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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 550/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati: 2
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa
DA 3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Galazzo, C.F._1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia CodiceFiscale_2
Licitra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e di
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Ragusa, Controparte_1
in data 26.1.2021, e dall'unione col quale erano nati i figli (il Per_1
6.5.2022) e (il 7.9.2023). Riferiva la ricorrente in merito ad Per_2
episodi di aggressione verbale e fisica, e comportamenti intrusivi e persecutori nei suoi confronti, soprattutto a seguito della scoperta di una relazione sentimentale del marito con altra donna, nonché circa abitudini di vita irregolari e un totale disinteresse verso gli obblighi di natura materiale e morale nei riguardi della moglie e dei figli.
Chiedeva, pertanto, la ricorrente: l'affidamento esclusivo dei figli minori in proprio favore, e, per l'effetto, il loro collocamento presso di sé, nella casa familiare sita in Monterosso Almo, nella via Giovanni
XXIII nr. 25; il rilascio, da parte del della casa di Ragusa in CP_1
C.da Camemi s.n., nella quale aveva scontato la misura restrittiva di allontanamento, emessa in seno al procedimento nr. 4731 RGNR;
il rilascio dell'autovettura in atto in suo possesso;
determinarsi tempi e forme del diritto di visita del padre in presenza dei familiari delle parti;
ordinarsi delle misure psicoterapeutiche nei riguardi del resistente, previo accertamento delle condizioni generali dello stesso;
stabilirsi il quantum dovuto per il concorso nel contributo al 5
mantenimento dei figli minori. La ricorrente chiedeva altresì che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, contratto con Controparte_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale Controparte_1
chiedeva che gli fosse consentito di vedere ed incontrare i propri figli, anche in modalità protetta, in modo da mantenere un rapporto con essi.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del Pt_1 CP_1 6
In merito alle questioni relative all'affidamento e al collocamento dei minori, nonché al diritto di visita del padre, si è rilevata la necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologico-personologica, per la quale è stata incaricata la Dott.sa , affinché Controparte_2
fornisse dei chiarimenti in merito alla capacità genitoriale delle parti.
Essendo emerso, inoltre, dagli atti di causa che il non vedeva CP_1
i bambini dal dicembre del 2023, si era provvisoriamente regolamentato il diritto di visita paterno, con ordinanza ex art. 473- bis 22 c.p.c. del 6.11.2024, prevedendo degli incontri padre-figli una volta a settimana, presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del
Comune di Ragusa, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali stessi e del nominato C.T.U., autorizzato ad assistere a tali incontri.
Riguardo all'affidamento dei minori, si ritiene innanzitutto di accogliere la richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo (e conseguente collocamento) dei minori in proprio favore, avuto riguardo alle risultanze della svolta C.T.U., la quale ha concluso nel senso che “la modalità più idonea e coerente di affidamento e collocamento dei minori risulta essere presso la madre, che da sempre e tuttora si occupa dei minori a tuttotondo”.
In particolare, la viene descritta come “il genitore che si è Pt_1
occupata di tutto ciò che riguarda la crescita e il sostentamento dei suoi figli. Riesce ad accudirli anche e soprattutto il profilo emotivo ed 7
affettivo. Riconosce come padre e che i figli hanno bisogno CP_1
della figura del padre…”.
Con riferimento, di contro, alla figura del MI, la consulente rileva l'assenza in capo al medesimo di importanti competenze, quali quella “di valutazione delle implicazioni delle proprie azioni, …di rilevare le esigenze attuali e in prospettiva futura del figlio, … di rilevare e gestire gli errori nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale,
…di rilevare come il figlio configura sé stesso, i genitori e/o altri ruoli significativi. (…) Nel ruolo di genitore, sta molto sul “fare cose”, sul
“trascorrere il tempo”, sullo “stare”, non scendendo in aspetti e esigenze emotive, affettive e cognitive dei figli”.
Il resistente, peraltro, non si è opposto alla richiesta di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente, chiedendo, soltanto di poter trascorrere del tempo con i suoi figli.
Appare pertanto maggiormente conforme all'interesse dei figli minori disporsi il loro affidamento esclusivo alla madre, confermando conseguentemente l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Ragusa, in c.da Camemi, come da precedente provvedimento emesso inaudita altera parte in data 11.07.2024, confermato dall'ordinanza del 06.11.2024.
Si rileva in proposito che, sebbene la ricorrente abbia richiesto con il ricorso introduttivo l'assegnazione della casa sita in Monterosso
Almo, la stessa ha precisato, con gli scritti successivi, di trovarsi, 8
all'epoca, nella predetta casa, con i suoi genitori, in quanto il CP_1
occupava la casa familiare di della quale chiedeva, CP_3
pertanto, contestualmente che venisse disposto il rilascio da parte del resistente.
Con decreto, reso inaudita altera parte, in data 11.7.2024, la casa in questione veniva assegnata alla , per abitarvi unitamente alla Pt_1
prole; il citato provvedimento veniva confermato con successiva ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., del 6.11.2024, essendo emerso pacificamente l'avvenuto allontanamento dalla casa familiare da parte del resistente, il quale nulla ha opposto all'assegnazione di essa alla ricorrente.
Riguardo al diritto di visita del sig. si ritiene di fondamentale CP_1
importanza non interrompere gli incontri, come avviati nel mese di dicembre del 2023, nonostante le iniziali criticità riscontrate dalla relazione dei Servizi Sociali del 18.1.2025, del tutto plausibili se si considera che il padre, come dallo stesso precisato nei colloqui con la consulente, non vedeva i figli da circa un anno, ed il minore dei due aveva appena quattro mesi l'ultima volta che erano stati insieme.
Tale considerazione può ritenersi avallata dalla relazione sugli incontri tra i minori e e il padre presso lo Spazio Neutro Per_1 Per_3
del Comune di Ragusa, avvenuti il 9, 16, 30 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, la quale, sebbene registri una costante reazione di angoscia da parte dei bambini, ogni volta che incontrano la figura 9
paterna, “percependo l'ansia della madre, la quale, nonostante esorti
i figli a raggiungere il padre, non accompagna tale esortazione con un fare sicuro e sereno, mostrando inconsciamente paura e tensione”, sembra concludere nel senso che il percorso era ancora in una fase estremamente iniziale ed immatura.
Un'ulteriore criticità al diritto di visita paterno era stata rappresentata dalla ricorrente, con istanza di sospensione, o addirittura di interruzione degli incontri tra padre e figli, in ragione di alcuni post pubblicati sui social network dal contenenti CP_1
messaggi che la aveva sentito indirizzati a sè stessa, ma in Pt_1
realtà carenti di un contenuto effettivamente minatorio, stante il loro tenore alquanto generico e vago, nonché in considerazione dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.7.2024, con la quale era stata applicata in capo al la misura cautelare del CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.
Con ordinanza del 7.2.2025, tuttavia, è stata rigettata la relativa istanza della ricorrente, ritenendosi non opportuna una brusca interruzione dei rapporti tra padre e figli, già indeboliti dal lungo tempo di distacco tra di essi e dalla tenera età dei minori, per cui un'eventuale interruzione degli incontri avrebbe l'effetto di rendere una ripresa di tali rapporti ancora più difficoltosa.
Anche dalla C.T.U. è stato confermato che “il modo, attualmente, più coefficiente delle dinamiche interattive tra i due genitori e alle esigenze lavorative del MI (il quale aveva dichiarato l'intenzione 10
di trasferirsi a Milano per lavoro), la situazione di misura di protezione nei confronti della OR , risulta essere l'utilizzo Pt_1
dello Spazio Neutro”, in previsione di un graduale incremento degli orari degli incontri.
Il ha, in ultimo, rappresentato di aver trovato un lavoro a CP_1
Torino, dove vive attualmente, chiedendo di poter incontrare i figli
“sempre presso lo spazio neutro almeno una volta al mese o il venerdì
o il lunedì per circa due ore e ciò sino a quando sarà residente fuori provincia”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e delle risultanze della
C.T.U., si ritiene, nel superiore interesse dei minori ad avere una relazione sana e proficua con la figura paterna, e tenuto conto delle profilate esigenze lavorative del di dover disporre, come CP_1
richiesto dal medesimo, che il padre possa continuare a vedere i figli presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa, una volta al mese, per due ore, nei giorni del venerdì o del lunedì, previ accordi con la struttura stessa, nella prospettiva di eventuali aumenti dei tempi di frequentazione tra di essi.
Si raccomanda, inoltre, che entrambe le parti seguano un percorso di sostegno psicologico, come suggerito dalla relazione di CTU, presso i
Servizi Sociali del Comune di Ragusa o altra struttura competente.
Parimenti, si ritiene di dover disporre, come suggerito dalla CTU, che il sia seguìto e monitorato da un D, ovvero un servizio CP_1 11
per le dipendenze, al fine di avere contezza delle sue abitudini di consumo di sostanze illegali e alcoliche.
Quanto al contributo per il mantenimento dei minori, appare equo statuirsi che versi a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico universale erogato dall'INPS, da corrispondersi per l'intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Con riguardo, infine, all'ulteriore richiesta della ricorrente di rilascio in proprio favore della vettura in possesso del resistente, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto esulante dall'oggetto precipuo del presente giudizio.
Con separata ordinanza deve essere disposta la prosecuzione del giudizio relativamente all'ulteriore domanda di emissione di una sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, proposta cumulativamente con quella di separazione giudiziale.
Il regolamento sulle spese di lite va rinviato alla sentenza definitiva. 12
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , uniti in matrimonio in data Controparte_1 Parte_1
26.1.2021, in Ragusa (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2021, parte I, atto n. 2, Ufficio 1).
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1 Per_2
alla madre, . Parte_1
Conferma l'assegnazione alla della casa familiare, sita Pt_1
in in Ragusa, come da provvedimento dell'11.07.2024, CP_3
confermato con successiva ordinanza del 06.11.2024, per abitarvi insieme ai figli. 13
Regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma Parte_1
complessiva di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT - al netto dell'assegno unico universale erogato dall'INPS, da corrispondersi per l'intero alla madre -, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Invita e ad Controparte_1 Parte_1
intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso i Servizi
Sociali del Comune di Ragusa, o altra struttura competente;
dispone che sia seguìto e monitorato Controparte_1
da un Ser.D (servizio per le dipendenze).
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente proposta dal ricorrente. 14
Rigetta per il resto.
Rinvia il regolamento sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa l'08.10.2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M.
Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 550/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati: 2
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa
DA 3
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Galazzo, C.F._1
giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia CodiceFiscale_2
Licitra, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto pronunciarsi la separazione personale della stessa e di
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Ragusa, Controparte_1
in data 26.1.2021, e dall'unione col quale erano nati i figli (il Per_1
6.5.2022) e (il 7.9.2023). Riferiva la ricorrente in merito ad Per_2
episodi di aggressione verbale e fisica, e comportamenti intrusivi e persecutori nei suoi confronti, soprattutto a seguito della scoperta di una relazione sentimentale del marito con altra donna, nonché circa abitudini di vita irregolari e un totale disinteresse verso gli obblighi di natura materiale e morale nei riguardi della moglie e dei figli.
Chiedeva, pertanto, la ricorrente: l'affidamento esclusivo dei figli minori in proprio favore, e, per l'effetto, il loro collocamento presso di sé, nella casa familiare sita in Monterosso Almo, nella via Giovanni
XXIII nr. 25; il rilascio, da parte del della casa di Ragusa in CP_1
C.da Camemi s.n., nella quale aveva scontato la misura restrittiva di allontanamento, emessa in seno al procedimento nr. 4731 RGNR;
il rilascio dell'autovettura in atto in suo possesso;
determinarsi tempi e forme del diritto di visita del padre in presenza dei familiari delle parti;
ordinarsi delle misure psicoterapeutiche nei riguardi del resistente, previo accertamento delle condizioni generali dello stesso;
stabilirsi il quantum dovuto per il concorso nel contributo al 5
mantenimento dei figli minori. La ricorrente chiedeva altresì che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, contratto con Controparte_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale Controparte_1
chiedeva che gli fosse consentito di vedere ed incontrare i propri figli, anche in modalità protetta, in modo da mantenere un rapporto con essi.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice Delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale della e del Pt_1 CP_1 6
In merito alle questioni relative all'affidamento e al collocamento dei minori, nonché al diritto di visita del padre, si è rilevata la necessità di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologico-personologica, per la quale è stata incaricata la Dott.sa , affinché Controparte_2
fornisse dei chiarimenti in merito alla capacità genitoriale delle parti.
Essendo emerso, inoltre, dagli atti di causa che il non vedeva CP_1
i bambini dal dicembre del 2023, si era provvisoriamente regolamentato il diritto di visita paterno, con ordinanza ex art. 473- bis 22 c.p.c. del 6.11.2024, prevedendo degli incontri padre-figli una volta a settimana, presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del
Comune di Ragusa, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali stessi e del nominato C.T.U., autorizzato ad assistere a tali incontri.
Riguardo all'affidamento dei minori, si ritiene innanzitutto di accogliere la richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo (e conseguente collocamento) dei minori in proprio favore, avuto riguardo alle risultanze della svolta C.T.U., la quale ha concluso nel senso che “la modalità più idonea e coerente di affidamento e collocamento dei minori risulta essere presso la madre, che da sempre e tuttora si occupa dei minori a tuttotondo”.
In particolare, la viene descritta come “il genitore che si è Pt_1
occupata di tutto ciò che riguarda la crescita e il sostentamento dei suoi figli. Riesce ad accudirli anche e soprattutto il profilo emotivo ed 7
affettivo. Riconosce come padre e che i figli hanno bisogno CP_1
della figura del padre…”.
Con riferimento, di contro, alla figura del MI, la consulente rileva l'assenza in capo al medesimo di importanti competenze, quali quella “di valutazione delle implicazioni delle proprie azioni, …di rilevare le esigenze attuali e in prospettiva futura del figlio, … di rilevare e gestire gli errori nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale,
…di rilevare come il figlio configura sé stesso, i genitori e/o altri ruoli significativi. (…) Nel ruolo di genitore, sta molto sul “fare cose”, sul
“trascorrere il tempo”, sullo “stare”, non scendendo in aspetti e esigenze emotive, affettive e cognitive dei figli”.
Il resistente, peraltro, non si è opposto alla richiesta di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente, chiedendo, soltanto di poter trascorrere del tempo con i suoi figli.
Appare pertanto maggiormente conforme all'interesse dei figli minori disporsi il loro affidamento esclusivo alla madre, confermando conseguentemente l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Ragusa, in c.da Camemi, come da precedente provvedimento emesso inaudita altera parte in data 11.07.2024, confermato dall'ordinanza del 06.11.2024.
Si rileva in proposito che, sebbene la ricorrente abbia richiesto con il ricorso introduttivo l'assegnazione della casa sita in Monterosso
Almo, la stessa ha precisato, con gli scritti successivi, di trovarsi, 8
all'epoca, nella predetta casa, con i suoi genitori, in quanto il CP_1
occupava la casa familiare di della quale chiedeva, CP_3
pertanto, contestualmente che venisse disposto il rilascio da parte del resistente.
Con decreto, reso inaudita altera parte, in data 11.7.2024, la casa in questione veniva assegnata alla , per abitarvi unitamente alla Pt_1
prole; il citato provvedimento veniva confermato con successiva ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., del 6.11.2024, essendo emerso pacificamente l'avvenuto allontanamento dalla casa familiare da parte del resistente, il quale nulla ha opposto all'assegnazione di essa alla ricorrente.
Riguardo al diritto di visita del sig. si ritiene di fondamentale CP_1
importanza non interrompere gli incontri, come avviati nel mese di dicembre del 2023, nonostante le iniziali criticità riscontrate dalla relazione dei Servizi Sociali del 18.1.2025, del tutto plausibili se si considera che il padre, come dallo stesso precisato nei colloqui con la consulente, non vedeva i figli da circa un anno, ed il minore dei due aveva appena quattro mesi l'ultima volta che erano stati insieme.
Tale considerazione può ritenersi avallata dalla relazione sugli incontri tra i minori e e il padre presso lo Spazio Neutro Per_1 Per_3
del Comune di Ragusa, avvenuti il 9, 16, 30 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, la quale, sebbene registri una costante reazione di angoscia da parte dei bambini, ogni volta che incontrano la figura 9
paterna, “percependo l'ansia della madre, la quale, nonostante esorti
i figli a raggiungere il padre, non accompagna tale esortazione con un fare sicuro e sereno, mostrando inconsciamente paura e tensione”, sembra concludere nel senso che il percorso era ancora in una fase estremamente iniziale ed immatura.
Un'ulteriore criticità al diritto di visita paterno era stata rappresentata dalla ricorrente, con istanza di sospensione, o addirittura di interruzione degli incontri tra padre e figli, in ragione di alcuni post pubblicati sui social network dal contenenti CP_1
messaggi che la aveva sentito indirizzati a sè stessa, ma in Pt_1
realtà carenti di un contenuto effettivamente minatorio, stante il loro tenore alquanto generico e vago, nonché in considerazione dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Ragusa in data 27.7.2024, con la quale era stata applicata in capo al la misura cautelare del CP_1
divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli.
Con ordinanza del 7.2.2025, tuttavia, è stata rigettata la relativa istanza della ricorrente, ritenendosi non opportuna una brusca interruzione dei rapporti tra padre e figli, già indeboliti dal lungo tempo di distacco tra di essi e dalla tenera età dei minori, per cui un'eventuale interruzione degli incontri avrebbe l'effetto di rendere una ripresa di tali rapporti ancora più difficoltosa.
Anche dalla C.T.U. è stato confermato che “il modo, attualmente, più coefficiente delle dinamiche interattive tra i due genitori e alle esigenze lavorative del MI (il quale aveva dichiarato l'intenzione 10
di trasferirsi a Milano per lavoro), la situazione di misura di protezione nei confronti della OR , risulta essere l'utilizzo Pt_1
dello Spazio Neutro”, in previsione di un graduale incremento degli orari degli incontri.
Il ha, in ultimo, rappresentato di aver trovato un lavoro a CP_1
Torino, dove vive attualmente, chiedendo di poter incontrare i figli
“sempre presso lo spazio neutro almeno una volta al mese o il venerdì
o il lunedì per circa due ore e ciò sino a quando sarà residente fuori provincia”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e delle risultanze della
C.T.U., si ritiene, nel superiore interesse dei minori ad avere una relazione sana e proficua con la figura paterna, e tenuto conto delle profilate esigenze lavorative del di dover disporre, come CP_1
richiesto dal medesimo, che il padre possa continuare a vedere i figli presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa, una volta al mese, per due ore, nei giorni del venerdì o del lunedì, previ accordi con la struttura stessa, nella prospettiva di eventuali aumenti dei tempi di frequentazione tra di essi.
Si raccomanda, inoltre, che entrambe le parti seguano un percorso di sostegno psicologico, come suggerito dalla relazione di CTU, presso i
Servizi Sociali del Comune di Ragusa o altra struttura competente.
Parimenti, si ritiene di dover disporre, come suggerito dalla CTU, che il sia seguìto e monitorato da un D, ovvero un servizio CP_1 11
per le dipendenze, al fine di avere contezza delle sue abitudini di consumo di sostanze illegali e alcoliche.
Quanto al contributo per il mantenimento dei minori, appare equo statuirsi che versi a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico universale erogato dall'INPS, da corrispondersi per l'intero alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Con riguardo, infine, all'ulteriore richiesta della ricorrente di rilascio in proprio favore della vettura in possesso del resistente, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto esulante dall'oggetto precipuo del presente giudizio.
Con separata ordinanza deve essere disposta la prosecuzione del giudizio relativamente all'ulteriore domanda di emissione di una sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la resistente, proposta cumulativamente con quella di separazione giudiziale.
Il regolamento sulle spese di lite va rinviato alla sentenza definitiva. 12
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , uniti in matrimonio in data Controparte_1 Parte_1
26.1.2021, in Ragusa (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2021, parte I, atto n. 2, Ufficio 1).
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1 Per_2
alla madre, . Parte_1
Conferma l'assegnazione alla della casa familiare, sita Pt_1
in in Ragusa, come da provvedimento dell'11.07.2024, CP_3
confermato con successiva ordinanza del 06.11.2024, per abitarvi insieme ai figli. 13
Regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma Parte_1
complessiva di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento per i figli, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT - al netto dell'assegno unico universale erogato dall'INPS, da corrispondersi per l'intero alla madre -, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse dei minori.
Invita e ad Controparte_1 Parte_1
intraprendere un percorso di sostegno psicologico presso i Servizi
Sociali del Comune di Ragusa, o altra struttura competente;
dispone che sia seguìto e monitorato Controparte_1
da un Ser.D (servizio per le dipendenze).
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente proposta dal ricorrente. 14
Rigetta per il resto.
Rinvia il regolamento sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa l'08.10.2025.
Il Giudice rel. Il
Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M.
Pulvirenti