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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7094 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 5884/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Mattia D'Alterio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Primario, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
, contumace, Controparte_2
appellata
NONCHÉ
, contumace, Controparte_3
appellato
NONCHÉ
, contumace, Controparte_4
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
Pagina 1 di 10 per parte appellante, l'avv. Controparte_5
Claudia Quinzii per delega avv. D'Alterio,
per parte appellata, nessuno compare alle 11.14,
l'avv. Quinzii precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha evocato in giudizio, CP_1
dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, l' Parte_1
, la il ed il
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento
[...]
n.07120219004799761000, notificata l'8.5.23, della somma di euro 544,01,
relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
- cartelle di pagamento n. 0712015004645235500 e
07120160114544817000 riguardanti il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2010 e 2011, dovute alla Controparte_2
- cartelle di pagamento n. 07120160056416981000 e
07120160082584151000, riguardanti contravvenzioni al Codice della strada,
elevate dai Comuni di e all'anno 2012. CP_3 CP_4
Sostenendone l'omessa o invalida notifica e rilevando il decorso del
Pagina 2 di 10 termine di prescrizione, ha domandato l'accertarsi l'estinzione del credito.
Nella contumacia degli enti impositori, si è costituita l'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_5
del giudice ordinario in favore di quello tributario per le cartelle relative alla tassa automobilistica, e, nel merito, per le restanti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la ritualità delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 208/24, depositata il
27.02.24, ha accolto l'opposizione, in considerazione della mancata prova,
da parte dei convenuti, della notifica degli atti prodromici alle contestate cartelle.
Avverso tale pronuncia, in data 14.03.2024, ha spiegato appello l'agente della riscossione domandando la riforma della sentenza, sulla base dei seguenti motivi: 1) la sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria in merito alle cartelle relative alla tassa automobilistica;
2) il mancato decorso della prescrizione.
Si è costituito il Sig. eccependo l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi degli artt. 342 e 339 c.p.c.; il disconoscimento delle documentazioni prodotte dall'opposta in quanto fotocopie parziali e illeggibili;
la violazione dell'iter previsto dall'art. 140 c.p.c., stante l'assenza della raccomandata informativa finalizzata ad informare il contribuente dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Gli entri impositori, sebbene validamente citati, sono rimasti contumaci, come dichiarato con provvedimento adottato in data 23.1.25.
2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione
Pagina 3 di 10 al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi del difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della tributaria, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellato,
sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene una chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Il primo motivo di gravame è fondato.
Come poc'anzi indicato, le cartelle n. 0712015004645235500 e
07120160114544817000, sottese alla contestata intimazione di pagamento,
hanno ad oggetto la tassa automobilistica.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria. Nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
Pagina 4 di 10 pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
Pagina 5 di 10 facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, avendo l'opposizione ad oggetto l'intimazione di pagamento, va precisato che “Al fine di individuare se una controversia
avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di
pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla
giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve
guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione
ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se
esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca (…) il
Pagina 6 di 10 semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in
esecuzione di un rapporto privatistico. Il fatto che l'ente locale possa
disporre, perché attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri
crediti, di strumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del
credito per cui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (…).
(Cass., S.U., Ord. n. 11293/2021).
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame, va declinata la giurisdizione in favore del giudice speciale in merito alle suindicate cartelle di pagamento.
3. Le cartelle esattoriali n. 07120160056416981000 e
07120160082584151000 sono relative a contravvenzioni del Codice della strada elevate dai Comuni di e all'anno 2012. Al riguardo, CP_3 CP_4
l'appellante sostiene il mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la ritualità delle notifiche delle cartelle (asseritamente eseguite in data 7.9.2016,
per la prima, e l'8.6.2016, per la seconda) e di due successive intimazioni di pagamento (n. 07120179040350707000 e n. 02820229017821259000,
rispettivamente notificate in data 5.10.2017 e 11.8.2022), atte ad interromperlo.
Va in primo luogo osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a € 1.100,00, precisamente pari, quanto alle cartelle in questione, a € 265,18, deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, c. II, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
Pagina 7 di 10 dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione
all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009,
n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo
comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del
giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo
comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez. VI, n.
7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
A diverse conclusioni non induce la circostanza che il credito oggetto di lite derivi da sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada, poiché la controversia non è proposta sulla causa petendi
dell'omessa notificazione del verbale di accertamento (come invece avvenuto nel diverso caso esaminato in Cass., Sez. III, n. 17212/17), ma su circostanze successive alla definizione del procedimento sanzionatorio e indistinguibili da quelle potenzialmente rilevabili in qualunque altro caso di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, il secondo motivo di appello non rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Escluso sia che esso, concernente questione sostanziale, attengano allo svolgimento del processo di primo grado o che involga l'interpretazione o l'applicazione di norme costituzionali o comunitarie, invero neanche menzionate, potrebbe, al più, ritenersi, che vada inteso come volto a denunciare la disapplicazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, la S.C. ha affermato il consolidato principio di diritto per il
Pagina 8 di 10 quale chi “denunci la violazione di un principio informatore della materia
deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e
come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in
contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in
norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro
esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (v. Cass., Sez. VI – II, n.
