Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
SInori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13468/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/12/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COLZANI SIMONE, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
08/02/2019 – decr. om. del 31/05/2019 – cron. 2838/2019 sub. R.G.
4987/2018);
1
(il 20/09/2011) e accertato che le condizioni corrispondono Per_2
all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TOLMEZZO (UD) il 15/07/2006 tra , nata a Parte_1
TOLMEZZO (UD) il 19/05/1980, e , nato a [...] Parte_2
(UD) il 20/08/1979, alle seguenti condizioni:
1) dispone che i figli minorenni e rimangano affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Dispone che il padre tenga con sé i figli nelle seguenti modalità:
- tre fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera quando provvederà a riaccompagnarli a casa della madre;
- un pomeriggio per settimana dalle ore 18.00 al mattino successivo quando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
- per una settimana durante le vacanze natalizie (Settimana di Natale
o Capodanno ad anni alterni);
- per metà delle vacanze pasquali (Pasqua o Lunedì di Pasqua ad anni alterni);
- per 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive e da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno in considerazioni dei rispettivi periodi di ferie lavorative.
2
3) Dispone che il padre possa comunque concordare direttamente con la madre, differenti ed ulteriori modalità e tempistiche sia di visita che di pernotto, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e di studio dei figli.
4) Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio (per un totale di € 400,00), a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , (Iban: Pt_1
[...] acceso presso Banca Intesa San Paolo,
filiale di Tolmezzo), dal mese di dicembre 2024 sino all'indipendenza economica di ciascun figlio, somma che potrà essere rivalutata in futuro secondo gli indici ISTAT. L'assegno di mantenimento sarà corrisposto in via anticipata entro il 15 di ogni mese.
5) Dà atto che il percorso educativo dei figli, scolastico e non, verrà deciso congiuntamente dai genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni dei figli medesimi.
6) Dispone che le spese scolastiche dei figli, quali ad esempio tasse, libri e gite scolastiche, saranno ripartite al 50% tra i genitori. Il SI. Pt_2
provvederà al rimborso dietro presentazione del conto da parte della SI.ra
. Pt_1
7) Dispone che ove non necessarie e urgenti, le spese mediche straordinarie (non assistite dal SSN o da altra copertura sociale) dei figli saranno previamente concordate tra il SI. e la SI.ra , con Pt_2 Pt_1
ripartizione delle stesse al 50% per ciascun genitore;
dispone che tutte le altre spese di carattere straordinario saranno sottoposte al previo accordo tra il SI. e la SI.ra , con relativa ripartizione al 50% delle Pt_2 Pt_1
stesse per ciascun genitore;
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8) Dà atto che le detrazioni d'imposta per i figli a carico verranno ripartite tra i SInori e come già in essere, ossia nella misura del Pt_2 Pt_1
50% ciascuno.
9) Dà atto che gli assegni familiari saranno attribuiti in misura del 100%
alla NO . Pt_1
10) Dà atto che i coniugi dichiarano, oltre a quanto sopra disciplinato, di non aver null'altro a che pretendere tra loro e di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto, come in effetti rinunciano, l'una nei confronti dell'altro, a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzile.
11) Dà atto che le parti dichiarano di avere provveduto, con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto, alla regolarizzazione dei pregressi rapporti patrimoniali e si danno vicendevolmente atto che con la sottoscrizione del ricorso e il puntuale adempimento di quanto sopra, ogni questione patrimoniale nascente dal matrimonio e dalla relativa convivenza, nonché a seguito della intervenuta separazione e/o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto, è stata risolta e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
12) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TOLMEZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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