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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7686/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IMPOS.SOST.FOR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ALTRO 2017
- RUOLO n. 2023/250629 IMPOS.SOST.FOR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_1 - in delega di Difensore_1 ed in collegamento da remoto - il quale insiste in ricorso e nelle proprie conclusioni.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 27/12/2023 con il servizio telematico SCIALFA CHINNICI Valentina Odette, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Prov. di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320230037389618000, notificata via PEC in data
22.06.2023, ed i sottesi ruoli n. 2023/250553 e n. 2023/250629.
Precisa che con la detta cartella è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 15.000,18
a titolo di IRPEF, Addizionale comunale IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2017 e Imposta sostitutiva sul regime forfetario, sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 2019.
Rappresenta che la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
a seguito di controllo automatizzato della Dichiarazione modello REDDITI/2018, presentata per il periodo d'imposta 2017 e della Dichiarazione modello REDDITI/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019.
Sostiene: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina normativa di riferimento. L'esame del procedimento notificatorio rivela come il documento recapitato telematicamente all'odierno deducente sia privo dei requisiti di forma prescritti ex lege per la validità della notifica, difettando, in specie, la firma digitale del mittente, con la conseguenza che la notifica effettuata deve considerarsi tamquam non esset.
2) Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica. Leggendo attentamente l'indirizzo di posta elettronica da cui viene effettuata la notifica della cartella di pagamento si evince che la stessa indica il seguente indirizzo: Email_4.
Tuttavia, dal registro IPA risulta che l'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è il seguente: Email_5 .
3) Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73.
4) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001.
5) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa.
6) Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
7) Illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza.
8) Illegittimità della richiesta impositiva per violazione di legge in ordine alla procedura di liquidazione de qua.
9) Nullità della cartella di pagamento in ordine alla richiesta delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Chiede, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della cartella di pagamento n.
29320230037389618000 e dei ruoli ad essa sottesi, di dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento per i motivi indicati e di condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del giorno 21 febbraio 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 764/2024 depositata il
23/02/2024, rigetta la detta istanza di sospensione e rimette il procedimento a ruolo ordinario;
nulla sulle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania con atto di controdeduzioni depositato in data
08/01/2025 si costituisce in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente in quanto inammissibile ed infondato.
Eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente ai motivi che attengono l'an del tributo e atti e/o attività che riguardano l'operato dell'Ente Impositore e non già dell'Ente di Riscossione.
Tuttavia, il ricorso è promosso solo ed esclusivamente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione non avendo parte ricorrente inteso coinvolgere nel presente giudizio l'Ente creditore, esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Per tale ragione Agenzia delle Entrate Riscossione ha invitato Agenzia delle Entrate ad intervenire volontariamente nel presente giudizio anche al fine di consentire allo stesso di tutelare le proprie ragioni come da PEC del 08.01.2025 con allegato ricorso che si produce (All. 4).
Nel merito, evidenzia che la notifica della cartella opposta effettuata a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) è stata correttamente eseguita.
Qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa deve considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, comma III, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto. Nella specie, parte ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'Ente della Riscossione che l'ha emessa.
Eccepisce la infondatezza del motivo di ricorso circa l'illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica perché eseguita da un indirizzo PEC non registrato presso pubblico registro.
Rileva che i motivi 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 9° sono di esclusiva competenza dell'Ente Impositore.
Sostiene la infondatezza del settimo motivo di ricorso relativo alla eccepita decadenza ex art. 25 DPR n.
602/1973 dal potere di far valere la pretesa impositiva.
Chiede di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a quanto eccepito in ordine all'an del tributo e/o ad atti e ad attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore;
di dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione e valida ed efficace la cartella opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania in data 24/03/2025 deposita “Atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 14 D. Lgs n. 546/1992”, regolarmente notificato alle controparti, a mezzo PEC del 21/03/2025, come documentato in atti.
Contesta analiticamente tutti i motivi di ricorso ed insiste sulla fondatezza del proprio operato e sulla legittimità della pretesa.
Chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato;
di condannare al pagamento delle spese processuali.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025 viene trattato il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_1 - in delega di Difensore_1 ed in collegamento da remoto - il quale insiste in ricorso e nelle proprie conclusioni.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dall'impugnazione della cartella sopra richiamata, con cui la ricorrente ne sostiene la illegittimità per gli indicati motivi. Le parti resistenti, come visto, contestano i motivi del ricorso e ne chiedono il rigetto, insistendo sulla legittimità degli atti e sulla fondatezza della pretesa.
La Corte procede all'esame degli atti e dei singoli motivi di ricorso, prendendo in considerazione quanto sostenuto dal ricorrente e quanto dedotto dalle parti resistenti nelle rispettive controdeduzioni.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene la infondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente in quanto in realtà non ricorre il denunciato vizio dell'atto impugnato.
In proposito è sufficiente il richiamo delle statuizioni della Suprema Corte la quale: da un lato ha chiarito che secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, «le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ". pdf".» (Cass. – Sez. U, Sentenza n. 10266/2018); e dall'altro ha precisato che «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.» (Cass. – Sez. 5, Ordinanza n. 19327/2024).
Con riferimento al secondo motivo, questo Collegio osserva che, con recentissima decisione (Ordinanza
n. 26682/2024), la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha dato continuità al proprio orientamento, affermando:
«Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.»
Come emerge dalla documentazione in atti depositata dalla resistente Agenzia Entrate-Riscossione, nella notifica della cartella di pagamento in oggetto da parte di Agenzia Entrate- Riscossione risulta che l'indirizzo della casella pec di provenienza contiene il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”.
In ogni caso, eventuali irregolarità della notifica risultano essere state sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In fattispecie il ricorrente ha tempestivamente impugnato la cartella notificata a mezzo PEC, avendone avuta piena e regolare conoscenza;
ciò significa che l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato e quindi ogni eventuale vizio della notifica risulta sanato ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.
Per quanto sopra, emerge la infondatezza del motivo di ricorso esaminato.
Con riguardo alla terzo motivo, relativo alla eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato, in violazione dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73, il Collegio evidenzia che il ruolo costituisce un atto interno dell'Amministrazione, la cui sottoscrizione da parte del responsabile è richiesta ai fini dell'esecutività del ruolo, risultando, nel caso di specie, i Ruoli resi esecutivi come sopra indicato e come ricavabile dalla copia della cartella di pagamento allegata al ricorso dalla ricorrente. Per altro verso, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non dà luogo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, poiché si tratta, appunto, di un atto interno e privo di autonoma rilevanza esterna, trasfuso nella cartella notificata al contribuente (Cass. 6610/2013, Cass. 26053/2015, Cass.6199/2015 e da ultimo Cass. n. 19761 del 3 ottobre 2016). Invero, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
è nel senso che, in mancanza della previsione di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Si rileva, comunque, che il ricorrente si limita ad una generica contestazione circa l'esistenza del potere di firmare l'atto o della provenienza dell'atto, senza allegare concrete prove di quanto sostenuto.
Sul quarto motivo si osserva che esso è del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato specifici vizi del ruolo;
e comunque non necessita la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio, come ribadito da Cass. n. 27117/2019 e 39132/2021.
Circa il quinto motivo di ricorso, relativo alla sostenuta illegittimità della cartella per difetto di motivazione e di prova, questa Corte osserva che la cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
In fattispecie non si riscontra alcuna incertezza su aspetti rilevanti ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, in quanto l'Ufficio effettua delle variazioni e delle riprese a tassazione, operando sempre sulla base di dati dichiarati dal ricorrente.
Rileva il Collegio che la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. – Sez. 5 – Ordinanza n. 33344/2019).
Pertanto, non è dato capire quale carenza motivazionale abbia pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente né dove risieda la eccepita mancanza di prova e la mancanza di correttezza della richiesta impositiva.
Parimenti infondato si rivela il sesto motivo di ricorso, relativo alla eccepita nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
La infondatezza della doglianza emerge dall'esame della cartella, allegata anche dalla ricorrente, nella quale, alle pagine 1, 8 e 9, risulta chiaramente indicata (unitamente ad altre precisazioni) la base normativa di riferimento;
e nelle pagine 5, 6, 7 e 8 sono indicati analiticamente i calcoli specifici relativi alle singole voci riportate nella cartella, ivi comprese quelle di interessi e sanzioni, anche in considerazione della intervenuta decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 3, come ben precisato proprio nella cartella.
In proposito deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che «
Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis citato, la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell'ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. Sez. 5, n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014, Rv. 632860 - 01; Sez. 6 - 5, n. 14236 del 07/06/2017, Rv. 644434 - 01). Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui «La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione» (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655 - 01). ( Cass 6812/19 vedi anche
Cass 14236/17 e Cass 23240/17) . Conseguentemente a quanto fin qui esposto, anche il secondo motivo risulta manifestamente fondato. La già citata giurisprudenza ha infatti precisato che "quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 d.P.R. n. 602/73), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta . ( Cass 6812/19 vedi anche Cass 14236/17 e Cass 23240/17)
.» (Cassazione n. 15654/2020).
Quindi, la cartella di pagamento non può che ritenersi correttamente motivata anche con riferimento agli interessi ed alle sanzioni applicate, poiché il contribuente è stato messo in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia in relazione alle imposte dovute sia con riferimento alle sanzioni e interessi, che vanno determinate con le modalità di calcolo chiaramente riportate nella cartella.
Con riguardo al settimo motivo, con il quale viene eccepita, relativamente al ruolo riguardante l'anno d'imposta 2017, la intervenuta decadenza, il Collegio osserva che, in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID 19, il termine di decadenza, ordinariamente fissato al 31/12/2021, è stato oggetto delle sospensioni e delle proroghe, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma
4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015, con proroga biennale della decadenza e della prescrizione.
Quindi, poiché la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata in data 22/06/2023, deve concludersi che il termine di decadenza non è maturato.
Infondato si rivela anche l'ottavo motivo di ricorso in quanto non sussiste alcuna violazione relativamente alla procedura di liquidazione dell'imposta. Invero, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto la ratezione, ma è incorsa nella decadenza dal beneficio in quanto non ha effettuato entro i termini stabiliti la rata n. 3, dovuta alla scadenza del 31-03-2021. Pertanto sono state intraprese, da parte dell'Ufficio, le iniziative previste dalla normativa in caso di omesso versamento delle rate nei termini, come peraltro risulta ampiamente specificato nella cartella stessa.
Non sussiste l'obbligo di effettuare una comunicazione di irregolarità al contribuente poiché, come anche rilevato dall'Ufficio, non si tratta di irregolarità nella dichiarazione da parte del contribuente, bensì di omesso pagamento di quanto dovuto.
Sulla materia in oggetto, oltre alla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'Ufficio resistente, anche Cass. n. 24715/2025, n. 5164/2025, n. 18078/2024, n. 19893/2023.
Totalmente infondato è il nono motivo di ricorso in quanto non si rileva alcuna violazione della proporzionalità delle sanzioni, avendo l'Ufficio operato in modo del tutto aderente alle disposizioni di legge, applicando la sanzione nella prevista misura del 30%, come precisato nelle “Avvertenze” a pagina 8 della cartella. Peraltro la stessa ricorrente richiama le norme di legge che prevedono la sanzione nella detta misura del 30%.
Alla luce di quanto sopra, ritenuta la infondatezza di tutti i motivi di ricorso e considerata la legittimità
e la fondatezza della pretesa erariale e della cartella di pagamento impugnata, questa Corte ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo, tenuto anche conto delle attività rispettivamente svolte dalle parti resistenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III – rigetta il ricorso, confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata e della pretesa erariale.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle
Entrate–Riscossione nella misura di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA ed in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, nella misura di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7686/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IMPOS.SOST.FOR 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230037389618000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- RUOLO n. 2023/250553 IRPEF-ALTRO 2017
- RUOLO n. 2023/250629 IMPOS.SOST.FOR 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_1 - in delega di Difensore_1 ed in collegamento da remoto - il quale insiste in ricorso e nelle proprie conclusioni.
Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato in data 27/12/2023 con il servizio telematico SCIALFA CHINNICI Valentina Odette, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Prov. di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320230037389618000, notificata via PEC in data
22.06.2023, ed i sottesi ruoli n. 2023/250553 e n. 2023/250629.
Precisa che con la detta cartella è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 15.000,18
a titolo di IRPEF, Addizionale comunale IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, sanzioni ed interessi, anno d'imposta 2017 e Imposta sostitutiva sul regime forfetario, sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 2019.
Rappresenta che la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
a seguito di controllo automatizzato della Dichiarazione modello REDDITI/2018, presentata per il periodo d'imposta 2017 e della Dichiarazione modello REDDITI/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019.
Sostiene: 1) Inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC, per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina normativa di riferimento. L'esame del procedimento notificatorio rivela come il documento recapitato telematicamente all'odierno deducente sia privo dei requisiti di forma prescritti ex lege per la validità della notifica, difettando, in specie, la firma digitale del mittente, con la conseguenza che la notifica effettuata deve considerarsi tamquam non esset.
2) Illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica. Leggendo attentamente l'indirizzo di posta elettronica da cui viene effettuata la notifica della cartella di pagamento si evince che la stessa indica il seguente indirizzo: Email_4.
Tuttavia, dal registro IPA risulta che l'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è il seguente: Email_5 .
3) Nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato. Difetto di attribuzione in sede di firma. Violazione dell'art. 12, comma IV, D.P.R. n. 602/73.
4) Nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi afferenti la validità del ruolo - Omesso controllo ex art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001.
5) Illegittimità della cartella di pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova. Violazione del diritto di difesa.
6) Nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
7) Illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza.
8) Illegittimità della richiesta impositiva per violazione di legge in ordine alla procedura di liquidazione de qua.
9) Nullità della cartella di pagamento in ordine alla richiesta delle sanzioni irrogate per violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Chiede, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della cartella di pagamento n.
29320230037389618000 e dei ruoli ad essa sottesi, di dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento per i motivi indicati e di condannare la resistente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del giorno 21 febbraio 2024 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 764/2024 depositata il
23/02/2024, rigetta la detta istanza di sospensione e rimette il procedimento a ruolo ordinario;
nulla sulle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania con atto di controdeduzioni depositato in data
08/01/2025 si costituisce in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente in quanto inammissibile ed infondato.
Eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente ai motivi che attengono l'an del tributo e atti e/o attività che riguardano l'operato dell'Ente Impositore e non già dell'Ente di Riscossione.
Tuttavia, il ricorso è promosso solo ed esclusivamente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione non avendo parte ricorrente inteso coinvolgere nel presente giudizio l'Ente creditore, esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo. Per tale ragione Agenzia delle Entrate Riscossione ha invitato Agenzia delle Entrate ad intervenire volontariamente nel presente giudizio anche al fine di consentire allo stesso di tutelare le proprie ragioni come da PEC del 08.01.2025 con allegato ricorso che si produce (All. 4).
Nel merito, evidenzia che la notifica della cartella opposta effettuata a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) è stata correttamente eseguita.
Qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa deve considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 156, comma III, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto. Nella specie, parte ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto la cartella di pagamento giacché ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l'Ente della Riscossione che l'ha emessa.
Eccepisce la infondatezza del motivo di ricorso circa l'illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica perché eseguita da un indirizzo PEC non registrato presso pubblico registro.
Rileva che i motivi 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 9° sono di esclusiva competenza dell'Ente Impositore.
Sostiene la infondatezza del settimo motivo di ricorso relativo alla eccepita decadenza ex art. 25 DPR n.
602/1973 dal potere di far valere la pretesa impositiva.
Chiede di dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a quanto eccepito in ordine all'an del tributo e/o ad atti e ad attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore;
di dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione e valida ed efficace la cartella opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania in data 24/03/2025 deposita “Atto di intervento volontario ai sensi dell'art. 14 D. Lgs n. 546/1992”, regolarmente notificato alle controparti, a mezzo PEC del 21/03/2025, come documentato in atti.
Contesta analiticamente tutti i motivi di ricorso ed insiste sulla fondatezza del proprio operato e sulla legittimità della pretesa.
Chiede di rigettare il ricorso, in quanto infondato;
di condannare al pagamento delle spese processuali.
Alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025 viene trattato il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
E' presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_1 - in delega di Difensore_1 ed in collegamento da remoto - il quale insiste in ricorso e nelle proprie conclusioni.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dall'impugnazione della cartella sopra richiamata, con cui la ricorrente ne sostiene la illegittimità per gli indicati motivi. Le parti resistenti, come visto, contestano i motivi del ricorso e ne chiedono il rigetto, insistendo sulla legittimità degli atti e sulla fondatezza della pretesa.
La Corte procede all'esame degli atti e dei singoli motivi di ricorso, prendendo in considerazione quanto sostenuto dal ricorrente e quanto dedotto dalle parti resistenti nelle rispettive controdeduzioni.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene la infondatezza di quanto sostenuto dalla ricorrente in quanto in realtà non ricorre il denunciato vizio dell'atto impugnato.
In proposito è sufficiente il richiamo delle statuizioni della Suprema Corte la quale: da un lato ha chiarito che secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, «le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ". pdf".» (Cass. – Sez. U, Sentenza n. 10266/2018); e dall'altro ha precisato che «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.» (Cass. – Sez. 5, Ordinanza n. 19327/2024).
Con riferimento al secondo motivo, questo Collegio osserva che, con recentissima decisione (Ordinanza
n. 26682/2024), la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha dato continuità al proprio orientamento, affermando:
«Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto contenente il dominio pec.agenziariscossione.gov.it; b) la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.»
Come emerge dalla documentazione in atti depositata dalla resistente Agenzia Entrate-Riscossione, nella notifica della cartella di pagamento in oggetto da parte di Agenzia Entrate- Riscossione risulta che l'indirizzo della casella pec di provenienza contiene il dominio “pec.agenziariscossione.gov.it”.
In ogni caso, eventuali irregolarità della notifica risultano essere state sanate per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. In fattispecie il ricorrente ha tempestivamente impugnato la cartella notificata a mezzo PEC, avendone avuta piena e regolare conoscenza;
ciò significa che l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato e quindi ogni eventuale vizio della notifica risulta sanato ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.
Per quanto sopra, emerge la infondatezza del motivo di ricorso esaminato.
Con riguardo alla terzo motivo, relativo alla eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo impugnato, in violazione dell'art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73, il Collegio evidenzia che il ruolo costituisce un atto interno dell'Amministrazione, la cui sottoscrizione da parte del responsabile è richiesta ai fini dell'esecutività del ruolo, risultando, nel caso di specie, i Ruoli resi esecutivi come sopra indicato e come ricavabile dalla copia della cartella di pagamento allegata al ricorso dalla ricorrente. Per altro verso, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non dà luogo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, poiché si tratta, appunto, di un atto interno e privo di autonoma rilevanza esterna, trasfuso nella cartella notificata al contribuente (Cass. 6610/2013, Cass. 26053/2015, Cass.6199/2015 e da ultimo Cass. n. 19761 del 3 ottobre 2016). Invero, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
è nel senso che, in mancanza della previsione di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Si rileva, comunque, che il ricorrente si limita ad una generica contestazione circa l'esistenza del potere di firmare l'atto o della provenienza dell'atto, senza allegare concrete prove di quanto sostenuto.
Sul quarto motivo si osserva che esso è del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato specifici vizi del ruolo;
e comunque non necessita la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio, come ribadito da Cass. n. 27117/2019 e 39132/2021.
Circa il quinto motivo di ricorso, relativo alla sostenuta illegittimità della cartella per difetto di motivazione e di prova, questa Corte osserva che la cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
In fattispecie non si riscontra alcuna incertezza su aspetti rilevanti ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, in quanto l'Ufficio effettua delle variazioni e delle riprese a tassazione, operando sempre sulla base di dati dichiarati dal ricorrente.
Rileva il Collegio che la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: «La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.» (Cass. – Sez. 5 – Ordinanza n. 33344/2019).
Pertanto, non è dato capire quale carenza motivazionale abbia pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente né dove risieda la eccepita mancanza di prova e la mancanza di correttezza della richiesta impositiva.
Parimenti infondato si rivela il sesto motivo di ricorso, relativo alla eccepita nullità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate.
La infondatezza della doglianza emerge dall'esame della cartella, allegata anche dalla ricorrente, nella quale, alle pagine 1, 8 e 9, risulta chiaramente indicata (unitamente ad altre precisazioni) la base normativa di riferimento;
e nelle pagine 5, 6, 7 e 8 sono indicati analiticamente i calcoli specifici relativi alle singole voci riportate nella cartella, ivi comprese quelle di interessi e sanzioni, anche in considerazione della intervenuta decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 3, come ben precisato proprio nella cartella.
In proposito deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che «
Se è vero, infatti, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis citato, la cartella di pagamento costituisce l'atto con il quale il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale, è altrettanto indiscutibile che, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente nella propria dichiarazione, così come nell'ipotesi in cui vengano richiesti (anche) gli interessi e le sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. (Cass. Sez. 5, n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22402 del 22/10/2014, Rv. 632860 - 01; Sez. 6 - 5, n. 14236 del 07/06/2017, Rv. 644434 - 01). Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui «La cartella di pagamento emessa all'esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l'Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione» (Cass. Sez. 5, n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655 - 01). ( Cass 6812/19 vedi anche
Cass 14236/17 e Cass 23240/17) . Conseguentemente a quanto fin qui esposto, anche il secondo motivo risulta manifestamente fondato. La già citata giurisprudenza ha infatti precisato che "quanto, infine, al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, va osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (art. 20 d.P.R. n. 602/73), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta . ( Cass 6812/19 vedi anche Cass 14236/17 e Cass 23240/17)
.» (Cassazione n. 15654/2020).
Quindi, la cartella di pagamento non può che ritenersi correttamente motivata anche con riferimento agli interessi ed alle sanzioni applicate, poiché il contribuente è stato messo in grado di conoscere i presupposti della pretesa erariale, sia in relazione alle imposte dovute sia con riferimento alle sanzioni e interessi, che vanno determinate con le modalità di calcolo chiaramente riportate nella cartella.
Con riguardo al settimo motivo, con il quale viene eccepita, relativamente al ruolo riguardante l'anno d'imposta 2017, la intervenuta decadenza, il Collegio osserva che, in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID 19, il termine di decadenza, ordinariamente fissato al 31/12/2021, è stato oggetto delle sospensioni e delle proroghe, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1 e comma
4-bis del D.L. 17-3-2020 n. 18 e dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015, con proroga biennale della decadenza e della prescrizione.
Quindi, poiché la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata in data 22/06/2023, deve concludersi che il termine di decadenza non è maturato.
Infondato si rivela anche l'ottavo motivo di ricorso in quanto non sussiste alcuna violazione relativamente alla procedura di liquidazione dell'imposta. Invero, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto la ratezione, ma è incorsa nella decadenza dal beneficio in quanto non ha effettuato entro i termini stabiliti la rata n. 3, dovuta alla scadenza del 31-03-2021. Pertanto sono state intraprese, da parte dell'Ufficio, le iniziative previste dalla normativa in caso di omesso versamento delle rate nei termini, come peraltro risulta ampiamente specificato nella cartella stessa.
Non sussiste l'obbligo di effettuare una comunicazione di irregolarità al contribuente poiché, come anche rilevato dall'Ufficio, non si tratta di irregolarità nella dichiarazione da parte del contribuente, bensì di omesso pagamento di quanto dovuto.
Sulla materia in oggetto, oltre alla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'Ufficio resistente, anche Cass. n. 24715/2025, n. 5164/2025, n. 18078/2024, n. 19893/2023.
Totalmente infondato è il nono motivo di ricorso in quanto non si rileva alcuna violazione della proporzionalità delle sanzioni, avendo l'Ufficio operato in modo del tutto aderente alle disposizioni di legge, applicando la sanzione nella prevista misura del 30%, come precisato nelle “Avvertenze” a pagina 8 della cartella. Peraltro la stessa ricorrente richiama le norme di legge che prevedono la sanzione nella detta misura del 30%.
Alla luce di quanto sopra, ritenuta la infondatezza di tutti i motivi di ricorso e considerata la legittimità
e la fondatezza della pretesa erariale e della cartella di pagamento impugnata, questa Corte ritiene che il ricorso deve essere rigettato.
Con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo, tenuto anche conto delle attività rispettivamente svolte dalle parti resistenti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III – rigetta il ricorso, confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata e della pretesa erariale.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore dell'Agenzia delle
Entrate–Riscossione nella misura di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA ed in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, nella misura di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2025.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo