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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7735/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7735 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. C.F._2
PI SC, unitamente alla quale elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Giacinto Carucci, n.4; Opponenti E
, P.VA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giangerardo Miranda, presso il cui studio domiciliati in Capaccio Paestum, alla via Carlo Alberto dalla Chiesa;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la legittimità del precetto del 5.10.2023 che le ingiungeva il pagamento di € 39.551,69, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 2160/2018-R.G. 3947/2018, dotato di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., emesso dal Tribunale di Salerno il 30.07.2018 e notificato in data 11.09.2018. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi quanto all'opposizione a precetto. Ed infatti, anzitutto spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c., lamentando la mancata apposizione della formula esecutiva al supposto titolo esecutivo. Con riguardo ai profili relativi all'an della minacciata azione esecutiva, censurava il quantum debeatur per essere stato computato nella somma complessivamente precettata anche il parziale adempimento eseguito in data 7.10.2018, a mezzo bonifico e per l'importo di euro 400,00, e per essere state richieste doppiamente le spese di registrazione. Domandava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e così provvedere:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n° 2160/2018 – R.G. 3947/2018 emesso dal Tribunale di Salerno;
2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, notificato in data 05.10.2023, per la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva, di cui doveva essere necessariamente munito il decreto ingiuntivo n° 2160/2018 – R.G. 3947/2018; 3. dichiarare in ogni caso che l' Controparte_1
, in persona del sig. non ha diritto di procedere ad esecuzione
[...] CP_1 forzata per i motivi innanzi esposti;
4. in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni innanzi formulate, accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate in precetto, dovendosi detrarre dall'importo precettato la somma di € 400,00 già corrisposta da parte del sig. Pt_1
5. condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva parte convenuta contestando le doglianze articolate dalla controparte. Con riguardo al vizio denunziato ex art. 617 c.p.c., affermava come al titolo monitorio non dovesse essere apposta la formula esecutiva attesa la vigenza della novella dell'art. 475 c.p.c. alla data di notifica del precetto opposto e, in via ulteriore, eccepiva la sanatoria ai sensi dell'art. 156 comma III c.p.c.. Quanto all'eccessività degli importi ingiunti, riconosceva l'errore commesso e instava, sul punto, per la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, al lume anche della correzione degli importi precettati in sede di conversione del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta presso l'Intestato Tribunale – i.e. RGE 22/2024 - avviata sulla scorta del precetto per cui è causa. Concludeva, dunque, domandando il rigetto dell'opposizione e, comunque, la parziale cessazione della materia del contendere;
nonché la vittoria delle spese processuali e la condanna per lite temeraria della parte attorea.
1.2 Con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., l'opponente deduceva che la pretesa creditoria era stata interessata da ulteriori adempimenti parziali, essendo disposta la conversione del pignoramento immobiliare intentato dal creditore, per cui domandava di detrarre dagli importi precettati le somme corrisposte secondo il piano di rateizzazione previsto dal G.E. con provvedimento del 17.04.2024.
2. Tanto detto in punto di ricostruzione in fatto, deve scandagliarsi, anzitutto, il motivo di censura concernente la regolarità formale dell'atto di precetto impugnato, che consente di condurre parte della domanda attorea al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendosi nello specifico la mancata apposizione della formula esecutiva al titolo portato in esecuzione. Com'è noto la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755). Nella specie, l'opponente non ha eccepito l'inesistenza del titolo, rectius la mancata soddisfazione delle condizioni alle quali l'atto può acquistare l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitato a contestare che l'omessa apposizione della formula esecutiva determinasse l'improcedibilità dell'azione esecutiva ed invocando, a tal fine, l'applicazione dell'art. 475 c.p.c. nella formulazione anteriore al d.lgs. 149/2022. In buona sostanza, l'istante si duole del fatto che il titolo esecutivo, benché rilasciato nel 2018, non sia corredato dalla formula esecutiva. Sostiene, pertanto, che tale carenza infici la validità dell'atto di intimazione e precisa, in via ulteriore, che anche ammettendo la vigenza della novella normativa, il decreto ingiuntivo risulti privo dell'attestazione di conformità resa da parte del procuratore incaricato. Ebbene, prendendo in esame la disciplina transitoria in materia si rinviene la soluzione del caso quesito. Ai sensi del comma 8 dell'art. 35 del d.lgs. 149/2022, la modifica dell'art. 475 c.p.c., l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., ad opera rispettivamente dall'art. 3, co. 34, lettere b), c) e d), “si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023” ed ancora, il successivo decreto correttivo della riforma, d.lgs. 164/2024, all'art. 7, comma quarto ha previsto che “fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data”. Dal tenore degli interventi citati, si evince come la formulazione dell'art. 475 c.p.c. che trova applicazione nel caso di specie sia, ratione temporis, quella della novella normativa, atteso che il titolo monitorio rilasciato nel corso del 2018 è stato azionato solamente con l'intimazione del precetto del 5.10.2023, e cioè successivamente all'entrata in vigore della disposizione che testualmente sancisce “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”. Non rileva che il titolo esecutivo sia stato adottato all'epoca di vigenza della precedente formulazione che sanciva l'obbligo di apporre la formula di rito sul titolo prima che venisse azionato, al fine di suggellarne l'efficacia esecutiva, ma anzi risalendo il precetto opposto a data successiva al 28.02.23, risulta idonea e sufficiente, sotto il profilo formale, l'attestazione di conformità originariamente apposta sul titolo a cura del difensore della parte odiernamente precettante, risultando infondato il motivo articolato dall'opponente. Peraltro, neppure ricorre nella specie l'ipotesi di cui all'art. 654 comma 2 c.p.c., la quale dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Nel caso in esame, l'atto di precetto impugnato è fondato su un decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività sin dalla data di emissione, di talché non deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 654 comma 2 c.p.c. 3. Passando ora ad esaminare il merito della domanda attorea, deve rilevarsi come parte opponente lamenti la nullità dell'atto di precetto del 5.10.2023, contestando l'ammontare oggetto di intimazione e instando per la rideterminazione del quantum debeatur al lume delle vicende fattuali che hanno riguardato la pretesa creditoria finanche nelle more del presente giudizio. In diritto, mette conto osservare che "ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto" (Cass. n. 15533 del 2000). Infatti, la Suprema Corte si è pronunciata a favore della riduzione delle somme di cui è intimato il pagamento col precetto, riconoscendo che "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. 27032/2014; Cass. 2160/2013; Cass 5515/2008; Cass. 2938/92). Dunque, premesso che il precetto non è comunque sanzionabile con la nullità, qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il giudice dell'opposizione pre-esecutiva dovrà limitarsi a compiere un accertamento sulle somme effettivamente dovute, e una volta rideterminate, ridurre il quantum domandato con l'atto di intimazione opposto, che però permane pienamente valido ed efficace per l'importo correttamente computato. In punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Spetta, dunque, al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). Venendo ad esaminare la fattispecie concreta deve osservarsi come, sin dall'atto introduttivo del giudizio, gli opponenti abbiano lamentato l'eccessività della somma ingiunta col precetto deducendo il sopravvenuto adempimento parziale del credito nonché l'indebita duplicazione di spese di registrazione del titolo esecutivo, per come richieste nell'atto di precetto. Con riguardo al dedotto adempimento parziale per la somma di euro 400,00, che la parte opponente sostiene di aver versato a mezzo bonifico bancario in data 07.10.2018, risulta esibita copia della conferma della disposizione di pagamento eseguita. Mentre, sull'intimazione delle spese di registrazione, l'istante osserva come il precetto rechi tra gli importi conteggiati la voce “tassazione del decreto ingiuntivo” per euro 1207,75 e, al tempo stesso, concluda, nel riportare l'importo complessivamente dovuto, per la richiesta “oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo”. Sul punto, l'opposto, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, ha aderito alle contestazioni della parte attorea ed ammesso di aver erroneamente computato la somma ricevuta col bonifico del 7.10.2018 e domandato le spese di registrazione del titolo doppiamente, sostanzialmente riconoscendo come non dovuti gli importi indebitamente ingiunti. Concordando parte convenuta sull'effetto liberatorio del pagamento parziale e sull'erronea duplicazione della voce di spesa recata in precetto, tali fatti possono ritenersi pacifici e non può ritenersi gravata la controparte del relativo onere probatorio al lume dell'art. 115 c.p.c.. A ciò discende una parziale cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di euro 400,00 versato a mezzo bonifico il 7.10.2018 oltreché in punto di duplicazione delle spese di registrazione del titolo monitorio, dovendosi ritenere rinunciata la dicitura
“oltre spese di registrazione del titolo esecutivo”. Si è verificata, infatti, una sopravvenuta situazione idonea ad eliminare la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). 3.1 Venendo ora a considerare gli ulteriori fatti sopravvenuti in corso di causa, deve osservarsi quanto segue. Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., gli attori hanno sostenuto di aver corrisposto in favore della parte opposta “l'ulteriore somma di € 9.240,00; somma da detrarre dall'importo precettato”. Segnatamente, la parte rappresenta che “l Controparte_1 in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. 2160/2018 – R.G. 3947/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/07/2018, instaurava la procedura esecutiva immobiliare ai danni dell'avv.
[...]
dinanzi all'intestato Tribunale rge n. 22/2024, ad oggi sospesa per intervenuta conversione del Pt_2 pignoramento ex art. 495 c.p.c., con primo versamento effettuato all'atto dell'apertura del libretto in data 30.04.2024 per un totale di euro 7.740,00 oltre ai successivi pagamenti mensili pari ad € 750,00 regolarmente corrisposti alle scadenze previste nell'ordinanza” e, pertanto, insiste per l'accertamento della non debenza delle somme già corrisposte e la rideterminazione degli importi precettati. Sul punto, giova osservare come “nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva” (cfr. Cass 14705/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660). Il giudice di merito procederà ad esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio, osservando il seguente principio di diritto: “poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione”. Tali assunti interpretativi rilevano nella fattispecie concreta in quanto consentono alla scrivente di esercitare la propria cognizione anche sul fatto intervenuto nelle more del presente giudizio (rectius successivo all'intimazione del precetto), id est pendenza della procedura di conversione del pignoramento immobiliare ex 495 c.p.c. relativa al credito controverso, avviata sulla scorta del precetto ivi opposto (i.e. procedimento iscritto presso l'Intestato Tribunale con R.G.E. 22/2024). In linea generale, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ex art. 495 c.p.c., determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis" (ex plurimis Cass. civ. sez. 3^, 9 agosto 2007, n. 17481). Il provvedimento emesso è un tipico atto esecutivo suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si contesta il quomodo del processo esecutivo, vale a dire la determinazione dell'importo sostitutivo in rapporto ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c. Il debitore esecutato, dal canto suo, in questa fase ha la facoltà di contestare l'"an" e il "quantum" dell'azione, con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ. sez. 3^, 2 ottobre 2001, n. 12197). Sempre dal punto di vista dell'inquadramento generale, occorre sottolineare come le somme che vengono versate avranno effetto liberatorio dal vincolo del pignoramento solo a seguito del pagamento integrale di quanto stabilito nell'ordinanza di conversione. Il che vale a dire che – soprattutto in tema di pagamenti rateali autorizzati nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.c. – finché l'ultima rata non venga versata, oggetto del pignoramento rimangono i beni stessi e non il denaro. Tant'è che l'art. 495, 5˚ co., c.p.c. stabilisce che le somme versate “formano parte dei beni pignorati” solo per il caso ivi disciplinato, ossia quello dell'inadempimento del debitore rispetto all'ordinanza di conversione, ed allo stesso tempo, il 6˚ co. subordina la liberazione dal pignoramento (e quindi l'effetto di conversione) proprio al versamento dell'ultima rata. A tale ultimo proposito si pone sempre la necessità logica di un'udienza di verifica dell'avvenuto adempimento integrale (sia in unica soluzione, sia rateale), ad esito della quale potrà essere dichiarata la liberazione del bene pignorato tramite apposita ordinanza espressamente prevista dal 6˚ co. citato. Quest'ultima costituisce provvedimento immancabile e necessario – salva l'ipotesi del versamento all'udienza dell'intero importo, nel qual caso essa è contestuale a quella di conversione e – in ipotesi di espropriazione immobiliare – conterrà anche l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Non si deve peraltro dimenticare che gli effetti dell'ordinanza in parola sono solo di natura dichiarativa, essendo la liberazione del bene ricollegata dalla norma al mero completamento tempestivo del pagamento dell'intera somma come indicata dal provvedimento di conversione ex art. 495 c.p.c. Ciò premesso, l'indagine richiesta nel caso posto all'attenzione di questo giudicante conduce a ritenere che l'adempimento parziale eccepito non sia suscettibile di dar luogo a una rideterminazione delle somme precettate, non potendosi decurtare, allo stato, le somme versate dalla parte in ragione in pendenza della procedura ex art. 495 c.p.c. Ed invero, la documentazione esibita dalle parti consente sol di rilevare che sia in corso il versamento rateizzato di quanto determinato dal G.E. (col provvedimento del 17.04.2024), nonché l'apertura del libretto bancario n. n. 819993, intestato alla procedura esecutiva, sul quale veniva versata “la somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento” ex comma 2 art. 495 c.p.c., senza però che sia provato il pagamento dell'intera somma dovuta da parte del debitore esecutato (i.e. l'opponente obbligato in solido, e la successiva estinzione della procedura. Parte_2
A tanto consegue che non possa trovare accoglimento l'ulteriore argomentazione prospettata dagli attori in corso di giudizio, né la richiesta rideterminazione delle somme precettate. 4. In ultimo, va rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale degli opponenti, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attese le peculiarità in fatto evidenziate nonché la riscontrata parziale cessazione della materia del contendere, si reputa equo disporne l'integrale compensazione tra le parti di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla somma di euro 400,00 corrisposta a mezzo bonifico bancario e alla richiesta “oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo” e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto del 5.10.2023, limitatamente agli importi ancora dovuti, secondo quando esposto in parte motiva 3);
2. Rigetta gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da e Parte_1 [...]
Pt_2
3. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Salerno lì, 21.10.25
Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7735 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'Avv. C.F._2
PI SC, unitamente alla quale elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Giacinto Carucci, n.4; Opponenti E
, P.VA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giangerardo Miranda, presso il cui studio domiciliati in Capaccio Paestum, alla via Carlo Alberto dalla Chiesa;
Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la legittimità del precetto del 5.10.2023 che le ingiungeva il pagamento di € 39.551,69, sulla scorta di decreto ingiuntivo n. 2160/2018-R.G. 3947/2018, dotato di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., emesso dal Tribunale di Salerno il 30.07.2018 e notificato in data 11.09.2018. Avverso l'intimazione opposta, articolava motivi di doglianza riconducibili tanto all'opposizione agli atti esecutivi quanto all'opposizione a precetto. Ed infatti, anzitutto spiegava domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c., lamentando la mancata apposizione della formula esecutiva al supposto titolo esecutivo. Con riguardo ai profili relativi all'an della minacciata azione esecutiva, censurava il quantum debeatur per essere stato computato nella somma complessivamente precettata anche il parziale adempimento eseguito in data 7.10.2018, a mezzo bonifico e per l'importo di euro 400,00, e per essere state richieste doppiamente le spese di registrazione. Domandava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e così provvedere:
1. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n° 2160/2018 – R.G. 3947/2018 emesso dal Tribunale di Salerno;
2. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto, notificato in data 05.10.2023, per la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva, di cui doveva essere necessariamente munito il decreto ingiuntivo n° 2160/2018 – R.G. 3947/2018; 3. dichiarare in ogni caso che l' Controparte_1
, in persona del sig. non ha diritto di procedere ad esecuzione
[...] CP_1 forzata per i motivi innanzi esposti;
4. in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni innanzi formulate, accertare e dichiarare non dovute le somme così come quantificate in precetto, dovendosi detrarre dall'importo precettato la somma di € 400,00 già corrisposta da parte del sig. Pt_1
5. condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 1.1 Con propria memoria, si costituiva parte convenuta contestando le doglianze articolate dalla controparte. Con riguardo al vizio denunziato ex art. 617 c.p.c., affermava come al titolo monitorio non dovesse essere apposta la formula esecutiva attesa la vigenza della novella dell'art. 475 c.p.c. alla data di notifica del precetto opposto e, in via ulteriore, eccepiva la sanatoria ai sensi dell'art. 156 comma III c.p.c.. Quanto all'eccessività degli importi ingiunti, riconosceva l'errore commesso e instava, sul punto, per la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, al lume anche della correzione degli importi precettati in sede di conversione del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta presso l'Intestato Tribunale – i.e. RGE 22/2024 - avviata sulla scorta del precetto per cui è causa. Concludeva, dunque, domandando il rigetto dell'opposizione e, comunque, la parziale cessazione della materia del contendere;
nonché la vittoria delle spese processuali e la condanna per lite temeraria della parte attorea.
1.2 Con le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., l'opponente deduceva che la pretesa creditoria era stata interessata da ulteriori adempimenti parziali, essendo disposta la conversione del pignoramento immobiliare intentato dal creditore, per cui domandava di detrarre dagli importi precettati le somme corrisposte secondo il piano di rateizzazione previsto dal G.E. con provvedimento del 17.04.2024.
2. Tanto detto in punto di ricostruzione in fatto, deve scandagliarsi, anzitutto, il motivo di censura concernente la regolarità formale dell'atto di precetto impugnato, che consente di condurre parte della domanda attorea al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendosi nello specifico la mancata apposizione della formula esecutiva al titolo portato in esecuzione. Com'è noto la denuncia dell'omessa apposizione della formula esecutiva configura un'opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solamente alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva richiesta dall'art. 475 c.p.c., di cui non si ponga in dubbio l'esistenza, poiché in tal caso il difetto si concreta in una irregolarità del procedimento esecutivo o del precetto. Viceversa, allorché si contesti l'inesistenza del titolo esecutivo ovvero la mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti efficacia esecutiva, l'opposizione deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007, Rv. 597293; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24279 del 30/11/2010, Rv. 614900; Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013, Rv. 628755). Nella specie, l'opponente non ha eccepito l'inesistenza del titolo, rectius la mancata soddisfazione delle condizioni alle quali l'atto può acquistare l'efficacia di titolo esecutivo, essendosi limitato a contestare che l'omessa apposizione della formula esecutiva determinasse l'improcedibilità dell'azione esecutiva ed invocando, a tal fine, l'applicazione dell'art. 475 c.p.c. nella formulazione anteriore al d.lgs. 149/2022. In buona sostanza, l'istante si duole del fatto che il titolo esecutivo, benché rilasciato nel 2018, non sia corredato dalla formula esecutiva. Sostiene, pertanto, che tale carenza infici la validità dell'atto di intimazione e precisa, in via ulteriore, che anche ammettendo la vigenza della novella normativa, il decreto ingiuntivo risulti privo dell'attestazione di conformità resa da parte del procuratore incaricato. Ebbene, prendendo in esame la disciplina transitoria in materia si rinviene la soluzione del caso quesito. Ai sensi del comma 8 dell'art. 35 del d.lgs. 149/2022, la modifica dell'art. 475 c.p.c., l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c., la modifica degli artt. 478 e 479 c.p.c., ad opera rispettivamente dall'art. 3, co. 34, lettere b), c) e d), “si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023” ed ancora, il successivo decreto correttivo della riforma, d.lgs. 164/2024, all'art. 7, comma quarto ha previsto che “fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data”. Dal tenore degli interventi citati, si evince come la formulazione dell'art. 475 c.p.c. che trova applicazione nel caso di specie sia, ratione temporis, quella della novella normativa, atteso che il titolo monitorio rilasciato nel corso del 2018 è stato azionato solamente con l'intimazione del precetto del 5.10.2023, e cioè successivamente all'entrata in vigore della disposizione che testualmente sancisce “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti”. Non rileva che il titolo esecutivo sia stato adottato all'epoca di vigenza della precedente formulazione che sanciva l'obbligo di apporre la formula di rito sul titolo prima che venisse azionato, al fine di suggellarne l'efficacia esecutiva, ma anzi risalendo il precetto opposto a data successiva al 28.02.23, risulta idonea e sufficiente, sotto il profilo formale, l'attestazione di conformità originariamente apposta sul titolo a cura del difensore della parte odiernamente precettante, risultando infondato il motivo articolato dall'opponente. Peraltro, neppure ricorre nella specie l'ipotesi di cui all'art. 654 comma 2 c.p.c., la quale dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654 c.p.c., comma 2, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato. Nel caso in esame, l'atto di precetto impugnato è fondato su un decreto ingiuntivo dotato di provvisoria esecutività sin dalla data di emissione, di talché non deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 654 comma 2 c.p.c. 3. Passando ora ad esaminare il merito della domanda attorea, deve rilevarsi come parte opponente lamenti la nullità dell'atto di precetto del 5.10.2023, contestando l'ammontare oggetto di intimazione e instando per la rideterminazione del quantum debeatur al lume delle vicende fattuali che hanno riguardato la pretesa creditoria finanche nelle more del presente giudizio. In diritto, mette conto osservare che "ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che è superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Ciò anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto" (Cass. n. 15533 del 2000). Infatti, la Suprema Corte si è pronunciata a favore della riduzione delle somme di cui è intimato il pagamento col precetto, riconoscendo che "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. 27032/2014; Cass. 2160/2013; Cass 5515/2008; Cass. 2938/92). Dunque, premesso che il precetto non è comunque sanzionabile con la nullità, qualora tale atto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il giudice dell'opposizione pre-esecutiva dovrà limitarsi a compiere un accertamento sulle somme effettivamente dovute, e una volta rideterminate, ridurre il quantum domandato con l'atto di intimazione opposto, che però permane pienamente valido ed efficace per l'importo correttamente computato. In punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Spetta, dunque, al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). Venendo ad esaminare la fattispecie concreta deve osservarsi come, sin dall'atto introduttivo del giudizio, gli opponenti abbiano lamentato l'eccessività della somma ingiunta col precetto deducendo il sopravvenuto adempimento parziale del credito nonché l'indebita duplicazione di spese di registrazione del titolo esecutivo, per come richieste nell'atto di precetto. Con riguardo al dedotto adempimento parziale per la somma di euro 400,00, che la parte opponente sostiene di aver versato a mezzo bonifico bancario in data 07.10.2018, risulta esibita copia della conferma della disposizione di pagamento eseguita. Mentre, sull'intimazione delle spese di registrazione, l'istante osserva come il precetto rechi tra gli importi conteggiati la voce “tassazione del decreto ingiuntivo” per euro 1207,75 e, al tempo stesso, concluda, nel riportare l'importo complessivamente dovuto, per la richiesta “oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo”. Sul punto, l'opposto, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, ha aderito alle contestazioni della parte attorea ed ammesso di aver erroneamente computato la somma ricevuta col bonifico del 7.10.2018 e domandato le spese di registrazione del titolo doppiamente, sostanzialmente riconoscendo come non dovuti gli importi indebitamente ingiunti. Concordando parte convenuta sull'effetto liberatorio del pagamento parziale e sull'erronea duplicazione della voce di spesa recata in precetto, tali fatti possono ritenersi pacifici e non può ritenersi gravata la controparte del relativo onere probatorio al lume dell'art. 115 c.p.c.. A ciò discende una parziale cessazione della materia del contendere in ordine all'importo di euro 400,00 versato a mezzo bonifico il 7.10.2018 oltreché in punto di duplicazione delle spese di registrazione del titolo monitorio, dovendosi ritenere rinunciata la dicitura
“oltre spese di registrazione del titolo esecutivo”. Si è verificata, infatti, una sopravvenuta situazione idonea ad eliminare la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). 3.1 Venendo ora a considerare gli ulteriori fatti sopravvenuti in corso di causa, deve osservarsi quanto segue. Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., gli attori hanno sostenuto di aver corrisposto in favore della parte opposta “l'ulteriore somma di € 9.240,00; somma da detrarre dall'importo precettato”. Segnatamente, la parte rappresenta che “l Controparte_1 in virtù del medesimo decreto ingiuntivo n. 2160/2018 – R.G. 3947/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 28/07/2018, instaurava la procedura esecutiva immobiliare ai danni dell'avv.
[...]
