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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 752/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 752/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Schepis
RICORRENTE contro
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 05/04/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/02/2024, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è Controparte_1 nato il figlio il 07/12/2012), da entrambi riconosciuto. Rappresentava che Per_1 la convivenza cessava all'ottavo mese di gravidanza della ricorrente.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la stessa;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre e l'obbligo di mantenimento secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 23/10/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva solo parte ricorrente ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 30/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti, dichiarava la contumacia del e rinviava CP_1 per la decisione.
All'udienza del 08/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il procuratore di parte ricorrente insisteva in atti e, in ordine al diritto di visita da parte del padre e all'obbligo di mantenimento gravante sullo stesso, chiedeva di confermare la superiore ordinanza.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Nel merito: sull'affidamento super esclusivo, la domanda è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il nocumento all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie,
l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse del minore.
Invero, oltre al disinteresse manifestato dal nei confronti del presente CP_1 giudizio, il minore non ha alcun rapporto col padre e, secondo quanto Per_1 prospettato da parte ricorrente, emerge che il resistente non è presente nella vita del figlio dal 2021 e che lo stesso non ha mai contribuito, neanche economicamente, alla crescita del minore. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con il figlio e le condizioni di capacità di accudirlo nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita del piccolo Per_1
In definitiva, tali comportamenti sono indici della inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e pertanto giustificano una pronuncia di affidamento esclusivo. Inoltre, considerato che l'assoluta assenza del padre potrebbe essere foriera di rilevanti problematiche nella gestione della crescita del minore, all'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere- dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super-esclusivo); in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore.
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo, anche nella modalità super esclusiva, non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, si conferma quanto stabilito nell'ordinanza del 30/10/2024 (“il padre potrà incontrare e tenere con sé il minore secondo liberi accordi con la madre tenuto conto che non emergono da un lato ragioni ostative alla frequentazione e, dall'altro, considerato che la ricorrente si è mostrata ben disponibile ad agevolare la frequentazione padre/figlio”).
Sul mantenimento del minore: la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del minore.
3 In relazione al quantum del mantenimento, l'attuale situazione economico- patrimoniale del resistente è sconosciuta, non essendovi agli atti relativa documentazione. Pertanto, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del questo Tribunale conferma quanto statuito con CP_1
l'ordinanza resa il 30/10/2024 e, pertanto, ritiene che la somma di € 150,00 sia congrua ai fini del mantenimento del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 752/2024
R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 affida il minore in via c.d. super esclusiva alla madre, Persona_2 Pt_1
, con collocazione presso la stessa;
[...] dispone che la madre, , possa esercitare autonomamente i Parte_1 seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
di conseguenza il genitore affidatario esclusivo potrà firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate;
regola l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento del minore
[...] Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che si liquidano in € 4.535,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché oltre spese prenotate e
4 prenotande a debito.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587. 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 752/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Schepis
RICORRENTE contro
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 05/04/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23/02/2024, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale è Controparte_1 nato il figlio il 07/12/2012), da entrambi riconosciuto. Rappresentava che Per_1 la convivenza cessava all'ottavo mese di gravidanza della ricorrente.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido super esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la stessa;
1 - regolare i tempi di frequentazione tra il minore ed il padre e l'obbligo di mantenimento secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 23/10/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva solo parte ricorrente ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 30/10/2024, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti, dichiarava la contumacia del e rinviava CP_1 per la decisione.
All'udienza del 08/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il procuratore di parte ricorrente insisteva in atti e, in ordine al diritto di visita da parte del padre e all'obbligo di mantenimento gravante sullo stesso, chiedeva di confermare la superiore ordinanza.
Il Giudice, quindi, rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Nel merito: sull'affidamento super esclusivo, la domanda è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il nocumento all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie,
l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse del minore.
Invero, oltre al disinteresse manifestato dal nei confronti del presente CP_1 giudizio, il minore non ha alcun rapporto col padre e, secondo quanto Per_1 prospettato da parte ricorrente, emerge che il resistente non è presente nella vita del figlio dal 2021 e che lo stesso non ha mai contribuito, neanche economicamente, alla crescita del minore. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con il figlio e le condizioni di capacità di accudirlo nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita del piccolo Per_1
In definitiva, tali comportamenti sono indici della inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e pertanto giustificano una pronuncia di affidamento esclusivo. Inoltre, considerato che l'assoluta assenza del padre potrebbe essere foriera di rilevanti problematiche nella gestione della crescita del minore, all'affidamento esclusivo del minore alla madre si accompagnerà il potere- dovere di quest'ultima di prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti del figlio (c.d. affidamento super-esclusivo); in ogni caso, il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore.
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo, anche nella modalità super esclusiva, non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, si conferma quanto stabilito nell'ordinanza del 30/10/2024 (“il padre potrà incontrare e tenere con sé il minore secondo liberi accordi con la madre tenuto conto che non emergono da un lato ragioni ostative alla frequentazione e, dall'altro, considerato che la ricorrente si è mostrata ben disponibile ad agevolare la frequentazione padre/figlio”).
Sul mantenimento del minore: la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento del minore.
3 In relazione al quantum del mantenimento, l'attuale situazione economico- patrimoniale del resistente è sconosciuta, non essendovi agli atti relativa documentazione. Pertanto, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del questo Tribunale conferma quanto statuito con CP_1
l'ordinanza resa il 30/10/2024 e, pertanto, ritiene che la somma di € 150,00 sia congrua ai fini del mantenimento del minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 752/2024
R.G.: dichiara la contumacia di;
Controparte_1 affida il minore in via c.d. super esclusiva alla madre, Persona_2 Pt_1
, con collocazione presso la stessa;
[...] dispone che la madre, , possa esercitare autonomamente i Parte_1 seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
di conseguenza il genitore affidatario esclusivo potrà firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate;
regola l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
dispone l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Pt_1
la somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento del minore
[...] Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che si liquidano in € 4.535,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nonché oltre spese prenotate e
4 prenotande a debito.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587. 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593.
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