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Ordinanza 10 gennaio 2025
Ordinanza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, ordinanza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone
1 SEZIONE
N. R.G. 2604/2024
Il Giudice Francesco Ferdinandi, all'esito dell'udienza del 03/01/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che ha richiesto , nei confronti di , un sequestro conservativo in Parte_1 Controparte_1 corso di causa in relazione ad un vantato credito di euro 63.807,80 , derivante dall'asserita nullità e in subordine dall' inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare da parte della detta società ;
che la società si è costituita , resistendo alla domanda cautelare;
che ai fini del sequestro conservativo debbono sussistere i due requisiti del fumus e del periculum;
che nella specie non risulta adeguatamente provato il periculum , potendosi al riguardo svolgere le seguenti osservazioni : la società resistente risulta proprietaria di immobili ( cfr. documentazione catastale non attinta da contestazioni ) ; non risulta colpita , come da documentazione in atti , da protesti , da procedure esecutive o da trascrizioni pregiudizievoli;
è bensì vero che il bilancio 2023 esibisce una complessiva esposizione debitoria per euro 164.186 a fronte di un attivo patrimoniale di 170.575 , tuttavia la resistente ha dedotto al riguardo , senza che tale circostanza sia stata oggetto di una qualche contestazione da parte della ricorrente , che la più gran parte dell'esposizione debitoria , pari ad euro 160.000 , è da ricondurre a versamenti dei soci in favore della società per l'acquisto di immobili , che vanno iscritti tra i debiti;
tale circostanza , il fatto cioè che si tratti di debiti non già verso terzi , ma di finanziamenti da parte dei soci , non appare indicativa di uno stato di difficoltà della impresa , tale da poter fondare un giudizio di pericolo , ai fini della concessione della invocata misura cautelare;
che pertanto il ricorso va rigettato;
PQM
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo .
Si comunichi.
10/01/2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
1 SEZIONE
N. R.G. 2604/2024
Il Giudice Francesco Ferdinandi, all'esito dell'udienza del 03/01/2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che ha richiesto , nei confronti di , un sequestro conservativo in Parte_1 Controparte_1 corso di causa in relazione ad un vantato credito di euro 63.807,80 , derivante dall'asserita nullità e in subordine dall' inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare da parte della detta società ;
che la società si è costituita , resistendo alla domanda cautelare;
che ai fini del sequestro conservativo debbono sussistere i due requisiti del fumus e del periculum;
che nella specie non risulta adeguatamente provato il periculum , potendosi al riguardo svolgere le seguenti osservazioni : la società resistente risulta proprietaria di immobili ( cfr. documentazione catastale non attinta da contestazioni ) ; non risulta colpita , come da documentazione in atti , da protesti , da procedure esecutive o da trascrizioni pregiudizievoli;
è bensì vero che il bilancio 2023 esibisce una complessiva esposizione debitoria per euro 164.186 a fronte di un attivo patrimoniale di 170.575 , tuttavia la resistente ha dedotto al riguardo , senza che tale circostanza sia stata oggetto di una qualche contestazione da parte della ricorrente , che la più gran parte dell'esposizione debitoria , pari ad euro 160.000 , è da ricondurre a versamenti dei soci in favore della società per l'acquisto di immobili , che vanno iscritti tra i debiti;
tale circostanza , il fatto cioè che si tratti di debiti non già verso terzi , ma di finanziamenti da parte dei soci , non appare indicativa di uno stato di difficoltà della impresa , tale da poter fondare un giudizio di pericolo , ai fini della concessione della invocata misura cautelare;
che pertanto il ricorso va rigettato;
PQM
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo .
Si comunichi.
10/01/2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi