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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6554/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
[...]
Controparte_2
[...]
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6554/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasquale Eboli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Portici, Corso Garibaldi
n.85, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 22.9.2023, l' impugnava la Controparte_1 sentenza n. 435/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 23.5-30.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 59/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto Controparte_2 di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820110053015619000, ente impositore CP_2
[...]
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure - ravvisando la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla istante - accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava prescritto il diritto degli enti impositori ad esigere le somme di cui all'estratto di ruolo impugnato e condannava le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: 1) insussistenza della giurisdizione in capo al GdP in favore del giudice tributario;
2) inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e comunque insussistenza della prescrizione della pretesa azionata.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata , benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato Controparte_2 all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 30.1.2024). Controparte_2
Alla udienza fissata in prosieguo, la scrivente – rilevata la nullità della notificazione comunque tempestivamente effettuata – ne disponeva la rinnovazione (cfr. ordinanza del 18.6.2024).
All'esito della udienza figurata del 22.10.2024 la parte appellante veniva onerata di documentare la rinnovazione della notificazione nei riguardi della così come disposto con Controparte_2
l'ordinanza del 18.6.2024; parimenti, veniva disposto all'esito della udienza figurata del 3.12.2024
Il procedimento – dato atto che la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione restava priva di riscontro, atteso che la parte appellante depositava copia dell'atto introduttivo già depositata in data 17.6.2024 (cfr. ordinanza del 14.1.2025) - veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
Nella specie, la parte appellante a tanto onerata ometteva l'allegazione della documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione, come disposta con ordinanza del
3 18.6.2024, provvedendo nuovamente al deposito della notificazione effettuata a seguito della ordinanza del 30.1.2024 presso l'Avvocatura di Stato (cfr. nota del 3.12.2024) ed invalida in base al combinato disposto dell'art. 144 c.p.c. e dell'ultimo comma dell'art. 107, D.P.R. 116/77.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che la omessa dimostrazione della rinnovazione della notificazione nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Controparte_2
Sez. V, 23/12/2021, n. 41316), debba intendersi alla stregua della mancata ottemperanza all'ordine ex art. 291 c.p.c., dacché va pronunciata l'inammissibilità dell'appello.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6554/2023, avverso la sentenza n. 435/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 23.5-30.6.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello;
4 - nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6554/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
[...]
Controparte_2
[...]
appellati
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6554/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Pasquale Eboli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Portici, Corso Garibaldi
n.85, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 22.9.2023, l' impugnava la Controparte_1 sentenza n. 435/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 23.5-30.6.2022 a definizione del giudizio Rg n. 59/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto Controparte_2 di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820110053015619000, ente impositore CP_2
[...]
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure - ravvisando la fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla istante - accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava prescritto il diritto degli enti impositori ad esigere le somme di cui all'estratto di ruolo impugnato e condannava le parti convenute in solido alla refusione delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: 1) insussistenza della giurisdizione in capo al GdP in favore del giudice tributario;
2) inammissibilità della opposizione spiegata in I grado per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e comunque insussistenza della prescrizione della pretesa azionata.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata , benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato Controparte_2 all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 30.1.2024). Controparte_2
Alla udienza fissata in prosieguo, la scrivente – rilevata la nullità della notificazione comunque tempestivamente effettuata – ne disponeva la rinnovazione (cfr. ordinanza del 18.6.2024).
All'esito della udienza figurata del 22.10.2024 la parte appellante veniva onerata di documentare la rinnovazione della notificazione nei riguardi della così come disposto con Controparte_2
l'ordinanza del 18.6.2024; parimenti, veniva disposto all'esito della udienza figurata del 3.12.2024
Il procedimento – dato atto che la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione restava priva di riscontro, atteso che la parte appellante depositava copia dell'atto introduttivo già depositata in data 17.6.2024 (cfr. ordinanza del 14.1.2025) - veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
Nella specie, la parte appellante a tanto onerata ometteva l'allegazione della documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione, come disposta con ordinanza del
3 18.6.2024, provvedendo nuovamente al deposito della notificazione effettuata a seguito della ordinanza del 30.1.2024 presso l'Avvocatura di Stato (cfr. nota del 3.12.2024) ed invalida in base al combinato disposto dell'art. 144 c.p.c. e dell'ultimo comma dell'art. 107, D.P.R. 116/77.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che la omessa dimostrazione della rinnovazione della notificazione nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Controparte_2
Sez. V, 23/12/2021, n. 41316), debba intendersi alla stregua della mancata ottemperanza all'ordine ex art. 291 c.p.c., dacché va pronunciata l'inammissibilità dell'appello.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6554/2023, avverso la sentenza n. 435/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 23.5-30.6.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello;
4 - nulla per le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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