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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1583/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TERMINI GERLANDO Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 resistente nonché
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189000951431, notificata il 21 giugno
2018, relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005855652000, dell'importo di
1 € 2.534,43, per contributi relativi all'indennità di disoccupazione agricola (DS), anno
2007.
2. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
3. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza dell'azione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, e nel merito deducendo che in data 7 dicembre 2010 era stato concesso un piano di rateizzazione, a fronte del quale la parte ricorrente aveva eseguito versamenti parziali, l'ultimo dei quali in data
25 febbraio 2015 tramite modello RAV. L' depositava relativa documentazione CP_3
a sostegno.
4. L regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_4 costituiva, rimanendo contumace.
5. Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 24, comma CP_3
5, d.lgs. 46/1999, la stessa è infondata. La norma citata prevede che il debitore possa proporre opposizione all'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 21 giugno 2018 e il ricorso è stato depositato il 26 luglio 2018, ovvero nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
6. Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito di istanza della parte, l' CP_1 approvava un piano di rateizzazione del debito contributivo, e che i pagamenti venivano effettuati regolarmente sino all'ultima rata in data 25 febbraio 2015.
7. È principio consolidato in giurisprudenza che la richiesta di rateizzazione costituisca atto interruttivo della prescrizione, in quanto espressivo del riconoscimento del debito da parte del debitore, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27504/2024;
Cass. civ., sez. lav., n. 20260/2021; Cass. civ., sez. lav., n. 10327/2017). Ne consegue che il termine prescrizionale decorre nuovamente dall'ultimo pagamento effettuato.
Nel caso di specie, pertanto, la prescrizione ha iniziato a decorrere nuovamente dal 25 febbraio 2015 e non risultava ancora maturata alla data della notifica dell'intimazione
(21 giugno 2018), né alla data di proposizione del ricorso (26 luglio 2018).
2 8. Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 24, comma CP_3
5, d.lgs. 46/1999, la stessa è infondata. La norma citata prevede che il debitore possa proporre opposizione all'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 21 giugno 2018 e il ricorso è stato depositato il 26 luglio 2018, ovvero nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
9. Ne consegue che né la decadenza dell'azione né la prescrizione del credito risultano configurabili nel caso in esame.
10. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura della controversia, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta l'opposizione;
– Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 10/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1583/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TERMINI GERLANDO Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1 resistente nonché
Controparte_2
Resistente- contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920189000951431, notificata il 21 giugno
2018, relativa alla cartella esattoriale n. 13920180005855652000, dell'importo di
1 € 2.534,43, per contributi relativi all'indennità di disoccupazione agricola (DS), anno
2007.
2. A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
3. Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza dell'azione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, e nel merito deducendo che in data 7 dicembre 2010 era stato concesso un piano di rateizzazione, a fronte del quale la parte ricorrente aveva eseguito versamenti parziali, l'ultimo dei quali in data
25 febbraio 2015 tramite modello RAV. L' depositava relativa documentazione CP_3
a sostegno.
4. L regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_4 costituiva, rimanendo contumace.
5. Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 24, comma CP_3
5, d.lgs. 46/1999, la stessa è infondata. La norma citata prevede che il debitore possa proporre opposizione all'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 21 giugno 2018 e il ricorso è stato depositato il 26 luglio 2018, ovvero nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
6. Dalla documentazione in atti risulta che, a seguito di istanza della parte, l' CP_1 approvava un piano di rateizzazione del debito contributivo, e che i pagamenti venivano effettuati regolarmente sino all'ultima rata in data 25 febbraio 2015.
7. È principio consolidato in giurisprudenza che la richiesta di rateizzazione costituisca atto interruttivo della prescrizione, in quanto espressivo del riconoscimento del debito da parte del debitore, ai sensi dell'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27504/2024;
Cass. civ., sez. lav., n. 20260/2021; Cass. civ., sez. lav., n. 10327/2017). Ne consegue che il termine prescrizionale decorre nuovamente dall'ultimo pagamento effettuato.
Nel caso di specie, pertanto, la prescrizione ha iniziato a decorrere nuovamente dal 25 febbraio 2015 e non risultava ancora maturata alla data della notifica dell'intimazione
(21 giugno 2018), né alla data di proposizione del ricorso (26 luglio 2018).
2 8. Quanto all'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 24, comma CP_3
5, d.lgs. 46/1999, la stessa è infondata. La norma citata prevede che il debitore possa proporre opposizione all'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 21 giugno 2018 e il ricorso è stato depositato il 26 luglio 2018, ovvero nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
9. Ne consegue che né la decadenza dell'azione né la prescrizione del credito risultano configurabili nel caso in esame.
10. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura della controversia, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Rigetta l'opposizione;
– Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 10/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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