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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/09/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7931/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. FORONI CINZIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 16/09/2025 le parti, con nota di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 CP_1
autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge, dandosi atto che il SI. CP_1
lascerà la casa coniugale, trasferendo altrove la propria residenza, entro due mesi dalla data dell'atto definitivo notarile di trasferimento dell'immobile coniugale di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5, mentre la SI.ra conserverà la propria residenza presso l'immobile di Via dei Carristi 52 a Parte_1
Valeggio s/M nel caso in cui diventi proprietaria esclusiva dell'immobile medesimo e lo stesso non venga venduto a terzi. In tale ultima ipotesi trasferirà la propria residenza altrove.
2.Darsi atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il SI. CP_1
proprietario degli immobili attualmente adibiti a casa coniugale siti in Via dei Carristi 52 a Valeggio
s/M, e catastalmente distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Valeggio s/M al al foglio 34,
particella 1316, sub. 8 – cat. A/2 (abitazione) e sub. 10 – cat. C/6 (garage), si impegna e si obbliga a trasferire alla SI.ra , che accetta, l'intera proprietà della predetta unità immobiliare. Parte_1
Le Parti chiederanno, in relazione alle attribuzio-ni patrimoniali di cui al presente capoverso,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 posto che il trasferimento espressamente viene, come già evidenziato,
effettuato a definizione dei reci-proci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
pagina 2 di 7 Darsi atto che tutte le spese notarili, le imposte e tasse, relative al trasferimento di proprietà saranno a carico della SI.ra e che il rogito verrà fissato dalle parti presso il Notaio di fiducia Pt_1
dell'acquirente entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
3. Darsi atto che, contestualmente ed in ragione del trasferimento dell'unità immobiliare di cui al §
precedente, la SI.ra si obbliga a corrispondere al SI. la somma complessiva di euro Pt_1 CP_1
109.479,83 (centonovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), di cui eu-ro 89.479,83
(ottantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), pari all'importo resi-duo del mutuo alla data del 18.11.2024, verrà dallo stesso utilizzata per il pagamento delle rate già pagate e per estinguere il mutuo ipotecario n. rapporto 02344/0235037000000.001.000 attualmente in essere presso Crédit
Agricole Italia S.p.A. ed a lui intestato, ed euro 20.000,00 (ventimila/zerozero) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4. La SI.ra provvederà ad accendere un nuovo mutuo a se stessa intestato oppure provvederà Pt_1
ad accollarsi l'intero mutuo residuante al momento del trasferimento immobiliare, liberando, in ogni caso, il SI. da ogni obbligazione inerente il mutuo ipotecario n. rapporto CP_1
02344/0235037000000.001.000 in essere presso Crédit Agricole Italia S.p.A. ed a lui intestato,
versando contestualmente al SI. la differenza tra euro 89.479,83 (ot- CP_1
tantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre) ed il residuo importo del mutuo aggiornato al momento dell'accollo.
L'occupazione della casa coniugale da parte del SI. oltre due mesi dalla stipula dell'atto CP_1
notarile di trasferimento immobiliare, comporterà il pagamento in favore della SI.ra della Pt_1
metà dell'importo delle rate di mutuo che la stessa dovrà pagare per quel periodo.
5. Qualora alla SI.ra non dovesse essere concesso un nuovo mutuo o non dovesse Parte_1
essere autorizzato l'accollo, le Parti convengono che il SI. venda l'immobile entro un anno CP_1 pagina 3 di 7 dalla comunicazione negativa dell'istituto di credito in ordine alla concessione del mutuo e/o dell'accollo, utilizzando il corrispettivo ricavato dalla vendita per estinguere il mutuo residuo. La
rimanenza verrà distribuita tra le Parti nel seguente modo: la differenza tra euro 89.479,83
(ottantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), pari all'importo residuo del mutuo alla data del
18.11.2024 e l'importo residuo dello stesso aggiornato al momento della vendita verrà corrisposto al
SI. al quale sarà corrisposta altresì, in unica soluzione, la somma di 20.000,00 euro CP_1
(ventimila/zerozero) come concordato tra le Parti;
la somma restante dal corrispettivo della vendita,
dopo aver detratto la somma necessaria per l'estinzione del mutuo e gli importi da corrispondersi al dovrà essere versata interamente alla SI.ra . CP_1 Parte_1
A tal proposito le parti convengono che il prezzo di vendita verrà concordato tra esse, previa valutazione di stima richiesta congiuntamente ad un perito tecnico scelto dalle parti mede-sime.
6. Le parti concordano e precisano che l'importo di euro 20.000,00(ventimila/zerozero) di cui al § 3,
verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile coniugale qualora la SI.ra dovesse accendere un Pt_1
mutuo per l'estinzione dell'attuale, oppure a rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/zerozero) l'una con decorrenza dal rogito del contratto di trasferimento immobiliare qualora la SI.ra dovesse Pt_1
accollarsi l'intero mutuo residuo.
7. Darsi atto che la mobilia, gli arredi attualmente presenti nell'immobile di Via dei Carristi 52 a
Valeggio s/M rimarranno in proprietà esclusiva della SI.ra eccetto i seguenti beni che, Pt_1
invece, rimarranno al marito: tagliaerba con motore a scoppio, taglia angoli elettrico Bosch, robot da cucina Bimby, 3 set bicchieri, stoviglie e piatti posti in garage, cassetta con collezione cavatappi;
set di decantazione vino, computer portatile Cromebook HP, valigia Carpisa, attrezzi bricolage, ferro da stiro.
pagina 4 di 7 8. Darsi atto che il veicolo Renault Captur tg. GD 609 SJ (cfr. doc. 15) resterà in uso in comodato gratuito alla moglie che, a proprie spese, provvederà al pagamento dell'assicurazione e del bollo nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Darsi atto che la riserva di vini andrà nella sua integralità a CP_1
10.Darsi atto che i coniugi, fatto salvo quanto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
11. Spese di lite interamente compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 12/09/2025 ed in data 15/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CASTELNUOVO DEL RD (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
pagina 5 di 7 Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025
richiamate all'udienza del 16/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in CASTELNUOVO DEL RD il
08/03/2014 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di CASTELNUOVO DEL RD (anno 2014, n. 2, parte 2, serie
A), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025
da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTELNUOVO DEL
RD perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede con separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 23/09/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7931/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. MURARO SILVIA come da mandato difensivo in atti;
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' Avv. FORONI CINZIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 16/09/2025 le parti, con nota di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi ed Parte_1 CP_1
autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione dell'indirizzo all'altro coniuge, dandosi atto che il SI. CP_1
lascerà la casa coniugale, trasferendo altrove la propria residenza, entro due mesi dalla data dell'atto definitivo notarile di trasferimento dell'immobile coniugale di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5, mentre la SI.ra conserverà la propria residenza presso l'immobile di Via dei Carristi 52 a Parte_1
Valeggio s/M nel caso in cui diventi proprietaria esclusiva dell'immobile medesimo e lo stesso non venga venduto a terzi. In tale ultima ipotesi trasferirà la propria residenza altrove.
2.Darsi atto che, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il SI. CP_1
proprietario degli immobili attualmente adibiti a casa coniugale siti in Via dei Carristi 52 a Valeggio
s/M, e catastalmente distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Valeggio s/M al al foglio 34,
particella 1316, sub. 8 – cat. A/2 (abitazione) e sub. 10 – cat. C/6 (garage), si impegna e si obbliga a trasferire alla SI.ra , che accetta, l'intera proprietà della predetta unità immobiliare. Parte_1
Le Parti chiederanno, in relazione alle attribuzio-ni patrimoniali di cui al presente capoverso,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 posto che il trasferimento espressamente viene, come già evidenziato,
effettuato a definizione dei reci-proci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
pagina 2 di 7 Darsi atto che tutte le spese notarili, le imposte e tasse, relative al trasferimento di proprietà saranno a carico della SI.ra e che il rogito verrà fissato dalle parti presso il Notaio di fiducia Pt_1
dell'acquirente entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione.
3. Darsi atto che, contestualmente ed in ragione del trasferimento dell'unità immobiliare di cui al §
precedente, la SI.ra si obbliga a corrispondere al SI. la somma complessiva di euro Pt_1 CP_1
109.479,83 (centonovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), di cui eu-ro 89.479,83
(ottantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), pari all'importo resi-duo del mutuo alla data del 18.11.2024, verrà dallo stesso utilizzata per il pagamento delle rate già pagate e per estinguere il mutuo ipotecario n. rapporto 02344/0235037000000.001.000 attualmente in essere presso Crédit
Agricole Italia S.p.A. ed a lui intestato, ed euro 20.000,00 (ventimila/zerozero) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le Parti e quale elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4. La SI.ra provvederà ad accendere un nuovo mutuo a se stessa intestato oppure provvederà Pt_1
ad accollarsi l'intero mutuo residuante al momento del trasferimento immobiliare, liberando, in ogni caso, il SI. da ogni obbligazione inerente il mutuo ipotecario n. rapporto CP_1
02344/0235037000000.001.000 in essere presso Crédit Agricole Italia S.p.A. ed a lui intestato,
versando contestualmente al SI. la differenza tra euro 89.479,83 (ot- CP_1
tantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre) ed il residuo importo del mutuo aggiornato al momento dell'accollo.
L'occupazione della casa coniugale da parte del SI. oltre due mesi dalla stipula dell'atto CP_1
notarile di trasferimento immobiliare, comporterà il pagamento in favore della SI.ra della Pt_1
metà dell'importo delle rate di mutuo che la stessa dovrà pagare per quel periodo.
5. Qualora alla SI.ra non dovesse essere concesso un nuovo mutuo o non dovesse Parte_1
essere autorizzato l'accollo, le Parti convengono che il SI. venda l'immobile entro un anno CP_1 pagina 3 di 7 dalla comunicazione negativa dell'istituto di credito in ordine alla concessione del mutuo e/o dell'accollo, utilizzando il corrispettivo ricavato dalla vendita per estinguere il mutuo residuo. La
rimanenza verrà distribuita tra le Parti nel seguente modo: la differenza tra euro 89.479,83
(ottantanovemilaquattrocentosettantanove/ottantatre), pari all'importo residuo del mutuo alla data del
18.11.2024 e l'importo residuo dello stesso aggiornato al momento della vendita verrà corrisposto al
SI. al quale sarà corrisposta altresì, in unica soluzione, la somma di 20.000,00 euro CP_1
(ventimila/zerozero) come concordato tra le Parti;
la somma restante dal corrispettivo della vendita,
dopo aver detratto la somma necessaria per l'estinzione del mutuo e gli importi da corrispondersi al dovrà essere versata interamente alla SI.ra . CP_1 Parte_1
A tal proposito le parti convengono che il prezzo di vendita verrà concordato tra esse, previa valutazione di stima richiesta congiuntamente ad un perito tecnico scelto dalle parti mede-sime.
6. Le parti concordano e precisano che l'importo di euro 20.000,00(ventimila/zerozero) di cui al § 3,
verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile coniugale qualora la SI.ra dovesse accendere un Pt_1
mutuo per l'estinzione dell'attuale, oppure a rate annuali di € 5.000,00 (cinquemila/zerozero) l'una con decorrenza dal rogito del contratto di trasferimento immobiliare qualora la SI.ra dovesse Pt_1
accollarsi l'intero mutuo residuo.
7. Darsi atto che la mobilia, gli arredi attualmente presenti nell'immobile di Via dei Carristi 52 a
Valeggio s/M rimarranno in proprietà esclusiva della SI.ra eccetto i seguenti beni che, Pt_1
invece, rimarranno al marito: tagliaerba con motore a scoppio, taglia angoli elettrico Bosch, robot da cucina Bimby, 3 set bicchieri, stoviglie e piatti posti in garage, cassetta con collezione cavatappi;
set di decantazione vino, computer portatile Cromebook HP, valigia Carpisa, attrezzi bricolage, ferro da stiro.
pagina 4 di 7 8. Darsi atto che il veicolo Renault Captur tg. GD 609 SJ (cfr. doc. 15) resterà in uso in comodato gratuito alla moglie che, a proprie spese, provvederà al pagamento dell'assicurazione e del bollo nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
9. Darsi atto che la riserva di vini andrà nella sua integralità a CP_1
10.Darsi atto che i coniugi, fatto salvo quanto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro quanto al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nessuna somma e/o pretesa pregressa è reciprocamente dovuta.
11. Spese di lite interamente compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 12/09/2025 ed in data 15/09/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CASTELNUOVO DEL RD (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
pagina 5 di 7 Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025
richiamate all'udienza del 16/09/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa la separazione del matrimonio celebrato in CASTELNUOVO DEL RD il
08/03/2014 tra e regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
di stato civile del Comune di CASTELNUOVO DEL RD (anno 2014, n. 2, parte 2, serie
A), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 12/09/2025 e del 15/09/2025
da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTELNUOVO DEL
RD perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede con separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 23/09/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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