CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2024, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19575/2016 R.G. proposto da Immagini Sivilla, di NO NA & C., S.a.s., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo studio legale Di DE & Associati, rappresentata e difesa dal prof. avvocato Vito A. Martielli;
– ricorrente – contro Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi, rappresentato e difeso dall’avvocato ON AR LL;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
TA Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 2265 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 23/01/2024 2 Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato ON AR LL, per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da Immagini Sivilla, di NO NA & C., S.a.s. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 501/2011) emesso dal Comune di Acquaviva delle Fonti in relazione alla TARSU dovuta dalla stessa appellante per gli anni dal 2007 al 2011. Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che la contribuente doveva ritenersi obbligata al pagamento del tributo in quanto – nonostante il prodotto contratto di affitto di ramo di azienda, concluso (in data 11 maggio 2007) con la conduttrice Creativa S.r.l. – non aveva presentato la denuncia di cessazione della detenzione dei locali (prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, comma 4) né il tributo era stato versato dal (nuovo) detentore dei locali stessi. 2. - Immagini Sivilla, di NO NA & C., S.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. Il Comune di Acquaviva delle Fonti resiste con controricorso, illustrato con memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 2, 63 e 64, ed all’art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che – proprio in relazione alla disciplina posta dall’art. 64, comma 4, cit., in tema di denuncia di cessazione – il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare che una siffatta denuncia andava correlata – con effetti per i periodi di imposta in contestazione – alla proposizione del ricorso ed al contestuale riscontro probatorio offerto da essa esponente in ordine alla cessazione della detenzione dei locali oggetto di tassazione, avuto riguardo, dunque, al prodotto contratto di affitto di ramo di azienda (come riscontrato anche da una visura camerale). Soggiunge la ricorrente che (solo) una siffatta lettura del dato normativo deve ritenersi compatibile col principio di capacità contributiva, atteso (anche) che il locatore deve ritenersi estraneo ad ogni nesso di responsabilità verso l’Ente impositore, e qual prospettabile in relazione all’omessa denuncia TA da parte del locatario. 2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ovvero la cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo del tributo in contestazione tra le parti (n. 01420130029397157000), alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo 4 delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione. 3. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 4. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.). Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). 5
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
– ricorrente – contro Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, Viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell’avvocato Livia Ranuzzi, rappresentato e difeso dall’avvocato ON AR LL;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
TA Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 2265 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 23/01/2024 2 Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato ON AR LL, per il controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 157/2016, depositata il 25 gennaio 2016, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da Immagini Sivilla, di NO NA & C., S.a.s. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 501/2011) emesso dal Comune di Acquaviva delle Fonti in relazione alla TARSU dovuta dalla stessa appellante per gli anni dal 2007 al 2011. Per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che la contribuente doveva ritenersi obbligata al pagamento del tributo in quanto – nonostante il prodotto contratto di affitto di ramo di azienda, concluso (in data 11 maggio 2007) con la conduttrice Creativa S.r.l. – non aveva presentato la denuncia di cessazione della detenzione dei locali (prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, comma 4) né il tributo era stato versato dal (nuovo) detentore dei locali stessi. 2. - Immagini Sivilla, di NO NA & C., S.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. Il Comune di Acquaviva delle Fonti resiste con controricorso, illustrato con memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 2, 63 e 64, ed all’art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che – proprio in relazione alla disciplina posta dall’art. 64, comma 4, cit., in tema di denuncia di cessazione – il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare che una siffatta denuncia andava correlata – con effetti per i periodi di imposta in contestazione – alla proposizione del ricorso ed al contestuale riscontro probatorio offerto da essa esponente in ordine alla cessazione della detenzione dei locali oggetto di tassazione, avuto riguardo, dunque, al prodotto contratto di affitto di ramo di azienda (come riscontrato anche da una visura camerale). Soggiunge la ricorrente che (solo) una siffatta lettura del dato normativo deve ritenersi compatibile col principio di capacità contributiva, atteso (anche) che il locatore deve ritenersi estraneo ad ogni nesso di responsabilità verso l’Ente impositore, e qual prospettabile in relazione all’omessa denuncia TA da parte del locatario. 2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, ovvero la cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo del tributo in contestazione tra le parti (n. 01420130029397157000), alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo 4 delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione. 3. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 4. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.). Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). 5
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.