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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3272/2023
vertente tra
Parte_1
[...] rappresentata dall'avv. MARSILI ANDREA
Parte appellante contro
Controparte_1 parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 76 SC.3 00192 ROMA rappresentata dall'avv. FERA RITA
Parte appellata nonchè
P_
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.10324/2023, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 17 novembre 2023, depositata in pari data e notificata ai sensi dell'art.
3- bis Legge n.53/1994 in data 24 novembre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO aCon la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il diritto di Controparte_1 percepire la pensione di vecchiaia in regime di cumulo avendo maturato il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (previsto dall'art. 24 comma 10 della Legge n.214 del 2011), in particolare avendo raggiunto 37 anni di iscrizione e contribuzione presso l'P_ avendo lavorato alle dipendenze di Controparte_3 ed almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione presso l' PT dal 2015 al 2020, non coincidenti con i periodi maturati presso l'P_, come esercente attività libero professionale di psicologa psicoterapeuta.
Il primo giudice, illustrato il quadro normativo sul cumulo dei periodi assicurativi e sulle procedure di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo (Legge n.228/2012 e succ. mod. e circolari P_), preso atto dell'assenza di riscontro alla domanda di pensione inoltrata presso 1' PT ha perciò condannato l' PT e l'P_ (rimasto contumace) a liquidare le quote di rispettiva competenza e l' P_ al pagamento della pensione così complessivamente liquidata, con la decorrenza di legge.
Ha infine condannato ciascuna delle parti convenute al pagamento della somma di € 1.900,00, a titolo di spese legali.
Appella detta sentenza l' PT lamentando che il primo giudice non aveva considerato che la mancata liquidazione del trattamento era unicamente imputabile all' P_, il quale, dopo vari solleciti inviatigli dallo stesso PT non aveva proceduto ad inserire nell'apposto portale condiviso i contributi, validati, relativi al periodo di sua competenza, impedendo di fatto all' PT che avrebbe dovuto solo istruire la pratica ma non procedere al pagamento, di portare a termine l'istruttoria. L'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente non aveva valore certificativo in mancanza di validazione dei contributi da parte dell' P_, per cui il Tribunale si era indebitamente sostituito a tale ultimo ente dichiarando il diritto alla pensione senza la prova dei periodi assicurativi.
Anche la regolamentazione delle spese è stata attinta da censura, sul rilievo che la mancata liquidazione del trattamento pensionistico era dovuta alla sola condotta omissiva dell' L'ente appellante ha infine concluso per la riforma della sentenza, chiedendo in ogni caso di essere manlevato dall' P_.
Si costituisce Controparte_1 sostenendo la correttezza della impugnata pronuncia sia perché, a seguire il ragionamento dell'appellante, sarebbe sufficiente l'inerzia dell' P_ per paralizzare definitivamente il diritto a pensione, sia perché l'anzianità contributiva era stata provata dal certificato contributivo di provenienza dell' P_ (il quale, scegliendo la contumacia, non si era difeso sul punto).
Quanto alle spese, l'odierno appellante non si era limitato ad una posizione neutrale rispetto alla impossibilità di concludere l'istruttoria ma aveva radicalmente contestato, sia in primo che in secondo grado, la fondatezza della domanda.
L'udienza odierna è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che l'appellante PT e l'appellata CP_1 provvedevano a depositare rispettivamente in data 24.3.2025 e 21.3.2025 richiamando le conclusioni in atti.
Successivamente al deposito delle note scritte, 1 PT ha depositato note scritte “integrative" nelle quali ha dato atto di avere appreso, nel pomeriggio dello stesso 24.3.2025, che l' P_ aveva "finalmente inserito nel portale TotCum il proprio periodo contributivo", precisando che "A seguito del tanto atteso inserimento del pro rata da parte dell' P_ la Parte_1 ha potuto CP_1 risultadefinire l'istruttoria. Attualmente la domanda di pensione in cumulo della dr.ssa nella sezione "Accolte" del portale TotCum, come evidenzia l'allegato screenshot della schermata telematica". L Pt 1 ha dunque richiesto, essendo evidente l'imputabilità del ritardo al solo P_, di essere da questo manlevato in ordine a tutte le pretese azionate nel presente giudizio dalla dr.ssa [...]
CP_1 in ogni caso riformando il capo di sentenza che ha condannato l' PT al pagamento delle spese di lite e ponendo le stesse integralmente a carico dell' P_ o, in subordine, disponendone la compensazione fra la dr.ssa CP_1 e l' PT
La causa, sulle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti, è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOO
Preliminarmente va osservato che parte appellante, pur avendo rivolto il gravame nei confronti anche dell' P_, non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in appello al predetto CP_4 (parte, pur contumace, del giudizio di primo grado), nei confronti del quale l'appello va pertanto dichiarato improcedibile. Siffatta pronuncia pertanto, indipendentemente dalla dedotta imputabilità all P_ della mancata chiusura della pratica di pensione de qua, assorbe ogni domanda di manleva e/o garanzia proposta dall'appellante.
Nel merito, l'appello proposto da PT è infondato.
L Pt 1 quale ente presso cui da ultimo era stata iscritta la ricorrente, è il soggetto deputato a ricevere la domanda di pensione in regime di cumulo, ed è tenuto alla verifica dell'esistenza dei periodi assicurativi portati in cumulo da altre gestioni.
Prevede infatti la circolare P_ n.140 del 12 ottobre 2017 che "I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore l'Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo."
E' pacifico, e normativamente previsto, che il pagamento spetterà poi all' P_ poiché l'art. 1 comma 244 della Legge n.228/2012 stabilisce che per il pagamento dei trattamenti liquidati in regime di cumulo gratuito “si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.42/2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", e l'art.5 del D. Lgs. n.42/2006, intitolato “pagamento dei trattamenti", stabilisce che “l'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota" e che "il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall' CP_5 .", previa stipula (come da Circolare P_ n.140/2018) di apposita convenzione, qui intervenuta il 12.4.2018.
Da quanto sopra è evidente come sia onere dell' PT verificare la sussistenza dei contributi P_ richiesti in regime di cumulo contributivo, indicati dall'interessato nella domanda amministrativa (e contenuti nell'estratto conto che lo stesso PT - v. doc.
3 - chiede di allegare alla domanda per facilitare le operazioni di verifica), per poi sommare i contributi delle varie gestioni interessate ("acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo”).
Ebbene, ove anche l'P_ abbia, nella specie, omesso di comunicare all' PT i contributi maturati presso la sua gestione previdenziale impedendo di fatto la predetta verifica, è certamente vero che le conseguenze non possono in alcun modo ricadere in danno dell'interessato che abbia ottenuto dall' P_ l'estratto conto comprovante i periodi assicurativi, che lo abbia allegato alla domanda amministrativa, e che lo abbia infine prodotto in giudizio.
Non si può, in altri termini, affermare che manchi agli atti la prova dei contributi maturati presso 1'P_, atteso che la ricorrente ha prodotto proprio l'estratto contributivo di provenienza dell'Istituto, e che questi, rimanendo contumace, ha scelto di non opporvi difese o di formulare diverse ricostruzioni, consentendo in definitiva, in presenza del dato documentale, di ritenere acclarata in capo alla ricorrente la maturazione dei contributi utili al conseguimento della pensione in regime di cumulo ed il dovere dell' PT di liquidare la quota di competenza tenendo conto dei contributi maturati presso la diversa gestione.
D'altro canto, in coerenza con il disposto normativo, il Tribunale ha condannato PT ed P_ a liquidare le quote di rispettiva competenza, e solo l'P_ al pagamento della pensione come complessivamente liquidata.
La domanda di manleva ni confronti dell P_, come sopra osservato, non può essere accolta, stante la pronuncia di improcedibilità dell'appello per mancata notifica dello stesso al predetto Controparte_6 , non potendosi peraltro sottacere che la condotta dello stesso Pt_1 per quanto detto, non è esente da colpa nel non aver liquidato la prestazione.
L'appello va dunque respinto.
Le spese del grado, nei rapporti tra PT e la costituita appellata, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, così assorbito il gravame relativo alle spese di primo grado, facente leva sulla sola infondatezza della domanda attorea, qui invece confermata. Le spese, in particolare, non possono essere compensate essendo estranee alla posizione dell'appellata le vicende processuali e sostanziali afferenti ai rapporti interni tra Pt_1 ed P_.
Pur disattesa la domanda di manleva (e dichiarato improcedibile l'appello), non vi è pronuncia sulle spese nei rapporti tra PT ed P_, non essendosi quest'ultimo costituito in giudizio. Quanto all'appellata CP_1 questa non ha nemmeno preso posizione sulla domanda di manleva dell PT né svolto autonome domande nei confronti dell' P_.
Deve infine darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
a- dichiara improcedibile l'appello nei confronti dell' P_; b-rigetta l'appello nei confronti dell'appellata Controparte_1
c-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata CP_1 che liquida in euro 1.900,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa
[...] di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3272/2023
vertente tra
Parte_1
[...] rappresentata dall'avv. MARSILI ANDREA
Parte appellante contro
Controparte_1 parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE 76 SC.3 00192 ROMA rappresentata dall'avv. FERA RITA
Parte appellata nonchè
P_
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.10324/2023, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 17 novembre 2023, depositata in pari data e notificata ai sensi dell'art.
3- bis Legge n.53/1994 in data 24 novembre 2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO aCon la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il diritto di Controparte_1 percepire la pensione di vecchiaia in regime di cumulo avendo maturato il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (previsto dall'art. 24 comma 10 della Legge n.214 del 2011), in particolare avendo raggiunto 37 anni di iscrizione e contribuzione presso l'P_ avendo lavorato alle dipendenze di Controparte_3 ed almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione presso l' PT dal 2015 al 2020, non coincidenti con i periodi maturati presso l'P_, come esercente attività libero professionale di psicologa psicoterapeuta.
Il primo giudice, illustrato il quadro normativo sul cumulo dei periodi assicurativi e sulle procedure di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo (Legge n.228/2012 e succ. mod. e circolari P_), preso atto dell'assenza di riscontro alla domanda di pensione inoltrata presso 1' PT ha perciò condannato l' PT e l'P_ (rimasto contumace) a liquidare le quote di rispettiva competenza e l' P_ al pagamento della pensione così complessivamente liquidata, con la decorrenza di legge.
Ha infine condannato ciascuna delle parti convenute al pagamento della somma di € 1.900,00, a titolo di spese legali.
Appella detta sentenza l' PT lamentando che il primo giudice non aveva considerato che la mancata liquidazione del trattamento era unicamente imputabile all' P_, il quale, dopo vari solleciti inviatigli dallo stesso PT non aveva proceduto ad inserire nell'apposto portale condiviso i contributi, validati, relativi al periodo di sua competenza, impedendo di fatto all' PT che avrebbe dovuto solo istruire la pratica ma non procedere al pagamento, di portare a termine l'istruttoria. L'estratto contributivo prodotto dalla ricorrente non aveva valore certificativo in mancanza di validazione dei contributi da parte dell' P_, per cui il Tribunale si era indebitamente sostituito a tale ultimo ente dichiarando il diritto alla pensione senza la prova dei periodi assicurativi.
Anche la regolamentazione delle spese è stata attinta da censura, sul rilievo che la mancata liquidazione del trattamento pensionistico era dovuta alla sola condotta omissiva dell' L'ente appellante ha infine concluso per la riforma della sentenza, chiedendo in ogni caso di essere manlevato dall' P_.
Si costituisce Controparte_1 sostenendo la correttezza della impugnata pronuncia sia perché, a seguire il ragionamento dell'appellante, sarebbe sufficiente l'inerzia dell' P_ per paralizzare definitivamente il diritto a pensione, sia perché l'anzianità contributiva era stata provata dal certificato contributivo di provenienza dell' P_ (il quale, scegliendo la contumacia, non si era difeso sul punto).
Quanto alle spese, l'odierno appellante non si era limitato ad una posizione neutrale rispetto alla impossibilità di concludere l'istruttoria ma aveva radicalmente contestato, sia in primo che in secondo grado, la fondatezza della domanda.
L'udienza odierna è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che l'appellante PT e l'appellata CP_1 provvedevano a depositare rispettivamente in data 24.3.2025 e 21.3.2025 richiamando le conclusioni in atti.
Successivamente al deposito delle note scritte, 1 PT ha depositato note scritte “integrative" nelle quali ha dato atto di avere appreso, nel pomeriggio dello stesso 24.3.2025, che l' P_ aveva "finalmente inserito nel portale TotCum il proprio periodo contributivo", precisando che "A seguito del tanto atteso inserimento del pro rata da parte dell' P_ la Parte_1 ha potuto CP_1 risultadefinire l'istruttoria. Attualmente la domanda di pensione in cumulo della dr.ssa nella sezione "Accolte" del portale TotCum, come evidenzia l'allegato screenshot della schermata telematica". L Pt 1 ha dunque richiesto, essendo evidente l'imputabilità del ritardo al solo P_, di essere da questo manlevato in ordine a tutte le pretese azionate nel presente giudizio dalla dr.ssa [...]
CP_1 in ogni caso riformando il capo di sentenza che ha condannato l' PT al pagamento delle spese di lite e ponendo le stesse integralmente a carico dell' P_ o, in subordine, disponendone la compensazione fra la dr.ssa CP_1 e l' PT
La causa, sulle conclusioni come sopra rassegnate dalle parti, è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOO
Preliminarmente va osservato che parte appellante, pur avendo rivolto il gravame nei confronti anche dell' P_, non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in appello al predetto CP_4 (parte, pur contumace, del giudizio di primo grado), nei confronti del quale l'appello va pertanto dichiarato improcedibile. Siffatta pronuncia pertanto, indipendentemente dalla dedotta imputabilità all P_ della mancata chiusura della pratica di pensione de qua, assorbe ogni domanda di manleva e/o garanzia proposta dall'appellante.
Nel merito, l'appello proposto da PT è infondato.
L Pt 1 quale ente presso cui da ultimo era stata iscritta la ricorrente, è il soggetto deputato a ricevere la domanda di pensione in regime di cumulo, ed è tenuto alla verifica dell'esistenza dei periodi assicurativi portati in cumulo da altre gestioni.
Prevede infatti la circolare P_ n.140 del 12 ottobre 2017 che "I soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore l'Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo."
E' pacifico, e normativamente previsto, che il pagamento spetterà poi all' P_ poiché l'art. 1 comma 244 della Legge n.228/2012 stabilisce che per il pagamento dei trattamenti liquidati in regime di cumulo gratuito “si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.42/2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", e l'art.5 del D. Lgs. n.42/2006, intitolato “pagamento dei trattamenti", stabilisce che “l'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota" e che "il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall' CP_5 .", previa stipula (come da Circolare P_ n.140/2018) di apposita convenzione, qui intervenuta il 12.4.2018.
Da quanto sopra è evidente come sia onere dell' PT verificare la sussistenza dei contributi P_ richiesti in regime di cumulo contributivo, indicati dall'interessato nella domanda amministrativa (e contenuti nell'estratto conto che lo stesso PT - v. doc.
3 - chiede di allegare alla domanda per facilitare le operazioni di verifica), per poi sommare i contributi delle varie gestioni interessate ("acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo”).
Ebbene, ove anche l'P_ abbia, nella specie, omesso di comunicare all' PT i contributi maturati presso la sua gestione previdenziale impedendo di fatto la predetta verifica, è certamente vero che le conseguenze non possono in alcun modo ricadere in danno dell'interessato che abbia ottenuto dall' P_ l'estratto conto comprovante i periodi assicurativi, che lo abbia allegato alla domanda amministrativa, e che lo abbia infine prodotto in giudizio.
Non si può, in altri termini, affermare che manchi agli atti la prova dei contributi maturati presso 1'P_, atteso che la ricorrente ha prodotto proprio l'estratto contributivo di provenienza dell'Istituto, e che questi, rimanendo contumace, ha scelto di non opporvi difese o di formulare diverse ricostruzioni, consentendo in definitiva, in presenza del dato documentale, di ritenere acclarata in capo alla ricorrente la maturazione dei contributi utili al conseguimento della pensione in regime di cumulo ed il dovere dell' PT di liquidare la quota di competenza tenendo conto dei contributi maturati presso la diversa gestione.
D'altro canto, in coerenza con il disposto normativo, il Tribunale ha condannato PT ed P_ a liquidare le quote di rispettiva competenza, e solo l'P_ al pagamento della pensione come complessivamente liquidata.
La domanda di manleva ni confronti dell P_, come sopra osservato, non può essere accolta, stante la pronuncia di improcedibilità dell'appello per mancata notifica dello stesso al predetto Controparte_6 , non potendosi peraltro sottacere che la condotta dello stesso Pt_1 per quanto detto, non è esente da colpa nel non aver liquidato la prestazione.
L'appello va dunque respinto.
Le spese del grado, nei rapporti tra PT e la costituita appellata, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, così assorbito il gravame relativo alle spese di primo grado, facente leva sulla sola infondatezza della domanda attorea, qui invece confermata. Le spese, in particolare, non possono essere compensate essendo estranee alla posizione dell'appellata le vicende processuali e sostanziali afferenti ai rapporti interni tra Pt_1 ed P_.
Pur disattesa la domanda di manleva (e dichiarato improcedibile l'appello), non vi è pronuncia sulle spese nei rapporti tra PT ed P_, non essendosi quest'ultimo costituito in giudizio. Quanto all'appellata CP_1 questa non ha nemmeno preso posizione sulla domanda di manleva dell PT né svolto autonome domande nei confronti dell' P_.
Deve infine darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
a- dichiara improcedibile l'appello nei confronti dell' P_; b-rigetta l'appello nei confronti dell'appellata Controparte_1
c-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata CP_1 che liquida in euro 1.900,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa
[...] di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste