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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
Nella causa civile iscritta al n. 1883 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Di Parte_1
Santo Giovanni, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall' Avv. Morganti David, come da procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1992/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 03/02/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “L'
[...]
proponeva opposizione ex Parte_2 art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole in data 19.04.2017 ad istanza di con il quale le si Parte_1 intimava il pagamento della somma di €156.560,42 in forza della sentenza n. 651/2016 dell'8.06.2016, depositata il 20.06.2016 dal Tribunale di Cont Avezzano (RG. N. 768/2011) che aveva condannato la detta in solido con a pagare €100.000 oltre interessi come da parte Controparte_2
r.g. n. 1 motiva a favore di . Controparte_3
Premesso in fatto che nel corso del giudizio Controparte_3 decedeva ma il difensore non ne dava atto nel corso del giudizio che proseguiva e portava alla formazione del titolo a favore della , CP_3 quali motivi di opposizione deduceva:
1) Negazione dell'idoneità soggettiva del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione: difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente. In mancanza della costituzione degli eredi nel giudizio di gravame, l'opponente contesta la legittimazione attiva della che non Parte_1 avrebbe allegata alcuna prova della successione attiva nel credito né di essere l'unica erede. Chiedeva, quindi, di dichiarare il difetto di legittimazione ed in subordine il difetto di legittimazione parziale.
2) Nullità del precetto per violazione dell'art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 conv. in L. 28.02.1997 n. 30 e ss.mm. secondo il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Poiché la aveva notificato contestualmente il titolo esecutivo – la cui Parte_1 formula esecutiva è stata rilasciata solo in data 4.04.2017, unitamente al precetto, era incorsa nella violazione di detto disposto con conseguente nullità del precetto, non essendo esigibile il credito prima del decorso di tale periodo temporale.
3) Nullità della notifica del precetto e del titolo esecutivo eseguita a mezzo posta elettronica certificata per violazione dell'art. 3 bis L. 53/1994 e ss.mm. con conseguente nullità derivata del precetto. Nel caso specifico nella relazione di notifica dell'atto di precetto mancherebbe l'indicazione del codice fiscale dell'avvocato notificante e quello della parte che ha conferito la procura alle liti;
l'elenco da cui è stato tratto l'indirizzo pec cui è stato notificato;
l'attestazione di conformità con integrazione della nullità ex lege di cui alla L. 53/1994.
4) Inesistenza o nullità della procura ad litem rilasciata su documento o supporto cartaceo e trasmessa in via digitale in quanto mancante della autenticazione con firma digitale dell'avvocato della conformità all'originale.
5) Nullità del precetto per assoluta incertezza sull'identità della parte creditrice indicata nel precetto essendo stati omessi data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, dati richiesti in particolare in relazione ai precetti notificati agli Enti pubblici.
6) Inesistenza ad agire in executivis per le somme precettate in quanto viene computata anche la rivalutazione che non è prevista nella sentenza ed inoltre in merito agli interessi non ne viene indicato il dies a quo posto alla base del calcolo né la misura degli stessi.
r.g. n. 2 7) Eccessività della somma autoliquidata dall'avvocato per la redazione dell'atto di precetto in €1181,99 somma addirittura superiore al massimo tariffario nello scaglione fino a €260.000.
8) In considerazione della condotta di controparte, si richiede condanna per lite temeraria ex art. 96 II c.p.c. avendo la controparte Contr intimato due atti di precetto nonostante le richieste dell' di provare la legittimazione della creditrice. Concludeva chiedendo nel merito: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del precetto per carenza totale o in subordine parziale di legittimazione e per l'assenza titolare o in subordine parziale in capo alla predetta della titolarità del diritto azionato;
in via principale … (..) Si costituiva l'avv. Di Santo limitandosi ad eccepire l'improcedibilità dell'atto di opposizione in quanto notificato presso l'avvocato costituito nell'atto di precetto, che non è atto iniziale di un processo, dovendosi invece notificare l'opposizione mediante notifica alla parte personalmente ex art. 139 c.p.c. e seguenti. (..) Alla successiva udienza, le parti non formulavano istanze istruttorie e l'Avv. Di Santo chiedeva rinvio per p.c.(..) Contr Subentrato il presente Giudice, la difesa dell rappresentava che nella procedura esecutiva innanzi al Tribunale de L'Aquila il G.E. aveva chiesto di dimostrare alla la qualità di erede, mai Parte_1 provata nel corso del presente giudizio;
l'Avv. Di Santo Gianni si riportava a foglio di precisazione delle conclusioni e depositava atto notorio relativo alla qualità di erede della , con opposizione della difesa Parte_1 Contr dell tanto al deposito del foglio di p.c. quanto al deposito dell'atto notorio essendo fuori termine. (…) Si deve, in primo luogo, confutare l'eccezione proposta dall'avvocato della precettante in merito all'inammissibilità della notifica dell'opposizione presso il difensore, in luogo della parte personalmente, in quanto nell'atto di precetto quale erede di Parte_1
dichiara di essere domiciliata presso lo studio di Roma Controparte_3 dell'avvocato Gianni Di Santo, sicché correttamente l'atto di opposizione è stato notificato presso lo studio di questi mediante modalità che non sono proprie solo della notifica al difensore.(..) Inoltre, le deduzioni e contestazioni dell'opposto sull'atto introduttivo devono essere limitate alla prima rituale costituzione dell'avv. Di Santo, non potendo ovviamente lo stesso costituirsi una seconda volta. Lo stesso poi ha volutamente rinunciato a chiedere i termini ex art. 183 VI c.p.c. per cui non può introdurre intempestivamente documenti che ben avrebbe potuto depositare con la memoria di costituzione e con le memorie istruttorie (ove le avesse richieste). Dirimente per la presente opposizione appare la questione della mancata prova della legittimazione attiva di quale Parte_1
r.g. n. 3 erede della persona indicata quale beneficiaria della sentenza di condanna emessa a favore di . Controparte_3
La intima precetto senza precisare a che titolo la stessa Parte_1 debba ritenersi erede;
solo nella procura speciale precisa di essere figlia di . Controparte_3
Né ha alcun rilievo quanto dedotto in sede di nota conclusionale che, Contr in sede di appello, l abbia notificato il gravame alla stessa (e ad altri). Invero, il titolo esecutivo è emesso in relazione a determinati soggetti: ne è ben possibile la successione dal lato attivo o passivo ma tale sopravvenuta legittimazione deve essere provata dalla parte.(..). Orbene, la titolarità del diritto che si aziona è oggetto della disciplina dell'onere probatorio e deve essere provata dall'attore che ne ha interesse. Nel caso di specie la precettante si limita ad affermare nel precetto di essere erede di ma la stessa doveva documentare tale Controparte_3 qualità, ad esempio allegando il certificato di nascita che l'avrebbe quantomeno individuata quale chiamata all'eredità. Infatti, in base al principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 6-4- 2001 n. 5142; Cass. 16-5-2001 n. 6742; Cass. 15-12-2006 n. 26937; Cass. 23-7-2010 n.
17358; Cass. 5-8-2013 n. 18599). Tra l'altro, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con specifico riferimento alla prova della qualità di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dallo stesso resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cass. 6-3-2008 n. 6132; S.U. 12065/2014). Ciò sul rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. Analogamente si è espressa la Corte in un caso in cui l'erede convenuto volesse far rilevare la qualità di coeredi di altre persone (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 13/08/2020), n.17122. L'atto notorio depositato all'udienza del 9.10.2018 non è stato depositato né in sede di comparsa di costituzione né nell'ambito delle non richieste memorie istruttorie. Ovviamente non si applica in questo caso il principio di non Cont contestazione posto che l ha mosso quale prima censura nell'opposizione che la non avesse provato la qualità di erede. Parte_1
Pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere dichiarata l'invalidità del precetto per mancata prova della legittimazione attiva della precettante. Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto la parte non ha allegato alcun r.g. n. 4 elemento al fine di dedurre la causazione di un danno da ristorare.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate al parametro minino per lo scaglione di riferimento senza la fase di trattazione.” Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“1) Accoglie l'opposizione proposta da
[...]
; Controparte_1
2) Condanna altresì la parte a rifondere alla Parte_1 parte le spese di lite, che si Parte_3 liquidano in € 170 per spese, € 4015 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.” Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma, in accoglimento dei motivi del presente atto di citazione in Appello, riformare totalmente la sentenza n. 1992/2021 pubbl. il 03/02/2021 RG n. 34604/2017 Repert. n. 2166/2021 del 04/02/2021, notificata per il decorso del termine breve di impugnazione il giorno 24 febbraio 2021.
1. Dichiarare in accoglimento del primo motivo: che l'atto di citazione notificato il 9.05.2017, dalla è nullo, e Controparte_1 per l'effetto, dichiararlo inammissibile e improcedibile a quo, e quindi emendare in motivazione la parte relativa all'eccezione sollevata dalla CONVENUTA, nel seguente modo a pag. 4 , 3° cpv della sentenza:”..omississ… l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità formulata dalla CONVENUTA per la nullità della notifica dell'atto di citazione del 9.05.2017 della , notificata SI. ra Controparte_1 nella qualità di erede della SI. , Parte_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Di Santo elettivamente domiciliata c/o il Suo Studio alla Via Marianna Dionigi 57- 00193 Roma, è fondata”;
2. accogliere il secondo motivo, e riformare totalmente la sentenza emessa, per la mancata/superficiale /omessa/ inesistente/ insufficiente motivazione, su un punto fondamentale e decisivo.
• Per la mancata allegazione di precedenti giurisprudenziali in contestazione a quelli indicati dalla CONVENUTA.
• Per la violazione art. 113 c.p.c. mancanza di pronuncia secondo diritto.
• Per la violazione art. 118 disp. Att. C.p.c. mancato riferimento a precedenti conformi.
• Per i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che emergono dal testo della motivazione, su un punto decisivo.
• Illogicità e incoerenza intrinseca della stessa in punto di motivazione a confutazione dell'eccezione.
3. Accogliere il terzo motivo, e per l'effetto riformare totalmente l'impugnata sentenza:
r.g. n. 5 • Per l'errata- Violazione e falsa- applicazione di norme di legge – omessa, contraddittoria, illogica e insufficiente motivazione.
• Per la violazione dell'art. 2697 c.c.
• Per il travisamento in sentenza dei ruoli delle parti. Inversione delle stesse- inversione dell'onere della prova.
• Per la violazione art. 112 c.p.c.
• Per la violazione art. 281 sexies c.p.c.
• Per l'indebita e illegittima retrocessione del processo a fase già conclusa.
• Per la violazione del contraddittorio.
• Per la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
• Per la violazione del contraddittorio, nella considerazione dell'ammissibilità della documentazione depositata in conclusionale bis dall'ATTRICE.
• Per la mancata ammissibilità in sentenza della documentazione prodotta dalla CONVENUTA, successivamente formata e attestante la qualità di erede di . Parte_1
• Per la violazione art. 111 Cost.”
E che pertanto, per l'effetto dell'accoglimento dei motivi sub 2 e parte di 3, la sentenza dovrà essere riformata con la sostituzione nel
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della presente dizione: “ L'atto di citazione in opposizone all'esecuzione agli atti esecutivi, proposta dalla con atto di Controparte_1 citazione del 9.05.2017, è infondato in fatto e in diritto”. In accoglimento del motivo 3, in particolare:
• Per la violazione art. 281 sexies c.p.c.
• Per l'indebita e illegittima, retrocessione del processo a fase già conclusa.
• Per la violazione del contraddittorio
• Per la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
• Per la violazione del contraddittorio, nella considerazione dell'ammissibilità della documentazione depositata in conclusionale bis dall'ATTRICE.
• Per la mancata ammissibilità in sentenza della documentazione prodotta dalla CONVENUTA, successivamente formata e attestante la qualità di erede di . Parte_1
• Per la violazione art. 111 Cost.
• Per la nullità della sentenza. la sentenza dovrà essere riformata con la seguente dizione in
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:
“la sentenza è nulla per la violazione degli artt. 111 Cost. e 24 Cost., e comunque nel merito l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi notificato dalla , il 9.05.2017, è Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.”
r.g. n. 6 4. Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado”. L ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'On.le Collegio adito, contrariis reiectis, nell'accoglimento dei motivi spiegati: 1 in via principale, nel merito: rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1 integralmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1992/2021 emessa il 3 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di opposizione R.G. n. 34604/2017, rigettando qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti della;
3 sempre in via principale, nel merito Controparte_1 accertare e dichiarare, per tutte le ragioni addotte in parte motiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., l'inesistenza del preteso diritto della parte opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell in forza della Parte_4 sentenza n. 651/2016 del Tribunale Ordinario di Avezzano del 20 giugno 2016 e quindi per l'intero credito indicato nel precetto opposto e pertanto dichiarare che nulla è dovuto da parte dell Parte_4
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, alla SI.ra , in forza della suddetta Parte_1 sentenza;
per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, dichiarare infondato e/o inefficace e/o invalido l'atto di precetto opposto;
4 ancora in via principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c., accertare e dichiarare nullo e/o annullare, dichiarare infondato e/o inefficace e/o invalido l'atto di precetto opposto, avente data 19 aprile 2017 e notificato in pari data all;
5 Parte_4 in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare non dovute da parte dell , in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore, alla SI.ra , Parte_1 in forza della suddetta sentenza, le somme richieste a mezzo dell'atto di precetto opposto e per le ragioni ivi addotte e per l'effetto dichiarare che quest'ultima non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell per il Parte_4 pagamento delle predette somme;
sempre per l'effetto, dichiarare parzialmente nullo e/o annullare, dichiarare infondato e/o inefficace e/o invalido l'atto di precetto opposto per le corrispondenti somme;
6 in via istruttoria: ci si oppone all'acquisizione di qualsivoglia produzione documentale da parte dell'appellante in violazione del disposto dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e richieste istruttorie nei termini di legge.”
r.g. n. 7 La causa all'udienza del 06/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente all'esame dei motivi di appello, si osserva che non si terrà conto, in forza dell'art. 345 c.p.c., dei nuovi documenti depositati in questa sede e delle nuove argomentazioni svolte dalle parti.
Ed invero, il divieto di nova, sancito dall'art. 345 c.p.c., riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una modifica dei temi di indagine, donde, se formulate dopo il primo grado, sono inammissibili.
ha censurato la sentenza, in primo luogo, per Parte_1
“Errata – Violazione e falsa applicazione di norme di legge – violazione artt. 137 c.p.c. e ss.- nullità – inesistenza della notifica dell'atto di citazione”, per aver ritenuto validamente notificato l'atto di citazione in opposizione a precetto presso lo studio del difensore, sol perché nell'atto di precetto aveva eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. Gianni di Santo. Ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato personalmente alla medesima presso l'abitazione, la residenza o l'abituale dimora a norma dell'art. 137 e s.s. c.p.c., atteso che solo nell'opposizione al decreto ingiuntivo, per espressa volontà legislativa (art. 638 c.p.c.), la notifica dell'atto di citazione deve essere fatta al procuratore domiciliatario e ciò in quanto il processo inizia nel momento della notifica del decreto ingiuntivo alla parte personalmente. La censura è infondata. La norma di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c. stabilisce che: “il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”. In forza di tale norma la notifica dell'atto di opposizione c.d. preventiva, cioè quella contro l'esecuzione preannunciata con il precetto, deve essere effettuata nella residenza dichiarata dall'istante o nel domicilio eletto. Nell'ipotesi in cui l'istante creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza, non assolvendo, pertanto, all'obbligo previsto dall'art. 480 c.p.c. di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, la notifica dell'opposizione al precetto non deve essere eseguita ai sensi degli artt. 137 e s.s., ma per espressa volontà legislativa “le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”. La norma in esame è in linea con la natura e la finalità dell'elezione di domicilio, trattandosi di un atto della parte che si pone su un piano differente rispetto al conferimento del mandato alle liti, esplicando la r.g. n. 8 diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati, con l'ovvia conseguenza che il soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, deve notificare in tale luogo (domicilio eletto) gli atti, e, segnatamente, nel caso in esame, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione al precetto. Con ulteriori motivi di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza, sostanzialmente per aver violato la norma di cui all'art. 2697 c.c. e per non aver ritenuto ammissibile, sul presupposto della sua tardività, la documentazione dalla medesima depositata a sostegno della sua qualità di erede, nonostante tale documentazione si sia “successivamente formata”. L'appellante ha dedotto, altresì, che il Tribunale ha invertito l'onere Contr della prova di cui all'art. 2697 c.c., in quanto spettava all quale attrice formale e sostanziale, provare che l'opposta non fosse erede della sig.ra (beneficiaria della sentenza di condanna). CP_3
La censura è infondata, per l'assorbente rilievo che chi assume di avere diritto di agire esecutivamente per essere subentrato, quale erede, al credito consacrato nel titolo esecutivo, ha l'onere di dimostrare la predetta qualità, che si sostanzia nel fatto costitutivo (subentro iure hereditatis) che pone a fondamento della titolarità del credito da azionare in via esecutiva. Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, ovvero di azione di accertamento negativo del diritto di agire esecutivamente. Riguardo alle azioni di accertamento negativo va segnalato il contrasto giurisprudenziale sulla suddivisione degli oneri probatori: se un orientamento addossa all'attore l'onere di dimostrare sia l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto dedotto in giudizio, sia l'inesistenza dei fatti costitutivi del medesimo, secondo altra impostazione anche in tale tipo di azioni, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto grava in ogni caso sul soggetto che assume essere titolare di detto diritto, a prescindere dalla circostanza che egli rivesta la posizione processuale di convenuto. La Corte condivide il secondo orientamento, ritenendo che, al fine di identificare la parte gravata dell'onere probatorio, debba aversi prevalente riguardo non alla mera posizione processuale delle parti, ma alla collocazione nel rapporto sostanziale negato o affermato, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della lite. Bisogna dare preferenza al criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale rispettivamente negato od invocato, in linea con quello che è consacrato proprio nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto e non per negare un diritto altrui, come invece accade nel caso di chi, promovendo un'azione di accertamento negativo, non fa valere il diritto r.g. n. 9 oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, mentre è il convenuto che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, in quanto parte controinteressata. Pertanto, si deve muovere dal rapporto giuridico che è all'origine del contrasto sfociato in lite, di guisa che diritto oggetto di controversia sarà quello che trova la propria immediata origine in tale rapporto e non quello, meramente consequenziale, di opporvisi. In tale ottica e rilevando che nella vicenda descritta dell'impugnata sentenza è indubbio che il soggetto che assume essere creditore è l'odierna appellante, deve ritenersi, conformemente a quanto sostenuto dal Tribunale, che l'odierna appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, poiché ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere, ancorché venga convenuto in un giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass. 10.11.2010 n.22862; Cass. 10.9.2010 n.19354; Cass.18.5.2010 n.12108; Cass.18.2.85 n.1391; Cass. ordinanza n. 16917/2012, secondo cui: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”. Pertanto, la censura è infondata, osservandosi conclusivamente che colui che assume di avere diritto di agire esecutivamente per essere subentrato, quale erede, al credito consacrato nel titolo esecutivo, ha l'onere di dimostrare la predetta qualità, che si sostanzia nel fatto costitutivo (subentro iure hereditatis) che pone a fondamento della titolarità del credito da azionare in via esecutiva. Anche la censura avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità della documentazione, sul presupposto della tardività del deposito, perché avvenuto con il foglio di precisazione delle conclusioni, è infondata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il documento che lo stesso ha depositato (atto notorio notarile) non rientra negli atti che si sono formati successivamente alla barriera preclusiva, per l'assorbente ragione che ben avrebbe potuto essere compiuto prima di tale barriera, al fine di depositarlo tempestivamente. Per quanto fin qui detto, si rigetta l'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, perché non espletata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
r.g. n. 10 - condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' che liquida Controparte_1 in € 6946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 maggio 2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11