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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11441 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 246 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto altri contratti d'opera
TRA
(CF: ) con sede legale in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via Tacito, presso lo studio dell'avv. Santucci Roberto Nebiolo Vietti Mauro e dell'avv.
IC RI pec: e RI IC;
pec Email_1
che la rappresentano e difendono anche Email_2 disgiuntamente per procura estesa su foglio separato e quindi da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE-convenuta in senso sostanziale
E
. (P.IVA C.F.: ) con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia Controparte_2 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Mormando - p.e.c.:
- e dall'Avv. Alessandro D'Oria – pec: Email_3
- ed elettivamente domiciliata presso e nel loro Email_4 studio in Lecce, alla via Francesco Milizia n. 75, per procura estesa su foglio separato e quindi da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA- attrice in senso sostanziale CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. come da verbale del 12 settembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14238/2020 del 10/9/2020 emesso dal
Tribunale di Roma nella causa RG. 42097/2020, ha convenuto in giudizio CP_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18645,99, oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché le spese del procedimento del monitorio. Già con il ricorso l'attuale società opposta ha tra l'altro dedotto, che “in data 20.1.2019 CP_1
e (EN ) hanno stipulato un contratto
[...] Parte_1 CP_3 in virtù del quale (ai sensi dell'art. 5 di tale atto negoziale) la prima si impegnava, tra l'altro, “a curare ogni aspetto organizzativo connesso all'organizzazione dell'evento scientifico (2019) e di tutte le altre attività”, “a far fatturare a ogni entrata CP_3 derivante dall'attività commerciale e conseguentemente far incassare a ogni CP_3 forma di provento inerente e conseguente, direttamente e/o indirettamente, all'evento (a solo fine esemplificativo: quote d'iscrizione, affitto spazi espositivi, organizzazione simposi satellite, sponsorizzazioni, cene sociali, contributi pubblici e privati ecc.) ed a tutte le altre attività in programmazione SALUTO”, nonchè “a garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000 iva inclusa, senza che questo pregiudichi il lavoro mensile impostato e fatturato a parte”; che “ Parte_1 si è obbligata a corrispondere in favore di l'importo mensile di Euro Controparte_1
2.600,00 corrispondente alla “parte fissa”, coinvolgendo le seguenti figure professionali per area di competenza, così come di seguito descritte: Operativo: attività di coordinamento scientifico, gestione PCO e budget per la manifestazione, gestione accreditamento ECM con le seguenti risorse: a) (supervisione) – Testimone_1
300,00 euro mese (10) + 4 giorni durante evento a 300,00 euro cad a Parte_3
(operativo full) – 800,00 euro mese (10) + 4 giorni durante evento a 200,00 euro cad.
Sales: gestione rapporti aziende del settore, programmazione e finalizzazione sponsorizzazioni, recall telefonico, gestione attività pre-durante e post evento, Community
Pag. 2 di 20 Partner su con le seguenti risorse: o (supervisione) – 300,00 Parte_4 CP_4 euro mese (9) + 4 giorni durante evento a 250,00 euro cad o (call center) – Controparte_5
500,00 euro mese (8) – no presenza evento. Variabile in base al fatturato raccolto dalla struttura – 30% (nuovo) e 10% su quello dell'elenco consegnato” e per la “strategia e
Sviluppo: coordinamento del team sopra citato, sviluppo di redazione e strategia con il comitato coordinatore e con EN, visione e sviluppo per le prossime edizioni o Per_1
00,00 euro mese (10) + 4 giorni a 400,00 euro cad”. che “Sempre con il contratto
[...] stipulato, poi, è stato pattuito che “I costi sopra esposti sono esenti da IVA e per la parte fissa mensile saranno fatturati ogni mese a partire dal 31 Marzo 2019. Sono esclusi costi di trasferta e per attività collegate, che saranno concordate e rendicontate in accordo con o suo referente diretto. Si precisa che il corrispettivo dovuto verrà corrisposto CP_3 alla fine di ognuno EI mesi corrispondenti”;
Invece la società opponente ha, tra l'altro, dedotto che “Your Event Group – EN Contr Group s.r.l. (di seguito ) è proprietaria del marchio che si riferisce ad un CP_3 evento annuale, di portata nazionale, nel settore della medicina;
più in particolare CP_3
è costituito da una serie di eventi di natura scientifica e da altri di natura divulgativa”; che
Contro
Contro
“ (di seguito è società specializzata nel settore PCO (Professional CP_1
Contro Conference-Congress Organizer) per attività di consulenza (si veda dichiarazione l secondo cpv in Premessa del contratto pag. 1 e art.7 punto a)”; che “poiché la partecipazione a è gratuita, le spese (e gli CP_3 utili) sono assicurati dagli sponsor”; che essendo gratuita la partecipazione all'evento “le Contro spese (e gli utili) sono assicurati dagli sponsor”; che “ all'art. 5 ultimo cpv del contratto” del 20/1/2019 , “si è impegnata “a garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000,00 IVA inclusa….” ; che risultando un modesto risultato da parte della la quale “a fine giugno è risultato, Controparte_1
Contro in sede di consuntivazione interna, che veva trovato una sola sponsorizzazione, su Contr presentazione di , per € 3.000,00 + IVA 660,00 = 3.660,00 da parte di CP_7
(doc. 5a-5b)”, la si è attivata per trovare direttamente le Parte_1
Contr sponsorizzazioni;
“ ha ottenuto direttamente le sponsorizzazioni di NL (€
3000), DC (€ 5000), IA (€ 5000), ER (€ 3000), LI IL (€ 7090),
A.AR (€ 10000), DI (€ 5000), VO RD (€ 2000), DM (€ 3000) e, per il tramite dell'Università di Torino-Scuola di Medicina, Comune di Torino (€ 16393) e
Pag. 3 di 20 Camera di Commercio di Torino (€ 8196) ed € 5000 da per un Controparte_8
Contr totale di € 72.679 oltre IVA (doc. 6-17); ha anche ottenuto la sponsorizzazione dall'associazione ER EI AV per € 8.196+ IVA (10.000,00 lordi;
doc.18), delegando Contro all'incasso diretto da computarsi come acconto EI compensi contrattuali, circostanza pacifica come risulta dalla mail di controparte in data 16.7.2020 (doc. 19); Contro eve ancora oggi inviare le rendicontazioni relative alle attività e le spese sostenute dai soggetti indicati al punto 7 del contratto, come ivi previsto all'ultimo cpv, benché Contr queste siano state più volte richieste da;
che nelle giornate del convegno (19/21 Contro settembre) sono mancate le presenze di tutte le persone di reviste dall'art. 7 del contratto;
era presente soltanto 1 hostess incaricata di raccogliere i questionari per la Contr gestione EI crediti formativi per i medici (doc. 20); , stante l'assenza delle persone previste, le ha sostituite con ed oltre alla presenza già Parte_5 Parte_6 programmata di (operativa) e (una stagista), nonché Persona_2 Persona_3
Contr
(dipendente ); la retribuzione di determina un Persona_4 Parte_5 costo mensile lordo per la società di € 2.083 mentre determina un costo Parte_6 mensile lordo per la società di € 2.495 (doc. 21); dividendo tali somme per 175 ore/mese e moltiplicando per i 3 giorni dell'evento SaluTO resi dalle due risorse (24 ore/ciascuna) risulta rispettivamente un costo d'evento di € 285 ed € 342 (tot. 627€); soggetti indicati all'art. 7 del contratto risulta non abbiano concluso le prestazioni previste ed, in particolare: a. si è allontanato a fine aprile 2019 ed è stato sostituito da uno CP_4 stagista (v.doc. 4); b. ha cessato la collaborazione a fine luglio 2019 e non Controparte_5
è stata sostituita;
i lavori sono stati sospesi alla fine di luglio e ripresi nei primi giorni di Contro settembre;
metteva di realizzare il materiale promozionale e divulgativo scientifico in esecuzione dell'art. 4 del contratto;
l'unico materiale distribuito era quello EI questionari per gli accrediti ECM per i conseguenti riconoscimenti formativi EI medici
Contro
Contr (v.doc.20); a sempre avuto come interlocutore di Direttore Persona_1
Contr delle Relazioni con terze Organizzazioni;
al termine EI lavori ha manifestato a l'intenzione di chiedere i danni per il mancato raggiungimento del target Persona_1 delle sponsorizzazioni;
le parti, successivamente ed al fine di evitare un contenzioso, hanno ritenuto di abbandonare le reciproche richieste;
25.tale accordo è stato concluso senza formalità o scambio di dichiarazioni scritte anche perché non Persona_1
Contro
Contr disponeva EI poteri di rappresentanza di non è in grado di affermare se egli
Pag. 4 di 20 sia stato autorizzato dalla società mandante;
il mancato rispetto dell'intesa (doc. 22, che si Contro riferisce ai 15.000€ dell'ultima fattura 308/f- v.infra) ha portato le parti a reciproche contestazioni d'inadempimento (docc. 23-24 che richiamano il doc. 19). Ha eccepito l'
Incompetenza Territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Firenze
“perché società ha come sede operativa Firenze in v. Masaccio 167 come risulta dalla visura CCIAA allegata (doc. 30); la sede di Roma è solo di comodo”; la risoluzione per inadempimento di cui “la forma più grave […] consiste nel non avere raggiunto la quota di sponsorizzazioni prevista (art. 5 contratto ultimo cpv “garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000,00 IVA inclusa..)” osservando che “l'art. 5 ultimo cpv citato, garantendo un fatturato minimo, rappresenta un'obbligazione di risultato ove Contro l'inadempimento di isulta per tabulas”; che “è pur vero che le parti, prevedendo all'art. 5 l'obbligo di risultato nelle sponsorizzazioni, hanno aggiunto “senza che questo pregiudichi il lavoro mensile impostato e fatturato a parte”, riferendosi quindi ad un'ulteriore obbligazione di mezzi da valutarsi autonomamente ma, anche sotto questo Contro profilo, ppare inadempiente”; che “I motivi per cui per questa seconda obbligazione Contro
inadempiente sono qui di seguito illustrati anche in riferimento alla violazione EI principi di buona fede contrattuale e più in particolare: - mancata presenza EI soggetti indicati alle giornate del convegno: risulterà dalle prove testimoniali che nessuno EI soggetti previsti (quattro persone) è stato presente (si veda comunque il doc. 20 ove scrive in data 10.9.19 Testimone_1
“purtroppo come già comunicato saremo a Parigi per un congresso internazionale e non potremo presenziare all'incontro”); si è presentata soltanto una hostess la cui presenza era necessaria per formalizzare gli accrediti formativi ECM;
- mancata predisposizione del Contr Contro materiale: ex art. 4 del contratto, aveva affidato a 'organizzazione scientifica dell'evento 2019 (penultimo cpv della premessa del contratto), nonché l'organizzazione Contro logistica (1° cpv della premessa); non consegnando nulla si è resa gravemente inadempiente su un aspetto che appare fondamentale per qualunque evento che abbia caratteristiche scientifiche, come peraltro risulta da quanto comunicato da
[...] il 10.9.19 (v.doc.20) ove afferma “il materiale ECM per i relatori è già stato Tes_1 inviato …e non sarà
Pag. 5 di 20 consegnato altro”; - riduzione delle ore lavoro promesse in contratto: ha Controparte_5
Contro cessato le prestazioni a fine luglio 2019 senza essere sostituita, ma a continuato a emettere le stesse fatture che emetteva quando questa era in servizio. CP_4 indicato all'art. 7 come supervisore, è stato sostituito da uno stagista (v. doc. 4) sulla cui Contro esperienza e capacità è lecito dubitare, ma a continuato a fatturare gli stessi valori economici previsti senza tener conto della diversità del profilo professionale;
- omessa consegna delle rendicontazioni sui lavori svolti: l'art. 7 del contratto ultimo cpv prevede Contr i impegna a consegnare a , entro 15 giorni dalla chiusura dell'evento, il CP_3 consuntivo e la rendicontazione dettagliata delle attività gestite”, circostanza che non si è verificata. Inviando le fatture senza dare alla controparte la possibilità di verificare i tempi Contro di lavoro, a violato i criteri di buona fede perché ha volutamente oscurato i dati del proprio ruolo all'ovvio fine di impedire a controparte un controllo. Basti pensare, a mero Contro titolo esemplificativo, che a fatturato i mesi di lavoro previsti nel contratto (alcuni erano 10, per altri 8 o 9) considerandoli tutti per 10 mesi, mentre il lavoro effettivo è stato di 7 mesi (da febbraio a settembre con l'interruzione di agosto)”. Inoltre ha desunto l'infondatezza deducendo che “Anche a voler superare quanto sopra, la somma richiesta non è esatta perché deve essere ridotta delle seguenti somme, facendo seguire un calcolo in relazione ai mesi di lavoro svolto: “ 300€/mese x 7= 2.100 - Testimone_1 [...]
800€/mese x 7=5.600 - (dimissionario da fine aprile) Pt_3 CP_4
300€/mese x 3= 900 a cui aggiungere un compenso per lo stagista che lo ha sostituito che appare equo proporre nella misura del 50%, con l'aggiunta quindi di €150x4=600 -
, dimissionaria da fine luglio 2019 ha determinato un credito di 500/mese Controparte_5
x6= 3.000 - 700€/mese x 7= 4.900. La somma di quanto sopra esposto per Persona_1 le prestazioni da contratto rese da
Contro
Contro ammonta a 17.100+IVA. La somma delle fatture emesse da è invece di €
29.216,42+IVA e la differenza si spiega anche per altri due motivi. L'emissione delle fatture si basa su un calcolo di 10 mesi per tutti i soggetti anche se per alcuni ne erano previsti soltanto 8 o 9 di mesi, mentre la durata effettiva delle prestazioni lavorative è stata di 7 mesi. Ad esempio, nell'ultima fattura 1308/f si richiamano le prestazioni di ottobre e novembre 2019 che non esistono perché la manifestazione è stata chiusa il 21 settembre
2019. La seconda ragione del divario è data da una richiesta di rimborso spese che non sono mai state documentate. A titolo esemplificativo nella fattura 1308/f (v.doc.29) agli
Pag. 6 di 20 onorari sono aggiunti € 2.518,32 per rimborsi spese che vengono qualificati per le prestazioni onsite (e cioè per la presenza fisica al convegno di settembre che in realtà non c'è mai stata;
v.doc.20). E' anche possibile che, a parte i due biglietti del treno (v. docc.31a e 31b), vi siano state altre spese, ma controparte non ha mai fornito i giustificativi. In realtà la somma (€ 17.100 + IVA) deve essere ancora ridotta perché è Contro necessario dedurre i costi del personale che a dedicato alle sponsorizzazioni ove il suo inadempimento è di un'evidenza palmare;
non è chiaro chi nella pratica si sia occupato di tale attività, ma, sulla base dell'art. 7 del contratto, è indicata Controparte_5 per l'attività di call center ed occorre allora dedurre ulteriormente quanto da questa maturato pari ad € 3.000 (perché la prestazione è collegata ad una attività di ricerca degli Contro sponsor dove inadempiente); il dovuto scende quindi ad € 14.100+IVA (lordo € Contr 17.202). ha pagato come imponibile € 3.136,10 della fattura 424/f-2019 ed € 2.600 della fattura 936/f-2019 di cui infatti controparte non chiede il pagamento (prodotte sub
25 e 26); poi ha pagato € 8.196 +IVA cedendo a Contro la sponsorizzazione di ER EI AV (v. doc. 18). Quindi il totale è di €
13.932+IVA (lordo € 16.997)”. Ha proposto domanda riconvenzionale in relazione al mancato guadagno causato dall'inadempimento da parte della società opposta in relazione alle sponsorizzazioni di cui considerata la somma garantita di € 100.000, tenuto conto dell'IVA quale partita di giro da versarsi allo stato, considerato quindi un “capitale […] di Contro
€ 81.967,21 di cui 3.000,00 ottenuti a seguito dell'attività promozionale di ha Contro chiesto l'importo di € 78.967,21 per cui “la inadempiente”. In conclusione ha domandato “in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma risultando competente quello di Firenze;
in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di del contratto con revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e condanna di alla restituzione di quanto fino ad oggi CP_1 percepito pari ad € 13.932+IVA; in via subordinata, ridurre le somme richieste ad €
14.100+IVA dandosi atto EI pagamenti avvenuti pari ad € 13.932+IVA con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, dichiararsi tenuta e condannata al pagamento di € 78.967,21+IVA ed al rimborso EI costi del CP_1 personale sostenuti pari a 627€, oltre interessi come per legge;
con il favore delle spese comprensive di quelle generali”.
Pag. 7 di 20 CO . ha contestato quanto sostenuto da parte opponente Controparte_1 deducendo, tra l'altro, che Il contratto stipulato il 20.1.2019 “aveva la durata di dieci mesi Contro (fino al 30.11.2019)”; che l' “attività svolta da n favore dell'odierna opponente, proprio in relazione a quanto esposto ai due precedenti punti, non si è conclusa al termine dello svolgimento del congresso del settembre 2019, bensì è proseguita fino alla scadenza Contro naturale del contratto (30 novembre 2019), con la conseguenza che a diritto al pagamento di quanto spettante per tutta la durata pattuita (10 mensilità) con riferimento alla “parte fissa” del compenso negozialmente concordato (Euro 2.600,00 mensili), oltre ai costi vivi sopportati”; che l' ”attività di supporto nella ricerca di sponsor, sia di pertinenza del congresso che avulsa dallo stesso, poi, non può che configurarsi solo ed esclusivamente come la prestazione di un'opera di consulenza” rientrante in un obbligazione di mezzi e non di risultato;
di aver già tenuto conto rispetto al residuo dovuto dell'importo di € 10.000,00 (Euro 8.196,72 oltre I.V.A.), corrisposto da
[...]
in relazione alla fattura n. 2020/0000160/06 del 31.1.2020 “derivanti da un Parte_1 contratto di sponsorizzazione percepite da ma spettanti a Controparte_1 [...] in virtù di quanto previsto dal contratto”; che “in virtù della parziale Parte_1 compensazione delle somme reciprocamente dovute ed atteso che Parte_1
Contro non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto, ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 18.645,99 (Euro 28.645,99 –
Euro 10.000,00)”. Ha concluso domandando di “1.- rigettare tutto quanto eccepito, domandato e richiesto, ivi inclusa la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo n. 14238/2020 del 10.9.2020; 2.- condannare l'odierna opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 ha specificato che la richiesta riguarda i costi fissi.
È stata istruita la causa con produzione della documentazione.
Si rileva in rito che la causa è stata istruita nel corso del contrasto al Covid-19.
Inoltre la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Pag. 8 di 20 Codesto Tribunale, con provvedimento del 13 maggio 2021, emesso dal precedente giudice, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La controversia è pervenuta a questo giudice solo all'udienza del 20 dicembre 2023. Nel prosieguo del giudizio fatte precisare le conclusioni e discussa la causa, all'udienza di rinvio, il giudice ha deciso con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Ebbene l'eccezione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale di codesto Tribunale deve essere rigettata. l'eccezione di incompetenza territoriale genericamente sollevata da parte opponente. Come formulata, deve essere considerata per non proposta ai sensi dell'art. 38
c.p.c., non avendo la convenuta contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i possibili criteri EI fori concorrenti previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c. e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (Cfr.: Cass., civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3539 del 14/02/2014) nonché di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione - ex plurimis cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011- con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cfr.:
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; Cfr.: Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). In particolare, relativamente alla fattispecie, riferita a persona giuridica, la contestazione, nell'atto di citazione in opposizione da parte del convenuto sostanziale, - formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. (Cass, sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; cfr.: Cass, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del
11/12/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008). Come nel caso in esame è
Pag. 9 di 20 incorso l'opponente, non avendo egli evidenziato nell'atto di citazione i criteri suddetti.
Infatti le norme sulla competenza territoriale derogabile sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, la loro violazione può essere rilevata soltanto su eccezione di parte, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo.
Peraltro, nel mentre la pronunzia declinatoria della competenza e mediata dalla suddetta eccezione e vincolata al contenuto di questa, nel senso che il giudice non può emetterla che con riferimento al profilo dedotto ed alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, la pronunzia affermativa non soffre tale limitazione, poiché il giudice può e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la competenza a decidere sulla causa proposta. Fra tali ragioni rientrano anche la sua incompletezza e, cioè, la omessa contestazione di uno qualsiasi EI possibili criteri concorrenti attributivi della competenza. Verificandosi quest'ultima ipotesi, infatti, il giudice non può indagare ex officio se del criterio non contestato ricorrano, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza. ( V 2748/75, mass n 376753) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15 del 07/01/1976; cfr.: Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006).
Comunque pur volendo ritenere la completezza dell'eccezione, nonostante quanto già esposto sia esaustivo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata avendo l'attore in senso sostanziale radicato correttamente la competenza del giudice avanti al quale chiedere il decreto ingiuntivo secondo il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. In effetti ai fini della determinazione della competenza per territorio, nelle cause relative ai diritti di obbligazione la parte attrice ha la facoltà di fissare la competenza territoriale in base al foro facoltativo, cioè nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). L'art. 1182 co.3 c.p.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.civ. sez. 3, Sentenza n. 10226 del 26/07/2001) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
mentre per i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, va applicata la regola generale dell'art. 1182 co.4 c.c. e cioè dell'adempimento presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (Cass., sez. 3,
Sentenza n. 22326 del 24/10/2007). Dunque alla stregua della prova incontroversa fornita
Pag. 10 di 20 dello stesso opponente, risultano le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (cfr.: Cass. n.
14236/1999). Si aggiunga che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455/2010) Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ponendo a base al contratto, avendo le parti stabilito il compenso in parte determinata a costo fisso e in parte a percentuale comunque determinabile secondo la pattuizione contrattuale (art 5 e
7), con la conseguenza che essa di fatto quale obbligazione portable, cioè eseguibile al domicilio del creditore la cui sede legale è ubicata in Roma, come dedotto dalla stessa parte opposta nonché da quanto si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Roma - prodotta da parte opponente (doc.30). Pertanto la somma richiesta appare essere liquida, cioè determinata ed in ogni caso determinabile in base a semplice calcolo aritmetico. È, altresì, pacifico, ovvero non contestato, che l'attore in senso sostanziale aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione ed ha a tutt'oggi sede a Roma, quindi deve ritenersi competente a conoscere la domanda il Tribunale di Roma.
Allora l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta sostanziale deve essere respinta.
Anzitutto l'eccezione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale di codesto Tribunale deve essere rigettata. l'eccezione di incompetenza territoriale genericamente sollevata da parte opponente. Come formulata, deve essere considerata per non proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c., non avendo la convenuta contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i possibili criteri EI fori concorrenti previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c. e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (Cfr.: Cass., civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014) nonché di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione - ex plurimis cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17020 del 04/08/2011- con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di
Pag. 11 di 20 detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito
(Cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; Cfr.: Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). In particolare, relativamente alla fattispecie, riferita a persona giuridica, la contestazione, nell'atto di citazione in opposizione da parte del convenuto sostanziale, - formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. (Cass, sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; cfr.: Cass, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del
11/12/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008). Come nel caso in esame è incorso l'opponente, non avendo egli evidenziato nell'atto di citazione i criteri suddetti.
Infatti le norme sulla competenza territoriale derogabile sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, la loro violazione può essere rilevata soltanto su eccezione di parte, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo.
Peraltro, nel mentre la pronunzia declinatoria della competenza e mediata dalla suddetta eccezione e vincolata al contenuto di questa, nel senso che il giudice non può emetterla che con riferimento al profilo dedotto ed alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, la pronunzia affermativa non soffre tale limitazione, poiché il giudice può e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la competenza a decidere sulla causa proposta. Fra tali ragioni rientrano anche la sua incompletezza e, cioè, la omessa contestazione di uno qualsiasi EI possibili criteri concorrenti attributivi della competenza. Verificandosi quest'ultima ipotesi, infatti, il giudice non può indagare ex officio se del criterio non contestato ricorrano, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza. ( V 2748/75, mass n 376753) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15 del 07/01/1976; cfr.: Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). Comunque pur volendo ritenere la completezza dell'eccezione, nonostante quanto già esposto sia esaustivo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata avendo l'attore in senso sostanziale radicato correttamente la competenza del giudice avanti al quale chiedere il
Pag. 12 di 20 decreto ingiuntivo secondo il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. In effetti ai fini della determinazione della competenza per territorio, nelle cause relative ai diritti di obbligazione la parte attrice ha la facoltà di fissare la competenza territoriale in base al foro facoltativo, cioè nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). L'art. 1182 co.3 c.p.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.civ. sez. 3, Sentenza n. 10226 del 26/07/2001) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
mentre per i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, va applicata la regola generale dell'art. 1182 co.4 c.c. e cioè dell'adempimento presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (Cass., sez. 3,
Sentenza n. 22326 del 24/10/2007). Dunque alla stregua della prova incontroversa fornita dello stesso opponente, risultano le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (cfr.: Cass. n.
14236/1999). Si aggiunga che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455/2010) Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ponendo a base al contratto, avendo le parti stabilito il compenso in parte determinata a costo fisso e in parte a percentuale comunque determinabile secondo la pattuizione contrattuale (art 5 e
7), con la conseguenza che essa di fatto quale obbligazione portable, cioè eseguibile al domicilio del creditore la cui sede legale è ubicata in Roma, come dedotto dalla stessa parte opposta nonché da quanto si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Roma - prodotta da parte opponente (doc.30). Pertanto la somma richiesta appare essere liquida, cioè determinata ed in ogni caso determinabile in base a semplice calcolo aritmetico. È, altresì, pacifico, ovvero non contestato, che l'attore
Pag. 13 di 20 in senso sostanziale aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione ed ha a tutt'oggi sede a Roma, quindi deve ritenersi competente a conoscere la domanda il Tribunale di Roma.
Allora l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta sostanziale deve essere respinta.
Nel merito in primo luogo occorre osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Importa inoltre richiamare al fine della decisione anche i seguenti principi. Il giudizio di cognizione, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto
(cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova EI fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del
21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). In particolare il principio, non incompatibile con l'opposizione a decreto ingiuntivo In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
Pag. 14 di 20 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. sez. u. sentenza n. 13533, del 30 ottobre 2001; Cass. sez. 1, sentenza n. 15659, del 15 luglio 2011). Inoltre l'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni EI fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).
Preliminarmente la generica reiterazione EI mezzi di prova da parte dell'opposto all'udienza di discussione deve essere rigettata. In effetti la parte ha richiamato la memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. dove è stata chiesta prova contraria in caso di ammissione della prova diretta avversaria non ammessa di conseguenza l'istanza non può che essere rigettata. In ogni caso la parte non ha dedotto, nemmeno riguardo alle prove dirette di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ragioni che non sono state già prese in considerazione dal magistrato precedente per cui deve essere revocata totalmente o parzialmente la sua ordinanza del 22 aprile 2022 circa la loro inammissibilità. A tal proposito il provvedimento del giudice, appare condividersi per i motivi in esso esposti, in quanto comportanti valutazioni e/o inerenti fatti generici ed ininfluenti o da provare documentalmente come peraltro condivisibilmente 'reciprocamente' dedotto dalle parti nelle loro terze memorie ex art. 183 cpc.
Successivamente nel merito parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale sorto tra le parti che oltre ad essere non confutato appare anche idoneamente documentato attraverso la scrittura privata prodotta dalle parti (doc. 3, fascicolo dell'opponente; doc.
Pag. 15 di 20 11, fascicolo dell'opposto). Ora in via prioritaria in relaziona alla domanda riconvenzionale inerente la risoluzione del contratto e il grave inadempimento della parte opposta, tenuto conto della complessità EI rapporti fra le parti in sede di esecuzione del contratto, come rilevato anche dal precedente magistrato, in base al significato letterale e complessivo dell'accordo inerente le obbligazioni della società opposta la domanda appare parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
Anzitutto la obbligazione inerente le sponsorizzazioni risulta essere autonoma, come pacificamente rilevato, dall'obbligazione del lavoro mensile essendo escluso, contrattualmente, che la prima pregiudichi l'attività di lavoro rappresentata dalla seconda rispetto alla quale è stata prevista anche una fatturazione a parte (art 5, ultimo comma).
Conta rilevare, quale soluzione derimente la questione, la previsione contrattuale della facoltà di recesso riservata alla società committente a seguito della verifica della percentuale di fatturato raggiunto rispetto a quello target da eseguirsi ogni due mesi (art. 7, ultimo comma). esclude sin dall'origine della contrattazione l'interesse della CP_9 parte alla risoluzione. Infatti pur non avendo dimostrato la società opposta di aver adempiuto alle obbligazioni di ricerca delle sponsorizzazioni, la mancanza di verifica, unitamente, quale ulteriore elemento indiziario chiarificatore, la mancanza di diffide ad adempiere o confutazioni, quindi un comportamento significativamente manifestante una tolleranza, anche precedente al giudizio, porta ad escludere la giustificazione di una risoluzione, non ravvisandosi la gravità dell'inadempimento alla luce dell'evidente mancanza di interesse della parte alla garanzia, sia al momento iniziale nonché nel corso dell'esecuzione contrattuale. Perciò deve ritenersi che non sia venuto meno l'equilibrio sinallagmatico contrattuale, tenuto conto dell'economia complessiva del rapporto inerente ad una serie di obbligazioni anche relative alla organizzazione, gestione e coordinazione
(art. 5 e 7), tenuto conto altresì che la parte opposta in relazione alla attività da svolgere non è stata appunto retribuita. Rileva inoltre una espressa pattuizione di un obbligo ad un risultato. Ugualmente può valutarsi le ulteriori eccezioni su quanto effettivamente lavorato dal personale previsto all'art. 7, ovvero l'assenza della presenza nei giorni dell'evento (v. doc. 20) -omissione di produrre il materiale scientifico/promozionale (v. doc. 20). Intanto deve essere rimarcato che la eccezione riguardando l'effettività dell'attività prestata attiene per logica quindi ad una esecuzione parziale, incompatibile con un comportamento della opponente a confutare lo svolgimento totale di essa. Deve essere preso a riferimento
Pag. 16 di 20 anche l'assenza di allegazioni indicanti circostanze da cui si possa desumere la gravità, rilevato che la stessa parte convenuta allega, come appena esposto, una esecuzione parziale e non totale. Da ciò deriva che tale esecuzione non ha influito sull'economia contrattuale dal momento che l'evento si è svolto, circostanza incontroversa. Poi la generica deduzione della mancata fornitura del materiale di cui all'art. 4 che non descrive a sua volta quale tipo di materiale non può condurre ad una valutazione di inadempimento dal momento che dalla e.mail del 10 settembre 2019, depositata dalla stessa convenuta
(doc. 20) si ricava che il materiale è stato consegnato e per le ragioni dette non è dato ricava se questo sia incompleto. La gestione delle attività inoltre sembra essere stata effettuata anche nella normalità e informativa da parte della opposta, come si ricava anche Contro dalla e.mail sopra detta in cui la ramite informa se la stessa Persona_5 opponete è disponibile a svolgere determinate attività e nel caso che non fosse disponibile a comunicarlo all'opposta. Tuttavia risulta assente la allegazione e tanto meno la dimostrazione di un diniego in tale senso. Pertanto tali non sono elementi da cui far derivare una gravità dell'inadempimento anche considerando il comportamento delle parti. Non sono utili in tal senso le ulteriori e.mail da cui si evince una normalità nella corrispondenza cui ad esempio la pec doc 24 in cui in prossimità del ricorso per decreto ingiuntivo si fa genericamente riferimento a degli inadempimenti. Oppure i docc 33.a/b) mail DC 34.a/b/c) mail IA, 35.a/b) mail ER, 36.a/b/c) mail ELI LILLY,
37.a/b) mail 38. ) mail MUNDIPHARMA, 39.a/b) mail NOVO Tes_2 Emai_5
NORDISK, 40. ) mail 41.a/b/c) mail Scuola Emai_5 CP_10
Parte Medicina_COMUNE TO, 42.a/b) mail Scuola Medicina_UNITO, 43.mail irrilevanti in tal senso ai fini della decisione. Dalla documentazione suddetta nonché dalle fatture di spesa per il proprio personale impiegato all'interno dell'evento di cui l'opponente chiede la restituzione non è utile di per sé, in assenza di ulteriori elementi anche indiziari al fine della prova del nesso di causalità rispetto alla condotta della opposta e ciò che il personale dell'opponente sia stato impiegato esclusivamente a causa del parziale presenza ,per un periodo limitato di due persone tra quelle previste dall'art. 7 del contratto di cui una pure sostituita.
Tuttavia parte opponente domanda una riduzione della somma richiesta secondo l'opera effettivamente prestata. A fronte della contestazione non è stata fornita la prova della presenza EI soggetti indicati dalla opponente alle giornate del convegno riguardo ad
Pag. 17 di 20 alcuni soggetti indicati all'art. 7 del contratto. Perciò deve ritenersi che non abbiano svolto le prestazioni previste ed, in particolare come dedotto dall'opponente che: “a. si è allontanato a fine aprile 2019 ed è stato sostituito da uno stagista CP_4
(v.doc. 4); b. ha cessato la collaborazione a fine luglio 2019 e non è stata Controparte_5 sostituita”. Parte convenuta che l'attività si è protratta fino al mese di luglio, CP_11
Quindi tale circostanza in ogni caso risulta essere incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per stessa allegazione della convenuta del fatto dello svolgimento della prestazione di tale attività anche se parziale. Pertanto si può concordare, in relazione a quanto non contestato e in parte non provato, con il calcolo effettuato dall'opponente. La somme dovute sulla base dell'art. 7 per il numero di mesi effettivamente lavorato 300€/mese Testimone_1
x 7= 2.100; - , 800€/mese x 7=5.600 - (dimissionario da Parte_3 CP_4 fine aprile) 300€/mese x 3= 900 a cui aggiungere un compenso per lo stagista che lo ha sostituito, che appare equo proporre nella misura del 50%, con l'aggiunta quindi di
€150x4=600 - , dimissionaria da fine luglio 2019 ha determinato un credito Controparte_5 di 500/mese x6= 3.000 - 700€/mese x 7= 4.900. Quindi l'importo di quanto Persona_1
Contro sopra esposto per le prestazioni da contratto rese da ammonta a 17.100+IVA, rilevato come scritto incontroverse tali circostanze da parte dello stesso opponente e l'assenza di riscontri contrari. Invece deve essere esclusa la ulteriore riduzione di € 3.000 in relazione a per l'attività di call center di cui non è provato il Controparte_5 collegamento con l'attività di ricerca di sponsorizzazione, non risultando nemmeno contrattualmente. Deve ritenersi, in assenza di riscontri del collegamento, che una attività di call center implichi anche il rapporto con i partecipanti e quindi l'attività di organizzazione e non l'esclusivo reperimento di sponsorizzazioni.
Oltre a ciò mancando anche un rendiconto consuntivo sulle attività e i giustificativi delle spese vive, deve essere osservato che nelle fatture non risultano descritte le spese e i relativi importi (docc.26-29, fascicolo parte opponente, doc. 1,4, 7, fascicolo del monitorio), questo porta a considerate non utili, al fine delle spese, le ricevute depositate dall'opposta con le memorie ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c. in effetto non appare il paragone con le fatture cui non viene fatto alcun riferimento alle spese o alle fatture di spesa essendo la descrizione generica, omnicomprensiva.
Riguardo al pagamento di € 3.136,10 della fattura 424/f-2019 ed € 2.600 della fattura
936/f-2019, “di cui infatti controparte non chiede il pagamento (prodotte sub 25 e 26)”
Pag. 18 di 20 come sostenuto dalla società , va osservato che la prima riguarda il Parte_1 mese di marzo ed entrambe prestazioni diverse da quelle di cui si tratta riguardando medicina e benessere, non contestate.
Invece nei confronti del contratto di sponsorizzazione di ER EI AV (v. doc. 18, fascicolo dell'opponente, doc. 12 fascicolo del monitorio) la società Controparte_1 ha rappresentato di aver detratto l'importo di € 10.000,00 comprensivo di iva alla richiesta del decreto ingiuntivo. Tuttavia tale importo è stato detratto alla cifra maggiore ritenuta dovuta di € 28.645,99, mentre seguendo lo stesso ragionamento deve essere detratta, poiché è pacifico ovvero non contestato che sia di spettanza dell'opponente, dalla somma accertata come dovuta e cioè ad € 17.100+IVA. Dunque identificata l'iva al 22% (cfr.: anche dalle altre fatture) l'importo ammonta ad € 3.762,00, così per la somma complessiva di € 20862,00 cui devono essere detratti € 10.000,00 (comprensivi di iva).
Pertanto in base alla situazione la società opponente deve essere condannata al pagamento di € 10.862,00 a favore della società opposta, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo essendo stato l'importo accertata in giudizio, considerata anche la buona fede dell'opponente rispetto alla eccezione sollevata. Parallelamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nulla sulle spese di lite la cui compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (opponente/convenuto in senso sostanziale) nei
Pag. 19 di 20 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta/attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n n. 14238/2020 del
10/9/2020 emesso dal Tribunale di Roma nella causa RG. 42097/2020, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto;
- condannata a pagare la somma di € 10.862,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
Pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale di Roma, - sezione XI civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Domenico Mancini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto altri contratti d'opera
TRA
(CF: ) con sede legale in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via Tacito, presso lo studio dell'avv. Santucci Roberto Nebiolo Vietti Mauro e dell'avv.
IC RI pec: e RI IC;
pec Email_1
che la rappresentano e difendono anche Email_2 disgiuntamente per procura estesa su foglio separato e quindi da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE-convenuta in senso sostanziale
E
. (P.IVA C.F.: ) con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, sia Controparte_2 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Mormando - p.e.c.:
- e dall'Avv. Alessandro D'Oria – pec: Email_3
- ed elettivamente domiciliata presso e nel loro Email_4 studio in Lecce, alla via Francesco Milizia n. 75, per procura estesa su foglio separato e quindi da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA- attrice in senso sostanziale CONCLUSIONI
Gli avvocati delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. come da verbale del 12 settembre 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14238/2020 del 10/9/2020 emesso dal
Tribunale di Roma nella causa RG. 42097/2020, ha convenuto in giudizio CP_1 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 18645,99, oltre
[...]
“interessi come da domanda”, nonché le spese del procedimento del monitorio. Già con il ricorso l'attuale società opposta ha tra l'altro dedotto, che “in data 20.1.2019 CP_1
e (EN ) hanno stipulato un contratto
[...] Parte_1 CP_3 in virtù del quale (ai sensi dell'art. 5 di tale atto negoziale) la prima si impegnava, tra l'altro, “a curare ogni aspetto organizzativo connesso all'organizzazione dell'evento scientifico (2019) e di tutte le altre attività”, “a far fatturare a ogni entrata CP_3 derivante dall'attività commerciale e conseguentemente far incassare a ogni CP_3 forma di provento inerente e conseguente, direttamente e/o indirettamente, all'evento (a solo fine esemplificativo: quote d'iscrizione, affitto spazi espositivi, organizzazione simposi satellite, sponsorizzazioni, cene sociali, contributi pubblici e privati ecc.) ed a tutte le altre attività in programmazione SALUTO”, nonchè “a garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000 iva inclusa, senza che questo pregiudichi il lavoro mensile impostato e fatturato a parte”; che “ Parte_1 si è obbligata a corrispondere in favore di l'importo mensile di Euro Controparte_1
2.600,00 corrispondente alla “parte fissa”, coinvolgendo le seguenti figure professionali per area di competenza, così come di seguito descritte: Operativo: attività di coordinamento scientifico, gestione PCO e budget per la manifestazione, gestione accreditamento ECM con le seguenti risorse: a) (supervisione) – Testimone_1
300,00 euro mese (10) + 4 giorni durante evento a 300,00 euro cad a Parte_3
(operativo full) – 800,00 euro mese (10) + 4 giorni durante evento a 200,00 euro cad.
Sales: gestione rapporti aziende del settore, programmazione e finalizzazione sponsorizzazioni, recall telefonico, gestione attività pre-durante e post evento, Community
Pag. 2 di 20 Partner su con le seguenti risorse: o (supervisione) – 300,00 Parte_4 CP_4 euro mese (9) + 4 giorni durante evento a 250,00 euro cad o (call center) – Controparte_5
500,00 euro mese (8) – no presenza evento. Variabile in base al fatturato raccolto dalla struttura – 30% (nuovo) e 10% su quello dell'elenco consegnato” e per la “strategia e
Sviluppo: coordinamento del team sopra citato, sviluppo di redazione e strategia con il comitato coordinatore e con EN, visione e sviluppo per le prossime edizioni o Per_1
00,00 euro mese (10) + 4 giorni a 400,00 euro cad”. che “Sempre con il contratto
[...] stipulato, poi, è stato pattuito che “I costi sopra esposti sono esenti da IVA e per la parte fissa mensile saranno fatturati ogni mese a partire dal 31 Marzo 2019. Sono esclusi costi di trasferta e per attività collegate, che saranno concordate e rendicontate in accordo con o suo referente diretto. Si precisa che il corrispettivo dovuto verrà corrisposto CP_3 alla fine di ognuno EI mesi corrispondenti”;
Invece la società opponente ha, tra l'altro, dedotto che “Your Event Group – EN Contr Group s.r.l. (di seguito ) è proprietaria del marchio che si riferisce ad un CP_3 evento annuale, di portata nazionale, nel settore della medicina;
più in particolare CP_3
è costituito da una serie di eventi di natura scientifica e da altri di natura divulgativa”; che
Contro
Contro
“ (di seguito è società specializzata nel settore PCO (Professional CP_1
Contro Conference-Congress Organizer) per attività di consulenza (si veda dichiarazione l secondo cpv in Premessa del contratto pag. 1 e art.7 punto a)”; che “poiché la partecipazione a è gratuita, le spese (e gli CP_3 utili) sono assicurati dagli sponsor”; che essendo gratuita la partecipazione all'evento “le Contro spese (e gli utili) sono assicurati dagli sponsor”; che “ all'art. 5 ultimo cpv del contratto” del 20/1/2019 , “si è impegnata “a garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000,00 IVA inclusa….” ; che risultando un modesto risultato da parte della la quale “a fine giugno è risultato, Controparte_1
Contro in sede di consuntivazione interna, che veva trovato una sola sponsorizzazione, su Contr presentazione di , per € 3.000,00 + IVA 660,00 = 3.660,00 da parte di CP_7
(doc. 5a-5b)”, la si è attivata per trovare direttamente le Parte_1
Contr sponsorizzazioni;
“ ha ottenuto direttamente le sponsorizzazioni di NL (€
3000), DC (€ 5000), IA (€ 5000), ER (€ 3000), LI IL (€ 7090),
A.AR (€ 10000), DI (€ 5000), VO RD (€ 2000), DM (€ 3000) e, per il tramite dell'Università di Torino-Scuola di Medicina, Comune di Torino (€ 16393) e
Pag. 3 di 20 Camera di Commercio di Torino (€ 8196) ed € 5000 da per un Controparte_8
Contr totale di € 72.679 oltre IVA (doc. 6-17); ha anche ottenuto la sponsorizzazione dall'associazione ER EI AV per € 8.196+ IVA (10.000,00 lordi;
doc.18), delegando Contro all'incasso diretto da computarsi come acconto EI compensi contrattuali, circostanza pacifica come risulta dalla mail di controparte in data 16.7.2020 (doc. 19); Contro eve ancora oggi inviare le rendicontazioni relative alle attività e le spese sostenute dai soggetti indicati al punto 7 del contratto, come ivi previsto all'ultimo cpv, benché Contr queste siano state più volte richieste da;
che nelle giornate del convegno (19/21 Contro settembre) sono mancate le presenze di tutte le persone di reviste dall'art. 7 del contratto;
era presente soltanto 1 hostess incaricata di raccogliere i questionari per la Contr gestione EI crediti formativi per i medici (doc. 20); , stante l'assenza delle persone previste, le ha sostituite con ed oltre alla presenza già Parte_5 Parte_6 programmata di (operativa) e (una stagista), nonché Persona_2 Persona_3
Contr
(dipendente ); la retribuzione di determina un Persona_4 Parte_5 costo mensile lordo per la società di € 2.083 mentre determina un costo Parte_6 mensile lordo per la società di € 2.495 (doc. 21); dividendo tali somme per 175 ore/mese e moltiplicando per i 3 giorni dell'evento SaluTO resi dalle due risorse (24 ore/ciascuna) risulta rispettivamente un costo d'evento di € 285 ed € 342 (tot. 627€); soggetti indicati all'art. 7 del contratto risulta non abbiano concluso le prestazioni previste ed, in particolare: a. si è allontanato a fine aprile 2019 ed è stato sostituito da uno CP_4 stagista (v.doc. 4); b. ha cessato la collaborazione a fine luglio 2019 e non Controparte_5
è stata sostituita;
i lavori sono stati sospesi alla fine di luglio e ripresi nei primi giorni di Contro settembre;
metteva di realizzare il materiale promozionale e divulgativo scientifico in esecuzione dell'art. 4 del contratto;
l'unico materiale distribuito era quello EI questionari per gli accrediti ECM per i conseguenti riconoscimenti formativi EI medici
Contro
Contr (v.doc.20); a sempre avuto come interlocutore di Direttore Persona_1
Contr delle Relazioni con terze Organizzazioni;
al termine EI lavori ha manifestato a l'intenzione di chiedere i danni per il mancato raggiungimento del target Persona_1 delle sponsorizzazioni;
le parti, successivamente ed al fine di evitare un contenzioso, hanno ritenuto di abbandonare le reciproche richieste;
25.tale accordo è stato concluso senza formalità o scambio di dichiarazioni scritte anche perché non Persona_1
Contro
Contr disponeva EI poteri di rappresentanza di non è in grado di affermare se egli
Pag. 4 di 20 sia stato autorizzato dalla società mandante;
il mancato rispetto dell'intesa (doc. 22, che si Contro riferisce ai 15.000€ dell'ultima fattura 308/f- v.infra) ha portato le parti a reciproche contestazioni d'inadempimento (docc. 23-24 che richiamano il doc. 19). Ha eccepito l'
Incompetenza Territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Firenze
“perché società ha come sede operativa Firenze in v. Masaccio 167 come risulta dalla visura CCIAA allegata (doc. 30); la sede di Roma è solo di comodo”; la risoluzione per inadempimento di cui “la forma più grave […] consiste nel non avere raggiunto la quota di sponsorizzazioni prevista (art. 5 contratto ultimo cpv “garantire un fatturato minimo derivante dalle sponsorizzazioni di € 100.000,00 IVA inclusa..)” osservando che “l'art. 5 ultimo cpv citato, garantendo un fatturato minimo, rappresenta un'obbligazione di risultato ove Contro l'inadempimento di isulta per tabulas”; che “è pur vero che le parti, prevedendo all'art. 5 l'obbligo di risultato nelle sponsorizzazioni, hanno aggiunto “senza che questo pregiudichi il lavoro mensile impostato e fatturato a parte”, riferendosi quindi ad un'ulteriore obbligazione di mezzi da valutarsi autonomamente ma, anche sotto questo Contro profilo, ppare inadempiente”; che “I motivi per cui per questa seconda obbligazione Contro
inadempiente sono qui di seguito illustrati anche in riferimento alla violazione EI principi di buona fede contrattuale e più in particolare: - mancata presenza EI soggetti indicati alle giornate del convegno: risulterà dalle prove testimoniali che nessuno EI soggetti previsti (quattro persone) è stato presente (si veda comunque il doc. 20 ove scrive in data 10.9.19 Testimone_1
“purtroppo come già comunicato saremo a Parigi per un congresso internazionale e non potremo presenziare all'incontro”); si è presentata soltanto una hostess la cui presenza era necessaria per formalizzare gli accrediti formativi ECM;
- mancata predisposizione del Contr Contro materiale: ex art. 4 del contratto, aveva affidato a 'organizzazione scientifica dell'evento 2019 (penultimo cpv della premessa del contratto), nonché l'organizzazione Contro logistica (1° cpv della premessa); non consegnando nulla si è resa gravemente inadempiente su un aspetto che appare fondamentale per qualunque evento che abbia caratteristiche scientifiche, come peraltro risulta da quanto comunicato da
[...] il 10.9.19 (v.doc.20) ove afferma “il materiale ECM per i relatori è già stato Tes_1 inviato …e non sarà
Pag. 5 di 20 consegnato altro”; - riduzione delle ore lavoro promesse in contratto: ha Controparte_5
Contro cessato le prestazioni a fine luglio 2019 senza essere sostituita, ma a continuato a emettere le stesse fatture che emetteva quando questa era in servizio. CP_4 indicato all'art. 7 come supervisore, è stato sostituito da uno stagista (v. doc. 4) sulla cui Contro esperienza e capacità è lecito dubitare, ma a continuato a fatturare gli stessi valori economici previsti senza tener conto della diversità del profilo professionale;
- omessa consegna delle rendicontazioni sui lavori svolti: l'art. 7 del contratto ultimo cpv prevede Contr i impegna a consegnare a , entro 15 giorni dalla chiusura dell'evento, il CP_3 consuntivo e la rendicontazione dettagliata delle attività gestite”, circostanza che non si è verificata. Inviando le fatture senza dare alla controparte la possibilità di verificare i tempi Contro di lavoro, a violato i criteri di buona fede perché ha volutamente oscurato i dati del proprio ruolo all'ovvio fine di impedire a controparte un controllo. Basti pensare, a mero Contro titolo esemplificativo, che a fatturato i mesi di lavoro previsti nel contratto (alcuni erano 10, per altri 8 o 9) considerandoli tutti per 10 mesi, mentre il lavoro effettivo è stato di 7 mesi (da febbraio a settembre con l'interruzione di agosto)”. Inoltre ha desunto l'infondatezza deducendo che “Anche a voler superare quanto sopra, la somma richiesta non è esatta perché deve essere ridotta delle seguenti somme, facendo seguire un calcolo in relazione ai mesi di lavoro svolto: “ 300€/mese x 7= 2.100 - Testimone_1 [...]
800€/mese x 7=5.600 - (dimissionario da fine aprile) Pt_3 CP_4
300€/mese x 3= 900 a cui aggiungere un compenso per lo stagista che lo ha sostituito che appare equo proporre nella misura del 50%, con l'aggiunta quindi di €150x4=600 -
, dimissionaria da fine luglio 2019 ha determinato un credito di 500/mese Controparte_5
x6= 3.000 - 700€/mese x 7= 4.900. La somma di quanto sopra esposto per Persona_1 le prestazioni da contratto rese da
Contro
Contro ammonta a 17.100+IVA. La somma delle fatture emesse da è invece di €
29.216,42+IVA e la differenza si spiega anche per altri due motivi. L'emissione delle fatture si basa su un calcolo di 10 mesi per tutti i soggetti anche se per alcuni ne erano previsti soltanto 8 o 9 di mesi, mentre la durata effettiva delle prestazioni lavorative è stata di 7 mesi. Ad esempio, nell'ultima fattura 1308/f si richiamano le prestazioni di ottobre e novembre 2019 che non esistono perché la manifestazione è stata chiusa il 21 settembre
2019. La seconda ragione del divario è data da una richiesta di rimborso spese che non sono mai state documentate. A titolo esemplificativo nella fattura 1308/f (v.doc.29) agli
Pag. 6 di 20 onorari sono aggiunti € 2.518,32 per rimborsi spese che vengono qualificati per le prestazioni onsite (e cioè per la presenza fisica al convegno di settembre che in realtà non c'è mai stata;
v.doc.20). E' anche possibile che, a parte i due biglietti del treno (v. docc.31a e 31b), vi siano state altre spese, ma controparte non ha mai fornito i giustificativi. In realtà la somma (€ 17.100 + IVA) deve essere ancora ridotta perché è Contro necessario dedurre i costi del personale che a dedicato alle sponsorizzazioni ove il suo inadempimento è di un'evidenza palmare;
non è chiaro chi nella pratica si sia occupato di tale attività, ma, sulla base dell'art. 7 del contratto, è indicata Controparte_5 per l'attività di call center ed occorre allora dedurre ulteriormente quanto da questa maturato pari ad € 3.000 (perché la prestazione è collegata ad una attività di ricerca degli Contro sponsor dove inadempiente); il dovuto scende quindi ad € 14.100+IVA (lordo € Contr 17.202). ha pagato come imponibile € 3.136,10 della fattura 424/f-2019 ed € 2.600 della fattura 936/f-2019 di cui infatti controparte non chiede il pagamento (prodotte sub
25 e 26); poi ha pagato € 8.196 +IVA cedendo a Contro la sponsorizzazione di ER EI AV (v. doc. 18). Quindi il totale è di €
13.932+IVA (lordo € 16.997)”. Ha proposto domanda riconvenzionale in relazione al mancato guadagno causato dall'inadempimento da parte della società opposta in relazione alle sponsorizzazioni di cui considerata la somma garantita di € 100.000, tenuto conto dell'IVA quale partita di giro da versarsi allo stato, considerato quindi un “capitale […] di Contro
€ 81.967,21 di cui 3.000,00 ottenuti a seguito dell'attività promozionale di ha Contro chiesto l'importo di € 78.967,21 per cui “la inadempiente”. In conclusione ha domandato “in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma risultando competente quello di Firenze;
in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di del contratto con revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e condanna di alla restituzione di quanto fino ad oggi CP_1 percepito pari ad € 13.932+IVA; in via subordinata, ridurre le somme richieste ad €
14.100+IVA dandosi atto EI pagamenti avvenuti pari ad € 13.932+IVA con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, dichiararsi tenuta e condannata al pagamento di € 78.967,21+IVA ed al rimborso EI costi del CP_1 personale sostenuti pari a 627€, oltre interessi come per legge;
con il favore delle spese comprensive di quelle generali”.
Pag. 7 di 20 CO . ha contestato quanto sostenuto da parte opponente Controparte_1 deducendo, tra l'altro, che Il contratto stipulato il 20.1.2019 “aveva la durata di dieci mesi Contro (fino al 30.11.2019)”; che l' “attività svolta da n favore dell'odierna opponente, proprio in relazione a quanto esposto ai due precedenti punti, non si è conclusa al termine dello svolgimento del congresso del settembre 2019, bensì è proseguita fino alla scadenza Contro naturale del contratto (30 novembre 2019), con la conseguenza che a diritto al pagamento di quanto spettante per tutta la durata pattuita (10 mensilità) con riferimento alla “parte fissa” del compenso negozialmente concordato (Euro 2.600,00 mensili), oltre ai costi vivi sopportati”; che l' ”attività di supporto nella ricerca di sponsor, sia di pertinenza del congresso che avulsa dallo stesso, poi, non può che configurarsi solo ed esclusivamente come la prestazione di un'opera di consulenza” rientrante in un obbligazione di mezzi e non di risultato;
di aver già tenuto conto rispetto al residuo dovuto dell'importo di € 10.000,00 (Euro 8.196,72 oltre I.V.A.), corrisposto da
[...]
in relazione alla fattura n. 2020/0000160/06 del 31.1.2020 “derivanti da un Parte_1 contratto di sponsorizzazione percepite da ma spettanti a Controparte_1 [...] in virtù di quanto previsto dal contratto”; che “in virtù della parziale Parte_1 compensazione delle somme reciprocamente dovute ed atteso che Parte_1
Contro non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto, ha richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 18.645,99 (Euro 28.645,99 –
Euro 10.000,00)”. Ha concluso domandando di “1.- rigettare tutto quanto eccepito, domandato e richiesto, ivi inclusa la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierna opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo n. 14238/2020 del 10.9.2020; 2.- condannare l'odierna opponente al pagamento delle spese e competenze di lite”.
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 ha specificato che la richiesta riguarda i costi fissi.
È stata istruita la causa con produzione della documentazione.
Si rileva in rito che la causa è stata istruita nel corso del contrasto al Covid-19.
Inoltre la controversia è pervenuta a questo giudice da precedente magistrato.
Pag. 8 di 20 Codesto Tribunale, con provvedimento del 13 maggio 2021, emesso dal precedente giudice, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La controversia è pervenuta a questo giudice solo all'udienza del 20 dicembre 2023. Nel prosieguo del giudizio fatte precisare le conclusioni e discussa la causa, all'udienza di rinvio, il giudice ha deciso con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
Ebbene l'eccezione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale di codesto Tribunale deve essere rigettata. l'eccezione di incompetenza territoriale genericamente sollevata da parte opponente. Come formulata, deve essere considerata per non proposta ai sensi dell'art. 38
c.p.c., non avendo la convenuta contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i possibili criteri EI fori concorrenti previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c. e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (Cfr.: Cass., civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3539 del 14/02/2014) nonché di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione - ex plurimis cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011- con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cfr.:
Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; Cfr.: Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). In particolare, relativamente alla fattispecie, riferita a persona giuridica, la contestazione, nell'atto di citazione in opposizione da parte del convenuto sostanziale, - formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. (Cass, sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; cfr.: Cass, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del
11/12/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008). Come nel caso in esame è
Pag. 9 di 20 incorso l'opponente, non avendo egli evidenziato nell'atto di citazione i criteri suddetti.
Infatti le norme sulla competenza territoriale derogabile sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, la loro violazione può essere rilevata soltanto su eccezione di parte, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo.
Peraltro, nel mentre la pronunzia declinatoria della competenza e mediata dalla suddetta eccezione e vincolata al contenuto di questa, nel senso che il giudice non può emetterla che con riferimento al profilo dedotto ed alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, la pronunzia affermativa non soffre tale limitazione, poiché il giudice può e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la competenza a decidere sulla causa proposta. Fra tali ragioni rientrano anche la sua incompletezza e, cioè, la omessa contestazione di uno qualsiasi EI possibili criteri concorrenti attributivi della competenza. Verificandosi quest'ultima ipotesi, infatti, il giudice non può indagare ex officio se del criterio non contestato ricorrano, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza. ( V 2748/75, mass n 376753) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15 del 07/01/1976; cfr.: Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006).
Comunque pur volendo ritenere la completezza dell'eccezione, nonostante quanto già esposto sia esaustivo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata avendo l'attore in senso sostanziale radicato correttamente la competenza del giudice avanti al quale chiedere il decreto ingiuntivo secondo il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. In effetti ai fini della determinazione della competenza per territorio, nelle cause relative ai diritti di obbligazione la parte attrice ha la facoltà di fissare la competenza territoriale in base al foro facoltativo, cioè nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). L'art. 1182 co.3 c.p.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.civ. sez. 3, Sentenza n. 10226 del 26/07/2001) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
mentre per i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, va applicata la regola generale dell'art. 1182 co.4 c.c. e cioè dell'adempimento presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (Cass., sez. 3,
Sentenza n. 22326 del 24/10/2007). Dunque alla stregua della prova incontroversa fornita
Pag. 10 di 20 dello stesso opponente, risultano le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (cfr.: Cass. n.
14236/1999). Si aggiunga che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455/2010) Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ponendo a base al contratto, avendo le parti stabilito il compenso in parte determinata a costo fisso e in parte a percentuale comunque determinabile secondo la pattuizione contrattuale (art 5 e
7), con la conseguenza che essa di fatto quale obbligazione portable, cioè eseguibile al domicilio del creditore la cui sede legale è ubicata in Roma, come dedotto dalla stessa parte opposta nonché da quanto si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Roma - prodotta da parte opponente (doc.30). Pertanto la somma richiesta appare essere liquida, cioè determinata ed in ogni caso determinabile in base a semplice calcolo aritmetico. È, altresì, pacifico, ovvero non contestato, che l'attore in senso sostanziale aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione ed ha a tutt'oggi sede a Roma, quindi deve ritenersi competente a conoscere la domanda il Tribunale di Roma.
Allora l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta sostanziale deve essere respinta.
Anzitutto l'eccezione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale di codesto Tribunale deve essere rigettata. l'eccezione di incompetenza territoriale genericamente sollevata da parte opponente. Come formulata, deve essere considerata per non proposta ai sensi dell'art. 38 c.p.c., non avendo la convenuta contestato l'incompetenza con riferimento a tutti i possibili criteri EI fori concorrenti previsti dagli artt. 19, 20 c.p.c. e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (Cfr.: Cass., civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014) nonché di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione - ex plurimis cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 17020 del 04/08/2011- con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di
Pag. 11 di 20 detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito
(Cfr.: Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15996 del 21/07/2011; Cfr.: Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). In particolare, relativamente alla fattispecie, riferita a persona giuridica, la contestazione, nell'atto di citazione in opposizione da parte del convenuto sostanziale, - formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. (Cass, sez. 6
- 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; cfr.: Cass, sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26094 del
11/12/2014; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008). Come nel caso in esame è incorso l'opponente, non avendo egli evidenziato nell'atto di citazione i criteri suddetti.
Infatti le norme sulla competenza territoriale derogabile sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, la loro violazione può essere rilevata soltanto su eccezione di parte, la quale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo.
Peraltro, nel mentre la pronunzia declinatoria della competenza e mediata dalla suddetta eccezione e vincolata al contenuto di questa, nel senso che il giudice non può emetterla che con riferimento al profilo dedotto ed alle ragioni addotte nel primo atto difensivo, la pronunzia affermativa non soffre tale limitazione, poiché il giudice può e deve rilevare d'ufficio le ragioni che gli attribuiscono la competenza a decidere sulla causa proposta. Fra tali ragioni rientrano anche la sua incompletezza e, cioè, la omessa contestazione di uno qualsiasi EI possibili criteri concorrenti attributivi della competenza. Verificandosi quest'ultima ipotesi, infatti, il giudice non può indagare ex officio se del criterio non contestato ricorrano, o meno, i presupposti di fatto, ma deve senz'altro respingere l'eccezione di incompetenza. ( V 2748/75, mass n 376753) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15 del 07/01/1976; cfr.: Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 16096 del 14/07/2006). Comunque pur volendo ritenere la completezza dell'eccezione, nonostante quanto già esposto sia esaustivo, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata avendo l'attore in senso sostanziale radicato correttamente la competenza del giudice avanti al quale chiedere il
Pag. 12 di 20 decreto ingiuntivo secondo il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. In effetti ai fini della determinazione della competenza per territorio, nelle cause relative ai diritti di obbligazione la parte attrice ha la facoltà di fissare la competenza territoriale in base al foro facoltativo, cioè nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.). L'art. 1182 co.3 c.p.c. prevede che l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito di denaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (Cass.civ. sez. 3, Sentenza n. 10226 del 26/07/2001) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza;
mentre per i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, va applicata la regola generale dell'art. 1182 co.4 c.c. e cioè dell'adempimento presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza (Cass., sez. 3,
Sentenza n. 22326 del 24/10/2007). Dunque alla stregua della prova incontroversa fornita dello stesso opponente, risultano le circostanze che consentono, in applicazione del citato art. 20, di radicare la causa presso il giudice prescelto dall'attore (cfr.: Cass. n.
14236/1999). Si aggiunga che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182
c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione,
è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455/2010) Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo ponendo a base al contratto, avendo le parti stabilito il compenso in parte determinata a costo fisso e in parte a percentuale comunque determinabile secondo la pattuizione contrattuale (art 5 e
7), con la conseguenza che essa di fatto quale obbligazione portable, cioè eseguibile al domicilio del creditore la cui sede legale è ubicata in Roma, come dedotto dalla stessa parte opposta nonché da quanto si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Roma - prodotta da parte opponente (doc.30). Pertanto la somma richiesta appare essere liquida, cioè determinata ed in ogni caso determinabile in base a semplice calcolo aritmetico. È, altresì, pacifico, ovvero non contestato, che l'attore
Pag. 13 di 20 in senso sostanziale aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione ed ha a tutt'oggi sede a Roma, quindi deve ritenersi competente a conoscere la domanda il Tribunale di Roma.
Allora l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta sostanziale deve essere respinta.
Nel merito in primo luogo occorre osservare al fine di circoscrivere l'ambito conoscitivo della domanda e dunque risolutivo, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., cui si aggiungono esigenze di economia processuale, al fine di garantire alla parte adeguata possibilità difensiva, che il potere decisorio del giudice deve esplicarsi su quanto allegato e dedotto prima ancora che dimostrato. Ciò impone di delimitare il thema decidendum a quanto illustrato dalle parti nei rispettivi atti difensivi iniziali e non dare ingresso ad adempimenti che si mostrano superflui già allo stato degli atti.
Importa inoltre richiamare al fine della decisione anche i seguenti principi. Il giudizio di cognizione, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto
(cfr: Cass. civ., sez. u., sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010). Con la conseguenza che l'onere della prova EI fatti costitutivi del credito incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente. (Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr.: Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del
21/03/1970; Cass., civ., sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). In particolare il principio, non incompatibile con l'opposizione a decreto ingiuntivo In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente
Pag. 14 di 20 dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. sez. u. sentenza n. 13533, del 30 ottobre 2001; Cass. sez. 1, sentenza n. 15659, del 15 luglio 2011). Inoltre l'“onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. Ne consegue che la contestazione limitata solo ad alcuni EI fatti "ex adverso" allegati, pur se ritenuta decisiva dalla parte interessata, non riveste carattere assorbente e non rende superflua qualsiasi contestazione sulle allegazioni relative a fatti ulteriori che, in caso di rigetto della contestazione ritenuta pregiudiziale e dirimente, potrebbero assumere carattere rilevante ai fini della decisione.” (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 18399 del 19 agosto 2009). Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica (Cass., sez. 3, Sentenza n. 8213 del 04/04/2013).
Preliminarmente la generica reiterazione EI mezzi di prova da parte dell'opposto all'udienza di discussione deve essere rigettata. In effetti la parte ha richiamato la memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. dove è stata chiesta prova contraria in caso di ammissione della prova diretta avversaria non ammessa di conseguenza l'istanza non può che essere rigettata. In ogni caso la parte non ha dedotto, nemmeno riguardo alle prove dirette di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ragioni che non sono state già prese in considerazione dal magistrato precedente per cui deve essere revocata totalmente o parzialmente la sua ordinanza del 22 aprile 2022 circa la loro inammissibilità. A tal proposito il provvedimento del giudice, appare condividersi per i motivi in esso esposti, in quanto comportanti valutazioni e/o inerenti fatti generici ed ininfluenti o da provare documentalmente come peraltro condivisibilmente 'reciprocamente' dedotto dalle parti nelle loro terze memorie ex art. 183 cpc.
Successivamente nel merito parte opponente non ha contestato il rapporto contrattuale sorto tra le parti che oltre ad essere non confutato appare anche idoneamente documentato attraverso la scrittura privata prodotta dalle parti (doc. 3, fascicolo dell'opponente; doc.
Pag. 15 di 20 11, fascicolo dell'opposto). Ora in via prioritaria in relaziona alla domanda riconvenzionale inerente la risoluzione del contratto e il grave inadempimento della parte opposta, tenuto conto della complessità EI rapporti fra le parti in sede di esecuzione del contratto, come rilevato anche dal precedente magistrato, in base al significato letterale e complessivo dell'accordo inerente le obbligazioni della società opposta la domanda appare parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che seguono.
Anzitutto la obbligazione inerente le sponsorizzazioni risulta essere autonoma, come pacificamente rilevato, dall'obbligazione del lavoro mensile essendo escluso, contrattualmente, che la prima pregiudichi l'attività di lavoro rappresentata dalla seconda rispetto alla quale è stata prevista anche una fatturazione a parte (art 5, ultimo comma).
Conta rilevare, quale soluzione derimente la questione, la previsione contrattuale della facoltà di recesso riservata alla società committente a seguito della verifica della percentuale di fatturato raggiunto rispetto a quello target da eseguirsi ogni due mesi (art. 7, ultimo comma). esclude sin dall'origine della contrattazione l'interesse della CP_9 parte alla risoluzione. Infatti pur non avendo dimostrato la società opposta di aver adempiuto alle obbligazioni di ricerca delle sponsorizzazioni, la mancanza di verifica, unitamente, quale ulteriore elemento indiziario chiarificatore, la mancanza di diffide ad adempiere o confutazioni, quindi un comportamento significativamente manifestante una tolleranza, anche precedente al giudizio, porta ad escludere la giustificazione di una risoluzione, non ravvisandosi la gravità dell'inadempimento alla luce dell'evidente mancanza di interesse della parte alla garanzia, sia al momento iniziale nonché nel corso dell'esecuzione contrattuale. Perciò deve ritenersi che non sia venuto meno l'equilibrio sinallagmatico contrattuale, tenuto conto dell'economia complessiva del rapporto inerente ad una serie di obbligazioni anche relative alla organizzazione, gestione e coordinazione
(art. 5 e 7), tenuto conto altresì che la parte opposta in relazione alla attività da svolgere non è stata appunto retribuita. Rileva inoltre una espressa pattuizione di un obbligo ad un risultato. Ugualmente può valutarsi le ulteriori eccezioni su quanto effettivamente lavorato dal personale previsto all'art. 7, ovvero l'assenza della presenza nei giorni dell'evento (v. doc. 20) -omissione di produrre il materiale scientifico/promozionale (v. doc. 20). Intanto deve essere rimarcato che la eccezione riguardando l'effettività dell'attività prestata attiene per logica quindi ad una esecuzione parziale, incompatibile con un comportamento della opponente a confutare lo svolgimento totale di essa. Deve essere preso a riferimento
Pag. 16 di 20 anche l'assenza di allegazioni indicanti circostanze da cui si possa desumere la gravità, rilevato che la stessa parte convenuta allega, come appena esposto, una esecuzione parziale e non totale. Da ciò deriva che tale esecuzione non ha influito sull'economia contrattuale dal momento che l'evento si è svolto, circostanza incontroversa. Poi la generica deduzione della mancata fornitura del materiale di cui all'art. 4 che non descrive a sua volta quale tipo di materiale non può condurre ad una valutazione di inadempimento dal momento che dalla e.mail del 10 settembre 2019, depositata dalla stessa convenuta
(doc. 20) si ricava che il materiale è stato consegnato e per le ragioni dette non è dato ricava se questo sia incompleto. La gestione delle attività inoltre sembra essere stata effettuata anche nella normalità e informativa da parte della opposta, come si ricava anche Contro dalla e.mail sopra detta in cui la ramite informa se la stessa Persona_5 opponete è disponibile a svolgere determinate attività e nel caso che non fosse disponibile a comunicarlo all'opposta. Tuttavia risulta assente la allegazione e tanto meno la dimostrazione di un diniego in tale senso. Pertanto tali non sono elementi da cui far derivare una gravità dell'inadempimento anche considerando il comportamento delle parti. Non sono utili in tal senso le ulteriori e.mail da cui si evince una normalità nella corrispondenza cui ad esempio la pec doc 24 in cui in prossimità del ricorso per decreto ingiuntivo si fa genericamente riferimento a degli inadempimenti. Oppure i docc 33.a/b) mail DC 34.a/b/c) mail IA, 35.a/b) mail ER, 36.a/b/c) mail ELI LILLY,
37.a/b) mail 38. ) mail MUNDIPHARMA, 39.a/b) mail NOVO Tes_2 Emai_5
NORDISK, 40. ) mail 41.a/b/c) mail Scuola Emai_5 CP_10
Parte Medicina_COMUNE TO, 42.a/b) mail Scuola Medicina_UNITO, 43.mail irrilevanti in tal senso ai fini della decisione. Dalla documentazione suddetta nonché dalle fatture di spesa per il proprio personale impiegato all'interno dell'evento di cui l'opponente chiede la restituzione non è utile di per sé, in assenza di ulteriori elementi anche indiziari al fine della prova del nesso di causalità rispetto alla condotta della opposta e ciò che il personale dell'opponente sia stato impiegato esclusivamente a causa del parziale presenza ,per un periodo limitato di due persone tra quelle previste dall'art. 7 del contratto di cui una pure sostituita.
Tuttavia parte opponente domanda una riduzione della somma richiesta secondo l'opera effettivamente prestata. A fronte della contestazione non è stata fornita la prova della presenza EI soggetti indicati dalla opponente alle giornate del convegno riguardo ad
Pag. 17 di 20 alcuni soggetti indicati all'art. 7 del contratto. Perciò deve ritenersi che non abbiano svolto le prestazioni previste ed, in particolare come dedotto dall'opponente che: “a. si è allontanato a fine aprile 2019 ed è stato sostituito da uno stagista CP_4
(v.doc. 4); b. ha cessato la collaborazione a fine luglio 2019 e non è stata Controparte_5 sostituita”. Parte convenuta che l'attività si è protratta fino al mese di luglio, CP_11
Quindi tale circostanza in ogni caso risulta essere incontroversa ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per stessa allegazione della convenuta del fatto dello svolgimento della prestazione di tale attività anche se parziale. Pertanto si può concordare, in relazione a quanto non contestato e in parte non provato, con il calcolo effettuato dall'opponente. La somme dovute sulla base dell'art. 7 per il numero di mesi effettivamente lavorato 300€/mese Testimone_1
x 7= 2.100; - , 800€/mese x 7=5.600 - (dimissionario da Parte_3 CP_4 fine aprile) 300€/mese x 3= 900 a cui aggiungere un compenso per lo stagista che lo ha sostituito, che appare equo proporre nella misura del 50%, con l'aggiunta quindi di
€150x4=600 - , dimissionaria da fine luglio 2019 ha determinato un credito Controparte_5 di 500/mese x6= 3.000 - 700€/mese x 7= 4.900. Quindi l'importo di quanto Persona_1
Contro sopra esposto per le prestazioni da contratto rese da ammonta a 17.100+IVA, rilevato come scritto incontroverse tali circostanze da parte dello stesso opponente e l'assenza di riscontri contrari. Invece deve essere esclusa la ulteriore riduzione di € 3.000 in relazione a per l'attività di call center di cui non è provato il Controparte_5 collegamento con l'attività di ricerca di sponsorizzazione, non risultando nemmeno contrattualmente. Deve ritenersi, in assenza di riscontri del collegamento, che una attività di call center implichi anche il rapporto con i partecipanti e quindi l'attività di organizzazione e non l'esclusivo reperimento di sponsorizzazioni.
Oltre a ciò mancando anche un rendiconto consuntivo sulle attività e i giustificativi delle spese vive, deve essere osservato che nelle fatture non risultano descritte le spese e i relativi importi (docc.26-29, fascicolo parte opponente, doc. 1,4, 7, fascicolo del monitorio), questo porta a considerate non utili, al fine delle spese, le ricevute depositate dall'opposta con le memorie ex art. 183, co.6, n. 2 c.p.c. in effetto non appare il paragone con le fatture cui non viene fatto alcun riferimento alle spese o alle fatture di spesa essendo la descrizione generica, omnicomprensiva.
Riguardo al pagamento di € 3.136,10 della fattura 424/f-2019 ed € 2.600 della fattura
936/f-2019, “di cui infatti controparte non chiede il pagamento (prodotte sub 25 e 26)”
Pag. 18 di 20 come sostenuto dalla società , va osservato che la prima riguarda il Parte_1 mese di marzo ed entrambe prestazioni diverse da quelle di cui si tratta riguardando medicina e benessere, non contestate.
Invece nei confronti del contratto di sponsorizzazione di ER EI AV (v. doc. 18, fascicolo dell'opponente, doc. 12 fascicolo del monitorio) la società Controparte_1 ha rappresentato di aver detratto l'importo di € 10.000,00 comprensivo di iva alla richiesta del decreto ingiuntivo. Tuttavia tale importo è stato detratto alla cifra maggiore ritenuta dovuta di € 28.645,99, mentre seguendo lo stesso ragionamento deve essere detratta, poiché è pacifico ovvero non contestato che sia di spettanza dell'opponente, dalla somma accertata come dovuta e cioè ad € 17.100+IVA. Dunque identificata l'iva al 22% (cfr.: anche dalle altre fatture) l'importo ammonta ad € 3.762,00, così per la somma complessiva di € 20862,00 cui devono essere detratti € 10.000,00 (comprensivi di iva).
Pertanto in base alla situazione la società opponente deve essere condannata al pagamento di € 10.862,00 a favore della società opposta, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo essendo stato l'importo accertata in giudizio, considerata anche la buona fede dell'opponente rispetto alla eccezione sollevata. Parallelamente il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nulla sulle spese di lite la cui compensazione tra le parti è giustificata dall'esito complessivo della controversia cioè dall'accoglimento parziale della domanda. La soccombenza (ed invero la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass., civ., ordinanza n. 21684 del 2013; Cass. civ., ordinanza n. 22381 del 2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - sezione XI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (opponente/convenuto in senso sostanziale) nei
Pag. 19 di 20 confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta/attrice in senso sostanziale) avverso il decreto ingiuntivo n n. 14238/2020 del
10/9/2020 emesso dal Tribunale di Roma nella causa RG. 42097/2020, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
per l'effetto;
- condannata a pagare la somma di € 10.862,00 a favore di Parte_1
, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott. Domenico Mancini
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