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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5544/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“indennità di accompagnamento (L.118/71) e riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Lisa Parte_1 C.F._1
Gregorio, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pontecagnano Faiano al C.so Europa , 55
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 premesso: che aveva Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché dei
1 benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico, dott. , l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni Persona_1
sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 Pt_1
c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(L.118/71) nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare l' , in persona del CP_1
Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' , il quale contestava CP_1
l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava i propri consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato.
Lamenta la ricorrente che il CTU nominato in prime cure ha negato il beneficio richiesto pur in presenza di un grave quadro patologico capace di determinare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento totale delle pretese spiegate ed il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento, oltre che della qualità di portatrice di handicap grave.
La ricorrente ha censurato il giudizio del c.t.u. assumendo che questi ha valutato in modo riduttivo le patologie diagnosticate.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie
Le critiche della ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né da questa emerge un aggravamento.
2 Non risulta infatti prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal primo Consulente ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Deve ritenersi, quindi, che le critiche della ricorrente sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo superficiale e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
La invalidità accertata non consente all'evidenza di ritenere raggiunti i requisiti per la indennità di accompagnamento, essendo conservata la autosufficienza e la deambulazione.
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Non ricorre l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese da parte del soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non presenta i requisiti sanitari per usufruire della indennità di accompagnamento e/o dei benefici previsti per i soggetti ai sensi del comma 3 dell'art.3 della legge 104/1992 portatori di Handicap grave;
2) nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Salerno, 9 gennaio 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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