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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.14553/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 26/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]
Gallipoli (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Franco
DO e OS LL
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis Controparte_1
c.p.c. dalla Dott.ssa Rosa Tanzarella
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera con anno 2013
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 17/7/2024, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente del convenuto nel ruolo di docente, immessa in CP_1 ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'1/9/2011 e di aver precedentemente lavorato alle dipendenze del convenuto in forza di CP_1 contratti a tempo determinato, lamenta che nel Decreto di ricostruzione della carriera è stato escluso ai soli fini economici il periodo di servizio prestato nell'anno 2013 in forza del “blocco stipendiale” previsto dall'art.9 D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art.1, primo comma, DPR
n.122/2013, deduce la illegittimità dell'operato della Amministrazione, evidenziando che la applicazione dell'art.9 sopra citato ha comportato l'erogazione in suo favore di un trattamento economico inferiore rispetto a quello spettante, si richiama alla sentenza n.178/2015 della Corte Costituzionale e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
2. Per l'effetto, condannare gli uffici resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento giuridico anche di tale anno.
3. Condannare gli uffici resistenti a rimuovere il blocco economico per gli incrementi retributivi non espressamente indicati dalla norma.
4. Condannare gli uffici resistenti al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione della carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.
5. Condannare gli uffici resistenti alla regolarizzazione contributiva.
6. Con vittoria di spese e competenza di causa.
“””“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio il con memoria nella quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e, nel merito, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, affermando la correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Nelle note depositate il 25/11/2025 la difesa di parte ricorrente ha limitato la domanda precisando che “Pertanto, conformandosi al su citato orientamento nomofilattico e nel rispetto del principio dell'emendatio libelli, parte ricorrente precisa e modifica la propria domanda, e chiede l'accertamento e condanna di parte avversa al riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013.”
Tali essendo gli avversi assunti, la domanda attorea, nei limiti in cui è stata precisata, è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
L'art.9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010, recita: “23.
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
L'art.1, primo comma, lett.b, Decreto del Presidente della Repubblica 4
Settembre 2013, n. 122 prevede che : “b) le disposizioni recate dall'articolo 9,
2 comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
Orbene, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza n.178/2015 con la quale “dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122, e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, e dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n.
122 del 2013 e dall'art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, sollevate, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione”, in motivazione al punto n.18 afferma che “18.– Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.
Inoltre, si deve rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.13619/2025, pubblicata il 21/5/2025, ha affermato che
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici CP_1 dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
3 Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012” e che “2.6.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi,
a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. “”””””””””””””””
Ne consegue che per l'anno 2013 si deve ritenere vigente la previsione del c.d.
“blocco stipendiale”, previsto dagli articoli 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010 e 1, primo comma, lett. b, DPR n.122/2013, sopra citati, ma soltanto ai fini economici.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea come precisata nelle note depositate il 25/11/2025, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla
4 ricostruzione della carriera con riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici nella anzianità di servizio.
Stante il recentissimo intervento della Corte di Cassazione sulla questione, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l' art. 429 c.p.c.,
In accoglimento del ricorso, condanna il resistente alla ricostruzione CP_1 della carriera di parte ricorrente con la valutazione dell'anno 2013 nella anzianità di servizio a soli fini giuridici..
Compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 26 - 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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