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Accoglimento
Sentenza breve 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 25/02/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01603/2025REG.PROV.COLL.
N. 05120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5120 del 2024, proposto da
Al.Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manocalzati, non costituito in giudizio;
nei confronti
Duegholding S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 novembre 2020, n. 7257, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Giorgio Manca e udito per la ricorrente l’avvocato Eugenio Carbone;
1. Con la sentenza del 23 novembre 2020, n. 7257, questa Sezione, in accoglimento dell’appello proposto da Al.Ma s.r.l., ha riformato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, 16 gennaio 2020, n. 93, ha accolto il ricorso introduttivo e annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore di DuegHolding s.r.l. della gara per la fornitura di «energia elettrica, progettazione definitiva ed esecutiva e attività connesse alla riqualificazione, messa a norma, risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento luminoso, ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione», indetta dal Comune di Manocalzati.
2. Con il ricorso in epigrafe, la società Al.Ma chiede l’ottemperanza alla sentenza richiamata, stante l’inerzia dell’amministrazione comunale soccombente, e la condanna di questa al rimborso di quanto versato dalla medesima società per il contributo unificato nel giudizio di primo e secondo grado, pari ad € 15.000,00, dovuto dalla parte soccombente, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, anche in caso di compensazione tra le parti delle spese giudiziali (nel caso di specie, la sentenza d’appello ha disposto la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado).
Chiede, altresì, che sia fissata una sanzione pecuniaria per l’ulteriore ritardo nell’adempimento.
3. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Come esattamente dedotto dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. n. 115 del 2002, per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, «l’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza» . Il Comune di Manocalzati, pertanto, è tenuto al rimborso in favore della società vincitrice nel giudizio di appello definito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione del contributo unificato per il doppio grado di giudizio, determinato in euro 15.000,00.
A tale adempimento il Comune dovrà provvedere entro il termine di quindici (15) giorni dalla notificazione o (se antecedente) dalla comunicazione della presente sentenza. Per l’ipotesi in cui, trascorso detto termine, persista l’inadempimento del Comune, è nominato commissarıo ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega ad altro funzionario, per provvedere in via sostitutiva al pagamento di quanto dovuto, entro i successivi trenta (30) giorni.
5. Deve essere respinta, invece, l’ulteriore domanda dell’appellante di determinare una penalità per il ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , del codice del processo amministrativo, posto che la nomina del commissario ad acta è misura idonea a garantire l’esecuzione del giudicato (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 5649/2021).
6. Le spese giudiziali vanno poste a carico del Comune di Manocalzati, secondo la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Manocalzati al pagamento dell’importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di rifusione del contributo unificato versato dalla società ricorrente, entro il termine di quindici (15) giorni dalla notificazione o (se antecedente) dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di inadempimento, nomina commissarıo ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega ad altro funzionario, per provvedere in via sostitutiva al pagamento di quanto dovuto, entro i successivi trenta (30) giorni.
Condanna il Comune di Manocalzati al pagamento delle spese giudiziali in favore della società ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO