Decreto cautelare 6 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/09/2025, n. 7365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7365 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07365/2025REG.PROV.COLL.
N. 05476/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5476 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Salerno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Esponendo di aver partecipato alla procedura speciale di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario indetta con decreto n. 238 del 14 novembre 2018, in primo grado l’appellante ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura, motivato in ragione della non idoneità fisica correlata a un deficit della capacità -OMISSIS- rilevato nel verbale n. 2 dell’11 settembre 2019 dalla commissione medica.
2. Con sentenza -OMISSIS-, il T.a.r per il Lazio, preso atto degli esiti della verificazione che era stata disposta con ordinanza 17 gennaio 2020, n. -OMISSIS- e che aveva confermato l’inidoneità fisica del candidato, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione, chiedendo la concessione di misure cautelari.
L’appello si fonda sui seguenti motivi:
I. RICHIESTA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CGUE EX ARTT. 19, COMMA 3, LETERA b) DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) e 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE), GIA’ ART. 234 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA’ EUROPEA IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.M. n. 238 DEL 14.11.2018 POSTO ANCHE IN COMBINATO COMPARATO CON L’ART. 9, COMMA 4, DEL MEDESIMO BANDO E LETTO ALLA LUCE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.P.R. 06.02.2004 N. 76, IL TUTTO RICONDOTTO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE.
II. RICHIESTA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
III. ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 8 E 9 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE N. 238 DEL 14.11.2018 ANCHE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA RELAZIONE DI VERIFICAZIONE DEPOSITATA IL 20.02.2020. ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 19 E 20, COMMA 1, LETT. G) DEL D.P.R. 06.02.2004 N. 76 E CORRELATA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D. LGS. 217/2005 IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 05.02.2002 COSI’ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON NOTA DIPVVF.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.007374.19-04-2018 E SUCCESSIVA NOTA DIPVVF.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004648.07-03-2019 ANCHE IN CONFRONTO COMPARATO CON IL PUNTO 12 DELL’ALLEGATO B DEL D.M. 11.03.2008 N. 78. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.M. 18.09.2008 N. 163 IN UNO AL D.P.R. 17.12.2015 N. 207. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. NONCHE’ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE 1, 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ED ECCESSO DI POTERE ANCHE IN SEDE DI VERIFICAZIONE PER PRESUPPOSTO ERRONEO, TRAVISAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONDRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ DEL GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA. SVIAMENTO.
IV. ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 8 E 9 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE N. 238 DEL 14.11.2018 ANCHE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA RELAZIONE DI VERIFICAZIONE 36 DEPOSITATA IL 20.02.2020. ERROR IN JUDICANDO ED IN PROCEDENDO IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 19 E 20, COMMA 1, LETT. G) DEL D.P.R. 06.02.2004 N. 76 E CORRELATA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D. LGS. 217/2005 IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 05.02.2002 COSI’ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON NOTA DIPVVF.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.007374.19-04-2018 E SUCCESSIVA NOTA DIPVVF.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004648.07-03-2019 ANCHE IN CONFRONTO COMPARATO CON IL PUNTO 12 DELL’ALLEGATO B DEL D.M. 11.03.2008 N. 78. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.M. 18.09.2008 N. 163 IN UNO AL D.P.R. 17.12.2015 N. 207. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. NONCHE’ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE 1, 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ED ECCESSO DI POTERE ANCHE IN SEDE DI VERIFICAZIONE PER PRESUPPOSTO ERRONEO, TRAVISAMENTO, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’ DEL GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA. SVIAMENTO.
In via istruttoria si chiede di ordinare all’amministrazione di depositare la documentazione medica di tutti i vigili permanenti in servizio che attesti la totale assenza di deficit uditivi e le schede di lavoro dell’appellante.
4. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell’interno, resistendo al gravame.
5. La domanda cautelare è stata respinta con decreto presidenziale 6 luglio 2022, n. 3143, poi confermato con ordinanza 29 luglio 2022, n. 3716.
6. Con atto depositato il 22 ottobre 2024 l’appellante ha confermato di avere ancora interesse alla decisione.
7. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Premettendo di aver operato per anni quale vigile “discontinuo” e di aver partecipato alla procedura speciale indetta per la stabilizzazione di questo personale, anche in ossequio a obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, l’appellante contesta sostanzialmente sia i requisiti d’idoneità fisica richiesti per l’immissione in ruolo, sia la sua inidoneità al servizio, articolando quattro motivi di appello.
8.1. Con il primo motivo si chiede che venga formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di appurare se sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine, di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, una disciplina concorsuale che preveda l’applicazione di parametri di efficienza fisica differenziati al fine dell’assunzione, mediante la quale avverrebbe la “stabilizzazione” del personale precario.
8.2. Con il secondo motivo si chiede che analoga questione venga sottoposta alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità dell’art. 8 del d.m. n. 238 del 14 novembre 2018, posto anche in combinato disposto con l’art. 9, comma 4, del bando e letto alla luce dell’art. 20, comma 1), lettera G, del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost..
8.3. Con il terzo motivo l’appellante afferma di essere affetto da un deficit -OMISSIS- lieve, che non inciderebbe sullo svolgimento delle mansioni – come dimostrato dal fatto che ha svolto le funzioni di vigile discontinuo – e che quindi non potrebbe condurre all’estromissione dal concorso.
8.4. Con il quarto motivo si sostiene che, essendo la procedura finalizzata alla stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui, la non contestata idoneità dell’appellante allo svolgimento delle funzioni di vigile discontinuo avrebbe dovuto condurre a ritenerlo idoneo anche all’assunzione a tempo indeterminato nel Corpo, in quanto le mansioni svolte sarebbero le stesse, pertanto dovrebbero applicarsi i parametri stabiliti dal d.m. 5 febbraio 2002 (utilizzati per i discontinui) invece di quelli posti dal d.m. 11 marzo 2008, n. 78 (per l’accesso ai ruoli).
9. I motivi sono infondati.
9.1. Le conclusioni raggiunte dal T.a.r., il quale ha escluso che vi sia una disparità di trattamento illegittima tra vigili discontinui e di ruolo (essendo ragionevole che per i secondi siano previsti requisiti fisici più esigenti), sono ben motivate e condivisibili, in quanto, su un piano generale, corrispondono a quanto già affermato dal Consiglio di Stato e, in concreto, si fondano sul dirimente esito della verificazione.
9.2. In particolare, il collegio intende ribadire l’orientamento, ormai consolidatosi in giurisprudenza (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2022, n. 5513; 12 luglio 2022, n. 5884; 13 luglio 2022, n. 5924), secondo cui:
a) il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha attuato il progetto di riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in particolare sostituendo i precedenti elenchi unici provinciali dei vigili volontari con due distinti elenchi istituiti, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
b) i volontari già iscritti negli elenchi unici provinciali, di cui è disposta la soppressione, possono chiedere l’iscrizione a domanda in uno dei due nuovi elenchi;
c) nell’elenco relativo alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo possono confluire i volontari che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi provinciali e hanno effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, i quali possono inoltre essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga;
d) per quanto riguarda i requisiti fisici richiesti, la tabella A allegata al d.m. 5 febbraio 2002 include come causa di non idoneità per i volontari, rispetto alle funzioni uditive, la sordità permanente e le ipoacusie bilaterali con perdita di funzionalità -OMISSIS- in db maggiore di 65 calcolata sulla media delle cinque frequenze fondamentali (500-1000.2000- 3000-4000 HZ);
e) il d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, prevede, nella tabella 1, che per il reclutamento del personale volontario l’idoneità fisica viene accertata, rispetto all’udito, mediante la percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione dell’uso di protesi acustica;
f) il d.m. 11 marzo 2008, n. 78 prevede per l’accesso ai ruoli, come capacità -OMISSIS-, una soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz, con esclusione dell’uso di protesi acustica;
g) il d.m. 29 ottobre 2019, n. 166, prevede tra le cause di non idoneità la sordità monolaterale e le ipocusie bilaterali con perdita di funzionalità -OMISSIS- in dB maggiore di 65 calcolate nella media delle cinque frequenze fondamentali (500-1000-2000-3000-4000;
h) il bando di concorso emanato con decreto del 14 novembre 2018, che costituisce lex specialis della procedura, prevede che il candidato sia in possesso dei requisiti di cui al d.m. 11 marzo 2008, n. 78 e al d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, così rinviando, ai fini della stabilizzazione dei vigili volontari, a quanto previsto per l’ordinario reclutamento dei vigili permanenti;
i) è dunque legittima la decisione dell’amministrazione di escludere il candidato affetto da deficit -OMISSIS- elencato tra le infermità che sono causa di non ammissione al concorso per l’accesso alle qualifiche iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al d.m. 78 del 2008;
j) tale disciplina non si pone in contrasto né con le norme costituzionali, né con i principi eurounitari in materia di stabilizzazione, perché « si tratta di categorie di soggetti - il vigile dipendente dell’Amministrazione dell’Interno e il vigile volontario- non omogenee, cui per tale motivo è riservato un diverso trattamento anche nella verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali », in quanto « il personale permanente svolge mansioni tecnico operative con carattere costante e permanente nell’ambito dell’organizzazione », mentre quello volontario « è sottoposto ad una disciplina di natura privatistica e svolge compiti e funzioni in periodi limitati nel tempo »;
k) infatti, il giudizio sull’idoneità psicofisica risponde al principio di precauzione rispetto a condizioni di pericolo, che notoriamente sottopongono le prestazioni lavorative dei vigili del fuoco ad elevato grado di rischio, con la conseguenza che « il fatto solo che il servizio di ruolo aumenti obiettivamente tale grado, giustifica di per sé l’inserimento di più stringenti requisiti anche auditivi, i quali presuppongono un grado di idoneità eccedente quello richiesto per prestazioni lavorative a carattere ordinario e non possono certo risultare empiricamente collegate alla pregressa esperienza lavorativa dell’interessato ed ai rischi in concreto corsi durante la stessa »;
l) è dunque manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
m) nemmeno vi sono i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di giustizia, tenuto conto dell’acclarata legittimità dell’esclusione e non assumendo rilievo in questo giudizio l’asserito abusato sistema di impiego dei volontari per carenza di personale da parte del Ministero.
9.3. Tale orientamento si attaglia anche al caso di specie, nel quale, come accertato mediante la verificazione disposta in primo grado, le cui conclusioni risultano coerenti e complete, l’appellante è privo dei requisiti fisici di capacità -OMISSIS- previsti dal d.m. 11 marzo 2018, n. 78, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. In questo contesto, risulta superflua l’istruttoria chiesta dall’appellante e il gravame è meritevole di rigetto nel suo complesso.
11. L’assoluta novità della questione – al tempo in cui è stato proposto l’appello – giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante nonché le generalità dei controinteressati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.