3005/14; v. anche Cass., Sez. VI – III, n. 18064/22).
Nel caso di specie, l'appellante, nell'impugnare la gravata sentenza,
non ha in alcun modo ottemperato a tale onere, avendo omesso di enucleare,
dalle disposizioni in ipotesi applicabili al caso di specie, i generali principi regolatori che avrebbero dovuto fungere da limite all'esercizio dei poteri equitativi del giudice di prime cure.
Tale lacuna nelle sue difese, attenendo alla redazione dei motivi di appello, non può essere officiosamente colmata dal Tribunale, essendo rimessa all'iniziativa delle parti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'individuazione delle ragioni di doglianza avverso i provvedimenti impugnati;
per i medesimi motivi, essa non può neanche essere colmata in eventuali atti successivi (v.
Cass., Sez. II, n. 10930/22), che, comunque, nel caso di specie, nulla hanno aggiunto a quanto in origine prospettato dall'appellante.
Tutte le doglianze di quest'ultimo, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili con riferimento al secondo motivo di appello.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'impugnazione e, dunque,
della soccombenza reciproca, le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di della Parte_1 CP_1 CP_2
del e del , avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_4
sentenza n. 208/2024 emessa dal Giudice di Pace di Procida il 27.02.2024,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle esattoriali n.
0712015004645235500 e n. 07120160114544817000;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. compensa per intero le spese di lite del grado di appello.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 10 di 10
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 5884/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Mattia D'Alterio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Primario, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
NONCHÉ
, contumace, Controparte_2
appellata
NONCHÉ
, contumace, Controparte_3
appellato
NONCHÉ
, contumace, Controparte_4
appellato
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
Pagina 1 di 10 per parte appellante, l'avv. Controparte_5
Claudia Quinzii per delega avv. D'Alterio,
per parte appellata, nessuno compare alle 11.14,
l'avv. Quinzii precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo,
e discute la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ha evocato in giudizio, CP_1
dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, l' Parte_1
, la il ed il
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento
[...]
n.07120219004799761000, notificata l'8.5.23, della somma di euro 544,01,
relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
- cartelle di pagamento n. 0712015004645235500 e
07120160114544817000 riguardanti il mancato pagamento della tassa automobilistica degli anni 2010 e 2011, dovute alla Controparte_2
- cartelle di pagamento n. 07120160056416981000 e
07120160082584151000, riguardanti contravvenzioni al Codice della strada,
elevate dai Comuni di e all'anno 2012. CP_3 CP_4
Sostenendone l'omessa o invalida notifica e rilevando il decorso del
Pagina 2 di 10 termine di prescrizione, ha domandato l'accertarsi l'estinzione del credito.
Nella contumacia degli enti impositori, si è costituita l'
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione Controparte_5
del giudice ordinario in favore di quello tributario per le cartelle relative alla tassa automobilistica, e, nel merito, per le restanti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la ritualità delle notifiche eseguite.
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 208/24, depositata il
27.02.24, ha accolto l'opposizione, in considerazione della mancata prova,
da parte dei convenuti, della notifica degli atti prodromici alle contestate cartelle.
Avverso tale pronuncia, in data 14.03.2024, ha spiegato appello l'agente della riscossione domandando la riforma della sentenza, sulla base dei seguenti motivi: 1) la sussistenza della giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria in merito alle cartelle relative alla tassa automobilistica;
2) il mancato decorso della prescrizione.
Si è costituito il Sig. eccependo l'inammissibilità dell'appello ai CP_1
sensi degli artt. 342 e 339 c.p.c.; il disconoscimento delle documentazioni prodotte dall'opposta in quanto fotocopie parziali e illeggibili;
la violazione dell'iter previsto dall'art. 140 c.p.c., stante l'assenza della raccomandata informativa finalizzata ad informare il contribuente dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Gli entri impositori, sebbene validamente citati, sono rimasti contumaci, come dichiarato con provvedimento adottato in data 23.1.25.
2. Preliminarmente, va rilevata l'ammissibilità dell'appello in relazione
Pagina 3 di 10 al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi del difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della tributaria, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Contrariamente da quanto sostenuto dall'appellato,
sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene una chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Il primo motivo di gravame è fondato.
Come poc'anzi indicato, le cartelle n. 0712015004645235500 e
07120160114544817000, sottese alla contestata intimazione di pagamento,
hanno ad oggetto la tassa automobilistica.
Ebbene, non vi sono dubbi che tale pretesa impositiva sia di natura tributaria. Nel corso dell'evoluzione del tema circa il riparto delle funzioni tra Stato e Regioni ordinarie, in relazione alle attività connesse alla tassa automobilistica, la Consulta ha da ultimo ribadito che “(…) la tassa
automobilistica si connota come tributo proprio in senso stretto (…)” (C.
Cost., Sent. n. 118/2017).
Con riferimento a tali entrate, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con
cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla
Pagina 4 di 10 pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano
normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo
inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti
inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la
pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere
di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od
impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si
assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla
forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se
esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione,
non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza,
inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come
vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla
pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto
esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della
cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli
davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n. 7822/20).
La questione in esame, concernente la prescrizione maturata dopo l'asserita notificazione della cartella di pagamento, appare dunque, prima
Pagina 5 di 10 facie, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Tuttavia, i principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, mentre restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, avendo l'opposizione ad oggetto l'intimazione di pagamento, va precisato che “Al fine di individuare se una controversia
avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di
pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla
giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve
guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione
ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto
della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se
esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca (…) il
Pagina 6 di 10 semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in
esecuzione di un rapporto privatistico. Il fatto che l'ente locale possa
disporre, perché attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri
crediti, di strumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del
credito per cui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (…).
(Cass., S.U., Ord. n. 11293/2021).
In definitiva, dunque, in accoglimento del primo motivo di gravame, va declinata la giurisdizione in favore del giudice speciale in merito alle suindicate cartelle di pagamento.
3. Le cartelle esattoriali n. 07120160056416981000 e
07120160082584151000 sono relative a contravvenzioni del Codice della strada elevate dai Comuni di e all'anno 2012. Al riguardo, CP_3 CP_4
l'appellante sostiene il mancato decorso del termine di prescrizione, attesa la ritualità delle notifiche delle cartelle (asseritamente eseguite in data 7.9.2016,
per la prima, e l'8.6.2016, per la seconda) e di due successive intimazioni di pagamento (n. 07120179040350707000 e n. 02820229017821259000,
rispettivamente notificate in data 5.10.2017 e 11.8.2022), atte ad interromperlo.
Va in primo luogo osservato che la controversia, concernente una domanda di valore inferiore a € 1.100,00, precisamente pari, quanto alle cartelle in questione, a € 265,18, deve intendersi decisa secondo equità ex art. 113, c. II, c.p.c.
Il gravato provvedimento, pertanto, è appellabile per le sole ragioni di cui all'art. 339, c. III, c.p.c., ovverosia per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero
Pagina 7 di 10 dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, "in tema di opposizione
all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della legge 18 giugno 2009,
n. 69, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo
comma, cod. proc. civ., dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), le sentenze del
giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità
necessaria, sono appellabili solo per le ragioni indicate dall'art. 339, terzo
comma, cod. proc. civ., ossia con motivi limitati" (v. Cass., Sez. VI, n.
7585/22; Cass., Sez. III, n. 23623/19).
A diverse conclusioni non induce la circostanza che il credito oggetto di lite derivi da sanzioni amministrative comminate per violazione del codice della strada, poiché la controversia non è proposta sulla causa petendi
dell'omessa notificazione del verbale di accertamento (come invece avvenuto nel diverso caso esaminato in Cass., Sez. III, n. 17212/17), ma su circostanze successive alla definizione del procedimento sanzionatorio e indistinguibili da quelle potenzialmente rilevabili in qualunque altro caso di opposizione all'esecuzione.
Ebbene, il secondo motivo di appello non rientra nel novero delle doglianze ammissibili ai sensi del citato art. 339 c.p.c.
Escluso sia che esso, concernente questione sostanziale, attengano allo svolgimento del processo di primo grado o che involga l'interpretazione o l'applicazione di norme costituzionali o comunitarie, invero neanche menzionate, potrebbe, al più, ritenersi, che vada inteso come volto a denunciare la disapplicazione dei principi regolatori della materia.
Sul punto, la S.C. ha affermato il consolidato principio di diritto per il
Pagina 8 di 10 quale chi “denunci la violazione di un principio informatore della materia
deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e
come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in
contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in
norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e
soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro
esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (v. Cass., Sez. VI – II, n.
3005/14; v. anche Cass., Sez. VI – III, n. 18064/22).
Nel caso di specie, l'appellante, nell'impugnare la gravata sentenza,
non ha in alcun modo ottemperato a tale onere, avendo omesso di enucleare,
dalle disposizioni in ipotesi applicabili al caso di specie, i generali principi regolatori che avrebbero dovuto fungere da limite all'esercizio dei poteri equitativi del giudice di prime cure.
Tale lacuna nelle sue difese, attenendo alla redazione dei motivi di appello, non può essere officiosamente colmata dal Tribunale, essendo rimessa all'iniziativa delle parti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'individuazione delle ragioni di doglianza avverso i provvedimenti impugnati;
per i medesimi motivi, essa non può neanche essere colmata in eventuali atti successivi (v.
Cass., Sez. II, n. 10930/22), che, comunque, nel caso di specie, nulla hanno aggiunto a quanto in origine prospettato dall'appellante.
Tutte le doglianze di quest'ultimo, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili con riferimento al secondo motivo di appello.
4. In ragione del parziale accoglimento dell'impugnazione e, dunque,
della soccombenza reciproca, le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di della Parte_1 CP_1 CP_2
del e del , avverso la
[...] Controparte_3 Controparte_4
sentenza n. 208/2024 emessa dal Giudice di Pace di Procida il 27.02.2024,
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle esattoriali n.
0712015004645235500 e n. 07120160114544817000;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. compensa per intero le spese di lite del grado di appello.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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