dinanzi all'intestato Tribunale rge n. 22/2024, ad oggi sospesa per intervenuta conversione del Pt_2 pignoramento ex art. 495 c.p.c., con primo versamento effettuato all'atto dell'apertura del libretto in data 30.04.2024 per un totale di euro 7.740,00 oltre ai successivi pagamenti mensili pari ad € 750,00 regolarmente corrisposti alle scadenze previste nell'ordinanza” e, pertanto, insiste per l'accertamento della non debenza delle somme già corrisposte e la rideterminazione degli importi precettati. Sul punto, giova osservare come “nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva” (cfr. Cass 14705/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660). Il giudice di merito procederà ad esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo scrutinio, osservando il seguente principio di diritto: “poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione”. Tali assunti interpretativi rilevano nella fattispecie concreta in quanto consentono alla scrivente di esercitare la propria cognizione anche sul fatto intervenuto nelle more del presente giudizio (rectius successivo all'intimazione del precetto), id est pendenza della procedura di conversione del pignoramento immobiliare ex 495 c.p.c. relativa al credito controverso, avviata sulla scorta del precetto ivi opposto (i.e. procedimento iscritto presso l'Intestato Tribunale con R.G.E. 22/2024). In linea generale, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ex art. 495 c.p.c., determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis" (ex plurimis Cass. civ. sez. 3^, 9 agosto 2007, n. 17481). Il provvedimento emesso è un tipico atto esecutivo suscettibile di opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si contesta il quomodo del processo esecutivo, vale a dire la determinazione dell'importo sostitutivo in rapporto ai criteri desumibili dall'art. 495 c.p.c. Il debitore esecutato, dal canto suo, in questa fase ha la facoltà di contestare l'"an" e il "quantum" dell'azione, con l'opposizione all'esecuzione (Cass. civ. sez. 3^, 2 ottobre 2001, n. 12197). Sempre dal punto di vista dell'inquadramento generale, occorre sottolineare come le somme che vengono versate avranno effetto liberatorio dal vincolo del pignoramento solo a seguito del pagamento integrale di quanto stabilito nell'ordinanza di conversione. Il che vale a dire che – soprattutto in tema di pagamenti rateali autorizzati nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.c. – finché l'ultima rata non venga versata, oggetto del pignoramento rimangono i beni stessi e non il denaro. Tant'è che l'art. 495, 5˚ co., c.p.c. stabilisce che le somme versate “formano parte dei beni pignorati” solo per il caso ivi disciplinato, ossia quello dell'inadempimento del debitore rispetto all'ordinanza di conversione, ed allo stesso tempo, il 6˚ co. subordina la liberazione dal pignoramento (e quindi l'effetto di conversione) proprio al versamento dell'ultima rata. A tale ultimo proposito si pone sempre la necessità logica di un'udienza di verifica dell'avvenuto adempimento integrale (sia in unica soluzione, sia rateale), ad esito della quale potrà essere dichiarata la liberazione del bene pignorato tramite apposita ordinanza espressamente prevista dal 6˚ co. citato. Quest'ultima costituisce provvedimento immancabile e necessario – salva l'ipotesi del versamento all'udienza dell'intero importo, nel qual caso essa è contestuale a quella di conversione e – in ipotesi di espropriazione immobiliare – conterrà anche l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Non si deve peraltro dimenticare che gli effetti dell'ordinanza in parola sono solo di natura dichiarativa, essendo la liberazione del bene ricollegata dalla norma al mero completamento tempestivo del pagamento dell'intera somma come indicata dal provvedimento di conversione ex art. 495 c.p.c. Ciò premesso, l'indagine richiesta nel caso posto all'attenzione di questo giudicante conduce a ritenere che l'adempimento parziale eccepito non sia suscettibile di dar luogo a una rideterminazione delle somme precettate, non potendosi decurtare, allo stato, le somme versate dalla parte in ragione in pendenza della procedura ex art. 495 c.p.c. Ed invero, la documentazione esibita dalle parti consente sol di rilevare che sia in corso il versamento rateizzato di quanto determinato dal G.E. (col provvedimento del 17.04.2024), nonché l'apertura del libretto bancario n. n. 819993, intestato alla procedura esecutiva, sul quale veniva versata “la somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento” ex comma 2 art. 495 c.p.c., senza però che sia provato il pagamento dell'intera somma dovuta da parte del debitore esecutato (i.e. l'opponente obbligato in solido, e la successiva estinzione della procedura. Parte_2
A tanto consegue che non possa trovare accoglimento l'ulteriore argomentazione prospettata dagli attori in corso di giudizio, né la richiesta rideterminazione delle somme precettate. 4. In ultimo, va rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale degli opponenti, la domanda formulata ex art. 96 va rigettata. 5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attese le peculiarità in fatto evidenziate nonché la riscontrata parziale cessazione della materia del contendere, si reputa equo disporne l'integrale compensazione tra le parti di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla somma di euro 400,00 corrisposta a mezzo bonifico bancario e alla richiesta “oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo” e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto del 5.10.2023, limitatamente agli importi ancora dovuti, secondo quando esposto in parte motiva 3);
2. Rigetta gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da e Parte_1 [...]
Pt_2
3. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Salerno lì, 21.10.25
Il Giudice Alessia Pecoraro