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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 284/2025
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in Via degli Offici 14, , presso gli Uffici dell'Avvocatura Pt_1
appellante e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
assistiti e difesi dall'Avv. e dall'Avv. Parte_2
IZ SA elettivamente domiciliati in , PIAZZA ITALIA N. 4 Pt_1
presso lo studio dei difensori appellati CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione avversaria proposta in primo grado e, per l'effetto, rigettarla integralmente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese”
per parte appellata: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis: - rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi di cui al presente atto, confermando la sentenza di primo grado n.456/2025
e, comunque, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo della ITL PG 00000/2021-537-01 del 13.04.2021 e, di conseguenza, - revocare ed annullare per tutti i motivi di cui al presente atto l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di n. 344/2022 del 06.09.2022, notificata il Pt_1
14 settembre 2022 alla ed in data 22.09.2022 al Sig. Controparte_3
oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è Controparte_1
dovuta dal Sig. sia in proprio che quale legale rappresentante della Controparte_1
a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti Controparte_3
contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza Ingiunzione opposta. - Condannare l'I.T.L. di al Pt_1
pagamento di tutte le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 456/2025 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'opposizione proposta da come trasgressore e come obbligato Controparte_1 Controparte_2
in solido, ha annullato l'ordinanza- ingiunzione n. 344 del 6.9.2022 emanata da nei confronti dei predetti – fondata sulla Parte_1
violazione dell'art.9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter del DL 510/96 (per non aver comunicato al centro per l'impiego l'assunzione dei lavoratori subordinati riqualificati come tali nel verbale ispettivo (ciò per un totale di n. 128 violazioni) e per non aver comunicato al pag. 2/17 centro per l'impiego l'avvio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo alla collaboratrice nell'ottobre 2018) e dell'art. 4 bis, primo CP_4
periodo, comma 2 del D.lgs 181/2000 per non aver consegnato ai lavoratori subordinati riqualificati come tale nel verbale ispettivo la lettera di assunzione per un totale di 128 violazioni.
Posto che gli ispettori avevano disconosciuto tutte le collaborazioni autonome con partita Iva e le prestazioni occasionali intercorse con gli insegnanti di lingua presso il centro (dedito ad attività di docenza di lingue straniere, insegnamento CP_2
linguistico, traduzioni ed attività di interpretariato), il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato per i dipendenti per i quali era stata elevata la contestazione e di conseguenza ha annullato la sanzione.
Con ricorso in appello depositato il giorno 8 maggio 2025 l' Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'omesso rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il verbale ispettivo non è atto autonomamente impugnabile.
Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell'art. 2094 c.c. e l'errata valutazione dell'istruttoria con riguardo agli indici sintomatici della subordinazione. La sentenza impugnata da un lato ha trascurato che l'attività di insegnamento presenta delle peculiarità, per cui l'assoggettamento alle direttive datoriali assume connotati più sfumati rispetto ad una subordinazione classica;
non ha correttamente valutato il fatto che i discenti erano clienti della scuola, che poi contattava l'insegnante ed organizzava i corsi, che le aule ed il materiale di consumo erano messi a disposizione dei docenti, che i rischi di impresa erano tutti a carico della scuola, che la retribuzione era commisurata ad un corrispettivo lordo fisso orario, sulla base delle ore svolte ed infine che, nonostante la prestazione fosse rimasta invariata, nel tempo aveva utilizzato CP_2
pag. 3/17 diverse tipologie contrattuali. Le prove dovevano poi essere valutate considerando più attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle rese in udienza ad anni di distanza. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondata l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, vinte le spese.
Si sono costituiti gli appellati eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., per mancata indicazione del capo di sentenza impugnata e delle specifiche censure mosse alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
Sempre in via preliminare gli appellanti hanno riproposto le eccezioni assorbite, di per sé idonee a definire il giudizio, ossia la nullità del verbale e dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 legge 689/81, deducendo che il verbale di accertamento ispettivo è stato emesso a distanza di tre anni e sette mesi dall'inizio degli accertamenti e l'ordinanza ingiunzione a distanza di cinque anni, superando qualsiasi limite di ragionevolezza;
hanno inoltre eccepito la nullità del verbale e dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 13 comma 4 D. Lgs. 124/04, per radicale vizio di motivazione.
Nel merito hanno eccepito che non vi è alcuna violazione fra il chiesto e il pronunciato, essendo stata chiesta non la sola declaratoria di illegittimità del verbale, ma la revoca e annullamento dell'ordinanza.
Circa il secondo motivo, gli appellati hanno reiterato l'eccezione di inammissibilità per tardività della documentazione depositata dall'ispettorato nel primo grado di giudizio solo in data 14.4.2023 con prima udienza (di merito) fissata per il 17.4.2023.
Costituendosi per la discussione della sospensiva, infatti, l'ispettorato non aveva prodotto i documenti richiamati nell'atto e lo aveva fatto solo successivamente, in quanto, come attestato dalla cancelleria, per un inconveniente tecnico legato alla pag. 4/17 protocollazione dell'atto da parte dell'emittente esso era stato scartato automaticamente dal sistema.
Hanno inoltre osservato che la sentenza ha correttamente valutato la vicenda, ritenendo non provati gli indici della subordinazione e neppure quelli sussidiari invocati da controparte. Tutti i testi escussi hanno infatti dichiarato che i docenti erano assolutamente autonomi, liberi se accettare o meno la proposta, scegliendo il materiale per le lezioni, l'orario, spesso avendo altri committenti ed operando mediante partita Iva ben prima di fatturare per la . L'attività svolta era inoltre saltuaria, discontinua, CP_2
con importi variabili fra docenti ed anche per singolo docente, da fattura a fattura.
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente occorre rilevare che è infondata l'eccezione di tardività di produzione documentale , dunque i documenti prodotti dall'ispettorato sono pienamente utilizzabili.
Va infatti chiarito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (cfr. Cass – Ordinanza n. 8720 del 28 marzo 2023).
Considerato che la documentazione prodotta dall'ispettorato consta essenzialmente del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, con tutta la documentazione connessa all'atto impugnato (cfr. Cass Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016) , ad esempio le dichiarazioni delle persone escusse e le fatture emesse dai docenti, essa risulta pag. 5/17 ammissibile anche se avvenuta oltre il termine (non previsto a pena di decadenza) ex art. 6 comma 8 D. 150/2011.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da ritenersi infondata poiché il ricorso è articolato in censure sufficientemente specifiche, con indicazione delle singole parti della sentenza appellata e l'indicazione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
In ordine alle eccezioni riproposte e di per sé idonee a definire il giudizio, non esaminate in prime cure, esse vanno disattese perché l'art. 14 legge 689/81 impone di contestare immediatamente la violazione, o comunque di farlo entro 90 giorni dall'accertamento. Nella specie la notifica del verbale è avvenuta il 16-20.4.2021 a fronte di verbale del 12.4.2021. Non rileva che il verbale di primo accesso fosse stato compilato il 20.9.2017; ed infatti circa la nozione di “accertamento della violazione” la giurisprudenza della Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, decorre non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano pag. 6/17 essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione.
L'ispettorato nel costituirsi ha elencato tutte le attività svolte nel corso del 2018, del
2019, del 2020 (salvo il periodo di sospensione Covid) e 2021, mediante audizione di informatori e richiesta di documenti, come testimoniato dagli allegati richiamati nel verbale di accertamento. La complessità degli accertamenti, con numerose posizioni lavorative da esaminare, soprattutto l'acquisizione di elementi tramite l'assunzione di sommarie informazioni dal legale rappresentante solo in data Controparte_1
22.3.2021, rendono evidente che l'amministrazione è venuta in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione solo a ridosso della data di stesura del verbale di accertamento e che anche la precedente tempistica non può dirsi “irragionevole”, proprio in ragione della natura e caratteristiche delle contestazioni, del numero di informatori da escutere, dell'attività svolta da CP_2
anche fuori regione e della necessità di istruire la pratica insieme ad INPS.
Per quanto riguarda poi l'ulteriore termine decorso fino alla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, non si ravvisa alcuna nullità perché il termine di cui all'art. 14 si riferisce alla contestazione non al provvedimento finale (art. 18), per il quale l'unico limite oggettivo è la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/1981.
Per quanto concerne invece la violazione dell'art. 13 del decreto 124/2004, essa non sussiste in quanto il verbale di accertamento ispettivo (doc. 56) contiene gli “esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova”, consta di 18 pagine e numerosi allegati che ben consentono al trasgressore di comprendere quanto contestato e su quali elementi si è fondata la contestazione.
L'ordinanza, del resto, come ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ma tale obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, attraverso il pag. 7/17 richiamo alle risultanze del verbale ispettivo, o comunque ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato. Detta motivazione non deve essere dunque analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, in particolare non è necessario che le dichiarazioni assunte vengano riportate con il virgolettato, purché, appunto, sia pure in forma succinta, sia ricostruibile l'iter logico della decisione e gli elementi di prova sui quali essa si è fondata.
Oltretutto, con recentissima pronuncia, la Cassazione ha stabilito che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (Cass sez 2, sentenza n. 14567/2025).
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato. Per quanto infatti il primo punto delle conclusioni degli opponenti chiedesse di “accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo” (atto che non è autonomamente impugnabile, come correttamente rilevato dall'Autorità appellante), il ricorso ha contestato il verbale quale atto presupposto sul quale si fonda l'ordinanza ingiunzione, tanto è vero che nel successivo punto delle conclusioni si chiedeva di revocare e annullare l'ordinanza ingiunzione, vero oggetto della domanda, senza che dunque la sentenza abbia violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.
pag. 8/17 La sentenza impugnata ha ritenuto che l'amministrazione non abbia dimostrato l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte del datore di lavoro, valorizzando il fatto che i docenti erano liberi di accettare o meno l'incarico, avevano autonomia nell'organizzare giorno e ora delle lezioni sulla base delle esigenze proprie e degli studenti, non erano tenuti a giustificare le assenze e non percepivano compensi fissi a cadenze predeterminate.
Sul punto, occorre anzitutto osservare che l'eterodirezione, vale a dire l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggia in modo peculiare (cd. attenuato) nel caso di lavori di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ipotesi nelle quali, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dal ridetto assoggettamento può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, e vanno utilizzati criteri distintivi sussidiari.
Secondo Cass. 9252/2010, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione inserita nell'organizzazione aziendale, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.
pag. 9/17 Qualora tali indici siano solo in parte presenti, nel senso che sono presenti elementi tipici dell'una e dell'altra forma, occorre valutare in concreto, secondo un criterio di prevalenza, quali caratteristiche prevalgano.
Un primo elemento significativo da valutare nella fattispecie è che la aveva CP_2
come oggetto sociale tipico (cfr. visura camerale doc. 4 primo grado ) l'insegnamento di lingue, anche attraverso l'organizzazione di corsi, ciò nonostante non aveva nessun docente di lingue assunto stabilmente in pianta organica. È dunque ovvio che, per svolgere la propria attività imprenditoriale, avesse necessità di usufruire costantemente di prestazioni di docenza in modo da soddisfare la richiesta degli studenti.
Un altro elemento significativo è che nel corso degli anni alcuni insegnanti sono stati impiegati tanto con prestazioni formalmente autonome, fatturazione con partita iva, tanto con contratto di lavoro intermittente o co.co.co. , pur non essendosi modificate nella sostanza l'oggetto dell'attività svolta e le modalità di prestazione.
In particolare , legale rappresentante della , rendendo Controparte_1 CP_2
sommarie informazioni in data 22.3.2021 (doc.55) ha dichiarato che nel 2018 un cospicuo numero di docenti era stato assunto con contratto di lavoro intermittente per la necessità di partecipare ad una gara di appalto per l'insegnamento delle lingue nell'esercito italiano, per il quale era titolo preferenziale avere instaurato contratti di lavoro dipendente, gara che poi non era stata vinta. Il signor ha pure CP_1
precisato che solo l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe potuto consentire di sostenere economicamente il più elevato costo di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il mercato dello specifico settore non può reggere prezzi superiori ai 12/13 euro all'ora.
Il medesimo signor ha anche dichiarato di essere stato lui a chiedere a chi CP_1
lavorava per la propria scuola di aprire una partita iva e di aver dovuto spesso insistere molto su questo punto con alcuni docenti.
pag. 10/17 Da tali dichiarazioni emerge dunque chiaramente che nel tempo le prestazioni professionali degli insegnanti erano state assicurate attraverso tipologie contrattuali diverse, pur essendo rimaste invariate le modalità di prestazione, e che la prestazione occasionale oppure la fatturazione con partita iva erano state quelle più utilizzate in quanto più “economiche” per la scuola e tali da consentirle di poter essere competitiva sul mercato.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha innanzitutto enfatizzato le dichiarazioni rese in corso di causa dai testi escussi, anche se diverse rispetto a quelle rese in sede ispettiva, ed ha ravvisato l'autonomia del rapporto per il fatto che i docenti, pur rendendo la propria attività in accordo con la segreteria della scuola, non erano affatto obbligati ad accettare gli incarichi di insegnamento e le modalità organizzative di svolgimento delle lezioni non erano imposte dalla scuola. Inoltre essi effettuavano test di ingresso stabilendo in autonomia il livello di partenza del discente, le lezioni individuali venivano concordate fra docente e studente ovvero, nel caso in cui lo studente aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la contattava i vari docenti CP_2
sino ad individuarne uno che fosse disponibile nei giorni indicati dallo studente;
in caso di variazioni di orario queste venivano concordate fra studente e docente;
nel caso di lezioni/corsi di lingua richiesti da enti pubblici o aziende private erano gli stessi committenti ad imporre date ed orari dei corsi e non la scuola;
gli insegnanti non erano soggetti a vincoli di orario, ma stabilivano loro stessi gli orari delle lezioni e la durata della prestazione secondo la loro disponibilità; in caso di necessità di permessi o assenze, non avevano alcun obbligo di inviare giustificativi di sorta né di chiedere autorizzazioni e/o permessi, limitandosi per correttezza a darne mera informazione alla scuola e/o agli studenti.
Orbene, innanzitutto va precisato che le dichiarazioni rese da terzi in sede ispettiva, per quanto non munite di fede privilegiata, costituiscono elemento di prova che il giudice pag. 11/17 deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(cfr. Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
Va poi rimarcato il principio secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza o comunque in tempi prossimi rispetto ai fatti contestati, devono considerarsi più attendibili rispetto a quanto affermato in udienza a molti anni di distanza.
Non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in Cassazione (cfr. Cass. Lav
8563/18, 17774/15, 13910/2001 e Cass. Ord 24208/2020) si è ritenuto che nella divergenza fra le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede giudiziaria, vada attribuita maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime in quanto rese con maggior immediatezza, genuinità e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, ancor prima di conoscere la sanzione comminata, senza pressione e intimidazione e senza essere condizionate dal timore della perdita del posto di lavoro o dalla preoccupazione di subire comunque negative ripercussioni personali.
Il fatto quindi che alcuni dei testi escussi in giudizio (il novero dei soggetti auditi in sede ispettiva è nettamente maggiore) non abbiano confermato tutti gli aspetti enucleati dinanzi agli ispettori non è affatto decisivo ed in ogni caso sarebbe stato necessario un maggiore sforzo motivazionale onde precisare perché le prime dichiarazioni rese “a caldo” dovevano essere considerate meno attendibili delle seconde.
In secondo luogo, anche gli altri aspetti valorizzati dal Tribunale non paiono decisivi ad escludere la natura subordinata del rapporto.
La libertà del docente di accettare o meno l'incarico è parificabile alla libertà di qualsiasi lavoratore, nella fase che precede la formalizzazione del rapporto, di accettare o meno la proposta di assunzione: ciò che rileva sono le caratteristiche che il rapporto aveva in corso di svolgimento.
pag. 12/17 L'autonomia del docente nell'organizzare le lezioni sul piano metodologico è diretta conseguenza del principio, sancito anche costituzionalmente, di libertà di insegnamento.
L'autonomia didattica è un corollario della libera espressione culturale del docente ed il fatto che fosse il docente a stabilire il livello di partenza dello studente è connaturato alla natura dell'attività da svolgere: tale livello, invero, non poteva certo essere stabilito da chi si occupava solo di gestione amministrativa e non di didattica.
Dalle dichiarazioni rese (cfr. in particolare doc. 5-6-7-, dichiarazione GO ET
Martha, doc 31, dichiarazione Persona_1 Persona_2 Persona_3
doc. 38, dichiarazione;
doc. 39 dichiarazione doc. Testimone_1 Testimone_2
23 dichiarazione;
, doc. 27 dichiarazioni;
doc. 16 Testimone_3 Testimone_4
dichiarazione è emerso chiaramente che gli insegnanti di Persona_4
lingua non avevano contatti diretti con gli studenti per organizzare le lezioni ma si avvalevano del tramite della segretaria della scuola . Giorni ed ore delle Parte_3
lezioni venivano stabilite, in genere adeguandosi alle richieste degli studenti o degli enti richiedenti, previa acquisizione della disponibilità dei docenti. La scuola tendeva ad evitare contatti diretti fra studente e docente per evitare di perdere clienti e dunque anche in caso di impedimento dell'insegnante e di necessità di rimandare la lezione era la scuola ad avvisare lo studente. Le fatture venivano emesse nei confronti della scuola, non del singolo studente. In alcuni casi, sulla base di richieste continuative nel tempo
(per esempio per l'insegnante di francese e quella di giapponese, che hanno parlato di
“studenti storici”) il rapporto si è protratto per anni, con cadenza bisettimanale. Le lezioni venivano svolte presso la sede di nelle sue aule, ed anzi proprio CP_2
sulla base della limitata disponibilità di aule era necessario coordinare i vari docenti. Il materiale didattico per gli studenti veniva acquistato tramite la scuola ed era compreso nel costo del corso;
ha dichiarato che i testi migliori erano quella Controparte_1
della Oxford University e che quando, in qualche occasione, alcuni insegnanti volevano pag. 13/17 proporre loro testi, lo standard qualitativo non era altrettanto elevato, cosicché egli teneva all'utilizzo dei testi editi dalla . Oltre alle aule, i docenti utilizzavano CP_2
cancelleria e mezzi della scuola (fotocopiatrici, pc) salvo, in alcuni casi, l'utilizzo di tablet o laptop personali.
Al di là della maggiore o minore adesione ai corsi, che dipendeva ovviamente dalla variabilità della domanda degli studenti (ad es. GO era l'unica insegnante di tedesco, per la lingua russa, per il francese, mentre Persona_5 Testimone_1
più numerosi erano i docenti di inglese) sono emerse alcune caratteristiche costanti dei rapporti di lavoro, quali la localizzazione (nei locali di pertinenza dell'impresa),
l'utilizzo di beni aziendali, l'assenza di rischio imprenditoriale per i docenti, che si limitavano a rendere la propria prestazione intellettuale e ricevevano compensi in misura prestabilita e parametrata alla durata della lezione (compenso orario di 10 euro netti, uguale per tutti i docenti).
Al contrario di quanto dedotto dagli opponenti, i docenti erano tenuti a coordinarsi con l'organizzazione aziendale, sia adeguandosi agli orari richiesti dai corsisti che alla disponibilità di aule, che alla misura del compenso, che non era liberamente contrattabile, essendo uguale per tutti i docenti ed applicata da anni, anche dalla precedente gestione della scuola.
Gli insegnanti erano tenuti a comunicare il periodo in cui erano assenti per ferie o vacanze, pur da loro liberamente scelto, evidentemente per consentire alla di CP_2
gestire le eventuali richieste pervenute nel periodo di loro assenza. Parimenti essi rendicontavano alla segretaria le ore svolte dagli studenti (cfr. doc. da 7 Parte_3
a 9 e da 14 a 16 appellati), talvolta le chiedevano di approntare materiale didattico, di stampare materiale di acquistare libri per gli studenti.
Tali elementi indicano che gli stessi non erano totalmente autonomi, nel senso che, una volta accettato l'incarico, la prestazione doveva essere svolta secondo gli standard pag. 14/17 richiesti dalla scuola, garantendo gli obiettivi formativi che il corsista aveva chiesto alla scuola, nei luoghi di pertinenza della scuola, con studenti che era la scuola stessa a procacciare all'insegnante e che versavano i compensi non direttamente all'insegnante, ma alla scuola.
La saltuarietà della prestazione, legata alla richiesta formativa, non è incompatibile con il carattere subordinato della prestazione. La S.C. ha precisato che la saltuarietà e scarsità delle prestazioni, intervallate da peridi di inoperosità, non esclude che quelle singole prestazioni abbiano assunto i caratteri della subordinazione. La non continuità delle prestazioni esclude solo l'unicità del rapporto di lavoro, ma non anche il carattere subordinato dei singoli e brevi lavori in cui si sono concretizzate le prestazioni (cfr.
Cass 7304/1999, 58/2009, 7024/2015).
Del resto il mercato del lavoro odierno conosce numerose forme contrattuali, quali il contratto di lavoro intermittente, il contratto di prestazione occasionale, in cui vi è subordinazione ma la prestazione non viene svolta a carattere continuativo. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario pieno, infatti, non è l'unico paradigma al quale riferirsi per qualificare un'attività.
Come sopra si accennava, l'eterodirezione in presenza di attività intellettuali assume caratteri più ibridi e sfumati e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro va ricostruito sulla base degli indici sussidiari, da prendere in considerazione non singolarmente bensì in una loro valutazione globale quali indici gravi, precisi e concordanti dell'effettiva ricorrenza della subordinazione.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese e richiamate a pagina 13 della presente sentenza, le prestazioni sono state svolte con continuità nel corso degli anni pur a cadenza non fissa, talvolta bisettimanale o addirittura più intensa, talaltra più sporadica;
i docenti non avevano una sia pur minima struttura imprenditoriale e si limitavano a pag. 15/17 rendere la propria prestazione intellettuale;
la retribuzione era prestabilita, uguale per tutti i docenti ed era corrisposta dalla scuola, non dallo studente, in base alle ore effettivamente svolte;
il docente era tenuto a coordinare l'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, sia per gestire la presenza nei locali dell'impresa in caso di corsi in contemporanea che per l'utilizzo del materiale messo a disposizione dall'impresa, sia avvalendosi della mediazione della segretaria della scuola per tutte le comunicazioni con gli studenti e per le singole chiamate, informando tempestivamente della loro assenza per un periodo continuativo.
Ferma la libertà sul piano didattico, sussisteva etero-organizzazione dell'attività di insegnamento e la prestazione di lavoro era utilizzata per il conseguimento dell'oggetto sociale della scuola. L'occasionalità della prestazione deve essere infatti valutata anche sotto tale aspetto: occasionale può essere una prestazione svolta per sopperire ad un'esigenza improvvisa e transitoria, si pensi alla chiamata di un tecnico per riparare un computer, ma non per assicurare in pianta stabile– pur con le peculiarità di cui si è detto circa la tempistica di erogazione delle prestazioni – con insegnanti madrelingua, o comunque laureati in discipline linguistiche, lo svolgimento di lezioni individuali e corsi collettivi da parte di una scuola di lingue straniere.
Per quanto riguarda la posizione di deve evidenziarsi che la stessa non è CP_4
neppure in contestazione nel presente giudizio di appello, dal momento che non era una docente ma una tutor per i corsi organizzati presso il Politenico di Milano. La contestazione ispettiva riguardava il fatto che la , assunta con co.co.co nel 2019 CP_4
e 2020, aveva svolto un'attività del tutto identica (per la quale aveva rilasciato ricevuta per prestazione occasionale), anche da ottobre 2018 a maggio 2019, pertanto tale attività era stata ricondotta dagli ispettori nell'alveo della para subordinazione e si era dato corso al recupero contributivo presso INPS.
pag. 16/17 Già nella memoria conclusionale, in primo grado, non era stata reiterata alcuna specifica contestazione per le sanzioni applicate al punto C dell'ordinanza, ovvero per la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'avvio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativa alla collaboratrice nell'ottobre 2018, CP_4
sanzioni che devono conseguentemente trovare conferma.
Venendo alle spese processuali, l'accoglimento del secondo motivo di appello impone la riforma del capo di condanna dell' alle spese. Non può, però, prevedersi Parte_1
una condanna degli opponenti al pagamento delle spese in favore dell'ispettorato, che in primo grado stava in giudizio avvalendosi dei propri funzionari e non ha presentato apposita nota delle spese diverse da quelle generali (Cass. n. 9900/2021).
Per il presente grado, in assenza di specifica, si provvede d'ufficio, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022; condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1
rimborso, in favore della parte appellante delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 5.000,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 284/2025
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere dott. Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato in Via degli Offici 14, , presso gli Uffici dell'Avvocatura Pt_1
appellante e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
assistiti e difesi dall'Avv. e dall'Avv. Parte_2
IZ SA elettivamente domiciliati in , PIAZZA ITALIA N. 4 Pt_1
presso lo studio dei difensori appellati CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione avversaria proposta in primo grado e, per l'effetto, rigettarla integralmente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese”
per parte appellata: Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello, contrariis reiectis: - rigettare l'avverso atto di appello in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi di cui al presente atto, confermando la sentenza di primo grado n.456/2025
e, comunque, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo della ITL PG 00000/2021-537-01 del 13.04.2021 e, di conseguenza, - revocare ed annullare per tutti i motivi di cui al presente atto l'Ordinanza-Ingiunzione dell'I.T.L. di n. 344/2022 del 06.09.2022, notificata il Pt_1
14 settembre 2022 alla ed in data 22.09.2022 al Sig. Controparte_3
oggi impugnata e, comunque, dichiarare che nessuna somma è Controparte_1
dovuta dal Sig. sia in proprio che quale legale rappresentante della Controparte_1
a titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti Controparte_3
contestati nel predetto verbale ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza Ingiunzione opposta. - Condannare l'I.T.L. di al Pt_1
pagamento di tutte le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 456/2025 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'opposizione proposta da come trasgressore e come obbligato Controparte_1 Controparte_2
in solido, ha annullato l'ordinanza- ingiunzione n. 344 del 6.9.2022 emanata da nei confronti dei predetti – fondata sulla Parte_1
violazione dell'art.9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter del DL 510/96 (per non aver comunicato al centro per l'impiego l'assunzione dei lavoratori subordinati riqualificati come tali nel verbale ispettivo (ciò per un totale di n. 128 violazioni) e per non aver comunicato al pag. 2/17 centro per l'impiego l'avvio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo alla collaboratrice nell'ottobre 2018) e dell'art. 4 bis, primo CP_4
periodo, comma 2 del D.lgs 181/2000 per non aver consegnato ai lavoratori subordinati riqualificati come tale nel verbale ispettivo la lettera di assunzione per un totale di 128 violazioni.
Posto che gli ispettori avevano disconosciuto tutte le collaborazioni autonome con partita Iva e le prestazioni occasionali intercorse con gli insegnanti di lingua presso il centro (dedito ad attività di docenza di lingue straniere, insegnamento CP_2
linguistico, traduzioni ed attività di interpretariato), il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato per i dipendenti per i quali era stata elevata la contestazione e di conseguenza ha annullato la sanzione.
Con ricorso in appello depositato il giorno 8 maggio 2025 l' Parte_1
ha impugnato detta sentenza chiedendone la riforma.
[...]
Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'omesso rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il verbale ispettivo non è atto autonomamente impugnabile.
Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell'art. 2094 c.c. e l'errata valutazione dell'istruttoria con riguardo agli indici sintomatici della subordinazione. La sentenza impugnata da un lato ha trascurato che l'attività di insegnamento presenta delle peculiarità, per cui l'assoggettamento alle direttive datoriali assume connotati più sfumati rispetto ad una subordinazione classica;
non ha correttamente valutato il fatto che i discenti erano clienti della scuola, che poi contattava l'insegnante ed organizzava i corsi, che le aule ed il materiale di consumo erano messi a disposizione dei docenti, che i rischi di impresa erano tutti a carico della scuola, che la retribuzione era commisurata ad un corrispettivo lordo fisso orario, sulla base delle ore svolte ed infine che, nonostante la prestazione fosse rimasta invariata, nel tempo aveva utilizzato CP_2
pag. 3/17 diverse tipologie contrattuali. Le prove dovevano poi essere valutate considerando più attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a quelle rese in udienza ad anni di distanza. Ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondata l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, vinte le spese.
Si sono costituiti gli appellati eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., per mancata indicazione del capo di sentenza impugnata e delle specifiche censure mosse alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
Sempre in via preliminare gli appellanti hanno riproposto le eccezioni assorbite, di per sé idonee a definire il giudizio, ossia la nullità del verbale e dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 legge 689/81, deducendo che il verbale di accertamento ispettivo è stato emesso a distanza di tre anni e sette mesi dall'inizio degli accertamenti e l'ordinanza ingiunzione a distanza di cinque anni, superando qualsiasi limite di ragionevolezza;
hanno inoltre eccepito la nullità del verbale e dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 13 comma 4 D. Lgs. 124/04, per radicale vizio di motivazione.
Nel merito hanno eccepito che non vi è alcuna violazione fra il chiesto e il pronunciato, essendo stata chiesta non la sola declaratoria di illegittimità del verbale, ma la revoca e annullamento dell'ordinanza.
Circa il secondo motivo, gli appellati hanno reiterato l'eccezione di inammissibilità per tardività della documentazione depositata dall'ispettorato nel primo grado di giudizio solo in data 14.4.2023 con prima udienza (di merito) fissata per il 17.4.2023.
Costituendosi per la discussione della sospensiva, infatti, l'ispettorato non aveva prodotto i documenti richiamati nell'atto e lo aveva fatto solo successivamente, in quanto, come attestato dalla cancelleria, per un inconveniente tecnico legato alla pag. 4/17 protocollazione dell'atto da parte dell'emittente esso era stato scartato automaticamente dal sistema.
Hanno inoltre osservato che la sentenza ha correttamente valutato la vicenda, ritenendo non provati gli indici della subordinazione e neppure quelli sussidiari invocati da controparte. Tutti i testi escussi hanno infatti dichiarato che i docenti erano assolutamente autonomi, liberi se accettare o meno la proposta, scegliendo il materiale per le lezioni, l'orario, spesso avendo altri committenti ed operando mediante partita Iva ben prima di fatturare per la . L'attività svolta era inoltre saltuaria, discontinua, CP_2
con importi variabili fra docenti ed anche per singolo docente, da fattura a fattura.
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente occorre rilevare che è infondata l'eccezione di tardività di produzione documentale , dunque i documenti prodotti dall'ispettorato sono pienamente utilizzabili.
Va infatti chiarito che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (cfr. Cass – Ordinanza n. 8720 del 28 marzo 2023).
Considerato che la documentazione prodotta dall'ispettorato consta essenzialmente del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, con tutta la documentazione connessa all'atto impugnato (cfr. Cass Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016) , ad esempio le dichiarazioni delle persone escusse e le fatture emesse dai docenti, essa risulta pag. 5/17 ammissibile anche se avvenuta oltre il termine (non previsto a pena di decadenza) ex art. 6 comma 8 D. 150/2011.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è da ritenersi infondata poiché il ricorso è articolato in censure sufficientemente specifiche, con indicazione delle singole parti della sentenza appellata e l'indicazione degli errori compiuti dal primo giudice che hanno riverberato i loro effetti sulla decisione impugnata.
In ordine alle eccezioni riproposte e di per sé idonee a definire il giudizio, non esaminate in prime cure, esse vanno disattese perché l'art. 14 legge 689/81 impone di contestare immediatamente la violazione, o comunque di farlo entro 90 giorni dall'accertamento. Nella specie la notifica del verbale è avvenuta il 16-20.4.2021 a fronte di verbale del 12.4.2021. Non rileva che il verbale di primo accesso fosse stato compilato il 20.9.2017; ed infatti circa la nozione di “accertamento della violazione” la giurisprudenza della Suprema Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, decorre non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano pag. 6/17 essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione.
L'ispettorato nel costituirsi ha elencato tutte le attività svolte nel corso del 2018, del
2019, del 2020 (salvo il periodo di sospensione Covid) e 2021, mediante audizione di informatori e richiesta di documenti, come testimoniato dagli allegati richiamati nel verbale di accertamento. La complessità degli accertamenti, con numerose posizioni lavorative da esaminare, soprattutto l'acquisizione di elementi tramite l'assunzione di sommarie informazioni dal legale rappresentante solo in data Controparte_1
22.3.2021, rendono evidente che l'amministrazione è venuta in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione solo a ridosso della data di stesura del verbale di accertamento e che anche la precedente tempistica non può dirsi “irragionevole”, proprio in ragione della natura e caratteristiche delle contestazioni, del numero di informatori da escutere, dell'attività svolta da CP_2
anche fuori regione e della necessità di istruire la pratica insieme ad INPS.
Per quanto riguarda poi l'ulteriore termine decorso fino alla notifica dell'ordinanza- ingiunzione, non si ravvisa alcuna nullità perché il termine di cui all'art. 14 si riferisce alla contestazione non al provvedimento finale (art. 18), per il quale l'unico limite oggettivo è la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 L. 689/1981.
Per quanto concerne invece la violazione dell'art. 13 del decreto 124/2004, essa non sussiste in quanto il verbale di accertamento ispettivo (doc. 56) contiene gli “esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova”, consta di 18 pagine e numerosi allegati che ben consentono al trasgressore di comprendere quanto contestato e su quali elementi si è fondata la contestazione.
L'ordinanza, del resto, come ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ma tale obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, attraverso il pag. 7/17 richiamo alle risultanze del verbale ispettivo, o comunque ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato. Detta motivazione non deve essere dunque analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, in particolare non è necessario che le dichiarazioni assunte vengano riportate con il virgolettato, purché, appunto, sia pure in forma succinta, sia ricostruibile l'iter logico della decisione e gli elementi di prova sui quali essa si è fondata.
Oltretutto, con recentissima pronuncia, la Cassazione ha stabilito che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (Cass sez 2, sentenza n. 14567/2025).
Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato. Per quanto infatti il primo punto delle conclusioni degli opponenti chiedesse di “accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo” (atto che non è autonomamente impugnabile, come correttamente rilevato dall'Autorità appellante), il ricorso ha contestato il verbale quale atto presupposto sul quale si fonda l'ordinanza ingiunzione, tanto è vero che nel successivo punto delle conclusioni si chiedeva di revocare e annullare l'ordinanza ingiunzione, vero oggetto della domanda, senza che dunque la sentenza abbia violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.
pag. 8/17 La sentenza impugnata ha ritenuto che l'amministrazione non abbia dimostrato l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo, disciplinare e di controllo, da parte del datore di lavoro, valorizzando il fatto che i docenti erano liberi di accettare o meno l'incarico, avevano autonomia nell'organizzare giorno e ora delle lezioni sulla base delle esigenze proprie e degli studenti, non erano tenuti a giustificare le assenze e non percepivano compensi fissi a cadenze predeterminate.
Sul punto, occorre anzitutto osservare che l'eterodirezione, vale a dire l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggia in modo peculiare (cd. attenuato) nel caso di lavori di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, ipotesi nelle quali, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dal ridetto assoggettamento può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, e vanno utilizzati criteri distintivi sussidiari.
Secondo Cass. 9252/2010, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione inserita nell'organizzazione aziendale, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.
pag. 9/17 Qualora tali indici siano solo in parte presenti, nel senso che sono presenti elementi tipici dell'una e dell'altra forma, occorre valutare in concreto, secondo un criterio di prevalenza, quali caratteristiche prevalgano.
Un primo elemento significativo da valutare nella fattispecie è che la aveva CP_2
come oggetto sociale tipico (cfr. visura camerale doc. 4 primo grado ) l'insegnamento di lingue, anche attraverso l'organizzazione di corsi, ciò nonostante non aveva nessun docente di lingue assunto stabilmente in pianta organica. È dunque ovvio che, per svolgere la propria attività imprenditoriale, avesse necessità di usufruire costantemente di prestazioni di docenza in modo da soddisfare la richiesta degli studenti.
Un altro elemento significativo è che nel corso degli anni alcuni insegnanti sono stati impiegati tanto con prestazioni formalmente autonome, fatturazione con partita iva, tanto con contratto di lavoro intermittente o co.co.co. , pur non essendosi modificate nella sostanza l'oggetto dell'attività svolta e le modalità di prestazione.
In particolare , legale rappresentante della , rendendo Controparte_1 CP_2
sommarie informazioni in data 22.3.2021 (doc.55) ha dichiarato che nel 2018 un cospicuo numero di docenti era stato assunto con contratto di lavoro intermittente per la necessità di partecipare ad una gara di appalto per l'insegnamento delle lingue nell'esercito italiano, per il quale era titolo preferenziale avere instaurato contratti di lavoro dipendente, gara che poi non era stata vinta. Il signor ha pure CP_1
precisato che solo l'aggiudicazione dell'appalto avrebbe potuto consentire di sostenere economicamente il più elevato costo di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il mercato dello specifico settore non può reggere prezzi superiori ai 12/13 euro all'ora.
Il medesimo signor ha anche dichiarato di essere stato lui a chiedere a chi CP_1
lavorava per la propria scuola di aprire una partita iva e di aver dovuto spesso insistere molto su questo punto con alcuni docenti.
pag. 10/17 Da tali dichiarazioni emerge dunque chiaramente che nel tempo le prestazioni professionali degli insegnanti erano state assicurate attraverso tipologie contrattuali diverse, pur essendo rimaste invariate le modalità di prestazione, e che la prestazione occasionale oppure la fatturazione con partita iva erano state quelle più utilizzate in quanto più “economiche” per la scuola e tali da consentirle di poter essere competitiva sul mercato.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha innanzitutto enfatizzato le dichiarazioni rese in corso di causa dai testi escussi, anche se diverse rispetto a quelle rese in sede ispettiva, ed ha ravvisato l'autonomia del rapporto per il fatto che i docenti, pur rendendo la propria attività in accordo con la segreteria della scuola, non erano affatto obbligati ad accettare gli incarichi di insegnamento e le modalità organizzative di svolgimento delle lezioni non erano imposte dalla scuola. Inoltre essi effettuavano test di ingresso stabilendo in autonomia il livello di partenza del discente, le lezioni individuali venivano concordate fra docente e studente ovvero, nel caso in cui lo studente aveva necessità di fare lezione in giorni ed ore specifici, la contattava i vari docenti CP_2
sino ad individuarne uno che fosse disponibile nei giorni indicati dallo studente;
in caso di variazioni di orario queste venivano concordate fra studente e docente;
nel caso di lezioni/corsi di lingua richiesti da enti pubblici o aziende private erano gli stessi committenti ad imporre date ed orari dei corsi e non la scuola;
gli insegnanti non erano soggetti a vincoli di orario, ma stabilivano loro stessi gli orari delle lezioni e la durata della prestazione secondo la loro disponibilità; in caso di necessità di permessi o assenze, non avevano alcun obbligo di inviare giustificativi di sorta né di chiedere autorizzazioni e/o permessi, limitandosi per correttezza a darne mera informazione alla scuola e/o agli studenti.
Orbene, innanzitutto va precisato che le dichiarazioni rese da terzi in sede ispettiva, per quanto non munite di fede privilegiata, costituiscono elemento di prova che il giudice pag. 11/17 deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(cfr. Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022).
Va poi rimarcato il principio secondo cui le dichiarazioni rese nell'immediatezza o comunque in tempi prossimi rispetto ai fatti contestati, devono considerarsi più attendibili rispetto a quanto affermato in udienza a molti anni di distanza.
Non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in Cassazione (cfr. Cass. Lav
8563/18, 17774/15, 13910/2001 e Cass. Ord 24208/2020) si è ritenuto che nella divergenza fra le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva ed in sede giudiziaria, vada attribuita maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime in quanto rese con maggior immediatezza, genuinità e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, ancor prima di conoscere la sanzione comminata, senza pressione e intimidazione e senza essere condizionate dal timore della perdita del posto di lavoro o dalla preoccupazione di subire comunque negative ripercussioni personali.
Il fatto quindi che alcuni dei testi escussi in giudizio (il novero dei soggetti auditi in sede ispettiva è nettamente maggiore) non abbiano confermato tutti gli aspetti enucleati dinanzi agli ispettori non è affatto decisivo ed in ogni caso sarebbe stato necessario un maggiore sforzo motivazionale onde precisare perché le prime dichiarazioni rese “a caldo” dovevano essere considerate meno attendibili delle seconde.
In secondo luogo, anche gli altri aspetti valorizzati dal Tribunale non paiono decisivi ad escludere la natura subordinata del rapporto.
La libertà del docente di accettare o meno l'incarico è parificabile alla libertà di qualsiasi lavoratore, nella fase che precede la formalizzazione del rapporto, di accettare o meno la proposta di assunzione: ciò che rileva sono le caratteristiche che il rapporto aveva in corso di svolgimento.
pag. 12/17 L'autonomia del docente nell'organizzare le lezioni sul piano metodologico è diretta conseguenza del principio, sancito anche costituzionalmente, di libertà di insegnamento.
L'autonomia didattica è un corollario della libera espressione culturale del docente ed il fatto che fosse il docente a stabilire il livello di partenza dello studente è connaturato alla natura dell'attività da svolgere: tale livello, invero, non poteva certo essere stabilito da chi si occupava solo di gestione amministrativa e non di didattica.
Dalle dichiarazioni rese (cfr. in particolare doc. 5-6-7-, dichiarazione GO ET
Martha, doc 31, dichiarazione Persona_1 Persona_2 Persona_3
doc. 38, dichiarazione;
doc. 39 dichiarazione doc. Testimone_1 Testimone_2
23 dichiarazione;
, doc. 27 dichiarazioni;
doc. 16 Testimone_3 Testimone_4
dichiarazione è emerso chiaramente che gli insegnanti di Persona_4
lingua non avevano contatti diretti con gli studenti per organizzare le lezioni ma si avvalevano del tramite della segretaria della scuola . Giorni ed ore delle Parte_3
lezioni venivano stabilite, in genere adeguandosi alle richieste degli studenti o degli enti richiedenti, previa acquisizione della disponibilità dei docenti. La scuola tendeva ad evitare contatti diretti fra studente e docente per evitare di perdere clienti e dunque anche in caso di impedimento dell'insegnante e di necessità di rimandare la lezione era la scuola ad avvisare lo studente. Le fatture venivano emesse nei confronti della scuola, non del singolo studente. In alcuni casi, sulla base di richieste continuative nel tempo
(per esempio per l'insegnante di francese e quella di giapponese, che hanno parlato di
“studenti storici”) il rapporto si è protratto per anni, con cadenza bisettimanale. Le lezioni venivano svolte presso la sede di nelle sue aule, ed anzi proprio CP_2
sulla base della limitata disponibilità di aule era necessario coordinare i vari docenti. Il materiale didattico per gli studenti veniva acquistato tramite la scuola ed era compreso nel costo del corso;
ha dichiarato che i testi migliori erano quella Controparte_1
della Oxford University e che quando, in qualche occasione, alcuni insegnanti volevano pag. 13/17 proporre loro testi, lo standard qualitativo non era altrettanto elevato, cosicché egli teneva all'utilizzo dei testi editi dalla . Oltre alle aule, i docenti utilizzavano CP_2
cancelleria e mezzi della scuola (fotocopiatrici, pc) salvo, in alcuni casi, l'utilizzo di tablet o laptop personali.
Al di là della maggiore o minore adesione ai corsi, che dipendeva ovviamente dalla variabilità della domanda degli studenti (ad es. GO era l'unica insegnante di tedesco, per la lingua russa, per il francese, mentre Persona_5 Testimone_1
più numerosi erano i docenti di inglese) sono emerse alcune caratteristiche costanti dei rapporti di lavoro, quali la localizzazione (nei locali di pertinenza dell'impresa),
l'utilizzo di beni aziendali, l'assenza di rischio imprenditoriale per i docenti, che si limitavano a rendere la propria prestazione intellettuale e ricevevano compensi in misura prestabilita e parametrata alla durata della lezione (compenso orario di 10 euro netti, uguale per tutti i docenti).
Al contrario di quanto dedotto dagli opponenti, i docenti erano tenuti a coordinarsi con l'organizzazione aziendale, sia adeguandosi agli orari richiesti dai corsisti che alla disponibilità di aule, che alla misura del compenso, che non era liberamente contrattabile, essendo uguale per tutti i docenti ed applicata da anni, anche dalla precedente gestione della scuola.
Gli insegnanti erano tenuti a comunicare il periodo in cui erano assenti per ferie o vacanze, pur da loro liberamente scelto, evidentemente per consentire alla di CP_2
gestire le eventuali richieste pervenute nel periodo di loro assenza. Parimenti essi rendicontavano alla segretaria le ore svolte dagli studenti (cfr. doc. da 7 Parte_3
a 9 e da 14 a 16 appellati), talvolta le chiedevano di approntare materiale didattico, di stampare materiale di acquistare libri per gli studenti.
Tali elementi indicano che gli stessi non erano totalmente autonomi, nel senso che, una volta accettato l'incarico, la prestazione doveva essere svolta secondo gli standard pag. 14/17 richiesti dalla scuola, garantendo gli obiettivi formativi che il corsista aveva chiesto alla scuola, nei luoghi di pertinenza della scuola, con studenti che era la scuola stessa a procacciare all'insegnante e che versavano i compensi non direttamente all'insegnante, ma alla scuola.
La saltuarietà della prestazione, legata alla richiesta formativa, non è incompatibile con il carattere subordinato della prestazione. La S.C. ha precisato che la saltuarietà e scarsità delle prestazioni, intervallate da peridi di inoperosità, non esclude che quelle singole prestazioni abbiano assunto i caratteri della subordinazione. La non continuità delle prestazioni esclude solo l'unicità del rapporto di lavoro, ma non anche il carattere subordinato dei singoli e brevi lavori in cui si sono concretizzate le prestazioni (cfr.
Cass 7304/1999, 58/2009, 7024/2015).
Del resto il mercato del lavoro odierno conosce numerose forme contrattuali, quali il contratto di lavoro intermittente, il contratto di prestazione occasionale, in cui vi è subordinazione ma la prestazione non viene svolta a carattere continuativo. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario pieno, infatti, non è l'unico paradigma al quale riferirsi per qualificare un'attività.
Come sopra si accennava, l'eterodirezione in presenza di attività intellettuali assume caratteri più ibridi e sfumati e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro va ricostruito sulla base degli indici sussidiari, da prendere in considerazione non singolarmente bensì in una loro valutazione globale quali indici gravi, precisi e concordanti dell'effettiva ricorrenza della subordinazione.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese e richiamate a pagina 13 della presente sentenza, le prestazioni sono state svolte con continuità nel corso degli anni pur a cadenza non fissa, talvolta bisettimanale o addirittura più intensa, talaltra più sporadica;
i docenti non avevano una sia pur minima struttura imprenditoriale e si limitavano a pag. 15/17 rendere la propria prestazione intellettuale;
la retribuzione era prestabilita, uguale per tutti i docenti ed era corrisposta dalla scuola, non dallo studente, in base alle ore effettivamente svolte;
il docente era tenuto a coordinare l'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, sia per gestire la presenza nei locali dell'impresa in caso di corsi in contemporanea che per l'utilizzo del materiale messo a disposizione dall'impresa, sia avvalendosi della mediazione della segretaria della scuola per tutte le comunicazioni con gli studenti e per le singole chiamate, informando tempestivamente della loro assenza per un periodo continuativo.
Ferma la libertà sul piano didattico, sussisteva etero-organizzazione dell'attività di insegnamento e la prestazione di lavoro era utilizzata per il conseguimento dell'oggetto sociale della scuola. L'occasionalità della prestazione deve essere infatti valutata anche sotto tale aspetto: occasionale può essere una prestazione svolta per sopperire ad un'esigenza improvvisa e transitoria, si pensi alla chiamata di un tecnico per riparare un computer, ma non per assicurare in pianta stabile– pur con le peculiarità di cui si è detto circa la tempistica di erogazione delle prestazioni – con insegnanti madrelingua, o comunque laureati in discipline linguistiche, lo svolgimento di lezioni individuali e corsi collettivi da parte di una scuola di lingue straniere.
Per quanto riguarda la posizione di deve evidenziarsi che la stessa non è CP_4
neppure in contestazione nel presente giudizio di appello, dal momento che non era una docente ma una tutor per i corsi organizzati presso il Politenico di Milano. La contestazione ispettiva riguardava il fatto che la , assunta con co.co.co nel 2019 CP_4
e 2020, aveva svolto un'attività del tutto identica (per la quale aveva rilasciato ricevuta per prestazione occasionale), anche da ottobre 2018 a maggio 2019, pertanto tale attività era stata ricondotta dagli ispettori nell'alveo della para subordinazione e si era dato corso al recupero contributivo presso INPS.
pag. 16/17 Già nella memoria conclusionale, in primo grado, non era stata reiterata alcuna specifica contestazione per le sanzioni applicate al punto C dell'ordinanza, ovvero per la mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'avvio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativa alla collaboratrice nell'ottobre 2018, CP_4
sanzioni che devono conseguentemente trovare conferma.
Venendo alle spese processuali, l'accoglimento del secondo motivo di appello impone la riforma del capo di condanna dell' alle spese. Non può, però, prevedersi Parte_1
una condanna degli opponenti al pagamento delle spese in favore dell'ispettorato, che in primo grado stava in giudizio avvalendosi dei propri funzionari e non ha presentato apposita nota delle spese diverse da quelle generali (Cass. n. 9900/2021).
Per il presente grado, in assenza di specifica, si provvede d'ufficio, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 344 del 6.9.2022; condanna e , in solido fra loro, al Controparte_2 Controparte_1
rimborso, in favore della parte appellante delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 5.000,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Arianna De Martino Dott. Claudio Baglioni
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