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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 26/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 14/05/2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 532/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MEMMA Parte_1 C.F._1
DAVIDE, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via G. Cesare, n. 15/G, è
elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore e per essa, in qualità di procuratrice, (c.f./p.iva ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
BARBARO ALESSANDRO e ANZÀ MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STIVALETTA ROSSELLA, con sede in Vasto, al V.le S. Pertini n. 15; TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
OPPOSTA
NONCHE'
(c.f. .iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentante pro tempore e, per essa, in qualità di mandataria,Parte_2
(c.f. .iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_5 P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARDITELLI CARMELINA, con sede in
Vasto, alla Via Maddalena, n. 71/A;
INTERVENUTA
FATTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 108/2020 Parte_1
del 05/05/2020, con il quale il Tribunale di Vasto gli ha ingiunto di versare, in favore della la somma di € 42.366,40 – oltre interessi e spese di giudizio – a titolo di Controparte_1
corrispettivo di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo, stipulato dalla
Parus Immobiliare s.r.l. e garantito dall'odierno opponente, stante il mancato rimborso degli importi finanziati.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto, come motivi di doglianza: a) in via Parte_1
preliminare, l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b) nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per l'inidoneità dell'estratto di saldaconto prodotto in fase monitoria a fungere da prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
c) la nullità del contratto di finanziamento, per inosservanza della forma scritta prescritta dall'art. 117 T.U.B; d) la nullità del contratto di finanziamento, in quanto asseritamente stipulato in assenza di un intermediario finanziario abilitato, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 374/99; e) l'intervenuta
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prescrizione della pretesa creditoria, “tanto con riferimento alla sorte capitale
(prescrizione ordinaria), quanto con riferimento agli interessi richiesti (prescrizione quinquennale), non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo della
prescrizione”.
Sulla base di tali circostanze, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, di revocare ovvero di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, e di “accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria
declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito
ex adverso azionato ovvero perché la pretesa creditoria è prescritta”, nonché, in via gradata, “rideterminare la somma dovuta per sorte capitale ed interessi alla luce delle
eccezioni di merito sollevate con il presente atto e di quanto verrà accertato in corso di causa”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_4
fondatezza della opposizione ed ha concluso per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
3. A seguito della regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice, con ordinanza resa all'udienza del 11/02/2021, dopo aver rilevato che il giudizio introdotto dal Parte_1
concerne un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari e finanziari,
per la quale l'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), del D.Lgs. n. 28/10 impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a seguito della pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria
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esecutività del decreto ingiuntivo opposto, contestualmente assegnando termine di giorni quindici per l'attivazione della procedura di mediazione per un tentativo di soluzione bonaria della controversia.
4. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio
[...]
(e, per essa, in qualità di mandataria, , - quale Controparte_3 Parte_2
cessionaria del credito ingiunto, in forza dell'atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in corso di causa, in data 28/02/2022 – aderendo a tutte le eccezioni e domande formulate dalla cedente opposta (e, per essa, dalla e, in Controparte_1 CP_2
particolare, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta e per la conferma del decreto ingiuntivo.
5. In prosieguo di causa, il giudice, atteso l'esito negativo della procedura di mediazione e ritenuto che la controversia implicasse esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, ha rigettato le istanze istruttorie avanzate a norma dell'art. 183, comma 6, c.p.c., potendo la controversia essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione (sollevata da parte opponente nella prima memoria istruttoria successiva all'intervento della Controparte_3
relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla società interveniente, sull'assunto che non sarebbe stata offerta in giudizio la prova che l'operazione di cessione in blocco dei crediti abbia specificamente riguardato il credito oggetto di causa.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
Occorre rammentare, in punto di prova della titolarità del credito in capo alla società
cessionaria, che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale,
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la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione,
giacché “una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto” (cfr., Cass., n. 22268/2018). Ne deriva che la sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (cfr., Cass., n. 2780/2019), in presenza di contestazioni sulla legittimazione sostanziale del cessionario, il quale, in tale evenienza,
è tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi
(in tal senso, cfr. Cass., n. 24798/2020, secondo la quale “la parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. Ad essa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che la parte intervenuta in corso di causa abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito oggetto di causa. Invero, a fronte dell'eccezione di difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva sollevata
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dalla parte opponente, la ha prodotto in giudizio il contratto di Controparte_3
cessione [con relativo elenco dei crediti ceduti (cd. Annex): cfr., doc. n. 7 allegato alla comparsa del 20/12/2022], oltrechè ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta cessione dello specifico credito, quale, in particolare, la dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente.
Alla luce delle superiori considerazioni, va respinta l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in capo all'opposta, ritenendo, al contrario, che detta circostanza è stata adeguatamente dimostrata in giudizio.
2. Sul punto, deve rilevarsi che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr., Cass., n. 22424/2009).
La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
3. Passando alla disamina nel merito della opposizione a decreto ingiuntivo, deve affermarsi che la stessa è manifestamente infondata e, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
4. Deve, innanzitutto, rigettarsi la doglianza dell'opponente, incentrata sull'assunto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di una idonea prova scritta, per
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l'asserita insufficienza dei documenti prodotti in sede monitoria (e, in particolare, della copia dell'estratto conto del finanziamento ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93) a dare contezza di un credito certo, liquido ed esigibile. Per giurisprudenza consolidata, in tema di prova del credito fornita da un istituto creditizio nel giudizio monitorio, quest'ultimo può ben ottenere la concessione di un decreto ingiuntivo avvalendosi del regime probatorio privilegiato previsto dall'art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, in base al quale è sufficiente la produzione in giudizio del cd. estratto di saldaconto, che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario dell'istituto di credito accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito. Tale documentazione, la cui efficacia probatoria è circoscritta al solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, va tenuta distinta dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca e che, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio di opposizione instaurato dal cliente.
Nel caso di specie, l'estratto conto prodotto nella fase monitoria da Controparte_1
contiene tutti i requisiti prescritti dall'art. 50 D.Lgs. n. 385/1993, onde deve concludersi che il decreto ingiuntivo opposto è scevro dal denunciato vizio di invalidità, perché emesso sulla base di documentazione risultata ampiamente idonea a fungere da prova scritta per l'adozione del provvedimento monitorio.
5. Per quanto concerne la dedotta nullità del contratto di finanziamento per inosservanza della forma prescritta dall'art. 117 T.U.B., si osserva, preliminarmente, che la citata norma prevede la forma scritta per i contratti bancari a pena di nullità e l'obbligo di consegna di una copia del contratto al cliente. Trattasi di una norma a presidio di
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interessi propri del cliente, in ragione della posizione contrattuale di debolezza che quest'ultimo riveste.
A tale riguardo, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel considerare il requisito della forma scritta del contratto, esplicitamento richiesto dalla predetta norma, non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione che essa assume nei confronti del cliente, affinché questo sia posto nella effettiva condizione di conoscere, prima dell'apposizione della firma, le clausole contrattuali, riportate nel documento dal medesimo sottoscritto. Ebbene, nell'ipotesi in cui manchi la sottoscrizione della banca nella copia del contratto consegnata al cliente –
come nel caso al vaglio – il consenso della banca, secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass., S.U., n. 898/2018), può desumersi da altre forme di manifestazione di volontà, quali la predisposizione del testo contrattuale, la raccolta della sottoscrizione del cliente, la consegna del documento negoziale o l'esecuzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1327 c.c. (sul punto, cfr., Cass., n. 10447/2017). Sicché, in presenza di un contratto c.d. “monofirma” stipulato nella forma scritta ed eseguito dall'istituto creditizio (mediante l'erogazione del finanziamento), il rapporto giuridico deve intendersi concluso validamente ed efficacemente tra le parti, essendo stata salvaguardata l'esigenza “di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente
in una situazione di debolezza contrattuale” ove, come nel caso di specie, quest'ultimo, prima della sottoscrizione, abbia avuto piena conoscenza, per iscritto, delle condizioni contrattuali, riportate nel documento dal medesimo sottoscritto (cfr., da ultimo, Cass.,
n. 3108/2022).
Ne consegue che - risultando il contratto, allegato agli atti dalla società opposta,
correttamente stipulato per iscritto e debitamente sottoscritto dal cliente - nessun dubbio sussiste in merito alla validità dello stesso e alla conseguente infondatezza della
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eccezione di nullità sollevata da parte opponente, sotto il profilo del paventato vizio di forma.
6. Con riferimento alla censura riguardante l'asserita nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito, va detto che essa non è soltanto infondata, ma è anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione.
È infondata perché – come emerge dall'analisi del contratto di finanziamento e del documento di sintesi allegato – risulta agli atti una dettagliata descrizione delle modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori effettivamente applicati dall'istituto di credito al contratto di finanziamento intercorso con il debitore garantito dall'odierno opponente.
È, in ogni caso, ininfluente in questa sede, se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., ex plurimis,
Cass., n. 22489/06; Cass., n. 16911/05; Cass., n. 15186/04; Cass., n. 1657/04), sicché, se il credito risulti fondato, “deve accogliere la domanda indipendentemente dalla
circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale
accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr., Cass. n. 419/06). L'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
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Nell'ambito del presente giudizio, quindi, non si tratta di stabilire se il decreto ingiuntivo n. 108/2020 sia stato o meno emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e
634 c.p.c., bensì di verificare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Controparte_1
Fatta questa precisazione, va evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13533/01) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne consegue che il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto di credito, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., n. 22123/09;
Cass., n. 8718/00; Cass., n. 11417/97) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, ha prodotto in giudizio il contratto di finanziamento Controparte_1
datato 30/05/2006, recante plurime sottoscrizioni di , nonché le Parte_1
specifiche indicazioni inerenti al capitale erogato, al numero di rate mensili, all'importo di ogni singola rata ed ai tassi applicati (TAN e TAEG). A fronte di tali evidenze documentali e dell'allegazione relativa ad un debito residuo pari, al 7/08/2014, a
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complessivi € 42.366,40 (risultante dall'estratto conto prodotto dalla banca nel presente giudizio e scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso), l'odierno opponente, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, si è
limitato a formulare delle generiche contestazioni in ordine alla quantificazione dell'“importo a debito, che (…) appare fittizio ed abnorme”, non accompagnate da una specifica e circostanziata indicazione delle ragioni o della misura della dedotta non debenza delle somme pretese da controparte.
7. Dalle esposte considerazioni consegue, inoltre, l'infondatezza della eccepita mancata erogazione, in proprio favore, delle somme finanziate, sull'assunto che “la
Prestitempo - Gruppo Deutsche Bank S.p.A. avrebbe erogato a PARUS IMMOBILIARE S.r.l.,
ma in realtà ad (da quanto si legge nei documenti versati nel fascicolo CP_5
monitorio) un finanziamento”. Invero, come correttamente evidenziato da parte opposta, risulta documentalmente provata, sia la circostanza che il ha Parte_1
sottoscritto, in qualità di amministratore della Parus Immobiliare s.r.l. (cfr., doc. 12 –
visura camerale, allegata alla memoria del 20/02/2023) e quale garante del prestito (cfr., all. 4 alla comparsa del 08/01/2021), il contratto di finanziamento per l'acquisto di un'automobile presso il rivenditore da parte della società da esso CP_5
amministrata; sia la corresponsione al rivenditore delle somme mutuate a fronte del perfezionamento del contratto di compravendita (cfr., doc. 13 allegato alla memoria del
20/02/2023), a nulla rilevando all'uopo il disconoscimento formulato dall'opponente delle sottoscrizioni apposte sulla scheda contrattuale (essendo in ogni caso apparentemente ad esso riconducibili, il che renderebbe lo stesso, comunque,
responsabile verso l'opposta quale rappresentante apparente).
Invero, il decidente ritiene che il predetto disconoscimento sia inammissibile, in quanto assolutamente generico, non supportato da alcuna esposizione delle ragioni sottese alla
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sua formulazione e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta.
Sul punto, va ricordata la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ripetutamente chiarito che la contestazione relativa alla falsità della sottoscrizione apposta in calce ad un contratto e, più in generale, il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (cfr., Cass., n. 1537/2018).
Nel caso in esame, l'opponente, nel proprio atto introduttivo si è limitato a dedurre che
“il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio (…) si disconosce in toto
rispetto al contenuto ed alla sottoscrizione a nome dell'opponente”, sollevando, in tal modo, una eccezione generica, limitata a quel solo inciso, contenente una formula di stile che non indica alcun elemento circostanziale specifico del disconoscimento e non allegando alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento idoneo a fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento: pertanto, la stessa è censurabile con una pronuncia di rigetto.
