2024, il Tribunale di Napoli Nord: a) pronunziò lo scioglimento del matrimonio contratto dallo Parte 1 e dalla CP 1 b) obbligò il ricorrente al versamento in favore della CP 1 della somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento del figlio ER_1 oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, e di € 150,00 quale assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
c) dichiarò interamente compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione, per quel che interessa la presente impugnazione, osservò quanto segue.
1.Premessi i principi generali elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, risultava un divario reddituale tra gli ex coniugi, in quanto il ricorrente, il quale svolgeva attività commerciale, aveva conseguito modesti introiti nelle annualità dal 2019 al 2021, pari a €
6.093,00 per il 2021, era proprietario di un immobile, ed aveva contratto il mutuo di € 140.000,00, mentre la resistente svolgeva, in via saltuaria l'attività di domestica e dal mese di aprile del 2023 non percepiva più il reddito di cittadinanza. nonché la mancata prova
2.Doveva, quindi, ritenersi accertata l'inadeguatezza dei mezzi della CP 1
della ridotta capacità lavorativa per cui, anche in considerazione della durata del matrimonio, circa sette anni e sei mesi, appariva equo riconoscere alla resistente l'assegno divorzile, in funzione assistenziale, di
€ 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3. L'esito del giudizio e la natura della controversia giustificava l'integrale compensazione delle spese processuali.
Parte 1 con ricorso del 4ER la riforma di questa sentenza ha proposto appello ottobre 2024, il quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia disporre che nulla è dovuto alla CP 1 a titolo di assegno divorzile, o, in subordine, ridurre l'importo come determinato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la CP 1 costituitasi in giudizio con comparsa dell'11 marzo 2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e nel merito ha resistito chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
Parte 1 censura l'impugnata sentenza in relazioneCon l'unico motivo di gravame lo all'attribuzione, in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assume che:
a) non era stato dimostrato che sussistesse tra i coniugi un divario reddituale, in considerazione delle dichiarazioni fiscali depositate e degli esiti degli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza;
b)i primi giudici non avevano accertato i presupposti per il riconoscimento della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, e, cioè, la non concreta autosufficienza economica del richiedente, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale;
c)il tribunale non aveva considerato le risultanze istruttorie e, cioè, che la quarantaseienne appellata oltre a percepire il reddito di cittadinanza, svolgeva l'attività di domestica.
Il motivo è infondato.
L'assegno divorzile, stante la sua funzione di attuazione del principio di solidarietà a tutela del coniuge debole, assolve una funzione sia compensativo-perequativa della perdita di chances reddituali del coniuge, sia puramente assistenziale (Cass., n. 4328/2024). Nel qual caso, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del coniuge richiedente (Cass. 13420/2023).
Occorre, pertanto, accertare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi che risultano, pertanto, necessari sia per stabilire l'esistenza dei presupposti nell'an dell'assegno, sia per la quantificazione dello stesso.
Invero, l'indagine sulla capacità del coniuge di acquisire un reddito adeguato deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, poiché esso non può risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cass. 35710/2021; Cass. 8057/2022).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto inidonea ad escludere l'obbligo di corrispondere un contributo di natura assistenziale la sola generica capacità lavorativa, atteso che, da un lato, non può assumersi che sussista un'adeguata fonte di reddito, onde negare l'assegno divorzile in capo all'istante, allorché quest'ultimo espleti un'attività soltanto saltuariamente, dall'altro, inferirne la presunzione dell'effettiva capacità di procurarselo (Cass, 4584/2000). Orbene, va premesso che appare accertato un divario reddituale tra gli ex coniugi, se solo si consideri che lo Parte 1 pur avendo dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito annuo di circa €
,
6.000, ha acquistato due unità immobiliari ed ha contratto un mutuo la cui rata mensile è pari a €
480,00, mostrandosi in tal modo titolare di entrate ben più consistenti di quelle risultanti dalla documentazione fiscale.
Al contrario, l'ex coniuge svolge, in via occasionale, l'attività di domestica e non sarebbe più titolare di provvidenze economiche, mentre sino ad aprile del 2023 percepiva circa € 580,00 quale reddito di cittadinanza, circostanze queste da cui non può desumersi che la donna, di ormai quarantotto anni, possa rinvenire un'occupazione stabile e remunerativa.
Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il giudice è tenuto a quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, come intende lo Parte 1 ma ancorata ad un criterio di
,
normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso il beneficio deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito (Cass. 38928/2021; Cass. 24250/2021).
Discende da tali considerazioni che il complessivo patrimonio dell'appellata, anche a voler considerare che sia ancora percettrice di un sostegno economico, non le consente indubbiamente l'indipendenza economica in considerazione della complessiva situazione sociale ed ambientale.
Nella quantificazione dell'assegno, peraltro in un importo minimo, è stata valutata la non lunga durata dell'unione coniugale, così come deve considerarsi la nascita di un figlio dalla nuova relazione dell'appellante.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente [...]
Pt 1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte 1 nei confronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord 1'8 marzo 2024, così CP 1
provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Dichiara interamente compensate le spese processuali del doppio grado del giudizio;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Napoli, 26 marzo 2025 Il consigliere est. Il presidente