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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/08/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
RG 2046 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedono che decorso il termine di legge in difetto di riconciliazione si è pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in 7 maggio 2005 trascritto dagli atti dello Stato civile del Comune di Bondeno al numero 3 parte Serie A Conclusioni del PM : visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso cumulativo i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 esponevano: in data 07/05/2005 avevano contratto matrimonio in BONDENO;
dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1 Poiché i rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione che il divorzio. Con sentenza n. 1236 del 13.12.2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e il procedimento era rimesso in istruttoria per la valutazione della domanda di divorzio. All'udienza dell'8.7.2025 le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 2 In considerazione della natura e degli esiti del procedimento si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/05/2005 in BONDENO da , e CP_1 CP_2
e trascritto al n. 3 parte II , serie A alle condizioni concordate fra le parti.
[...] Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di BONDENO di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 14.8.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TAGLIANI TIZIANO Controparte_2
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedono che decorso il termine di legge in difetto di riconciliazione si è pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in 7 maggio 2005 trascritto dagli atti dello Stato civile del Comune di Bondeno al numero 3 parte Serie A Conclusioni del PM : visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso cumulativo i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 esponevano: in data 07/05/2005 avevano contratto matrimonio in BONDENO;
dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente. Per_1 Poiché i rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione che il divorzio. Con sentenza n. 1236 del 13.12.2024 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e il procedimento era rimesso in istruttoria per la valutazione della domanda di divorzio. All'udienza dell'8.7.2025 le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 2 In considerazione della natura e degli esiti del procedimento si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/05/2005 in BONDENO da , e CP_1 CP_2
e trascritto al n. 3 parte II , serie A alle condizioni concordate fra le parti.
[...] Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di BONDENO di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 14.8.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2