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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Parte_1
Passalcqua ricorrente contro
, con l'avv. Mantovani e l'avv. Sbalchiero Controparte_1
resistente
pagina 1 di 15 Premesso che:
- l' ha instaurato il presente giudizio per chiedere la condanna dell'odierno resistente, Pt_1
suo ex dipendente che ha svolto dal 12 dicembre 1973 al 1° luglio 2008 l'attività di avvocato dell' , alla restituzione dell'importo di euro 124.972,36 in quanto Pt_1
erroneamente liquidatogli a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 Legge 70/1975 all'atto di cessazione del rapporto;
- è pacifico tra le parti che alla cessazione del servizio sia stata infatti liquidata all'avv.
[...]
CP_
la somma complessiva di € 549.446,30 lordi / € 338.629,94 netti a titolo di indennità di anzianità (doc. 2 ricorso);
- l'Ente chiede la restituzione di una quota di tale somma rappresentando di aver considerato, quale base imponibile per il calcolo dell'indennità (tra le altre voci retributive) anche gli “onorari” percepiti dall'avv. in costanza del rapporto, oltre CP_1
all'indennità albo professionale, e che a partire dal 2010 si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui l'indennità di anzianità ex art. 13
Legge 70/1975 va liquidata considerando il solo stipendio tabellare, e non altri elementi della retribuzione, ancorché di carattere fisso e continuativo;
- al fine di recuperare la somma indebitamente versata, pari a complessivi euro 311.489,20 /
€ 182.556,81 netti, nel periodo compreso tra ottobre 2019 e luglio 2022 l' ha Pt_1
quindi proceduto alla trattenuta sulla pensione del resistente, nei limiti del quinto, per complessivi € 100.518,74 lordi / € 57.584,45 netti;
- successivamente la trattenuta è stata interrotta, ed in questa sede l' domanda la Pt_1
condanna del resistente al pagamento dell'importo residuo, pari appunto ad euro
124.972,36 euro netti oltre interessi legali dal 14.09.2018 (data della asserita costituzione in mora) all'effettivo soddisfo;
- l'avv. contesta la fondatezza della pretesa sia contestando la fondatezza dei criteri CP_1
di calcolo dell'indennità di anzianità, sia invocando l'irripetibilità delle somme, quand'anche ritenute indebite, sia invocando la prescrizione dell'asserito credito, e critica altresì il forzoso recupero tramite trattenuta, ritenendo illegittimo il ricorso al rimedio di cui all'art. 69 l. n. 153/1969.
Domanda pertanto:
1 a. il rigetto di ogni domanda dell' in quanto prescritta e comunque infondata;
Pt_1
pagina 2 di 15 1 b. in subordine, la riduzione della pretesa nei limiti del credito non prescritto e della trattenuta già disposta sulla pensione, fermi gli eventuali accessori dalla data di messa in mora (1° ottobre 2018), nonché:
2 a. in via riconvenzionale principale: la condanna dell' alla restituzione delle Pt_1 somme indebitamente trattenute, pari ad € 100.518,74 lordi / € 57.584,45 netti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. sino all'effettivo soddisfo;
2 b. in via riconvenzionale subordinata: previo accertamento della prescrizione dell'azione di ripetizione per la somma lorda di euro 480.358,40, erogata anteriormente al decennio antecedente alla richiesta di restituzione, pervenuta al ricorrente in data
1.10.2010 (doc. 4 resistente), la condanna dell' alla restituzione delle somme Pt_1 indebitamente trattenute in misura superiore a quanto di spettanza, pari ad € 31.430,84 lordi, ovvero nella diversa (maggiore o minore) somma di giustizia, al netto delle trattenute ex lege, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. sino all'effettivo soddisfo.
Rilevato che:
- la vicenda non richiede alcun approfondimento né analisi rispetto alle seguenti circostanze, incontestate o addirittura pacifiche:
1. l'indennità di anzianità liquidata all'avv. nella misura di euro 549.446,30 con CP_1
il cedolino di settembre 2008 (doc. 2 resistente) teneva conto di voci ulteriori rispetto allo stipendio tabellare, ed in particolare degli onorari corrisposti;
2. la successiva giurisprudenza di legittimità si è assestata, quantomeno a partire dalla pronuncia n. 7154/2010 delle Sezioni Unite, nell'escludere dall'indennità di anzianità di cui all'art. 13 l. n. 70/1975 elementi ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;
3. il delta tra quanto erogato all'avv. in forza della predetta liquidazione e CP_1
quanto avrebbe dovuto essere erogato è pari ad euro 311.489,20 lordi (182.556,81 netti);
4. di tale importo una quota, pari ad euro 100.518,74 lordi, è stata già trattenuta sul quinto del trattamento pensionistico del resistente nel periodo compreso tra ottobre
2019 luglio 2022;
pagina 3 di 15 5. la lettera con cui L' ha avviato il recupero è stata spedita in data 14 settembre Pt_1
2018 e recapitata all'avv. in data 1 ottobre 2010 (doc. 2 ; CP_1 Pt_1
- ciò premesso, si tratta di verificare la sussistenza del diritto dell' alla restituzione Pt_1
degli importi erogati in eccedenza rispetto al dovuto, con particolare riguardo alle eccezioni di illegittimità della trattenuta, irripetibilità dell'indebito e prescrizione.
Dall'indagine di queste stesse questioni dipende altresì la decisione della domanda svolta dal resistente in via riconvenzionale;
- quanto al merito dell'azione di ripetizione, appare dirimente la decisione con cui la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 73/2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 l. n. 70/1975 nella parte in cui non consente di considerare nella base di calcolo dell'indennità di anzianità la c.d. “quota onorari”, ritenendo che la nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente non risulti incompatibile né con l'art. 3, né con l'art. 36 Cost. La pronuncia, in attesa della quale il resistente aveva domandato un rinvio della decisione sulla questione, appare aver definitivamente fugato ogni incertezza in merito alla legittimità in astratto della pretesa dell' alla restituzione delle somme erogate a Pt_1
titolo di indennità di anzianità considerando come base di calcolo anche voci ulteriori allo stipendio tabellare, in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2010 (seguita da ultimo da Cass. lav. n.
5892/2020), secondo cui: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 […] (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sic-ché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e
pagina 4 di 15 dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari
(nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del
1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell e devono ritenersi abrogate o Pt_1
illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque Pt_1 denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”. Si rinvia alle pronunce suindicate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
- attesa quindi la sussistenza di un indebito, va affrontata la questione della sua ripetibilità da parte dell' Pt_1
- sotto il profilo logico-giuridico appare preliminare la considerazione dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, ed opportuno dare seguito alla giurisprudenza maggioritaria, espressasi ex multis con Cass. n. 17644/2008, secondo cui “la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio […] e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”;
- considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione a lui notificato è giunto nella sua sfera di conoscenza in data 1 ottobre 2018, va dunque accolta l'eccezione del resistente con riferimento all'importo erogatogli in data 26 settembre 2008 (doc. 3 resistente), pari ad euro 480.358,40 lordi, corrispondenti ad euro 299.500,02 netti, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione in parte qua;
- non puoi invece considerarsi prescritto, essendo in tal caso idoneo l'atto interruttivo della prescrizione notificato al resistente in data 1.10.2018, il diritto alla ripetizione ex art. 2033 della somma relativa alla quota di indennità erogata (per allegazione del resistente stesso)
pagina 5 di 15 nel febbraio 2010 e nel novembre 2010, per l'importo complessivo di euro 69.087,90 lordi, come calcolato a pag. 3 della memoria;
- è dunque necessario passare all'analisi della difesa svolta dal resistente rispetto alla tutela dell'affidamento ingenerato dalla vicenda, come in concreto dipanatasi, al fine di verificare se il credito sia esigibile;
- come noto la questione a cui rimanda il concetto di affidamento - mai positivamente tutelato nell'ordinamento nazionale - è stata affrontata in prima battuta dalla Corte EDU, che ha affrontato (anche) nella pronuncia la questione della ripetizione Controparte_2
di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, con riferimento alla violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, secondo cui “[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni»;
- la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ricondotto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»);
- la Corte ha ribadito nella predetta occasione le condizioni affinché l'ingerenza nel diritto al rispetto della proprietà possa ritenersi compatibile con il suddetto art. 1, riassumibili come segue:
1) deve essere stata eseguita alle condizioni previste dalla legge;
2) deve essere stata eseguita altresì per scopi di utilità pubblica;
3) deve aver realizzato un giusto equilibrio tra i diritti della persona e gli interessi della collettività;
- ebbene, quanto alla prima condizione, la già illustrata sussistenza di una erogazione oltre i parametri di legge, e quindi di un indebito, consente di ritenere che la pretesa concretamente azionata dall' soddisfi la prima condizione;
Pt_1
- quanto alla seconda condizione, è indubitabile l'interesse collettivo a che le casse dell' non siano impoverite per esborsi non dovuti;
Controparte_3
- la questione ruota piuttosto intorno alla sussistenza della terza condizione;
- con la sentenza Casarin la Corte EDU ha chiarito i presupposti affinché l'ingerenza non risulti lesiva dell'affidamento, così da realizzare uno squilibrio tra le esigenze di interesse pubblico generale e quelle al rispetto della proprietà individuale, e imporre alla persona interessata “un peso speciale ed eccessivo” suscettibile di censura;
pagina 6 di 15 - innanzitutto, i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, sono i seguenti:
1) che l'erogazione della prestazione sia avvenuta a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
2) che l'attribuzione provenga da un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
3) che l'attribuzione non appaia manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
4) che l'erogazione sia stata effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
5) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione;
- va inoltre evidenziato che nemmeno dalla giurisprudenza della Corte EDU l'affidamento
è tutelato in sé;
- particolare attenzione è stata infatti prestata dalla Corte, nella decisione sulla violazione dell'art. 1 del Protocollo con riferimento al caso ad essa sottoposto, rispetto alle peculiarità della vicenda, essendo stati valutati i predetti parametri anche in relazione alle circostanze personali, economiche e sociali della lavoratrice interessata dalla pretesa restituzione (malata di linfoma che percepiva mensilmente un importo di 1200 euro a cui detrarre, al di là della pretesa restituzione, le spese per la chiemioterapia e quelle legate al mutuo di acquisto della prima casa) nonché all'assenza di alcuna responsabilità posta a carico della sua controparte, cioè dell' che dell'errore da cui originava la pretesa Pt_1
restitutoria era stato artefice;
- la Corte EDU ha così dimostrato che il presupposto dell'effettiva lesione dei valori legati alla proprietà e presidiati dall'art. 1 par. 1 è il riscontro di una concreta sproporzione tra la pretesa di interesse generale alla restituzione dell'indebito e l'affidamento ingenerato nell'accipiens sul consolidamento dell'acquisizione patrimoniale, considerando ogni concreto elemento di contesto utile a tal fine per verificare se sussistano condizioni che pagina 7 di 15 tramutino la condictio indebiti in un'interferenza effettivamente sproporzionata nei confronti di tale affidamento;
- sulla scorta di tale pronuncia, come noto è intervenuta nel 2023 la sentenza n. 8 della
Corte costituzionale, che ha calato con ulteriore approfondimento nella cornice dell'ordinamento nazionale i principi espressi dalla Corte EDU, giungendo a ritenere che l'apparato rimediale nazionale sia idoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, e rigettato così la questione di legittimità posta in relazione all'art. 2033 c.c. rispetto agli art. 11 e 117 Cost.;
- la Corte, in particolare, ha ritenuto che “9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla
Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.
In particolare, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite contemplate dalla giurisprudenza convenzionale, l'ordinamento italiano appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a differenti livelli […]
11 – Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'ampiezza della norma, cui si ascrivono anche prestazioni indebite ricomprese fra quelle esaminate dalla Corte EDU, ha suscitato, dunque, i dubbi di legittimità costituzionale.
[…] Sennonché, a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ.
– come già emerge dalla sua formulazione testuale – prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione
pagina 8 di 15 dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarević, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost.
12.– Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ.,
l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale.
[…] Ebbene, i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte
EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano l'attribuzione indebita.
Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
pagina 9 di 15 Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi
è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”;
- la Corte costituzionale ritiene pertanto che vi sia una piena armonia tra i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo e quelli desumibili dagli artt. 1175 e 1337 c.c., che rappresentano a suo avviso l'addentellato normativo della (discussa) rilevanza nell'ordinamento nazionale dell'affidamento legittimo;
- quanto all'apparato rimediale che l'ordinamento appronta a presidio del predetto principio, la Corte ha sostenuto quanto segue:
“12.2.1.– Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita
pagina 10 di 15 considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza
10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie.
Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
pagina 11 di 15 Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto.
In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare […] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n.
2899).
[…]
12.2.2.– Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.” […];
- calando le predette considerazioni sul caso di specie, va considerato innanzitutto che come già si è detto buona parte dell'ingente credito rivendicato dall' risulta prescritto;
Pt_1
- così considerevolmente ridimensionato il valore dell'indebito, va verificata la sussistenza dei presupposti per ritenere, come sostiene il resistente, che la ripetizione non sia esigibile;
- così, va in primo luogo considerato che sebbene sia trascorso un considerevole lasso temporale tra il pacifico consolidamento della posizione della Corte di Cassazione in merito alla questione di merito da cui la pretesa restitutoria trae origine (2010) e la data di avvio dell'azione di ripetizione (2018), l'operazione di recupero delle somme elargite al ricorrente nel 2008 e nel 2010 ha riguardato, come indirettamente dimostrato dalla produzione giurisprudenziale allegata a campione dall' , un notevole numero di Pt_1
persone, ed è notorio che la macchina organizzativa dell abbia modalità e tempi di Pt_1
azione appesantiti da un'apprezzabile farraginosità dei passaggi;
pagina 12 di 15 - sebbene inoltre l'indebito tragga origine da un'erogazione riconosciuta dall'ente pubblico al termine di un procedimento amministrativo di liquidazione sulla cui correttezza l'accipiens aveva motivo di confidare, va tuttavia rilevato che si è trattato di un'erogazione isolata, collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e non di una cadenzata, frequente e duratura erogazione erronea tale da ingenerare una convinzione rafforzata di correttezza del calcolo sotto il profilo normativo e aritmetico;
- è poi evidente che fortunatamente il resistente non versi in una situazione personale di difficoltà, tale da rendere in concreto eccessivamente onerosa la restituzione, giacché:
a. la somma è stata già recuperata dall'ente attraverso prelievi sul quinto della pensione del resistente, il che significa che nessun esborso sarebbe necessario da parte dell'avv.
. Ciò esclude il rischio di un depauperamento, da intendersi come danno CP_1
emergente di alcun tipo;
b. la trattenuta operata dall'ente ha riguardato un importo superiore a quanto l' Pt_1
avrebbe avuto diritto di trattenere, e tuttavia ciò non ha comportato alcuna doglianza da parte del resistente né anteriormente all'instaurazione del giudizio su iniziativa dell' (è addirittura allegato in memoria che, seppur per problemi di salute, il Pt_1
resistente non si sia nemmeno accorto del prelievo), né successivamente, non essendo nemmeno allegato un qualunque specifico pregiudizio patito per effetto della percezione di un importo di pensione ridotto;
c. in atti non è ravvisabile alcuna istanza risarcitoria da parte del resistente;
- il ricorrente, in definitiva, non pare aver subito con il recupero forzoso alcun pregiudizio,
e allo stato vanta un credito nei confronti dell'Ente che concretamente non potrà che giovargli, pertanto nessuna ripercussione è ravvisabile né rispetto al passato, né sull'entrata periodica (pensione) futura da cui verosimilmente il resistente trae almeno in parte i mezzi di sostentamento;
- alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve dunque ritenersi che l'entità del credito non prescritto e le modalità concretamente adoperate per il suo (già realizzato) recupero non abbiano avuto sulla situazione economica e personale complessiva del ricorrente un impatto pregiudizievole tale da far emergere un ingiustificato squilibrio a detrimento del patrimonio dell'avv. ; CP_1
pagina 13 di 15 - la situazione concreta esclude in definitiva che vi siano i presupposti per ritenere sproporzionata e così inesigibile la pretesa dell' già soddisfatta mediante le Pt_1
trattenute;
- ferma quindi la legittimità del recupero dell'importo non coperto da prescrizione corrispondente alla somma non dovuta al resistente e cionondimeno elargita in suo favore
(da calcolare al netto, in base ai consolidati principi espressi ex multis da Cass. n.
1464/2012, secondo cui “il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere
l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”, condivisi dalla stessa parte ricorrente nel proprio atto), pacificamente inferiore alla somma trattenuta dall'Ente dal trattamento pensionistico mensilmente riconosciuto al resistente nel periodo ottobre 2019
- luglio 2022, l' andrà invece condannato alla restituzione delle trattenute eccedenti la Pt_1
predetta somma;
- considerato il credito effettivamente rimanente, pari ad euro 69.087,90 lordi, va affermato il diritto del resistente al pagamento a titolo di trattamento pensionistico dell'importo pari alla differenza tra la somma lorda trattenuta di euro 100.518,74 e il valore netto corrispondente al lordo di 69.087,90, con condanna dell' al pagamento in suo favore Pt_1
della somma così individuata oltre (considerato il titolo) alla maggior somma tra interessi, calcolati tenendo conto della richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, sussistendo i presupposti per il suo accoglimento, e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- ogni ulteriore questione è assorbita, compresa quella inerente alla ritenuta non riconducibilità del prelievo forzoso operato nell'alveo dell'art. 69 l. n. 153/1969;
- le spese di lite seguono la soccombenza reciproca, quantomeno rispetto alle domande svolte in via principale, e si liquidano come in dispositivo tenendo conto delle tecniche di redazione dell'atto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 14 di 15 - accerta il diritto dell'avv. al pagamento dell'importo pari alla differenza tra la CP_1
somma lorda di euro 100.518,74 trattenuta dall sul trattamento pensionistico erogato Pt_1
e il valore netto corrispondente alla somma lorda di euro 69.087,90;
- condanna l' al pagamento in suo favore della somma così individuata oltre alla Pt_1
maggior somma tra interessi, calcolati tenendo conto della richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- liquida in euro 25.000 le spese di lite, le compensa nella misura di 1/5 e condanna l' Pt_1
alla refusione dei restanti 4/5 in favore del resistente, oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 18/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 9/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Parte_1
Passalcqua ricorrente contro
, con l'avv. Mantovani e l'avv. Sbalchiero Controparte_1
resistente
pagina 1 di 15 Premesso che:
- l' ha instaurato il presente giudizio per chiedere la condanna dell'odierno resistente, Pt_1
suo ex dipendente che ha svolto dal 12 dicembre 1973 al 1° luglio 2008 l'attività di avvocato dell' , alla restituzione dell'importo di euro 124.972,36 in quanto Pt_1
erroneamente liquidatogli a titolo di indennità di anzianità ex art. 13 Legge 70/1975 all'atto di cessazione del rapporto;
- è pacifico tra le parti che alla cessazione del servizio sia stata infatti liquidata all'avv.
[...]
CP_
la somma complessiva di € 549.446,30 lordi / € 338.629,94 netti a titolo di indennità di anzianità (doc. 2 ricorso);
- l'Ente chiede la restituzione di una quota di tale somma rappresentando di aver considerato, quale base imponibile per il calcolo dell'indennità (tra le altre voci retributive) anche gli “onorari” percepiti dall'avv. in costanza del rapporto, oltre CP_1
all'indennità albo professionale, e che a partire dal 2010 si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui l'indennità di anzianità ex art. 13
Legge 70/1975 va liquidata considerando il solo stipendio tabellare, e non altri elementi della retribuzione, ancorché di carattere fisso e continuativo;
- al fine di recuperare la somma indebitamente versata, pari a complessivi euro 311.489,20 /
€ 182.556,81 netti, nel periodo compreso tra ottobre 2019 e luglio 2022 l' ha Pt_1
quindi proceduto alla trattenuta sulla pensione del resistente, nei limiti del quinto, per complessivi € 100.518,74 lordi / € 57.584,45 netti;
- successivamente la trattenuta è stata interrotta, ed in questa sede l' domanda la Pt_1
condanna del resistente al pagamento dell'importo residuo, pari appunto ad euro
124.972,36 euro netti oltre interessi legali dal 14.09.2018 (data della asserita costituzione in mora) all'effettivo soddisfo;
- l'avv. contesta la fondatezza della pretesa sia contestando la fondatezza dei criteri CP_1
di calcolo dell'indennità di anzianità, sia invocando l'irripetibilità delle somme, quand'anche ritenute indebite, sia invocando la prescrizione dell'asserito credito, e critica altresì il forzoso recupero tramite trattenuta, ritenendo illegittimo il ricorso al rimedio di cui all'art. 69 l. n. 153/1969.
Domanda pertanto:
1 a. il rigetto di ogni domanda dell' in quanto prescritta e comunque infondata;
Pt_1
pagina 2 di 15 1 b. in subordine, la riduzione della pretesa nei limiti del credito non prescritto e della trattenuta già disposta sulla pensione, fermi gli eventuali accessori dalla data di messa in mora (1° ottobre 2018), nonché:
2 a. in via riconvenzionale principale: la condanna dell' alla restituzione delle Pt_1 somme indebitamente trattenute, pari ad € 100.518,74 lordi / € 57.584,45 netti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. sino all'effettivo soddisfo;
2 b. in via riconvenzionale subordinata: previo accertamento della prescrizione dell'azione di ripetizione per la somma lorda di euro 480.358,40, erogata anteriormente al decennio antecedente alla richiesta di restituzione, pervenuta al ricorrente in data
1.10.2010 (doc. 4 resistente), la condanna dell' alla restituzione delle somme Pt_1 indebitamente trattenute in misura superiore a quanto di spettanza, pari ad € 31.430,84 lordi, ovvero nella diversa (maggiore o minore) somma di giustizia, al netto delle trattenute ex lege, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, 4° comma, c.c. sino all'effettivo soddisfo.
Rilevato che:
- la vicenda non richiede alcun approfondimento né analisi rispetto alle seguenti circostanze, incontestate o addirittura pacifiche:
1. l'indennità di anzianità liquidata all'avv. nella misura di euro 549.446,30 con CP_1
il cedolino di settembre 2008 (doc. 2 resistente) teneva conto di voci ulteriori rispetto allo stipendio tabellare, ed in particolare degli onorari corrisposti;
2. la successiva giurisprudenza di legittimità si è assestata, quantomeno a partire dalla pronuncia n. 7154/2010 delle Sezioni Unite, nell'escludere dall'indennità di anzianità di cui all'art. 13 l. n. 70/1975 elementi ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;
3. il delta tra quanto erogato all'avv. in forza della predetta liquidazione e CP_1
quanto avrebbe dovuto essere erogato è pari ad euro 311.489,20 lordi (182.556,81 netti);
4. di tale importo una quota, pari ad euro 100.518,74 lordi, è stata già trattenuta sul quinto del trattamento pensionistico del resistente nel periodo compreso tra ottobre
2019 luglio 2022;
pagina 3 di 15 5. la lettera con cui L' ha avviato il recupero è stata spedita in data 14 settembre Pt_1
2018 e recapitata all'avv. in data 1 ottobre 2010 (doc. 2 ; CP_1 Pt_1
- ciò premesso, si tratta di verificare la sussistenza del diritto dell' alla restituzione Pt_1
degli importi erogati in eccedenza rispetto al dovuto, con particolare riguardo alle eccezioni di illegittimità della trattenuta, irripetibilità dell'indebito e prescrizione.
Dall'indagine di queste stesse questioni dipende altresì la decisione della domanda svolta dal resistente in via riconvenzionale;
- quanto al merito dell'azione di ripetizione, appare dirimente la decisione con cui la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 73/2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 l. n. 70/1975 nella parte in cui non consente di considerare nella base di calcolo dell'indennità di anzianità la c.d. “quota onorari”, ritenendo che la nozione di stipendio utile ai fini dell'indennità di anzianità elaborata dal diritto vivente non risulti incompatibile né con l'art. 3, né con l'art. 36 Cost. La pronuncia, in attesa della quale il resistente aveva domandato un rinvio della decisione sulla questione, appare aver definitivamente fugato ogni incertezza in merito alla legittimità in astratto della pretesa dell' alla restituzione delle somme erogate a Pt_1
titolo di indennità di anzianità considerando come base di calcolo anche voci ulteriori allo stipendio tabellare, in accordo con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalla citata sentenza delle Sezioni Unite del 2010 (seguita da ultimo da Cass. lav. n.
5892/2020), secondo cui: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 […] (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sic-ché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e
pagina 4 di 15 dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari
(nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del
1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell e devono ritenersi abrogate o Pt_1
illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque Pt_1 denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”. Si rinvia alle pronunce suindicate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
- attesa quindi la sussistenza di un indebito, va affrontata la questione della sua ripetibilità da parte dell' Pt_1
- sotto il profilo logico-giuridico appare preliminare la considerazione dell'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, ed opportuno dare seguito alla giurisprudenza maggioritaria, espressasi ex multis con Cass. n. 17644/2008, secondo cui “la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio […] e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”;
- considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione a lui notificato è giunto nella sua sfera di conoscenza in data 1 ottobre 2018, va dunque accolta l'eccezione del resistente con riferimento all'importo erogatogli in data 26 settembre 2008 (doc. 3 resistente), pari ad euro 480.358,40 lordi, corrispondenti ad euro 299.500,02 netti, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione in parte qua;
- non puoi invece considerarsi prescritto, essendo in tal caso idoneo l'atto interruttivo della prescrizione notificato al resistente in data 1.10.2018, il diritto alla ripetizione ex art. 2033 della somma relativa alla quota di indennità erogata (per allegazione del resistente stesso)
pagina 5 di 15 nel febbraio 2010 e nel novembre 2010, per l'importo complessivo di euro 69.087,90 lordi, come calcolato a pag. 3 della memoria;
- è dunque necessario passare all'analisi della difesa svolta dal resistente rispetto alla tutela dell'affidamento ingenerato dalla vicenda, come in concreto dipanatasi, al fine di verificare se il credito sia esigibile;
- come noto la questione a cui rimanda il concetto di affidamento - mai positivamente tutelato nell'ordinamento nazionale - è stata affrontata in prima battuta dalla Corte EDU, che ha affrontato (anche) nella pronuncia la questione della ripetizione Controparte_2
di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, con riferimento alla violazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, secondo cui “[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni»;
- la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ricondotto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»);
- la Corte ha ribadito nella predetta occasione le condizioni affinché l'ingerenza nel diritto al rispetto della proprietà possa ritenersi compatibile con il suddetto art. 1, riassumibili come segue:
1) deve essere stata eseguita alle condizioni previste dalla legge;
2) deve essere stata eseguita altresì per scopi di utilità pubblica;
3) deve aver realizzato un giusto equilibrio tra i diritti della persona e gli interessi della collettività;
- ebbene, quanto alla prima condizione, la già illustrata sussistenza di una erogazione oltre i parametri di legge, e quindi di un indebito, consente di ritenere che la pretesa concretamente azionata dall' soddisfi la prima condizione;
Pt_1
- quanto alla seconda condizione, è indubitabile l'interesse collettivo a che le casse dell' non siano impoverite per esborsi non dovuti;
Controparte_3
- la questione ruota piuttosto intorno alla sussistenza della terza condizione;
- con la sentenza Casarin la Corte EDU ha chiarito i presupposti affinché l'ingerenza non risulti lesiva dell'affidamento, così da realizzare uno squilibrio tra le esigenze di interesse pubblico generale e quelle al rispetto della proprietà individuale, e imporre alla persona interessata “un peso speciale ed eccessivo” suscettibile di censura;
pagina 6 di 15 - innanzitutto, i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, sono i seguenti:
1) che l'erogazione della prestazione sia avvenuta a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
2) che l'attribuzione provenga da un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
3) che l'attribuzione non appaia manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
4) che l'erogazione sia stata effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
5) la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione;
- va inoltre evidenziato che nemmeno dalla giurisprudenza della Corte EDU l'affidamento
è tutelato in sé;
- particolare attenzione è stata infatti prestata dalla Corte, nella decisione sulla violazione dell'art. 1 del Protocollo con riferimento al caso ad essa sottoposto, rispetto alle peculiarità della vicenda, essendo stati valutati i predetti parametri anche in relazione alle circostanze personali, economiche e sociali della lavoratrice interessata dalla pretesa restituzione (malata di linfoma che percepiva mensilmente un importo di 1200 euro a cui detrarre, al di là della pretesa restituzione, le spese per la chiemioterapia e quelle legate al mutuo di acquisto della prima casa) nonché all'assenza di alcuna responsabilità posta a carico della sua controparte, cioè dell' che dell'errore da cui originava la pretesa Pt_1
restitutoria era stato artefice;
- la Corte EDU ha così dimostrato che il presupposto dell'effettiva lesione dei valori legati alla proprietà e presidiati dall'art. 1 par. 1 è il riscontro di una concreta sproporzione tra la pretesa di interesse generale alla restituzione dell'indebito e l'affidamento ingenerato nell'accipiens sul consolidamento dell'acquisizione patrimoniale, considerando ogni concreto elemento di contesto utile a tal fine per verificare se sussistano condizioni che pagina 7 di 15 tramutino la condictio indebiti in un'interferenza effettivamente sproporzionata nei confronti di tale affidamento;
- sulla scorta di tale pronuncia, come noto è intervenuta nel 2023 la sentenza n. 8 della
Corte costituzionale, che ha calato con ulteriore approfondimento nella cornice dell'ordinamento nazionale i principi espressi dalla Corte EDU, giungendo a ritenere che l'apparato rimediale nazionale sia idoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, e rigettato così la questione di legittimità posta in relazione all'art. 2033 c.c. rispetto agli art. 11 e 117 Cost.;
- la Corte, in particolare, ha ritenuto che “9.– A fronte dell'interpretazione prospettata dalla
Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.
In particolare, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite contemplate dalla giurisprudenza convenzionale, l'ordinamento italiano appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a differenti livelli […]
11 – Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano,
l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
L'ampiezza della norma, cui si ascrivono anche prestazioni indebite ricomprese fra quelle esaminate dalla Corte EDU, ha suscitato, dunque, i dubbi di legittimità costituzionale.
[…] Sennonché, a fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ.
– come già emerge dalla sua formulazione testuale – prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione
pagina 8 di 15 dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarević, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con
l'art. 117, primo comma, Cost.
12.– Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ.,
l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona – dando rilievo agli interessi in gioco e alle circostanze concrete – l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale.
[…] Ebbene, i casi esaminati dalla giurisprudenza della Corte EDU danno, a ben vedere, risalto a un'ulteriore tipologia di affidamento legittimo, che riguarda la spettanza di una prestazione indebita: un tipo di affidamento per ravvisare il quale le sentenze della Corte
EDU valorizzano per l'appunto sia la relazione fra i soggetti implicati sia le circostanze concrete che caratterizzano l'attribuzione indebita.
Deve allora ritenersi che proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
pagina 9 di 15 Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi
è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”;
- la Corte costituzionale ritiene pertanto che vi sia una piena armonia tra i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo e quelli desumibili dagli artt. 1175 e 1337 c.c., che rappresentano a suo avviso l'addentellato normativo della (discussa) rilevanza nell'ordinamento nazionale dell'affidamento legittimo;
- quanto all'apparato rimediale che l'ordinamento appronta a presidio del predetto principio, la Corte ha sostenuto quanto segue:
“12.2.1.– Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale – come già anticipato (punto 12) – impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita
pagina 10 di 15 considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza
10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare – per comune insegnamento – la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto.
Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie.
Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore.
pagina 11 di 15 Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto.
In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare […] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n.
2899).
[…]
12.2.2.– Da ultimo, allontana definitivamente il dubbio fatto proprio dai giudici rimettenti che l'apparato rimediale nazionale sia inidoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, la constatazione che, nell'ordinamento italiano, una volta individuati i tratti di tale affidamento, è dato riconoscere, nell'ipotesi di una sua lesione, una possibile tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito.” […];
- calando le predette considerazioni sul caso di specie, va considerato innanzitutto che come già si è detto buona parte dell'ingente credito rivendicato dall' risulta prescritto;
Pt_1
- così considerevolmente ridimensionato il valore dell'indebito, va verificata la sussistenza dei presupposti per ritenere, come sostiene il resistente, che la ripetizione non sia esigibile;
- così, va in primo luogo considerato che sebbene sia trascorso un considerevole lasso temporale tra il pacifico consolidamento della posizione della Corte di Cassazione in merito alla questione di merito da cui la pretesa restitutoria trae origine (2010) e la data di avvio dell'azione di ripetizione (2018), l'operazione di recupero delle somme elargite al ricorrente nel 2008 e nel 2010 ha riguardato, come indirettamente dimostrato dalla produzione giurisprudenziale allegata a campione dall' , un notevole numero di Pt_1
persone, ed è notorio che la macchina organizzativa dell abbia modalità e tempi di Pt_1
azione appesantiti da un'apprezzabile farraginosità dei passaggi;
pagina 12 di 15 - sebbene inoltre l'indebito tragga origine da un'erogazione riconosciuta dall'ente pubblico al termine di un procedimento amministrativo di liquidazione sulla cui correttezza l'accipiens aveva motivo di confidare, va tuttavia rilevato che si è trattato di un'erogazione isolata, collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e non di una cadenzata, frequente e duratura erogazione erronea tale da ingenerare una convinzione rafforzata di correttezza del calcolo sotto il profilo normativo e aritmetico;
- è poi evidente che fortunatamente il resistente non versi in una situazione personale di difficoltà, tale da rendere in concreto eccessivamente onerosa la restituzione, giacché:
a. la somma è stata già recuperata dall'ente attraverso prelievi sul quinto della pensione del resistente, il che significa che nessun esborso sarebbe necessario da parte dell'avv.
. Ciò esclude il rischio di un depauperamento, da intendersi come danno CP_1
emergente di alcun tipo;
b. la trattenuta operata dall'ente ha riguardato un importo superiore a quanto l' Pt_1
avrebbe avuto diritto di trattenere, e tuttavia ciò non ha comportato alcuna doglianza da parte del resistente né anteriormente all'instaurazione del giudizio su iniziativa dell' (è addirittura allegato in memoria che, seppur per problemi di salute, il Pt_1
resistente non si sia nemmeno accorto del prelievo), né successivamente, non essendo nemmeno allegato un qualunque specifico pregiudizio patito per effetto della percezione di un importo di pensione ridotto;
c. in atti non è ravvisabile alcuna istanza risarcitoria da parte del resistente;
- il ricorrente, in definitiva, non pare aver subito con il recupero forzoso alcun pregiudizio,
e allo stato vanta un credito nei confronti dell'Ente che concretamente non potrà che giovargli, pertanto nessuna ripercussione è ravvisabile né rispetto al passato, né sull'entrata periodica (pensione) futura da cui verosimilmente il resistente trae almeno in parte i mezzi di sostentamento;
- alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve dunque ritenersi che l'entità del credito non prescritto e le modalità concretamente adoperate per il suo (già realizzato) recupero non abbiano avuto sulla situazione economica e personale complessiva del ricorrente un impatto pregiudizievole tale da far emergere un ingiustificato squilibrio a detrimento del patrimonio dell'avv. ; CP_1
pagina 13 di 15 - la situazione concreta esclude in definitiva che vi siano i presupposti per ritenere sproporzionata e così inesigibile la pretesa dell' già soddisfatta mediante le Pt_1
trattenute;
- ferma quindi la legittimità del recupero dell'importo non coperto da prescrizione corrispondente alla somma non dovuta al resistente e cionondimeno elargita in suo favore
(da calcolare al netto, in base ai consolidati principi espressi ex multis da Cass. n.
1464/2012, secondo cui “il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere
l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”, condivisi dalla stessa parte ricorrente nel proprio atto), pacificamente inferiore alla somma trattenuta dall'Ente dal trattamento pensionistico mensilmente riconosciuto al resistente nel periodo ottobre 2019
- luglio 2022, l' andrà invece condannato alla restituzione delle trattenute eccedenti la Pt_1
predetta somma;
- considerato il credito effettivamente rimanente, pari ad euro 69.087,90 lordi, va affermato il diritto del resistente al pagamento a titolo di trattamento pensionistico dell'importo pari alla differenza tra la somma lorda trattenuta di euro 100.518,74 e il valore netto corrispondente al lordo di 69.087,90, con condanna dell' al pagamento in suo favore Pt_1
della somma così individuata oltre (considerato il titolo) alla maggior somma tra interessi, calcolati tenendo conto della richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, sussistendo i presupposti per il suo accoglimento, e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- ogni ulteriore questione è assorbita, compresa quella inerente alla ritenuta non riconducibilità del prelievo forzoso operato nell'alveo dell'art. 69 l. n. 153/1969;
- le spese di lite seguono la soccombenza reciproca, quantomeno rispetto alle domande svolte in via principale, e si liquidano come in dispositivo tenendo conto delle tecniche di redazione dell'atto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 14 di 15 - accerta il diritto dell'avv. al pagamento dell'importo pari alla differenza tra la CP_1
somma lorda di euro 100.518,74 trattenuta dall sul trattamento pensionistico erogato Pt_1
e il valore netto corrispondente alla somma lorda di euro 69.087,90;
- condanna l' al pagamento in suo favore della somma così individuata oltre alla Pt_1
maggior somma tra interessi, calcolati tenendo conto della richiesta di pagamento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale, e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del titolo al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- liquida in euro 25.000 le spese di lite, le compensa nella misura di 1/5 e condanna l' Pt_1
alla refusione dei restanti 4/5 in favore del resistente, oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 18/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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