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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte opponente il 07.04.2025, dall il 13.01.2025 e _1
dall il 02.04.2025, ha emesso la seguente Controparte_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3135 dell'anno 2021 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nato ad [...] Parte_1 C.F._1
il 14/11/1988, residente a Favara (AG) e ivi elettivamente domiciliato in viale Stati Uniti n. 54, presso lo studio dell'avv. Calogero Vetro, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
, già (c.f./p.iva: Controparte_2 TR
) con sede in Roma, in persona del procuratore speciale e rappresentante legale pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Favara (AG), via Montevago n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Costanza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
* RESISTENTE *
1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 24 novembre 2021, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120219000626435000,
[...] notificata a mezzo posta in data 19 ottobre 2021, “avente per oggetto: avviso di addebito n.
29120150000120403000, data di notifica 18 giugno 2015, ente creditore tipologia debito _1
modello DM 10, anno riferimento del debito 2014-2015”, eccependo, quale unico motivo di opposizione, l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “preliminarmente ed in via cautelare, sospendere l'esecuzione forzata e/o qualsiasi azione tendente ad ottenerlo …; nel merito:
1. dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte sull'avviso di intimazione …;
2. dichiarare e ritenere il suddetto provvedimento n. 29120219000626435000 nullo ed illegittimo per violazione, falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973 come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001 e seguenti;
3. revocare, ovvero in subordine annullare, privandolo in ogni caso d'effetto, il provvedimento di esecuzione forzata disposto dalla …;
4. condannare l' la TR _1
, la e l' TR Controparte_5 [...]
al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno subito in Controparte_6
conseguenza della potenziale esecuzione forzata nella misura che secondo valutazione equitativa dell'adito Giudice sarà ritenuta di giustizia;
5. ordinare ai resistenti, ognuno per le proprie competenze, di procedere allo sgravio delle somme iscritte …;
6. condannare l' la _1
, la e l' TR Controparte_5 [...]
alle competenze, onorari con vittoria alle spese e si chiede di distrarre …;
7. Controparte_6
in caso di rigetto della domanda dichiarare irripetibili le spese del giudizio”.
Con decreto depositato il 12 gennaio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 25 marzo 2022 memoria con la quale contestava _1
l'avverso dedotto, evidenziando che “la somma richiesta … con l'intimazione di pagamento … non riguarda il carico originario del ruolo contenuto nell'Avviso di addebito n. 591 2015
00001204 03 poiché gli importi sono stati ricalcolati a seguito dei versamenti effettuati con modello F24 in data 17/09/2015, relativamente ai periodi contributivi 10/2014, 11/2014 e
12/2014, ed in data 12/06/2018, relativamente ai periodi contributivi 01/2015 e 02/2015 … e per i quali l' ha provveduto al relativo sgravio in data 13/08/2019”. Chiedeva pertanto al CP_3
2 Tribunale di: “preliminarmente dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardiva …; nel merito, dichiarare fondato e dovuto il credito dell' confermando l'intimazione di pagamento _1
e condannando la ricorrente al pagamento delle somme ingiunte;
in ogni caso, rigettare
l'opposizione avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 31.05.2022 il Giudice assegnatario rigettava l'istanza di sospensione e fissava l'udienza per la discussione.
In data 15 febbraio 2023 si costituiva in giudizio l Controparte_2
depositando comparsa di risposta con la quale contestava il motivo di opposizione e domandava al
Tribunale di rigettare l'opposizione con conferma dell'atto impugnato e vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 08.04.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 08 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
07.04.2025, dall' il 13.01.2025 e dall' il 02.04.2025, la _1 Controparte_2 causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento.
Risulta pacifico che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata è stato emesso per il mancato versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti (Modelli
DM10/2) relativi ai periodi contributivi da 10/2014 a 02/2015 da parte dell
[...]
. Parte_2
Con l'unico motivo di opposizione ha eccepito “la Parte_1
CP_ prescrizione del credito vantato dall' richiesto dalla atteso che la Controparte_7 notifica dell'avviso di intimazione è avvenuta in data 19 ottobre 2021 oltre i cinque anni forse della notifica dell'avviso di addebito n. 29120150000120403000 del 18 giugno 2015”.
Tale eccezione, ritualmente sollevata nei confronti dell' , è priva di fondamento. _1
Nel costituirsi in giudizio, infatti, l' ha documentato che il ricorrente, _1
successivamente alla notifica del 18 giugno 2015 dell'avviso di addebito n. 591201500001204 03, ha provveduto ad effettuare parziali versamenti degli importi richiesti con detto atto.
Invero, risulta dalla documentazione versata in giudizio, che relativamente alle richieste contenute nel sopra indicato AVA dell' : _1
- i contributi per periodi contributivi 10/2014, 11/2014 e 12/2014 sono stati versati dall in Pt_1
3 data 17 settembre 2015 a mezzo F24 dell'importo di € 378,00, con il codice tributo RC01A
(previsto proprio per versare contributi ed oneri accessori dopo la scadenza ordinaria, a seguito di regolarizzazione spontanea o diffida da parte dell' ); _1
- i contributi per periodi contributivi 01/2015 e 02/2015 sono, invece, stati versati dall' in Pt_1
data 12 giugno 2018 a mezzo F24 dell'importo di € 253,00, sempre con il codice tributo RC01A.
A seguito di tali versamenti - non oggetto di alcuna contestazione, neanche generica, da parte del ricorrente - l' ha provveduto a ricalcolare le somme complessivamente ancora _1
dovute dal ricorrente, emettendo in data 13.08.2019 un provvedimento parziale di sgravio che è stato comunicato all'Agente della riscossione. Quest'ultimo ha, conseguentemente, emesso e notificato al ricorrente l'intimazione opposta, con la quale è stato chiesto il pagamento di somme per un importo inferiore a quello risultante dal carico originario del ruolo contenuto nell'avviso di addebito.
Orbene, tali versamenti effettuati dall hanno determinato l'interruzione del decorso Pt_1 del termine di prescrizione, conformemente a quanto disposto dall'art. 2944 c.c. (“la prescrizione
è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”).
Ciò conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito nella sentenza 16.2.2022 n. 5160, ove si legge: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”.
Ebbene, nel caso di specie, con i parziali pagamenti effettuati nell'anno 2015 e poi nel
2018 il ricorrente ha sostanzialmente rinunciato a valersi della prescrizione già maturata e ha interrotto i termini prescrizionali per i crediti ancora non prescritti, sicché alla data di notifica della intimazione oggi impugnata (19.10.2021) non era maturata alcuna prescrizione.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore del procedimento (€ 830,48),
4 con distrazione in favore del difensore per quelle dell CP_8
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che così Parte_1
liquida:
- € 341,00 in favore dell' oltre accessori come per legge;
_1
- € 341,00 oltre accessori come per legge in favore dell'avv. Giovanni Costanza, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 08/04/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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