8. L'opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto di finanziamento,
asseritamente confezionato in “assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell'art. 3, D.lgs. n. 374/1999”, poiché predisposto direttamente dal rivenditore convenzionato ( , “titolare di un'attività commerciale, non CP_5
affatto abilitata a stipulare contratti per strumenti finanziari”, in violazione della normativa imperativa sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari sopra citata.
Questo giudice evidenzia come anche tale doglianza sia priva di pregio, in quanto frutto di una erronea interpretazione della norma menzionata, per il dirimente motivo che la questione al vaglio è riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2, comma 2,
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lett. b), del D.M. n. 485/01. Nello specifico, detto decreto (successivamente abrogato dal
D.Lgs. n. 141/2010, che ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori) - cui il D.Lgs. n. 374/1999 summenzionato (prevedendo al primo comma dell'art. 3 che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai
soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”) demanda, al secondo comma, il compito di regolamentare il contenuto dell'attività indicata, le condizioni di compatibilità
con lo svolgimento di altre attività professionali e le circostanze nelle quali ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico – dopo aver stabilito, all'art. 2, primo comma, che
“esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene
stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106,
comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”, prevede, al secondo comma, che “non
integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di
contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
La suddetta interpretazione trova conforto negli indirizzi ermeneutici forniti dalla Banca
d'Italia, la quale, nella sua attività di vigilanza, nell'aprile 2010 ha ribadito l'obbligatorietà della promozione e della conclusione dei contratti di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria derivante dal D.Lgs. n. 374/1999 - e dal relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485 - derogabile solo in caso di esercizio del cd. credito finalizzato, vale a dire concesso dai fornitori unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi.
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Sotto distinto profilo, deve ritenersi che l'art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 ed il relativo regolamento di cui al D.M. 13.12.2001 n. 485, laddove limitano la possibilità dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria a soggetti che possiedono determinati requisiti ed iscritti in apposito elenco, siano poste a tutela di interessi pubblicistici di particolare rilevanza sociale, identificabili nella trasparenza e regolarità del mercato del credito. Le suddette disposizioni, tuttavia, non hanno un'incidenza diretta sulla validità dei contratti, in quanto non ne vietano la stipulazione ma esclusivamente, in assenza dei presupposti di cui sopra, la promozione.
Pertanto, una volta perfezionatosi tra intermediario e cliente, il contratto, se anche collocato dal fornitore non autorizzato, non si pone in conflitto con la normativa innanzi menzionata, né rispetto al contenuto del regolamento negoziale, né rispetto ai requisiti soggettivi richiesti per la sua stipulazione, che sono unicamente quelli prescritti in capo ai contraenti (nel caso di specie all'Intermediario) (sul punto, cfr., Trib. Milano, n.
3262/2025).
9. Infine, parimenti immeritevole di accoglimento risulta essere la doglianza riguardante l'asserita prescrizione del credito azionato, “tanto con riferimento alla sorte
capitale (prescrizione ordinaria), quanto con riferimento agli interessi richiesti
(prescrizione quinquennale)”, sull'assunto che il creditore non avrebbe posto in essere alcun valido atto interruttivo della prescrizione.
In merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto,
il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr, ex multis, Cass., n. 2301/04; Cass., n.
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19291/10; Cass., n. 17798/11).
Il mutuo è, infatti, un contratto in cui la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del negozio medesimo e, al contempo, la causa di estinzione, in cui la differita restituzione del capitale gli conferisce il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte,
ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Il mutuatario, infatti, può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, ma la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte, poiché le diverse rate costituiscono l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria, con la conseguenza che non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale decorrente non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima rata.
Quanto, poi, al regime di prescrizione degli interessi, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr., sul punto, Cass. n. 1110/94;
Cass., n. 12707/02; Cass., n., 18915/13), il cui criterio informatore è quello che il debitore sia liberato dalle prestazioni periodiche scadute – ovvero quelle che devono essere effettuate più volte all'anno o in periodi più brevi – e dalla cui previsione,
pertanto, esula l'ipotesi di debito unico rateizzato in più versamenti periodici. Da tanto consegue che, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi si sottrae alla prescrizione quinquennale, “giacché identica è la causa debendi sia della
prestazione principale che di quella degli interessi” (cfr., Cass., n. 1546/65).
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Per quanto evidenziato, nella fattispecie in esame trova applicazione il termine prescrizionale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.
Sotto distinto profilo, è appena il caso di evidenziare che la prescrizione è interrotta, ai sensi dell'art. 2943 c.c., quando il titolare fa venir meno lo stato inerziale tramite un atto di esercizio del diritto, come la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, una domanda proposta nel corso di un procedimento già in corso od ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento
soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di
adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto
indicato (elemento oggettivo)” (cfr., Cass., n. 15140/2021). In caso di contestazione sul maturare della prescrizione, è onere del creditore fornire la prova dell'interruzione del relativo termine.
Orbene, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, la
[...]
ha dimostrato di aver interrotto il termine prescrizionale. Risultano, Controparte_3
infatti, prodotti in giudizio plurimi atti interruttivi della prescrizione: una prima richiesta di pagamento a mezzo raccomandata con A/R del 26/04/2016 da parte di CP_1
una successiva richiesta di pagamento a mezzo raccomandata con A/R del
[...]
24/04/2018, con relativa ricevuta di avvenuto ricevimento;
infine, il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 05/05/2020 e notificato il 30/05/2020.
Dall'esame della documentazione in atti emerge, dunque, inconfutabilmente il mancato decorso di un lasso temporale superiore ai dieci anni tra la scadenza dell'ultima rata
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(verificatasi nel luglio 2012, atteso che il contratto di finanziamento per cui è causa,
sottoscritto in data 30/05/2006, prevede il rimborso della somma erogata in 72 rate mensili e la scadenza della prima rata in data 06/07/2006), le menzionate diffide di pagamento (l'ultima delle quali è datata 24/04/2018) e l'esercizio dell'azione monitoria.
Ne deriva che l'eccepita maturazione della prescrizione del diritto di credito vantato dalla società opposta non si è, in realtà, mai verificata.
10. Sulla scorta delle osservazioni rese, deve concludersi che la manifesta infondatezza di tutti i motivi di opposizione è ostativa all'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e conduce, inevitabilmente, ad una pronuncia di rigetto della opposizione, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Peraltro, il ridottissimo impegno assertivo e probatorio profuso dall'opponente, unitamente alla inconsistenza delle argomentazioni articolate a sostegno della opposizione, si riflette negativamente sulla credibilità della intera impostazione difensiva e concorre francamente a qualificare l'iniziativa giudiziaria come temeraria.
11. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento, in favore sia della parte opposta che della parte interveniente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n.
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147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, aumentati di un terzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, essendo le difese della parte vittoriosa risultate manifestamente fondate.
12. Ad avviso di questo giudicante, sussistono nel caso di specie i presupposti per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 96, III comma c.p.c., la quale prevede che il Giudice possa pronunciarsi d'ufficio, anche in assenza di una domanda sul punto.
Giova, in premessa, precisare che la norma in esame è preordinata alla tutela di interessi di diversa natura: da un lato, infatti, essa mira a salvaguardare (in funzione, per così dire,
“generalpreventiva”) sia l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il lavoro del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenti,
sia gli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla legge 89/2001 (giusta l'art. 6 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo); sotto distinto profilo, la norma persegue lo scopo di preservare (in funzione non solo “specialpreventiva”, ma anche lato sensu riparatoria) l'interesse privato della parte risultata vittoriosa a non essere coinvolta in iniziative o resistenze giudiziarie pretestuose o dilatorie e, quindi, abusive, perché intraprese per finalità
contrarie a quelle cui è istituzionalmente preposto l'utilizzo dello strumento processuale.
Se ne deduce che l'istituto ha una funzione sia sanzionatoria che risarcitoria o, per meglio dire, si atteggia nei termini di una sanzione (e di qui il motivo per cui è applicabile su iniziativa ufficiosa del giudice, senza necessità di previa domanda di parte) con profili anche riparatori nei riguardi della parte lesa (questo spiega la previsione della
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devoluzione della somma in favore della controparte).
Fatta questa precisazione, va rimarcato che l'applicazione della norma deve essere circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria. In particolare, la norma può applicarsi in due diversi tipi di casi: in un primo, che si verifica quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); e in un secondo, che concerne l'eventualità in cui il convenuto, pur essendo consapevole (o prevedendo e, cionondimeno, accettando il rischio) della fondatezza delle avversarie pretese, si oppone in modo ostinato e irragionevole alla domanda di controparte, senza operare con la doverosa lealtà e correttezza, così ottenendo il risultato di ostacolare o impedire la tutela dell'altrui diritto;
in entrambi i casi, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata, che deve essere riconosciuto in re ipsa, senza necessità di allegazioni o prove in ordine alla sua sussistenza.
In virtù della affermata funzione plurima (sanzionatoria e risarcitoria) della norma in commento e in considerazione dei diversi interessi da essa tutelati, i criteri di
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determinazione della somma da liquidare, in assenza di parametri normativi, devono essere ricavati: a) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa della parte soccombente;
b) dalle modalità attraverso le quali si realizza la condotta di abuso del processo;
c) dalla gravità delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, sia in termini di aggravio del lavoro complessivo del magistrato, che di incidenza sulla durata del singolo processo, sia in relazione alle ripercussioni negative che tale condotta ha prodotto sulla parte risultata vittoriosa.
Facendo applicazione al caso in esame dei principi finora esposti, è apparso in modo evidente che, per la inconsistenza delle argomentazioni difensive dell'opponente e per la consapevole genericità delle molteplici deduzioni articolate, l'unico scopo perseguito da con la sua dilatoria e pretestuosa opposizione è stato quello di Parte_1
allungare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale che già sapeva essere a sé sfavorevole. Ne consegue la doverosa condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta di una somma che deve equitativamente determinata tenuto conto, in base ai parametri sopra indicati, che:
a) il non solo non ha spontaneamente pagato quanto dovuto alla controparte, Parte_1
ma si è pure opposta al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, articolando doglianze generiche e palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla controparte;
b) l'istituto finanziante, per diversi anni, non ha percepito l'importo dovutogli come corrispettivo per le prestazioni eseguite ed è stato costretto a contrastare una opposizione strumentale e palesemente infondata;
c) a causa di tale dilatoria condotta processuale, il giudizio è durato circa cinque anni, quando poteva essere del tutto evitato o, al più, essere definito con una ragionevole soluzione conciliativa, con conseguente svolgimento di una serie di attività processuali rivelatesi inutili;
d)
l'iniziativa giudiziaria dell'opponente ha avuto comunque l'effetto indiretto di sottrarre
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tempo e risorse alla trattazione di altri giudizi.
Sulla scorta di tali parametri, si reputa equo liquidare la somma dovuta alla parte opposta
(e per essa, in qualità di procuratrice, della e alla parte Controparte_1 CP_2
intervenuta (e per essa, in qualità di mandataria, della Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, in € 10.000,00. Parte_2
13. Al riconoscimento della responsabilità processuale aggravata in capo all'opponente consegue la revoca, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, D.P.R. n. 115/02, della ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati. La revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, in questo caso, ha come effetto quello di “ripristinare retroattivamente
l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo, che si
fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato” (cfr., Cass., 11/11/2011, n. 23365).
Nella fattispecie, sussistendo un'ipotesi di colpa grave in capo all'opponente, per avere proposto un'opposizione palesemente infondata, deve disporsi – con effetto retroattivo –
la revoca del gratuito patrocinio, cui lo stesso è stato ammesso con provvedimento del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(e per essa, in qualità di procuratrice, di e della parte intervenuta CP_1 CP_2
(e per essa, in qualità di mandataria, ,Controparte_3 Parte_2
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
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RIGETTA la opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe;
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 108/2020, emesso dal Tribunale di
Vasto in data 05/05/2020, nei confronti di e a favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (e per essa, in qualità di
[...]
procuratrice, della in persona del legale rappresentante pro tempore), CP_2
dichiarandolo esecutivo;
CONDANNA al pagamento, in favore di (e per essa, in Parte_1 Controparte_1
qualità di procuratrice, di , delle spese del presente giudizio, che liquida in CP_2
complessivi € 5.163,50 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 4.490,00 per compensi professionali ed € 673,50 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. n. 147
del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di (e per Parte_1 Controparte_3
essa, in qualità di mandataria, di , delle spese del presente Parte_2
giudizio, che liquida in complessivi € 9.799,51 (di cui € 0,00 per spese documentate, €
8.521,31 per compensi professionali ed € 1.278,20 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CONDANNA, altresì, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore di (e per essa, in qualità di procuratrice, di Controparte_1 [...]
e di (e per essa, in qualità di mandataria, di CP_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, della somma di € 10.000,00;Parte_2
REVOCA, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 15.06.2002, n. 115, l'ammissione al gratuito patrocinio di;
Parte_1
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MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 26/06/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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Il Giudice Istruttore