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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2234/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11463/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellegra - Piazza Del Municipio 9 00030 Bellegra RM
elettivamente domiciliato presso segreteriabellegra@pec.cittametropolitanaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA – LIQUIDAZIONE ed irrogazione delle sanzioni N. 28 del 20/03/2024 ANNO D'IMPOSTA 2018 emesso dal COMUNE DI
BELLEGRA .
Ha proposto i seguenti motivi di censura:
1)-IN Indirizzo_1 E PREGIUDIZIALE AVVENUTA DECADENZA DEL COMUNE DI BELLEGRA DAL DIRITTO AD ESIGERE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E/O TASSE IMU PER L'ANNO 2018.
Esponeva che per la notifica dell'avviso di accertamento sono previsti termini specifici disciplinati dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 che prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Comune di Bellegra avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento de quo entro il 31 Dicembre 2023 mentre ha notificato l'avviso impugnato (seguendo il criterio della sospensione degli 85 giorni mutuato dall'anno 2020 della pandemia covid 19) oltre tale termine e precisamente: L'accertamento in materia di
IMU 2018 è stato notificato il 04.04.2024 e quindi anche oltre il termine di 85 giorni che scadeva il 25 MARZO
2024.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Bellegra non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato dal ricorrente dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 che prevede che: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso in esame il Comune di Bellegra avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento de quo entro il 31 Dicembre 2023 mentre ha notificato l'avviso impugnato (seguendo il criterio della sospensione degli
85 giorni mutuato dall'anno 2020 della pandemia covid 19) oltre tale termine e precisamente il 04.04.2024
e quindi oltre il termine di 85 giorni che scadeva il 25 MARZO 2024.
Tali ragioni determinano l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna alla rifusione delle spese liquidate in E. 200,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11463/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bellegra - Piazza Del Municipio 9 00030 Bellegra RM
elettivamente domiciliato presso segreteriabellegra@pec.cittametropolitanaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA – LIQUIDAZIONE ed irrogazione delle sanzioni N. 28 del 20/03/2024 ANNO D'IMPOSTA 2018 emesso dal COMUNE DI
BELLEGRA .
Ha proposto i seguenti motivi di censura:
1)-IN Indirizzo_1 E PREGIUDIZIALE AVVENUTA DECADENZA DEL COMUNE DI BELLEGRA DAL DIRITTO AD ESIGERE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E/O TASSE IMU PER L'ANNO 2018.
Esponeva che per la notifica dell'avviso di accertamento sono previsti termini specifici disciplinati dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 che prevede quanto segue: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il Comune di Bellegra avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento de quo entro il 31 Dicembre 2023 mentre ha notificato l'avviso impugnato (seguendo il criterio della sospensione degli 85 giorni mutuato dall'anno 2020 della pandemia covid 19) oltre tale termine e precisamente: L'accertamento in materia di
IMU 2018 è stato notificato il 04.04.2024 e quindi anche oltre il termine di 85 giorni che scadeva il 25 MARZO
2024.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Bellegra non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Come evidenziato dal ricorrente dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 che prevede che: “…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso in esame il Comune di Bellegra avrebbe dovuto notificare gli avvisi di accertamento de quo entro il 31 Dicembre 2023 mentre ha notificato l'avviso impugnato (seguendo il criterio della sospensione degli
85 giorni mutuato dall'anno 2020 della pandemia covid 19) oltre tale termine e precisamente il 04.04.2024
e quindi oltre il termine di 85 giorni che scadeva il 25 MARZO 2024.
Tali ragioni determinano l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna alla rifusione delle spese liquidate in E. 200,00.