Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Volontaria Giurisdizione Separazione
consensuale
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Marianna Serrao Giudice
Michele Moggi Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 3 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] Parte_1 C.F._1
(SI) , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.CAMPOPIANO ALESSIA ,
, che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a Controparte_1 C.F._2
RM , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. PUGLIESE
ELEONORA , , che lo/la rappresenta e difende,
Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: in data 5 marzo 2025 esprime parere favorevole.
Ricorrenti: “il Collegio con sentenza omologhi la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1. I Sig.ri e vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
Pagina 1
2. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale mutamento dei propri recapiti, anche telefonici, fino a che la figlia sarà minorenne;
_1
3. La casa coniugale sita in Siena, Via Benvoglienti n .4, di proprietà di
[...]
, figlio nato dal primo matrimonio della Sig. di cui la stessa è Per_2 Parte_1 usufruttuaria, resterà nel possesso della medesima;
mentre il Sig. si CP_1 impegnerà a trovare al più presto una abitazione dove trasferirsi;
4. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso la madre nella casa coniugale sita in Siena, via Benvoglienti n. 4;
5. La responsabilità genitoriale relativa alla figlia minore riguardante le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata disgiuntamente;
6. Essendo precisa volontà delle parti che la figlia possa continuare a godere di un gratificante e costruttivo rapporto con entrambe le figure genitoriali, e con le rispettive famiglie di origine, i genitori si impegnano a non ostacolare le relazioni parentali dei figli anche con l'altro nucleo familiare;
7. Le reciproche modalità di visita nei confronti della figlia minore saranno improntate alla massima elasticità nel rispetto delle esigenze dei genitori e della figlia stessa, comunque si prevede che la figlia minore trascorrerà _1 esattamente
Pagina 2 la metà del tempo con la madre e la metà con il padre, con la seguente turnazione: lunedì e martedì con un genitore, mercoledì e giovedì con l'altro, fine settimana (da intendersi dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola) con il genitore con cui ha passato i primi due giorni della settimana. La settimana successiva i giorni saranno invertiti tra i due coniugi. Durante le vacanze Natalizie starà, ad anni alterni, dal 24 Dicembre _1 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro, iniziando dal 2025 con la prima settimana insieme alla madre e la seconda con il padre. Durante le vacanze Pasquali starà tre giorni con ciascun genitore, _1 trascorrendo con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni. Durante le vacanze estive trascorrerà metà del tempo con la madre _1
e metà con il padre, anche non consecutivo, da accordare di anno in anno tra i coniugi entro il mese di Aprile.
8. I genitori provvederanno a mantenere la figlia in modo diretto ripartendo, pertanto, a perfetta metà le spese relative alla stessa;
si intende però che, nel caso che uno dei due coniugi non possa provvedere a tenere la figlia in uno dei giorni di propria spettanza per imprevisti, motivi di salute, di lavoro o altro e voglia (con l'accordo dell'altro coniuge) appoggiarsi all'altra parte, dovrà provvedere con un contributo di euro 10 al giorno, oltre ad eventuali ulteriori spese che dovessero essere necessarie nel giorno in cui _1 sarebbe dovuta rimanere con lui/lei (es. regalo di compleanno per una festa, babysitter…..). Anche tutte le spese straordinarie riguardanti Saranno ripartite al _1
50%(si indicano a titolo esemplificativo: spese sanitarie non rientranti nel SSN, gite scolastiche, libri, apparecchi dentistici, attività sportive e extrascolastiche in genere, tasse scolastiche e/o spese inerenti allo svolgimento della scuola/università….ecc….);
Pagina 3 e subordinate al preventivo accordo dei coniugi ad eccezione di quelle urgenti od obbligatorie 11. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione coniugale, le parti concordano che tutto quanto si trovi ancora nell'appartamento al momento della omologazione delle condizioni tramite sentenza di separazione, rimarrà di proprietà esclusiva della Sig.ra senza che nulla abbia più diritto a pretendere il Sig. in Parte_1 CP_1 merito agli stessi;
si precisa che, i beni di proprietà del Sig. CP_1 attualmente presenti nel garage e nella cantina di pertinenza della casa coniugale, resteranno nel possesso di quest'ultimo, il quale provvederà al relativo ritiro non appena avrà la disponibilità di un nuovo alloggio
12. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi altra pendenza economica tra le medesime esistente;
13. I coniugi convengono che l'anello donato dal Sig. alla Sig. CP_1 in occasione del fidanzamento, resti nel possesso della Sig. Parte_1 ma venga destinato alla figlia . Parte_1 _1
14.I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dunque che non ricorrono reciprocamente i presupposti per la previsione di concorsi al mantenimento;
15. Le parti si rilasciano il consenso all'espatrio ed alla emissione dei relativi documenti sia per la propria persona che per i figli.
16. Il tutto fatta salva ed impregiudicata l'omologazione da parte del Tribunale di Siena”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/12/2024 gli interessati hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 30/05/2015 contratto matrimonio concordatario in IL;
che dalla loro unione è nata l'[...]. _1
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Solo , con riferimento al punto 15) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti. Nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
Pagina 4 1)Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 [...]
( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in IL, celebrato il 30/05/2015 , trascritto presso il medesimo comune al n. 3 parte II serie A dello stesso anno . 2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IL provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 12/3/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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